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Document 31981R0139

Regolamento (CEE) n. 139/81 della Commissione, del 16 gennaio 1981, che definisce le condizioni cui è subordinata l'ammissione di taluni carni bovine congelate nella sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 22 della tariffa doganale comune

GU L 15 del 17.1.1981, p. 4–9 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/04/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/139/oj

31981R0139

Regolamento (CEE) n. 139/81 della Commissione, del 16 gennaio 1981, che definisce le condizioni cui è subordinata l'ammissione di taluni carni bovine congelate nella sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 22 della tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 015 del 17/01/1981 pag. 0004 - 0009
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 21 pag. 0023
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 21 pag. 0023


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 139/81 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 1981

che definisce le condizioni cui è subordinata l ' ammissione di talune carni bovine congelate nella sottovoce 02.01 A II b ) 4 bb ) 22 della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 805/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ( 1 ) , modificato da ultimo dall ' atto di adesione della Grecia ( 2 ) , in particolare l ' articolo 11 , paragrafo 5 ,

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 162/74 della Commissione ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2014/75 ( 4 ) , ha definito le condizioni cui è subordinata l ' ammissione di talune carni bovine congelate nella sottovoce 02.01 A II a ) 2 dd ) 22 bbb ) della tariffa doganale comune ; che , dopo l ' adozione di detto regolamento , la tariffa doganale comune è stata modificata ; che , per motivi di chiarezza , è opportuno rimaneggiare le disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 162/74 ;

considerando che , a seguito dell ' evoluzione degli scambi di prodotti del settore delle carni bovine tra la Comunità ed i paesi terzi , sono stati ideati nuovi modelli di certificati , meglio confacenti ad una gestione efficace di tali scambi ; che è opportuno allineare il certificato di autenticità previsto dal regolamento ( CEE ) n . 162/74 ai certificati previsti per altri prodotti del settore delle carni bovine ;

considerando che i prodotti della sottovoce 02.01 A II b ) 4 bb ) 22 della tariffa doganale comune sono stati definiti dal regolamento ( CEE ) n . 586 /77 della Commissione ( 5 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 882/79 ( 6 ) ;

considerando che le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicate le disposizioni comunitarie adottate in materia di legislazione veterinaria , nonchù di legislazione sulle derrate alimentari , intese a tutelare la salute delle persone e degli animali e ad evitare alterazioni e frodi ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L ' ammissione nella sottovoce 02.01 A II b ) 4 bb ) 22 della tariffa doganale comune di carni congelate ( « crop » , « chuck and blade » e « brisket » ) in provenienza dai paesi terzi è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità rispondente ai requisiti definiti nel presente regolamento .

Articolo 2

1 . Il certificato di autenticità è redatto su di un formulario conforme al modello riprodotto nell ' allegato I .

Il formulario deve avere un formato di circa 210 × 297 mm . . Deve essere utilizzata carta di colore bianco del peso minimo di 40 g/m2 .

2 . I formulari devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità ; inoltre , possono essere stampati e compilati nella lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali del paese esportatore .

3 . I formulari devono essere compilati a macchina o a mano . In quest ' ultimo caso , devono essere compilati con inchiostro e in stampatello .

4 . Ogni certificato di autenticità deve essere contrassegnato da un numero di rilascio assegnato dall ' organismo emittente di cui all ' articolo 4 .

Articolo 3

Il certificato è presentato , unitamente al prodotto cui si riferisce , alle autorità doganali dello Stato membro d ' importazione entro tre mesi dalla data del suo rilascio .

Articolo 4

1 . Per essere valido , un certificato di autenticità dev ' essere correttamente compilato e vistato , conformemente al modello di cui all ' allegato I , da uno degli organismi emittenti elencati nell ' allegato II .

2 . Per essere correttamente vistato , il certificato di autenticità deve indicare il luogo e la data di emmissione , recare il timbro dell ' organismo emittente ed essere firmato dalla persona o dalle persone a ciò abilitate .

Il timbro pu ò essere sostituito da un sigillo stampato .

Articolo 5

1 . Gli organismi emittenti elencati nell ' allegato II devono :

a ) essere riconosciuti in quanto tali dai paesi esportatori ;

b ) impegnarsi a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità ;

c ) impegnarsi a fornire alla Commissione e agli Stati membri , su loro richiesta , qualsiasi informazione utile per poter valutare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità .

2 . Qualora non sussista più il presupposto enunciato al paragrafo 1 , lettera a ) , o un organismo emittente non assolva uno degli obblighi assunti , l ' elenco dell ' allegato II è riveduto .

Articolo 6

Il regolamento ( CEE ) n . 162/74 è abrogato .

Tuttavia , i certificati rilasciati in conformità del regolamento ( CEE ) n . 162/74 rimangono validi sino al 30 giugno 1981 .

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 16 gennaio 1981 .

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN

( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 24 .

( 2 ) GU n . L 291 del 19 . 11 . 1979 , pag . 17 .

( 3 ) GU n . L 19 del 23 . 1 . 1974 , pag . 10 .

( 4 ) GU n . L 204 del 2 . 8 . 1975 , pag . 14 .

( 5 ) GU n . L 75 del 23 . 3 . 1977 , pag . 10 .

( 6 ) GU n . L 111 del 4 . 5 . 1979 , pag . 14 .

ALLEGATO I : vedi G.U .

Definizioni

Si intendono per :

1 . Tagli di quarti anteriori detti « crop » e « chuck and blade » , le parti dorsali del quarto anteriore , inclusa la parte superiore della spalla , ottenute da un quarto anteriore con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole , mediante un taglio diritto secondo un piano che passa dal punto di congiunzione della prima costola con il primo segmento dell ' osso del petto al punto di riflessione del diaframma situato sulla decima costola .

2 . « Tagli di punta di petto detti « brisket » , la parte inferiore del quarto anteriore comprendente la punta di petto , il centro del petto e le cartilagini , all ' estremità del petto .

ALLEGATO II

Elenco degli organismi dei paesi esportatori abilitati ad emettere certificati di autenticità

Paese terzo * Organismo emittente * Nome * Indirizzo *

Argentina * Junta Nacional de Carnes * San Martin , 459 *

* * Buenos Aires *

Australia * Australian Meat Board and Livestock Corporation * Aetna Life Tower *

* * Hyde Park Square *

* * Sydney 2000 *

Botswana * Department of Agriculture * Senior Veterinary Officer *

* * Ministry for Agriculture *

* * Private Bag 12 *

* * Lobaste *

Nuova Zelanda * New Zealand Meat Producers Board * Massey House *

* * Lambton Quay *

* * Wellington *

Swaziland * Ministry of Agriculture * PO Box 1162 *

* * Mbabane *

Uruguay * Instito Nacional de Carnes ( CINAC ) * Rincon 459 *

* * Montevideo *

Repubblica Sudafricana * South African Livestock and Meat Industries Control Board * Hamilton and Vermeulen *

* * Streets *

* * Pretoria

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