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Document 31980R0565

    Regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli

    GU L 62 del 7.3.1980, p. 5–7 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogato da 32006R1713

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1980/565/oj

    31980R0565

    Regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli

    Gazzetta ufficiale n. L 062 del 07/03/1980 pag. 0005 - 0007
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 12 pag. 0003
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 28 pag. 0050
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 12 pag. 0003
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 17 pag. 0182
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 17 pag. 0182


    REGOLAMENTO (CEE) N. 565/80 DEL CONSIGLIO del 4 marzo 1980 relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 5, e le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 441/69 del Consiglio, del 4 marzo 1969, che stabilisce le norme generali complementari concernenti la concessione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti soggetti a un regime di prezzi unici, esportati allo stato naturale o sotto forma di talune merci non comprese nell'allegato II del trattato (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 269/78 (4), è stato più volte modificato; che l'esperienza ha dimostrato l'opportunità di apportarvi ulteriori modifiche; che, per ragioni di chiarezza, è opportuno rifondere la regolamentazione applicabile in materia;

    considerando che i regolamenti che stabiliscono, per taluni prodotti agricoli, le norme generali relative alla concessione di restituzioni all'esportazione e i criteri di fissazione dei relativi importi subordinano il versamento della restituzione alla presentazione di una prova di avvenuta esportazione dei prodotti dalla Comunità;

    considerando che in applicazione del principio per garantire un equilibrio tra, da un lato, l'impiego di prodotti di base comunitari ai fini dell'esportazione verso i paesi terzi di prodotti trasformati o di merci elencati negli allegati B e C del regolamento (CEE) n. 2682/72 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 707/78 (6) e, d'altro lato, l'impiego di prodotti di base provenienti dai paesi terzi ammessi al regime di perfezionamento attivo a norma della direttiva 69/73/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo (7), modificata da ultimo dalla direttiva 76/119/CEE (8), è opportuno versare un importo pari alla restituzione all'esportazione non appena i prodotti di base comunitari impiegati per la fabbricazione di prodotti trasformati o di merci destinati all'esportazione siano posti sotto controllo doganale;

    considerando che i prodotti soggetti a organizzazione comune di mercato e importati da paesi terzi possono, a talune condizioni, essere sottoposti a un regime di deposito doganale o di zona franca, con sospensione della riscossione di diritti all'importazione; che non appena un prodotto o una merce comunitaria destinata all'esportazione venga assoggettata a detto regime, è opportuno prevedere la possibilità di versare un importo pari alla restituzione all'esportazione;

    considerando che il versamento di un importo pari alla restituzione all'esportazione non modifica in alcun modo le condizioni in cui sorge il diritto a tale restituzione; che occorre disporre il deposito di una cauzione intesa a garantire il rimborso di una somma non inferiore all'importo pagato qualora sia accertato successivamente che non era sorto alcun diritto alla restituzione ovvero che i prodotti e le merci sottoposti ai regimi di cui sopra non erano stati effettivamente esportati dalla Comunità nei termini previsti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il presente regolamento stabilisce le norme generali concernenti il versamento, prima dell'esportazione, di un importo pari alle restituzioni all'esportazione per i prodotti disciplinati dai seguenti regolamenti:

    - regolamento n. 136/66/CEE (grassi),

    - regolamento (CEE) n. 804/68 (latte e prodotti lattiero-caseari),

    - regolamento (CEE) n. 805/68 (carni bovine),

    - regolamento (CEE) n. 727/70 (tabacco greggio),

    - regolamento (CEE) n. 1035/72 (ortofrutticoli),

    - regolamento (CEE) n. 3330/74 (zucchero),

    - regolamento (CEE) n. 2727/75 (cereali),

    - regolamento (CEE) n. 2759/75 (carni suine),

    - regolamento (CEE) n. 2771/75 (uova),

    - regolamento (CEE) n. 2777/75 (pollame),

    - regolamento (CEE) n. 100/76 (prodotti della pesca),

    - regolamento (CEE) n. 1418/76 (riso),

    - regolamento (CEE) n. 516/77 (prodotti trasformati a base di ortofrutticoli),

    - regolamento (CEE) n. 337/79 (vino).

    Articolo 2

    Ai fini del presente regolamento si intendono per:

    a) prodotti, i prodotti di cui all'articolo 1;

    prodotti di base, i prodotti destinati all'esportazione previa trasformazione in prodotti trasformati o in merci;

    b) prodotti trasformati, i prodotti

    - ottenuti dalla trasformazione di prodotti di base, e

    - ai quali sia applicabile una restituzione all'esportazione;

    c) merci, le merci elencate negli allegati B e C del regolamento (CEE) n. 2682/72.

    Articolo 3

    Sono ammessi al beneficio del presente regolamento i prodotti per i quali è stata fissata una restituzione pari o superiore a 0.

