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Document 31980L0428

Direttiva 80/428/CEE della Commissione, del 28 marzo 1980, che modifica l'allegato II della direttiva 76/895/CEE del Consiglio che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli o negli ortofrutticoli

GU L 102 del 19.4.1980, p. 26–26 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; abrog. impl. da 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/428/oj

31980L0428

Direttiva 80/428/CEE della Commissione, del 28 marzo 1980, che modifica l'allegato II della direttiva 76/895/CEE del Consiglio che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli o negli ortofrutticoli

Gazzetta ufficiale n. L 102 del 19/04/1980 pag. 0026 - 0026
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 12 pag. 0018
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 28 pag. 0122
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 12 pag. 0018
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 17 pag. 0241
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 17 pag. 0241


DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 28 marzo 1980 che modifica l'allegato II della direttiva 76/895/CEE del Consiglio che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli o negli ortofrutticoli

(80/428/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che l'articolo 4 della direttiva prevede che, qualora uno Stato membro ritenga che una quantità massima fissata all'allegato II presenti un pericolo per la salute umana o per quella degli animali diversi dagli organismi nocivi, lo Stato membro può ridurla provvisoriamente per il proprio territorio;

considerando che il Regno dei Paesi Bassi ha invocato le disposizioni di detto articolo per quanto riguarda la quantità massima fissata per dimetoato, ometoato e fenchlorphos;

considerando che i casi del dimetoato e dell'ometoato richiedono ulteriori studi prima che la Commissione possa elaborare le misure da adottare;

considerando tuttavia che, nel caso del fenchlorphos, sembra opportuno ridurre senza indugi il tenore massimo, di cui all'allegato II, al più basso livello compatibile con le buone usanze agricole attualmente in uso, tenuto conto del limite del relativo campo di applicazione e a causa dell'eventuale presenza di contaminanti indesiderabili nelle preparazioni che contengono fenchlorphos e nei residui che ne derivano;

considerando che è inoltre desiderabile allineare, in ottemperanza agli usi internazionali, la definizione dei suoi residui includendo il suo principale metabolita;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'allegato II della direttiva 76/895/CEE, il punto n. 15/56 « fenchlorphos » è sostituito dal seguente:

"" ID="1">15/56> ID="2">fenchlorphos compreso> ID="3">00-dimetilo- (2, 4, 5-triclorofenil) fosforotioato> ID="4" ASSV="2" ACCV="2.3.4">calcolato come fenchlorphos 0,01"> ID="1">-> ID="2">-> ID="3">00-dimetil 0- (2, 4, 5-triclorofenil) fosfato">

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 1 non oltre il 31 marzo 1981. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 340 del 9. 12. 1976, pag. 26.

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