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Document 31978R0890
Commission Regulation (EEC) No 890/78 of 28 April 1978 laying down detailed rules for the certification of hops
Regolamento (CEE) n. 890/78 della Commissione, del 28 aprile 1978, relativo alle modalità di certificazione del luppolo
Regolamento (CEE) n. 890/78 della Commissione, del 28 aprile 1978, relativo alle modalità di certificazione del luppolo
GU L 117 del 29.4.1978, p. 43–49
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2007; abrogato da 32006R1850
Regolamento (CEE) n. 890/78 della Commissione, del 28 aprile 1978, relativo alle modalità di certificazione del luppolo
Gazzetta ufficiale n. L 117 del 29/04/1978 pag. 0043 - 0049
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 9 pag. 0224
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 21 pag. 0013
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 9 pag. 0224
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 14 pag. 0017
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 14 pag. 0017
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 890/78 DELLA COMMISSIONE del 28 aprile 1978 relativo alle modalità di certificazione del luppolo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 1696/71 del Consiglio , del 26 luglio 1971 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1170/77 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 2 , paragrafo 5 , considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1784/77 del Consiglio , del 19 luglio 1977 ( 3 ) , ha fissato le norme generali per la certificazione del luppolo ; considerando che , per garantire un ' applicazione ampiamente uniforme della procedura di certificazione negli Stati membri , è opportuno definire i prodotti ad essa soggetti , le operazioni che comporta la certificazione e le indicazioni che devono figurare sui vari documenti che accompagnano i prodotti ; considerando che è opportuno , ai fini del controllo del luppolo in coni , che una dichiarazione firmata dal produttore , singolo o associato , accompagni la certificazione ; che tale documento deve contenere indicazioni che consentano l ' idenficazione del luppolo dall sua presentazione alla certificazione fino al rilascio del certificato ; considerando che , per la determinazione delle caratteristiche qualitative che deve presentare il luppolo ammesso alla commercializzazione , è opportuno tener conto del tenore di umidità e di corpi estranei ; che , data la reputazione di qualità acquisita dal luppolo comunitario , è opportuno a tal riguardo conformarsi agli usi attualmente seguiti nelle transazioni commerciali ; considerando che è opportuno demandare agli Stati membri la scelta del metodo di controllo dell ' umidità del luppolo ; che tuttavia è necessario che tali metodi diano risultati comparabili ; che in caso di contestazione è necessario utilizzare uno dei metodi comunitari ; considerando che , per tener conto delle pratiche commerciali correnti in alcune regioni della Comunità , è opportuno definire il luppolo commercializzato contenente semi o senza semi e di prevederne la menzione sul certificato ; considerando che , per garantire agli utilizzatori un ' esatta informazione sull ' origine e sulle caratteristic dei prodotti commercializzati , è opportuno stabilire regole comuni per la bollatura degli imballaggi e la composizione dei numeri di riferimento dei certificati ; considerando che è opportuno prevedere che il luppolo preparato con luppolo certificato allo stato non preparato puo essere certificato soltanto se la preparazione avviene in un circuito operativo chiuso ; che tuttavia , se tali operazioni sono effettuate nei centri o nei depositi di certificazione , è opportuno , semplificare la procedura di certificazione consecutiva ; considerando che , quando il cambiamento di imballaggio di un prodotto viene effettuato sotto controllo ufficiale e senza trasformazione , è altresi opportuno semplificare la procedura di certificazione consecutiva ; considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1784/77 prevede all ' articolo 1 , paragrafo 1 , comma 2 , che i prodotti esenti da certificazione debbano essere sottoposti a controllo ; che tale controllo è inteso a garantire che detti prodotti non perturbino il normale circuito di commercializzazione dei prodotti certificati e siano conformi alla loro destinazione e utilizzati soltanto dai loro destinatari ; considerando che è opportuno affidare questo controllo agli organismi preposti alla certificazione ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Ai sensi del presente regolamento si intende per : a ) " luppolo non preparato " : il luppolo che ha subito unicamente le operazioni di primo essiccamento e primo imballaggio ; b ) " luppolo preparato " : il luppolo che ha subito fra l ' altro le operazioni di essiccamento finale e di imballaggio finale ; c ) " luppolo contenente semi " : il luppolo contenente semi in proporzione superiore al 2 % del suo peso ; d ) " luppolo senza semi " : il luppolo contenente semi in proporzione che non eccede il 2 % del suo peso ; e ) " estratto isomerizzato di luppolo " : un estratto nel quale gli acidi alfa hanno subito un ' isomerizzazione quasi totale ; f ) " sigillo degli imballaggi " : la chiusura degli imballaggi , applicata sotto controllo ufficiale e tale da essere deteriorata al momento dell ' apertura ; g ) " circuito operativo chiuso " : un procedimento di preparazione o trasformazione del luppolo effettuato sotto controllo ufficiale al fine di garantire che verrà utilizzata una sole entrata di prodotti originari e una sola uscita per i prodotti preparati o trasformati , senza possibilità alcuna di aggiungere o sottrarre il luppolo o prodotti derivati durante l ' operazione ; h ) " partita " : un numero di colli di luppolo o di prodotti derivati aventi le medesime caratteristiche , presentati contemporaneamente per la certificazione dallo stesso produttore singolo o associato o dallo stesso trasformatore . Articolo 2 1 . Ogni partita di luppolo in coni presentata per la certificazione dev ' essere accompagnata da una dichiarazione , firmata dal produttore , comprendente : _ il nome e l ' indirizzo del produttore , _ l ' anno di raccolta , _ la varietà , _ il luogo di produzione , _ il riferimento catastale o altra indicazione ufficiale equivalente , _ il numero dei colli costituenti la partita . 2 . Detta dichiarazione accompagna la partita di luppolo per tutta la durata delle eventuali operazioni di preparazione o di miscelazione , e comunque fino al rilascio del certificato . Articolo 3 1 . Per quanto riguarda il luppolo in coni , puo essere presentato alla certificazione soltanto il luppolo rispondente alla definizione di cui all ' articolo 1 , paragrafo 3 , lettera a ) , del regolamento ( CEE ) n . 1696/71 , nonché ai requisiti minimi di commercializzazione fissati nell ' allegato I del presente regolamento . 2 . Il controllo del rispetto dei requisiti minimi di commercializzazione riguardanti il tenore di umidità del luppolo è effettuato secondo uno dei metodi descritti nell ' allegato II B . Tuttavia , i metodi descritti nell ' allegato II B , sub 2 , devono essere riconosciuti dall ' organismo di controllo e devono dare risultati il cui scarto-tipo non superi 2,0 . In caso di contestazione , il controllo è effettuato secondo il metodo descritto nell ' allegato II B , sub 1 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione i metodi utilizzati . 3 . Il controllo del rispetto dei requisiti minimi di commercializzazione diversi dal tenore di umidità è effettuato secondo le pratiche commerciali correnti . Tuttavia , in caso di contestazione , il controllo è effettuato secondo il metodo descritto nell ' allegato II C . Articolo 4 Per l ' applicazione dei metodi di controllo di cui all ' articolo 3 e descritti nell ' allegato II B , sub 1 , e nell ' allegato II C , i campioni vengono prelevati nel modo seguente : a ) da ciascuna partita è prelevato almeno un collo su 10 e comunque almeno due colli di una medesima partita ; b ) il prelievo e il trattamento di campioni sono effettuati secondo il metodo descritto nell ' allegato II A . Articolo 5 Il certificato di cui all ' articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 1784/77 deve recare la menzione " luppolo contenente semi " oppure " luppolo senza semi " a seconda dei casi . Articolo 6 1 . Il numero di riferimento della certificazione di cui all ' articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 1784/77 è composto di elementi di codificazione che designano i centri di certificazione , gli Stati membri , gli anni di raccolta e l ' identificazione delle partite secondo quanto indicato nell ' allegato III . 2 . Il numero dev ' essere identico per tutti i componenti di una stessa partita . 3 . Anteriormente al 1 * settembre 1978 , gli Stati membri comunicano alla Commissione l ' elenco dei centri di certificazione e il numero di codice attribuito a ciascuno di essi . L ' elenco dei centri e il relativo numero di codice sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . L ' elenco è aggiornato ogni anno . Articolo 7 La bollatura di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1784/77 è apposta sotto controllo , dopo applicazione del sigillo , all ' unità d ' imballaggio nella quale il prodotto sarà commercializzato , secondo quanto indicato nell ' allegato IV . Articolo 8 1 . Il " luppolo preparato " prodotto con luppolo certificato allo stato non preparato puo essere certificato soltanto se la preparazione avviene in un circuito operativo chiuso . 