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Document 31981L0333

    Direttiva 81/333/CEE della Commissione, del 13 aprile 1981, recante modifica della direttiva 79/490/CEE che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/221/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai serbatoi per carburante liquido ed alla protezione posteriore antincastro degli autoveicoli e dei loro rimorchi

    GU L 131 del 18.5.1981, p. 4–5 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrog. impl. da 32009R0661

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1981/333/oj

    31981L0333

    Direttiva 81/333/CEE della Commissione, del 13 aprile 1981, recante modifica della direttiva 79/490/CEE che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/221/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai serbatoi per carburante liquido ed alla protezione posteriore antincastro degli autoveicoli e dei loro rimorchi

    Gazzetta ufficiale n. L 131 del 18/05/1981 pag. 0004 - 0005
    edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 11 pag. 0116
    edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 11 pag. 0177
    edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 11 pag. 0116
    edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 11 pag. 0177


    ++++

    DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

    del 13 aprile 1981

    recante modifica della direttiva 79/490/CEE che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/221/CEE del Consiglio , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi per carburante liquido ed alla protezione posteriore antincastro degli autoveicoli e dei loro rimorchi

    ( 81/333/CEE )

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio , del 6 febbraio 1970 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 1 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 80/1267/CEE ( 2 ) , in particolare l ' articolo 13 ,

    vista la direttiva 70/221/CEE del Consiglio , del 320 marzo 1970 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi per carburante liquido ed alla protezione posteriore antincastro degli autoveicoli e dei loro rimorchi ( 3 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 79/490/CEE ( 4 ) , in particolare l ' articolo 3 ,

    considerando che in base all ' esperienza acquisita è dato di constatare che l ' attuale redazione del punto II.5.2 dell ' allegato della direttiva 79/490/CEE , relativa alla protezione posteriore antincastro dei veicoli delle categorie M1 , M2 , M 3 , N1 , O1 e O2 , è alquanto vaga ed inesatta riguardo alla larghezza sulla quale deve essere verificata la prescrizione ; che questo fatto può condurre alla diversità dei requisti a seconda dei servizi di omologazione , con il rischio di contraddire la direttiva 74/483/CEE del Consiglio ( 5 ) , per quanto riguarda le sporgenze esterne dei veicoli della categoria M 1 , e di creare ostacoli tecnici agli scambi ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    Articolo 1

    La direttiva 79/490/CEE è modificata come segue :

    Il testo del punto II.5.2 dell ' allegato è sostituito dal seguente testo :

    « II.5.2 . qualsiasi veicolo delle categorie M1 , M2 , M3 , N1 , O1 oppure O2 ( categorie secondo la classificazione internazionale riportata nella nota ( b ) dell ' allegato I della direttiva 70/156/CEE soddisfa alla condizione del punto II.5.1 :

    - quando è conforme alle condizioni di cui al punto II.5.3 ; oppure

    - se l ' altezza sotto la parte posteriore del veicolo a vuoto non supera 55 cm , su una larghezza non inferiore di oltre 10 cm su ciascun lato a quella dell ' assale posteriore ( senza tener conto del rigonfiamento dei pneumatici in prossimità del suolo ) .

    se esistono vari assali posteriori , la larghezza da prendere in considerazione è quella dell ' assale posteriore più largo .

    Questa prescrizione deve essere rispettata almeno su una linea distante non oltre 45 cm dall ' estremità posteriore del veicolo » .

    Articolo 2

    Gli Stati membri mettono in vigore anteriormente al 1° ottobre 1981 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione .

    Articolo 3

    La presente direttiva è destinata agli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , il 13 aprile 1981 .

    Per la Commissione

    Karl-Heinz NARJES

    Membro della Commissione

    ( 1 ) GU n . L 42 del 23 . 2 . 1970 , pag . 1 .

    ( 2 ) GU n . L 375 del 31 . 12 . 1980 , pag . 34 .

    ( 3 ) GU n . L 76 del 6 . 4 . 1970 , pag . 23 e GU n . L 65 del 15 . 3 . 1979 , pag . 42 .

    ( 4 ) GU n . L 128 del 26 . 5 . 1979 , pag . 22 .

    ( 5 ) GU n . L 266 del 2 . 10 . 1974 , pag . 4 .

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