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Document 31980R2966

    Regolamento (CEE) n. 2966/80 della Commissione, del 14 novembre 1980, che modifica taluni regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, delle carni suine e delle carni ovine e caprine, nonché i regolamenti (CEE) n. 827/68 e (CEE) n. 950/68

    GU L 307 del 18.11.1980, p. 5–7 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/10/1989

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1980/2966/oj

    31980R2966

    Regolamento (CEE) n. 2966/80 della Commissione, del 14 novembre 1980, che modifica taluni regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, delle carni suine e delle carni ovine e caprine, nonché i regolamenti (CEE) n. 827/68 e (CEE) n. 950/68

    Gazzetta ufficiale n. L 307 del 18/11/1980 pag. 0005 - 0007
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 31 pag. 0184
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 19 pag. 0172
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 19 pag. 0172
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 12 pag. 0194
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 12 pag. 0194


    REGOLAMENTO (CEE) N. 2966/80 DELLA COMMISSIONE del 14 novembre 1980 che modifica taluni regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, delle carni suine e delle carni ovine e caprine, nonché i regolamenti (CEE) n. 827/68 e (CEE) n. 950/68

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 2,

    visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2916/79 (3), in particolare l'articolo 10, paragrafo 5, e l'articolo 12, paragrafo 7,

    considerando che la versione danese della tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2538/80 (5), contiene, per quanto riguarda le sottovoci 01.01 A I, 01.02 A I e 01.03 A I, i termini « til avlsbrug » (utilizzati per la riproduzione) anziché « racerene avlsdyr » (riproduttori di razza pura), come nelle altre versioni linguistiche; che, per quanto riguarda il punto 1 A c), secondo comma, delle note complementari del capitolo 2 della tariffa doganale comune, la versione danese reca i termini « forudsaetning af, at denne vaegt ikke overstiger ... » (... a condizione che tale peso non ecceda ...); che tale membro di frase deve leggersi carrettamente « ... forudsaetning af, at denne forskel ikke overstiger ... » (... a condizione che tale differenza non ecceda ...), come nelle altre versioni linguistiche;

    considerando che occorre armonizzare la versione danese della tariffa con la altre lingue;

    considerando che al titolo I, sub B, il regolamento (CEE) n. 1272/80 del Consiglio, del 22 maggio 1980, relativo alla conclusione dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, relativo agli scambi commerciali e alla cooperazione commerciale (6), prevede dati preferenziali per alcuni prodotti agricoli, in particolare per i prodotti ottenuti dalle carni bovine delle sottovoci 01.02 A II a), 02.01 A II a) 1 aa), 2 aa) e 3 aa); che per tali prodotti i prelievi individuali sono aboliti e possono essere conseguentemente abolite le relative sottovoci;

    considerando che, sebbene i regimi preferenziali risultanti dai diversi atti della Comunità siano parte integrante della tariffa doganale comune, è opportuno non includerli nel presente regolamento;

    considerando che nel regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, nel regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1837/80 (8), nel regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1423/78 (10) e nel regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine, la nomenclatura della tariffa doganale comune è uno strumento che consente di differenziare le diverse categorie di merci e di descrivere i prodotti;

    considerando che le modifica della nomenclatura della tariffa dognale comune nella versione danese rendono necessari adeguamenti dei regolamenti (CEE) n. 805/68, (CEE) n. 827/68, (CEE) n. 2759/75 e (CEE) n. 1837/80; che, inoltre, alcuni di detti regolamenti in luogo dei termini « ... bortset fra racerene avlsdyr » (diversi dai riproduttori di razza pura) e « racerene avlsdyr » (riproduttori di razza pura) impiegano i termini « ... ikke til avlsbrug » (non utilizzati per la riproduzione) e « til avlsbrug » (utilizzati per la riproduzione); che occorre impiegare gli stessi termini della tariffa doganale comune;

    considerando che il comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune è stato consultato, per quanto concerne le modifiche del testo danese;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione per le carni e per i grassi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 è modificata come segue:

    1. Nella versione danese:

    a) Per quanto riguarda le sottovoci 01.01 A I, 01.02 A I, 01.03 A I, la designazione « Til avlsbrug (a) » è sostituita da « Racerene avlsdyr (a) ».

    b) Al punto 1 A c), secondo comma, delle note complementari del capitolo 2, i termini « ... forudsaetning af, at denne vaegt ikke overstiger ... » sono sostituiti da « ... forudsaetning af, at denne forskel ikke overstiger ... ».

