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Document 31980R0355

Regolamento (CEE) n. 355/80 della Commissione, del 14 febbraio 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1725/79 per quanto concerne taluni aspetti tecnici delle nuove modalità di concessione degli aiuti al latte scremato e al latte scremato in polvere

GU L 38 del 15.2.1980, p. 19–19 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1980/355/oj

31980R0355

Regolamento (CEE) n. 355/80 della Commissione, del 14 febbraio 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1725/79 per quanto concerne taluni aspetti tecnici delle nuove modalità di concessione degli aiuti al latte scremato e al latte scremato in polvere

Gazzetta ufficiale n. L 038 del 15/02/1980 pag. 0019 - 0019
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 27 pag. 0227
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 17 pag. 0112
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 17 pag. 0112
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 11 pag. 0203
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 11 pag. 0203


REGOLAMENTO (CEE) N. 355/80 DELLA COMMISSIONE del 14 febbraio 1980 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1725/79 per quanto concerne taluni aspetti tecnici delle nuove modalità di concessione degli aiuti al latte scremato e al latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che per garantire l'applicazione, in condizioni ottimali, il 1o marzo 1980, del regolamento (CEE) n. 1725/79 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3015/79 (4), si è ravvisata la necessità di adeguare taluni dettagli di carattere tecnico previsti nel regolamento citato; che per quanto concerne il controllo del tenore di latte scremato in polvere contenuto negli alimenti composti l'allegato II del regolamento citato permette soltanto uno scarto massimo fra due esami di 2 % in valore assoluto; che provvisoriamente occorre rendere meno rigorosa questa disposizione in attesa della messa a punto di metodi di analisi più precisi di quelli attualmente disponibili;

considerando che in tale occasione è necessario correggere taluni errori materiali riscontrati nel regolamento (CEE) n. 1725/79 al momento della sua pubblicazione nelle varie lingue;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1725/79 è modificato come segue:

1. All'articolo 1, paragrafo 3, il testo del disposto delle lettere f) e g) è sostituito dal testo seguente:

« f) sostanze antiagglomeranti e/o fluidificanti, 0,2 % al massimo,

g) altri agenti tecnologici liposolubili, in particolare antiossidanti e emulsionanti ».

2. Nell'allegato I, la percentuale di « 0,5 % » di cui alla nota a pié di pagina (5), è sostituita dalla percentuale di « 0,8 % ».

3. Nell'allegato II, la percentuale di « 2 % », di cui alla nota a pié di pagina (2) è sostituita dalla percentuale di « 5 % ».

Articolo 2

Al regolamento (CEE) n. 1725/79 sono apportate le seguenti correzioni:

1. Nel titolo del regolamento, i termini « latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli » sono sostituiti dai termini « latte scremato in polvere destinato, in particolare, all'alimentazione dei vitelli ».

2. Nel testo tedesco:

a) all'articolo 9, paragrafo 6, i termini « keine Kaution » sono sostituiti dai termini « eine Kaution », e

b) all'articolo 10, paragrafo 3, primo comma, i termini « Die zu der in Artikel 3 ... » sono sostituiti dai termini « Die Ergebnisse der in Artikel 3 ... ».

3. Nel testo olandese, all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), quarto trattino, i termini « verificatie van de in artikel 8, lid 3 en lid 5, bedoelde boekhouding » sono sostituiti dai termini « verificatie op het bijhouden van de in artikel 8, lid 3 en lid 5, bedoelde boekhouding ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.(2) GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.(3) GU n. L 199 del 7. 8. 1979, pag. 1.(4) GU n. L 337 del 29. 12. 1979, pag. 74.

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