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Document 31981H0076
81/76/EEC: Commission Recommendation of 8 January 1981 on accelerated settlement of claims under insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles
81/76/CEE: Raccomandazione della Commissione, dell'8 gennaio 1981, relativa all'accelerazione della liquidazione dei sinistri, nell'ambito dell'assicurazione responsabilità civile connessa con la circolazione degli autoveicoli
81/76/CEE: Raccomandazione della Commissione, dell'8 gennaio 1981, relativa all'accelerazione della liquidazione dei sinistri, nell'ambito dell'assicurazione responsabilità civile connessa con la circolazione degli autoveicoli
GU L 57 del 4.3.1981, p. 27–27
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT)
81/76/CEE: Raccomandazione della Commissione, dell'8 gennaio 1981, relativa all'accelerazione della liquidazione dei sinistri, nell'ambito dell'assicurazione responsabilità civile connessa con la circolazione degli autoveicoli
Gazzetta ufficiale n. L 057 del 04/03/1981 pag. 0027 - 0027
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 11 pag. 0162
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 11 pag. 0162
++++ COMMISSIONE RACCOMANDAAZIONE DELLA COMMISSIONE dell ' 8 gennaio 1981 relativa all ' accelerazione della liquidazione dei sinistri , nell ' ambito dell ' assicurazione responsabilità civile connessa con la circolazione degli autoveicoli ( 81/76/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 155 , considerando che nella Comunità la circolazione stradale è una delle cause più importanti di incidenti ; considerando che la Commissione ha presentato al Consiglio il 7 agosto 1980 una proposta di seconda direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli ; che tale proposta mira a ridurre determinate divergenze tuttora sussistenti tra i regimi di assicurazione RCA obbligatori nei vari Stati membri , in modo che le vittime di incidenti stradali fruiscano di una protezione equivalente in tutti gli Stati membri ; considerando che tuttavia che tale proposta non tratta le procedure di liquidazione dei sinistri ; che non è possibile istituire in tutti gli Stati membri una procedura uniforme di communicazione dei processi verbali , soprattutto a causa dei diversi principi di ordine pubblico che informano l ' organizzazione giurisdizionale ; considerando che ritardi talvolta eccessivi intercorrono fra il verificarsi di un incidente stradale e la liquidazione dell ' indennizzo da parte dell ' assicuratore del responsabile ; che tali ritardi recano un incontestabile pregiudizio alle vitime ; considerando che nella maggior parte dei casi i ritardi sono dovuti alla lentezza dei procedimenti giudiziari in cui accertano le responsabilità e si determinano gli importi dei risarcimenti ; considerando che in taluni Stati membri sono stati istituiti meccanismi che consentono alle parti interessate e ai rispettivi assicurartori di poter accedere più rapidamente ai processi verbali contenenti gli elementi di fatto indispensabili alla liquidazione del sinistro ; che è opportuno incoraggiare la diffusione di tali sistemi , HA FORMULATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE : Articolo 1 Gli Stati membri adottano tutte le misure utili al fine di facilitare la trasmissione agli interessati dei verbali e degli altri documenti necessari alla liquidazione degli indennizzi dell ' assicurazione che copre la responsabilità civile connessa con la circolazione degli autoveicoli . Articolo 2 Gli Stati membri informano la Commissione dei provvedimenti presi in base alla presente raccomandazione . Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione . Fatto a Bruxelles , l ' 8 gennaio 1981 . Per la Commissione Christopher TUGENDHAT Membro della Commissione 381R3821 REGOLAMENTO ( EURATOM , CECA , CEE ) N . 