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Document 31981L0464
Council Directive 81/464/EEC of 24 June 1981 amending Council Directive 78/25/EEC on the approximation of the rules of the Member States relating to the colouring matters which may be added to medicinal products
Direttiva 81/464/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1981, che modifica la direttiva 78/25/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle sostanze che possono essere aggiunte ai medicinali ai fini della loro colorazione
Direttiva 81/464/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1981, che modifica la direttiva 78/25/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle sostanze che possono essere aggiunte ai medicinali ai fini della loro colorazione
GU L 183 del 4.7.1981, p. 33–33
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 20/05/2009
Direttiva 81/464/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1981, che modifica la direttiva 78/25/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle sostanze che possono essere aggiunte ai medicinali ai fini della loro colorazione
Gazzetta ufficiale n. L 183 del 04/07/1981 pag. 0033 - 0033
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 11 pag. 0146
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 11 pag. 0209
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 11 pag. 0146
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 11 pag. 0209
++++ DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 24 giugno 1981 che modifica la direttiva 78/25/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle sostanze che possono essere aggiunte ai medicinali ai fini della loro colorazione ( 81/464/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) , considerando che l ' articolo 1 della direttiva 78/25/CEE ( 3 ) , stabilisce che gli Stati membri autorizzano per la colorazione dei medicinali ad uso umano e veterinario soltanto le sostanze di cui all ' allegato I , sezioni I e II della direttiva del Consiglio del 23 ottobre 1962 , relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all ' alimentazione umana ( 4 ) ; considerando che detto allegato contiene , alla sezione I , le sostanze coloranti per la colorazione della massa e superficie e , alla sezione II , le sostanze coloranti per la colorazione limitata alla superficie ; considerando che motivi di sanità pubblica non giustificano , per i medicinali , il mantenimento della distinzione fra colorazione della massa e in superficie e colorazione limitata alle superficie fatta per la colorazione di prodotti destinati all ' alimentazione umana ; considerando che è pertanto opportuno adattare in tal senso la direttiva 78/25/CEE , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 All ' articolo 1 della direttiva 78/25/CEE è aggiunto il seguente comma : « Tuttavia , per i medicinali non è fatta distinzione fra sostanze coloranti per la colorazione della massa e in superficie e sostanze coloranti per la colorazione limitata alla superficie » . Articolo 2 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 1° ottobre 1981 e ne informano immediatamente la Commissione . Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Lussemburgo , addì 24 giugno 1981 . Per il Consiglio Il Presidente G.M.V . van AARDENNE ( 1 ) GU n . C 4 del 7 . 1 . 1980 , pag . 46 . ( 2 ) GU n . C 113 del 7 . 5 . 1980 , pag . 36 . ( 3 ) GU n . C 11 del 14 . 1 . 1978 , pag . 18 . ( 4 ) GU n . C 115 dell ' 11 . 11 . 1962 , pag . 2645/62 .