2 . Se la preparazione del luppolo ha luogo nei centri o nei depositi di certificazione a ) il rilascio del certificato ha luogo soltanto dopo la preparazione , b ) il luppolo non preparato originale è accompagnato dalla dichiarazione di cui all ' articolo 2 . 3 . Alla partita di luppolo originale viene comunque attribuito un numero prima della preparazione . Tale numero deve figurare nel certificato relativo al luppolo preparato . 4 . I prodotti preparati con luppolo contemplati dall ' articolo 7 del regolamento ( CEE ) n . 1784/77 , per essere certificati , devono essere fabbricati in circuito chiuso . Articolo 9 1 . Finché si trovano in circolazione , il luppolo in polvere e gli estratti di luppolo possono essere sottoposti al cambiamento d ' imballaggio di cui all ' articolo 1 , paragrafo 5 , del regolamento ( CEE ) n . 1784/77 soltanto sotto controllo ufficiale . 2 . Se l ' operazione di cui al paragrafo precedente è effettuata senza procedere alla trasformazione del prodotto , la nuova procedura di certificazione comporta soltanto : _ la bollatura del nuovo imballaggio , _ la menzione di bollatura e del cambiamento d ' imballaggio nel certificato originale . Articolo 10 I prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettere da a ) a d ) , del regolamento ( CEE ) n . 1784/77 sono sottoposti a controllo secondo una delle formule seguenti : a ) per il luppolo raccolto nelle aziende di proprietà di una fabbrica e utilizzato da quest ' ultima senza avere subit trasformazioni ovvero trasformato : _ la fabbrica di birra trasmette per ogni raccolto , anteriormente al novembre , all ' organismo di controllo di cui all ' articolo 1 , paragrafo 6 , del regolamento ( CEE ) n . 1784/77 una dichiarazione relativa alle varietà , alle quantità raccolte , ai luoghi di produzione e alle superfici con il relativo riferimento catastale o un ' indicazione ufficiale equivalente ; _ nessun controllo supplementare è richiesto quando il luppolo è trasformato o utilizzato allo stato naturale nella fabbrica stessa . Negli altri casi il controllo è lo stesso previsto più oltre alla lettera c ) , escluso il punto 5 ; b ) per gli estratti isomerizzati di luppolo , il trasformatore dichiara ogni anno , entro e non oltre il 31 dicembre , all ' organismo di controllo le quantità prodotte e quelle commercializzate . L ' imballaggio deve recare la dicitura " estratto isomerizzato di luppolo " e l ' indicazione del peso o del volume ; c ) per i prodotti derivati del luppolo trasformati sotto contratto per conto di una fabbrica di birra , purché siano utilizzati dalla fabbrica stessa , l ' organismo certificante rilascia , all ' entrata del luppolo nel luogo di trasformazione , un documento sul quale , man mano che si svolgono le operazioni di trasformazione , vengono riportate almeno le indicazioni seguenti : 1 . estremi del contratto , 2 . destinatario , 3 . stabilimento di trasformazione , 4 . designazione del prodotto trasformato , 5 . numero di riferimento del certificato o dell ' attestat di equivalenza del luppolo originale , 6 . peso del prodotto trasformato . Su tale documento è apposto un riferimento che va riportato sull ' imballaggio : d ) per il luppolo e i derivati del luppolo , condizionati in piccoli pacchetti destinati alla vendita a privati per uso privato , il peso del pacchetto non puo superare : _ 500 grammi per i coni o la polvere , _ 150 grammi per l ' estratto . La designazione del prodotto e il peso devono figurare sull ' imballaggio . Articolo 11 Gli Stati membri comunicano alla Commissione , anteriormente al 1 * settembre 1978 , l ' elenco delle zone o delle regioni di produzione di cui all ' articolo 6 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1784/77 . Articolo 12 Il presente regolamento è applicabile con decorrenza dal 1 * agosto 1978 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 28 aprile 1978 . Per la Commissione Il Vicepresidente Finn GUNDELACH ( 1 ) GU n . L 175 del 4 . 8 . 1971 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 137 del 3 . 6 . 1977 , pag . 7 . ( 3 ) GU n . L 200 dell ' 8 . 8 . 1977 , pag . 