    Articolo 4

    1. A richiesta dell'interessato, viene pagato un importo pari alla restituzione all'esportazone non appena i prodotti di base sono posti sotto controllo doganale che garantisca che i prodotti trasformati o le merci saranno esportati entro un determinato termine.

    2. Il regime di cui al presente articolo si applica ai prodotti trasformati e alle merci ottenuti da prodotti di base, sempreché le operazioni di perfezionamento attivo non siano vietate per prodotti analoghi.

    Tale regime non si applica tuttavia in casi eccezionali in cui i prodotti trasformati o le merci sono ottenuti da prodotti di base per i quali non esiste alcuna difficoltà di smercio.

    3. Per quanto riguarda le procedure di controllo e il tasso di resa, i prodotti di base sono soggetti alla regolamentazione applicabile, in materia di perfezionamento attivo, ai prodotti della stessa natura.

    4. La restituzione all'esportazione di cui al paragrafo 1 è:

    a) in caso di prodotti trasformati, quella applicabile al prodotto trasformato in questione;

    b) in caso di merci, quella fissata appositamente per i prodotti di base:

    - impiegati, o

    - considerati, a titolo delle disposizioni comunitarie, come impiegati

    per la produzione di tali merci.

    5. Salvo nel caso di fissazione anticipata, il tasso della restituzione all'esportazione è quello in vigore il giorno in cui i prodotti di base vengono posti sotto controllo doganale.

    6. In caso di fissazione anticipata della restituzione, per determinare gli eventuali aggiustamenti del tasso di restituzione applicabile si prende in considerazione il giorno in cui i prodotti di base vengono posti sotto controllo doganale.

    7. Se la restituzione all'esportazione differisce a seconda dell'uso o della destinazione, il tasso applicabile è quello più basso. Tuttavia, se l'uso o la destinazione è stato dichiarato, il tasso da applicare è quello fissato per l'uso o la destinazione cui verranno avviati i prodotti trasformati o le merci.

    Articolo 5

    1. A richiesta dell'interessato, viene pagato un importo pari alla restituzione all'esportazione non appena i prodotti o le merci siano sottoposti al regime di deposito doganale o di zona franca ai fini della loro esportazione entro un determinato termine.

    2. Il regime di cui al presente articolo si applica ai prodotti e alle merci destinati all'esportazione come tali, sempreché si tratti di prodotti o merci idonei all'immagazzinamento.

    Tale regime non si applica tuttavia in casi eccezionali quando per i prodotti o merci interessati non esiste alcuna difficoltà di smercio.

    3. Se la restituzione all'esportazione differisce a seconda dell'uso o della destinazione, il tasso applicabile è quello più basso. Tuttavia, se l'uso o la destinazione è stato dichiarato, il tasso da applicare è quello fissato per l'uso o la destinazione cui verranno avviati i prodotti o le merci.

    Articolo 6

    Il beneficio dei regimi previsti dal presente regolamento è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca il rimborso di un importo pari a quello pagato, maggiorato di un importo supplementare.

    A prescindere dai casi di forza maggiore, questa cauzione viene incamerata totalmente o parzialmente:

    - nel caso in cui il rimborso non sia stato effettuato in quanto l'esportazione non ha avuto luogo entro il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 1, o

    - se risulta che non è sorto alcun diritto alla restituzione o che il diritto alla restituzione riguardava un importo inferiore.

    Articolo 7

    Le competenti autorità degli Stati membri possono rifiutare il beneficio dei regimi contemplati dal presente regolamento se la persona del richiedente non è tale da garantire che l'insieme dell'operazione verrà effettuata conformemente alla normativa in vigore.

    In ogni Stato membro questa facoltà verrà esercitata conformemente ai principi in vigore in tale Stato che regolano la non discriminazione tra i richiedenti e la libertà del commercio e dell'industria.

    Articolo 8

    Se necessario, i prodotti di base, i prodotti e le merci che non beneficiano del regime contemplato dal presente regolamento saranno indicati in un elenco da compilarsi.

    Articolo 9

    Il regolamento (CEE) n. 441/69 è abrogato a decorrere dal 1o aprile 1980; esso continua tuttavia ad applicarsi alle operazioni avviate in conformità delle disposizioni di detto regolamento.

    Articolo 10

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica dal 1o aprile 1980 ai prodotti di base, ai prodotti e alle merci sottoposti a controllo a decorrere da tale data.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 4 marzo 1980.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G. MARCORA

    (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.(2) GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.(3) GU n. L 59 del 10. 3. 1969, pag. 1.(4) GU n. L 40 del 10. 2. 1978, pag. 7.(5) GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 13.(6) GU n. L 94 dell'8. 4. 1978, pag. 7.(7) GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1.(8) GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 58.

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