3821/81 DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 1981 che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee ed il regime applicabile agli altri agenti IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee , in particolare l ' articolo 24 , visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee , in particolare l ' articolo 13 , Vista la proposta della Commissione , formulata previo parere del comitato dello statuto , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere della Corte di giustizia , preso atto della relazione della commissione di concertazione istituita con decisione del Consiglio del 23 giugno 1981 , considerando che la difficoltà particolari della situazione economica e sociale rendono opportuna l ' instaurazione di un prelievo eccezionale valutato in base ai dati economici che si riferiscono alla media delle differenze constatate negli Stati membri tra l ' evoluzione dei salari reali pro capite e l ' evoluzione : - della produttività globale ( PIL in volume per persona occupata ) , - della produttività distribuibile , vale a dire la produttività corretta mediante i termini di scambio , - della produttività per persona attiva , che include quindi la popolazione occupata e il numero dei disoccupati , prelievo da applicare alle retribuzioni , pensioni e indennità cessazione dal servizio nette versate dalle Comunità ; considerando tuttavia che occorre sospendere per il primo quinquennio l ' applicazione del prelievo alle pensioni e alle indennità di cessazione dal servizio ; considerando che a tale scopo occorre modificare lo statuto , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : CAPITOLO 1 Modifiche dello statuto dei funzionari delle Comunità europee Articolo 1 Dopo l ' articolo 66 dello statuto dei funzionari , è inserito un articolo 66 bis così formulato : « Articolo 66 bis 1 . A titolo temporaneo e per un periodo che scadrà il 1° luglio 1991 è istituito un prelievo eccezionale che è applicabile , in deroga dell ' articolo 3 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE , Euratom , CECA ) n . 260/68 , alle retribuzioni , pensioni e idennità di cessazione dal servizio nette . 2 . a ) Nel primo quinquennio i tassi successivi del prelievo applicabili alla base di cui al paragrafo 3 sono i seguenti : - 2,54 % dell ' importo compreso nella sua base per il primo anno , - 5,08 % di tale importo nel secondo anno , - 7,62 % di tale importo nel terzo anno , - 10,16 % di tale importo nel quatro anno e - 12,70 % nel quinto anno . b ) Negli anni successivi , salvo decisione contraria del Consiglio presa su proposta della Commissione alla maggioranza qualificata di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , secondo comma , prima eventualità , del trattato che istituisce la Comunità economica europea e previa consultazione del Parlamente europeo , continuerà ad essere applicato il tasso del 12,7 % raggiunto nel quinto anno . 3 . a ) Per i funzionari in attività di servizio , in posizione di comando e di congedo per servizio militare , la base del prelievo è costiuita dallo stipendio di base relativo al grado e allo scatto presi in considerazione per il calcolo della retribuzione , previa deduzione : - dei contributi ai regimi di sicurezza sociale e pensionistico , nonchù dell ' imposta cui sarebbe soggetto , prima di qualsiasi prelievo , un funzionario del medesimo grado e scatto , senza persone a carico ai sensi dell ' articolo 2 dell ' allegato VII , - e di un importo pari allo stipendio di base del grado D 4 , primo scatto . b ) Per i titolari di pensione nonchù per i beneficiari di un ' indennità a titolo degli articoli 41 e 50 dello statuto , dell ' articolo 3 del regolamento ( Euratom , CECA , CEE ) n . 2530 /72 o del regolamento ( CECA , CEE , Euratom ) n . 1543/73 , la base del prelievo è costituita dall ' importo della pensione o dell ' indennità previa deduzione : - dei contributi eventualmente versati dall ' interessato ai regimi comunitari di sicurezza sociale e pensionistico , nonchù dell ' imposta cui sarebbe soggetto prima di qualsiasi prelievo l ' interessato , senza persone a carico ai sensi dell ' articolo 2 dell ' allegato VII , - e di un importo pari al doppio dello stipendio base del grado D 4 , primo scatto . Tuttavia l ' applicazione del prelievo alle pensioni e alle indennità di cessazione dal servizio è sospesa per il primo quinquennio . A decorrere dal sesto anno il prelievo si applica alle pensioni e alle indennità di cessazione dal servizio alle condizioni previste nel comma precedente solo in seguito a decisione del Consiglio presa a maggioranza qualificata , su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo . c ) Gli elementi utilizzati per la determinazione della base del prelievo sono espressi in franchi belgi e soggetti al coefficiente correttore 100 . 4 . L ' applicazione del prelievo ai tassi successivi non può comportare la riduzione della retribuzione , pensione i indennità di cessazione del servizio ad un importo inferiore agli importi netti riscossi al medesimo titolo prima di tale applicazione . La parte del prelievo , rimasta inapplicata per un anno in conseguenza della precedente disposizione , viene aggiunta in misura corrispondente al prelievo dell ' anno successico . 