    2. In tutte le lingue:

    a) Il testo delle sottovoci 01.02 A II e 02.01 A II a) è sostituito dal seguente:

    "" ID="1" ASSV="2">01.02> ID="2">Animali vivi della specie bovina compresi gli animali del genere bufalo:"> ID="2">A. delle specie domestiche:

    I. (invariato)

    II. altri> ID="3">16 + (P) (b) (*)> ID="4">(c) (d)"> ID="1" ASSV="6">02.01> ID="2">Carni e frattaglie commestibili degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:"> ID="2">A. Carni:

    I. (invariato)

    II. della specie bovina:"> ID="2">a) fresche o refrigerate:

    1. in carcasse, mezzene e quarti detti compensati> ID="3">20 + (P) (*)> ID="4">(a)"> ID="2">2. quarti anteriori e busti> ID="3">20 + (P) (*)> ID="4">(a)"> ID="2">3. quarti posteriori e selle> ID="3">20 + (P) (*)> ID="4">(a)"> ID="2">4. (invariato)">

    b) Le note (a) relative alle precedenti sottovoci 02.01 A II a) 1 aa), 2 aa) e 3 aa) e le note (b) relative alle precedenti sottovoci 01.02 A II a), 02.01 A II a) 1 aa), 2 aa) e 3 aa) sono soppresse. Conseguentemente:

    - le note (c), (d) e (e) relative alla sottovoce 01.02 A II diventano rispettivamente (b), (c) e (d);

    - le note (c), (d), (e), (f) e (g) relative alle sottovoci 02.01 A II a) e b) diventano rispettivamente (a), (b), (c), (d) e (e);

    - le lettere (c), (d), (e), (f) e (g) nelle colonne 2, 3 e 4, relative alla sottovoce 02.01 A II a) 4 e 02.01 A II b), diventano rispettivamente (a), (b), (c), (d) e (e).

    Articolo 2

    L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, nella versione danese, è modificato come segue:

    1. Al paragrafo 1

    a) per quanto riguarda la sottovoce 01.02 A II i termini « ... ikke til avlsbrug » sono sostituiti da « ... bortset fra racerene avlsdyr »;

    b) per quanto riguarda la sottovoce 01.02 A I i termini « ... til avlesbrug » sono sostituiti da « ... racerene avlsdyr ».

    2. Al paragrafo 2, lettera a), i termini « ... ikke til avlsbrug » sono sostituiti da « ... bortset fra racerene avlsdyr ».

    Articolo 3

    L'allegato del regolamento (CEE) n. 827/68 nella versione danese, è modificato, come segue:

    Per quanto riguarda le sottovoci 01.01 A I e 01.03 A I, la denominazione «til avlsbrug (a) » è sostituita dalla denominazione « racerene avlsdyr (a) ».

    Articolo 4

    L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75, nella versione danese, è modificato come segue:

    Al paragrafo 1, per quanto riguarda la sottovoce 01.03 A II, i termini « ... ikke til avlsbrug » sono sostituiti da « ... bortset fra racerene avlsdyr ».

    Articolo 5

    L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1837/80, nella versione danese, è modificato come segue:

    Al paragrafo 1:

    1. per quanto riguarda la sottovoce 01.04 B, i termini « ... ikke til avlsbrug » sono sostituiti da « ... bortset fra racerene avlsdyr »;

    2. Per quanto riguarda la sottovoce 01.04 A, i termini « ... til avlsbrug » sono sostituiti da « ... racerene avlsdyr ».

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1981.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1980.

    Per la Commissione

    Finn GUNDELACH

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 34 del 9. 2. 1979, pag. 2.(2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.(3) GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 15.(4) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.(5) GU n. L 259 del 2. 10. 1980, pag. 24.(6) GU n. L 130 del 27. 5. 1980, pag. 1.(7) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 16.(8) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.(9) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.(10) GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 18.

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