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Document 31981R1946

    Regolamento (CEE) n. 1946/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, concernente le restrizioni agli aiuti per gli investimenti nel settore della produzione di latte

    GU L 197 del 20.7.1981, p. 32–32 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/12/2011; abrogato da 32011R1229

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/1946/oj

    31981R1946

    Regolamento (CEE) n. 1946/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, concernente le restrizioni agli aiuti per gli investimenti nel settore della produzione di latte

    Gazzetta ufficiale n. L 197 del 20/07/1981 pag. 0032 - 0032
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 22 pag. 0186
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 22 pag. 0186


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    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1946/81 DEL CONSIGLIO

    del 30 giugno 1981

    concernente le restrizioni agli aiuti per gli investimenti nel settore della produzione di latte

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,

    vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

    considerando che l ' articolo 8 , paragrafo 1 , lettera b ) , della direttiva 72/159/CEE del Consiglio , del 17 aprile 1972 , relativa all ' ammodernamento delle aziende agricole ( 4 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 81/528/CEE ( 5 ) , prevede aiuti agli investimenti necessari per l ' attuazione di un piano di sviluppo ; che , per tener conto dell ' obiettivo di equilibrio dei mercati nella Comunità , è opportuno concedere aiuti agli investimenti nel settore della produzione di latte soltanto a determinate condizioni ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    1 . Gli aiuti per gli investimenti nel settore della produzione di latte sono vietati ad eccezione degli aiuti concessi agli imprenditori che realizzano un piano di sviluppo ai sensi della direttiva 72/159/CEE o piani di miglioramento dell ' azienda nell ' ambito di azioni comuni .

    2 . Gli aiuti di cui al paragrafo 1 sono limitati agli investimenti che permettono di raggiungere il livelli di reddito da lavoro comparabile definito nell ' articolo 4 , paragrafo 2 , della direttiva 72/159/CEE per un numero massimo di 1,5 ULU per azienda e sono soggetti alla condizione che tali investimenti non aumentino il numero delle vacche da latte al di là di 40 per ULU una volta attuato il piano .

    Tuttavia , per quanto riguarda le aziende che dispongono di più di 1,5 ULU , possono essere concessi aiuti per gli investimenti che permettano , una volta attuato il piano , un aumento massimo del 15 % delle vacche da latte .

    3 . Gli Stati membri sono autorizzati a concedere aiuti per gli investimenti agli agricoltori che non presentano un piano di sviluppo a condizione che tale investimento non aumenti il numero delle vacche da latte al di là di 40 per azienda .

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Lussemburgo , addì 30 giugno 1981 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G . BRAKS

    ( 1 ) GU n . C 124 del 17 . 5 . 1979 , pag . 1 .

    ( 2 ) GU n . C 85 dell ' 8 . 4 . 1980 , pag . 57 .

    ( 3 ) GU n . C 53 del 3 . 3 . 1980 , pag . 22 .

    ( 4 ) GU n . L 96 del 23 . 4 . 1972 , pag . 1 .

    ( 5 ) Vedi pagina 41 della presente Gazzetta ufficiale .

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