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Document 31979L0581

    Direttiva 79/581/CEE del Consiglio, del 19 giugno 1979, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentare ai fini della protezione dei consumatori

    GU L 158 del 26.6.1979, p. 19–21 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/03/2000; abrogato da 31998L0006 ;

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1979/581/oj

    31979L0581

    Direttiva 79/581/CEE del Consiglio, del 19 giugno 1979, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentare ai fini della protezione dei consumatori

    Gazzetta ufficiale n. L 158 del 26/06/1979 pag. 0019 - 0021
    edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 2 pag. 0187
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 25 pag. 0163
    edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 2 pag. 0187
    edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 2 pag. 0142
    edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 2 pag. 0142


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    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 19 giugno 1979

    concernente l ' indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori

    ( 79/581/CEE )

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 235 ,

    vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

    considerando che il programma preliminare della Comunità economica europea per una politica di protezione e di informazione dei consumatori ( 4 ) prevede l ' elaborazione di principi comuni in materia di indicazione dei prezzi ;

    considerando che l ' indicazione del prezzo di vendita e del prezzo per unità di misura dei prodotti alimentari facilita ai consumatori il confronto dei prezzi nei luoghi di vendita accrescendo conseguentemente la trasparenza dei mercati e rafforzando la protezione dei consumatori stessi ;

    considerando che l ' obbligo di indicare tali prezzi dovrebbe riguardare , in linea di massima , tutti i prodotti alimentari offerti al consumatore finale , siano essi commercializzati sfusi o preconfezionati ; che dovrebbe inoltre essere applicato alla pubblicità scritta o stampata e ai cataloghi menzionati il prezzo di vendita dei prodotti ;

    considerando che il prezzo di vendita e il prezzo per unità di misura delle varie categorie di prodotti devono essere indicati secondo modalità specifiche , per evitare di rendere troppo gravoso l ' onere dell ' etichettatura che incombe al dettagliante ;

    considerando che occorre esentare dall ' indicazione del prezzo per unità di misura i prodotti alimentari commercializzati sfusi o preconfezionati per i quali tale indicazione di prezzo non è importante ;

    considerando che è opportuno sostituire ogniqualvolta sia possibile la normalizzazione delle quantità di prodotti preconfezionati all ' obbligo dell ' indicazione del prezzo per unità di misura ; che occorre prevedere un rinvio dell ' applicazione di detto obbligo per i prodotti alimentari preconfezionati in quantità prestabilite , onde permettere il progresso di questa normalizzazione a livello nazionale o comunitario ;

    considerando che la regolamentazione oggetto della presente direttiva è necessaria all ' informazione ed alla protezione dei consumatori , e che consente di realizzare uno degli obiettivi della Comunità contribuendo al miglioramento delle condizioni di vita e allo sviluppo armonioso delle attività economiche nell ' insieme della Comunità ; che , tuttavia , i poteri d ' azione all ' uopo richiesti non sono stati previsti dal trattato ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    Articolo 1

    1 . La presente direttiva riguarda l ' indicazione del prezzo di vendita e del prezzo per unità di misura dei prodotti alimentari offerti al consumatore finale oppure oggetto di pubblicità recante un ' indicazione di prezzo , siano essi commercializzati sfusi o preconfezionati in quantità prestabilite o in quantità variabili .

    2 . La presente direttiva non si applica ai prodotti alimentari commercializzati in alberghi , ristoranti , locali per lo smercio di bevande , ospedali , mense ed aziende simili , che vengono consumati sul posto , nù ai prodotti alimentari acquistati dal consumatore ai fini di un ' attività professionale o commerciale .

    3 . Gli Stati membri possono disporre che la presente direttiva non sia applicata ai prodotti alimentari venduti in fattoria . Possono inoltre essere esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva i prodotti alimentari messi in vendita in determinati piccoli negozi e consegnati direttamente all ' acquirente dal venditore si l ' indicazione del prezzo :

    - può rappresentare un onere eccessivo per tali negozi ;

    - appare assai difficilmente praticabile a causa del numero dei prodotti messi in vendita , della superficie di vendita , della disposizione del luogo di vendita oppure delle condizioni specifiche a certe forme di commercio come alcuni casi particolari di vendite ambulanti .

    Le deroghe di cui al precedente paragrafo non pregiudicano l ' obbligo di indicare i prezzi in forza di disposizioni nazionali o comunitarie esistenti al momento dell ' entrata in vigore della presente direttiva .

    Articolo 2

    Ai sensi della presente direttiva si intende per :

    a ) prodotto alimentare commercializzato sfuso ( o non confezionato ) : un prodotto che non ha subito alcun condizionamento preventivo e/o che è misurato o pesato solo in presenza del consumatore finale ;

    b ) prodotto alimentare preconfezionato : un prodotto già imballato , e che è avvolto interamente o parzialmente dall ' imballaggio ;

    c ) prodotto alimentare preconfezionato in quantità prestabilite : un prodotto preconfezionato in modo che la quantità contenuta nell ' imballaggio corrisponda ad un valore prestabilito ;

    d ) prodotto alimentare preconfezionato in quantità variabili : un prodotto preconfezionato , in modo che la quantità contenuta nell ' imballaggio non corrisponda ad un valore prestabilito ;

    e ) prezzo di vendita : il prezzo valido per una determinata quantità del prodotto alimentare ;

    f ) prezzo per unità di misura : il prezzo valido per una quantità di 1 kg o di 1 litro del prodotto alimentare , fatte salve le disposizioni dell ' articolo 6 , paragrafo 2 , e dell ' articolo 9 .

