Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31981L0464

    Direttiva 81/464/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1981, che modifica la direttiva 78/25/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle sostanze che possono essere aggiunte ai medicinali ai fini della loro colorazione

    GU L 183 del 4.7.1981, p. 33–33 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/05/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1981/464/oj

    31981L0464

    Direttiva 81/464/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1981, che modifica la direttiva 78/25/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle sostanze che possono essere aggiunte ai medicinali ai fini della loro colorazione

    Gazzetta ufficiale n. L 183 del 04/07/1981 pag. 0033 - 0033
    edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 11 pag. 0146
    edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 11 pag. 0209
    edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 11 pag. 0146
    edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 11 pag. 0209


    ++++

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 24 giugno 1981

    che modifica la direttiva 78/25/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle sostanze che possono essere aggiunte ai medicinali ai fini della loro colorazione

    ( 81/464/CEE )

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

    considerando che l ' articolo 1 della direttiva 78/25/CEE ( 3 ) , stabilisce che gli Stati membri autorizzano per la colorazione dei medicinali ad uso umano e veterinario soltanto le sostanze di cui all ' allegato I , sezioni I e II della direttiva del Consiglio del 23 ottobre 1962 , relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all ' alimentazione umana ( 4 ) ;

    considerando che detto allegato contiene , alla sezione I , le sostanze coloranti per la colorazione della massa e superficie e , alla sezione II , le sostanze coloranti per la colorazione limitata alla superficie ;

    considerando che motivi di sanità pubblica non giustificano , per i medicinali , il mantenimento della distinzione fra colorazione della massa e in superficie e colorazione limitata alle superficie fatta per la colorazione di prodotti destinati all ' alimentazione umana ;

    considerando che è pertanto opportuno adattare in tal senso la direttiva 78/25/CEE ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    Articolo 1

    All ' articolo 1 della direttiva 78/25/CEE è aggiunto il seguente comma :

    « Tuttavia , per i medicinali non è fatta distinzione fra sostanze coloranti per la colorazione della massa e in superficie e sostanze coloranti per la colorazione limitata alla superficie » .

    Articolo 2

    Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 1° ottobre 1981 e ne informano immediatamente la Commissione .

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

    Fatto a Lussemburgo , addì 24 giugno 1981 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G.M.V . van AARDENNE

    ( 1 ) GU n . C 4 del 7 . 1 . 1980 , pag . 46 .

    ( 2 ) GU n . C 113 del 7 . 5 . 1980 , pag . 36 .

    ( 3 ) GU n . C 11 del 14 . 1 . 1978 , pag . 18 .

    ( 4 ) GU n . C 115 dell ' 11 . 11 . 1962 , pag . 2645/62 .

    Top