5 . L ' applicazione del prelievo secondo ciascuno dei tassi successivi si effettua annualmente contemporaneamente alla decisione che adegua annualmente le retribuzione in conformità della decisione 81/1061/Euratom , CECA , CEE relativa al metodo di adeguamento delle retribuzioni e si applica ai versamenti di diritti pecuniari connes si a tale adeguamento . 6 . Il prelievo viene riscosso mensilmente mediante trattenuta alla fonte ; a tale gettito viene iscritto a titolo di entrate nel bilancio della Comunità » . CAPITOLO 2 Modifiche del regime applicabile agli altri agenti della Comunità Articolo 2 1 . All ' articolo 20 del regime applicabile agli altri agenti è inserito tra il secondo e terzo comma un comma supplementare così formulato : « Le disposizioni dell ' articolo 66 bis dello statuto relative al prelievo eccezionale sono applicabili per analogia temporanei , agli ex agenti temporanei beneficiari di pensione , nonchù ai loro aventi diritto beneficiari di una pensione di reversibilità » . 2 . Dopo l ' articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è inserito un articolo 63 bis così formulato : « Articolo 63 bis Le disposizioni dell ' articolo 66 bis dello statuto sono applicabili per analogia » . CAPITOLO 3 Disposizioni finali Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Comunità europee . Essp prende effetto in concomitanza con l ' entrata in vigore della decisione 81/1061 / Euratom , CECA , CEE del Consiglio recante modifica del metodo di adeguamento delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 15 dicembre 1981 . Per il Consiglio Il Presidente D . HOWELL 381R3824 REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3824/81 DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 1981 che modifica il regolamento ( CEE ) n . 562/81 che riduce i dazi doganali all ' importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 , Vista la proposta della Commissione , considerando che con decisione n . 1/80 il Consiglio di associazione CEE-Turchia ha deciso di abolire gradualmente i dazi doganali che restano applicabili all ' importazione , nella Comunità , dei prodotti agricoli originari della Turchia non ancora ammessi all ' esenzione tariffaria nella Comunità ; considerando che il regolamento ( CEE ) n . 562/81 ( 1 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 2058/81 ( 2 ) , ha stabilito le aliquote dei dazi applicabili per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1982 ; che tali aliquote sono state calcolate , in conformità della decisione n . 1/80 , in base ai dazi doganali applicabili nella Comunità ; considerando che con il regolamento ( CEE ) n . 3152/81 del Consiglio , del 3 novembre 1981 , recante sospensione temporenea dei dazi autonomi della tariffa comune per un certo numero di prodotti agricoli ( 3 ) , alcuni dazi applicabili sono stati parzialmente sospesi durante il periodo dal 4 novembre al 31 dicembre 1981 ; considerando che , pertanto , sono stati modificati i dazi applicabili a questi prodotti nella Comunità a nove e che è opportuno tener conto di ciò in sede di fissazione dei dazi doganali da applicare all ' importazione di questi stessi prodotti originari della Turchia durante il medesimo periodo ; considerando che è opportuno , di conseguenza , modificare l ' allegato del regolamento ( CEE ) n . 562/81 , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Nell ' allegato al regolamento ( CEE ) n . 562/81 la nota a piè di pagina cui si riferisce la nota di rinvio ( a ) dell ' aliquota dei dazi di 14 % relativa alla sottovoce 16.04 C II « altri » è sostituita dalla nota seguente : « ( a ) La riscossione di questo dazio è ridotta al 7 % ( sospensione ) fino al 31 dicembre 1981 per : a ) i fianchi di aringhe preparati o conservati nell ' aceto , presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 10 kg o più , il cui peso medio di 10 pezzi è superiore a 1 kg ; b ) le aringhe atlantico-scandinave salate con aggiunta di spezie , presentate in imballaggi immediati di un contenuto netto di 10 kg o più , il cui peso medio di 5 aringhe intere è superiore a 1 kg » . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso si applica a decorrere dal 4 novembre 1981 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 15 dicembre 1981 . Per il Consiglio Il Presidente D . HOWELL