    Articolo 3

    1 . I prodotti alimentari di cui all ' articolo 1 recano l ' indicazione del prezzo di vendita e del prezzo per unità di misura conformemente alle disposizioni previste qui di seguito .

    2 . I prodotti alimentari commercializzati sfusi devono recare l ' indicazione del prezzo per unità di misura . Tuttavia , gli Stati membri possono determinare le condizioni in cui talune categorie di tali prodotti possono comportare l ' indicazione del prezzo di vendita al pezzo .

    3 . Il prezzo di vendita ed il prezzo per unità di misura si riferiscono al prezzo finale dei prodotti alimentari alle condizioni definite dagli Stati membri .

    Articolo 4

    Il prezzo di vendita e il prezzo per unità di misura indicati nel luogo di vendita devono essere non equivoci , facilmente identificabili e leggibili . Le singole amministrazioni nazionali competenti potranno adottare le modalità particolari relative a tali indicazioni di prezzo .

    Articolo 5

    Le pubblicità scritte o stampate ed i cataloghi che fanno riferimento al prezzo di vendita dei prodotti alimentari di cui all ' articolo 1 devono recare obbligatoriamente l ' indicazione del prezzo per unità di misura fatti salvi gli articoli 7 e 8 .

    Articolo 6

    1 . Il prezzo di unità di misura fa riferimento al litro per i prodotti alimentari commercializzati in volume e al chilogrammo per i prodotti alimentari commercializzati a peso .

    2 . Gli Stati membri possono tuttavia permettere che per i prodotti alimentari commercializzati in volume il prezzo per unità di misura sia indicato per 100 millilitri , 10 centilitri , 1 decilitro , 0,1 litro e , per quelli commercializzati a peso , per 100 grammi .

    3 . Il prezzo per unità di misura dei prodotti alimentari preconfezionati fa riferimento alla quantità dichiarata , conformemente alle disposizioni nazionali e comunitarie . Quando sull ' imballaggio sono dichiarate più quantità , gli Stati membri possono determinare quella rispetto alla quale deve essere calcolato il prezzo per unità .

    Articolo 7

    1 . Gli Stati membri possono esentare dall ' indicazione del prezzo per unità di misura i prodotti alimentari commercializzati sfusi o preconfezionati per i quali l ' indicazione del prezzo per unità di misura non è significativo .

    2 . I prodotti alimentari di cui al paragrafo 1 sono in particolare :

    a ) i prodotti alimentari esentati dall ' indicazione del peso o del volume , in particolare i prodotti alimentari commercializzati al pezzo ;

    b ) i prodotti alimentari commercializzati nei distributori automatici ;

    c ) i piatti preparati o da preparare contenuti nello stesso imballaggio ;

    d ) i prodotti di fantasia .

    3 . I prodotti alimentari di natura facilmente deperibile , in caso giustificata dal pericolo del loro deterioramento , possono essere esentati da parte degli Stati membri dall ' indicazione del nuovo prezzo di unità di misura .

    4 . Gli Stati membri possono esentare dall ' indicazione del prezzo per unità di misura i prodotti alimentari di meno di 5 grammi o millilitri e quelli di più di 10 chilogrammi o litri .

    Articolo 8

    1 . Entro il 31 dicembre 1983 al più tardi , il Consiglio deciderà , su proposta della Commissione , in merito alle condizioni di applicazione dell ' obbligo di indicare il prezzo per unità di misura dei prodotti preconfezionati in quantità prestabilite . Esso determinerà in tale occasione le categorie di prodotti che possono essere esentate dall ' indicazione del prezzo in questione .

    2 . Finchù il Consiglio non avrà preso la decisione di cui al paragrafo 1 , l ' indicazione del prezzo per unità di misura dei prodotti alimentari preconfezionati in quantità prestabilite si effettua secondo le disposizioni nazionali .

    Articolo 9

    Sino alla fine del periodo transitorio durante il quale le prescrizioni comunitarie relative alle unità di misura autorizzano l ' uso delle unità di misura del sistema imperiale , le autorità nazionali competenti dell ' Irlanda e del Regno Unito stabiliscono per ogni prodotto o categoria di prodotti le unità di massa e di volume del sistema internazionale o del sistema imperiale per le quali verrà resa obbligatoria l ' indicazione del prezzo per unità di misura .

    Articolo 10

    1 . Gli Stati membri emanano le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 24 mesi dalla sua notifica . Essi ne informano immediatamente la Commissione .

    2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno emanate nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

    3 . La Commissione presenterà al Consiglio , anteriormente al 1° luglio 1983 , una relazione sulle esclusioni ed esenzioni accordate dagli Stati membri in applicazione dell ' articolo 1 , paragrafo 3 , e dell ' articolo 7 , paragrafi 1 e 2 , corredata da una proposta di revisione che tenga conto dell ' esperienza acquisita . In base a tale relazione e proposta di revisione , il Consiglio deciderà in merito al mantenimento , la modifica o la soppressione di tutte o parte delle disposizioni relative alle esclusioni ed esenzioni sopra indicate .

    Articolo 11

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

    Fatto a Lussemburgo , addì 19 giugno 1979 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M . d ' ORNANO

    ( 1 ) GU n . C 167 del 14 . 7 . 1977 , pag . 4 e GU n . C 135 del 9 . 6 . 1978 , pag . 4 .

    ( 2 ) GU n . C 63 del 13 . 3 . 1978 , pag . 48 .

    ( 3 ) GU n . C 18 del 23 . 1 . 1978 , pag . 15 .

    ( 4 ) GU n . C 92 del 25 . 4 . 1975 , pag . 2 .

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