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Document 31981L0333
Commission Directive 81/333/EEC of 13 April 1981 amending Directive 79/490/EEC adapting to technical progress Council Directive 70/221/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to liquid fuel tanks and rear underrun protection of motor vehicles and their trailers
Direttiva 81/333/CEE della Commissione, del 13 aprile 1981, recante modifica della direttiva 79/490/CEE che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/221/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai serbatoi per carburante liquido ed alla protezione posteriore antincastro degli autoveicoli e dei loro rimorchi
Direttiva 81/333/CEE della Commissione, del 13 aprile 1981, recante modifica della direttiva 79/490/CEE che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/221/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai serbatoi per carburante liquido ed alla protezione posteriore antincastro degli autoveicoli e dei loro rimorchi
GU L 131 del 18.5.1981, p. 4–5
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrog. impl. da 32009R0661
Direttiva 81/333/CEE della Commissione, del 13 aprile 1981, recante modifica della direttiva 79/490/CEE che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/221/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai serbatoi per carburante liquido ed alla protezione posteriore antincastro degli autoveicoli e dei loro rimorchi
Gazzetta ufficiale n. L 131 del 18/05/1981 pag. 0004 - 0005
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 11 pag. 0116
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 11 pag. 0177
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 11 pag. 0116
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 11 pag. 0177
++++ DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 13 aprile 1981 recante modifica della direttiva 79/490/CEE che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/221/CEE del Consiglio , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi per carburante liquido ed alla protezione posteriore antincastro degli autoveicoli e dei loro rimorchi ( 81/333/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio , del 6 febbraio 1970 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 1 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 80/1267/CEE ( 2 ) , in particolare l ' articolo 13 , vista la direttiva 70/221/CEE del Consiglio , del 320 marzo 1970 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi per carburante liquido ed alla protezione posteriore antincastro degli autoveicoli e dei loro rimorchi ( 3 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 79/490/CEE ( 4 ) , in particolare l ' articolo 3 , considerando che in base all ' esperienza acquisita è dato di constatare che l ' attuale redazione del punto II.5.2 dell ' allegato della direttiva 79/490/CEE , relativa alla protezione posteriore antincastro dei veicoli delle categorie M1 , M2 , M 3 , N1 , O1 e O2 , è alquanto vaga ed inesatta riguardo alla larghezza sulla quale deve essere verificata la prescrizione ; che questo fatto può condurre alla diversità dei requisti a seconda dei servizi di omologazione , con il rischio di contraddire la direttiva 74/483/CEE del Consiglio ( 5 ) , per quanto riguarda le sporgenze esterne dei veicoli della categoria M 1 , e di creare ostacoli tecnici agli scambi , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 La direttiva 79/490/CEE è modificata come segue : Il testo del punto II.5.2 dell ' allegato è sostituito dal seguente testo : « II.5.2 . qualsiasi veicolo delle categorie M1 , M2 , M3 , N1 , O1 oppure O2 ( categorie secondo la classificazione internazionale riportata nella nota ( b ) dell ' allegato I della direttiva 70/156/CEE soddisfa alla condizione del punto II.5.1 : - quando è conforme alle condizioni di cui al punto II.5.3 ; oppure - se l ' altezza sotto la parte posteriore del veicolo a vuoto non supera 55 cm , su una larghezza non inferiore di oltre 10 cm su ciascun lato a quella dell ' assale posteriore ( senza tener conto del rigonfiamento dei pneumatici in prossimità del suolo ) . se esistono vari assali posteriori , la larghezza da prendere in considerazione è quella dell ' assale posteriore più largo . Questa prescrizione deve essere rispettata almeno su una linea distante non oltre 45 cm dall ' estremità posteriore del veicolo » . Articolo 2 Gli Stati membri mettono in vigore anteriormente al 1° ottobre 1981 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione . Articolo 3 La presente direttiva è destinata agli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 13 aprile 1981 . Per la Commissione Karl-Heinz NARJES Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 42 del 23 . 2 . 1970 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 375 del 31 . 12 . 1980 , pag . 34 . ( 3 ) GU n . L 76 del 6 . 4 . 1970 , pag . 23 e GU n . L 65 del 15 . 3 . 1979 , pag . 42 . ( 4 ) GU n . L 128 del 26 . 5 . 1979 , pag . 22 . ( 5 ) GU n . L 266 del 2 . 10 . 1974 , pag . 4 .