1 . ALLEGATO I REQUISITI MINIMI DI COMMERCIALIZZAZIONE DEL LUPPOLO IN CONI * * Tenore massimo * * ( in % del peso ) Caratteristiche * Descrizione * * Luppolo * Luppolo * * preparato * non preparato a ) Umidità * Tenore d ' acqua * 12 * 14 b ) Percentuale di foglie e * Parti di foglie di sarmenti , * 6 * 6 di steli * sarmenti , peduncoli di foglie o * di coni ; i peduncoli di coni * sono considerati steli solo a * partire da una lunghezza di 2,5 * cm c ) Percentuale di brattee * Brattee e bratteole staccate dalla * ( privo * 15 * rachide * di oggetto ) d ) Percentuale di cascami * Piccole particelle risultanti dalla * 3 * 4 di luppolo * raccolta meccanica , di colore da * verde scuro a nero , non * provenienti in generale dal * cono e ) Per il " luppolo senza * Frutti del cono giunti a * 2 * 2 semi " * maturità Percentuale di semi ALLEGATO II A . METODO DI CAMPIONAMENTO Il campionamento del luppolo in coni per determinare il tenore di umidità del luppolo ed eventualmente il tenore di corpi estranei si effettua come segue : 1 . Prelevamento a ) Luppolo imballato Prelevare nel numero di colli di cui all ' articolo 4 un peso di luppolo proporzionale al peso del collo , prelevando i campioni sufficienti affinché il numero di coni rappresenti correttamente il collo stesso . b ) Luppolo sfuso Prelevare porzioni eguali provenienti da 5-10 punti diversi del mucchio , sia in superficie che a diverse profondità . Riporre il campione nel recipiente , non appena possibile . Per evitare che il campione si alteri rapidamente , il quantitativo di luppolo dev ' essere sufficientemente consistente per poter essere ben compresso all ' atto della chiusura del recipiente . Il peso del campione non dev ' essere inferiore a 100 grammi . 2 . Miscela Per essere rappresentativi della partita , i campioni vanno accuratamente miscelati . 3 . Sottocampionamento Dopo miscelazione , prelevare uno o più campioni rappresentativi e porli in un recipiente ermetico e stagno , ad esempio una scatola metallica o un barattolo di vetro , salvo quando si tratti del controllo dei soli corpi estranei . 4 . I campioni vanno conservati al freddo , salvo durante il trasporto . Si avrà cura di aprire il recipiente per effettuare l ' esame o l ' analisi del campione soltanto quan esso sarà tornato a temperatura ambiente . B . METODO DI CONTROLLO DEL TENORE D ' UMIDITA DEL LUPPOLO 1 . Metodo ( i ) Si raccomanda di non macinare il campione destinato alla determinazione dell ' umidità . E molto importante esporre i campioni all ' aria soltanto per il tempo strettamente necessario al loro trasferimento dal contenitore al recipiente di pesata ( provvisto di coperchio ) . Apparecchiatura Bilancia sensibile a 0,005 grammi . Stufa elettrica termostata a 105-107 * C , la cui efficacia è da controllarsi con la prova al solfato di rame . Scatole metalliche da 70 a 100 mm di diametro e da 20 a 30 mm di profondità , provviste di coperchio ben aderente . Essiccatore ordinario , di misura adatta a ricevere scatole e contenente una sostanza essiccante , quale il gel di silice con indicatore colorato di saturazione . Modo di operare Pesare esattamente da 3 a 5 grammi di luppolo in un recipiente tarato provvisto di coperchio . L ' operazione va effettuata il più rapidamente possibile . Togliere il coperchio e porre il recipiente in stufa per un ' ora esatta . Coprire rapidamente la scatola e lasciarla raffreddare per almeno 20 minuti nell ' essiccatore prima di pesarlo . Calcolo Calcolare la perdita di peso ed esprimerla in percentuale del peso iniziale del luppolo . La deviazione massima ammessa per una sola determinazione è uguale all ' 1 % . 2 . Metodo ( ii ) Metodo che utilizza sia un apparecchio da pesata elettronico che essicca il luppolo con radiazioni infrarosse o aria calda , sia un apparecchio di misurazione elettrico , entrambi del tipo che indica su una scala il tenore di umidità del campione trattato . C . METODO DI CONTROLLO DEL CONTENUTO DI CORPI ESTRANEI 1 . Determinazione delle percentuali di foglie e di steli , di brattee e di cascami di luppolo Setacciare , con un setaccio a maglie di 2 mm , dei campioni da 5 per 100 grammi . Raccogliere la luppolina , i cascami e i semi che si ottengono , separare i semi a mano . Porre da parte i campioni . Trasferire separatamente il contenuto del setaccio da 2 mm su un setaccio da 10 mm e setacciare di nuovo . Raccogliere a mano sul setaccio i coni del luppolo , le foglie , gli steli e le sostanze estranee ; le foglie dei coni , i semi , i cascami di luppolina e una piccola parte di foglie e di steli passano attraverso il setaccio . Cernere a mano tutto questo materiale e raggruppare i vari frammenti come segue : 1 . foglie e steli , 2 . luppolo ( foglie di cono , coni di luppolo e luppolina ) , 3 . cascami , 4 . semi , 5 . brattee , per il luppolo non preparato . E impossibile separare i cascami e la luppolina . Di conseguenza , basandosi su un giudizio obiettivo del colore , si valuterà la percentuale relativa di ciascuno dei due elementi ; il peso si calcolerà supponendo che la loro densità sia identica . Pesare i diversi gruppi e determinare la percentuale di ciascun gruppo rispetto al peso del campione iniziale . 2 . Determinazione della percentuale di semi Porre il campione da 25 grammi in un recipiente metallico provvisto di coperchio , che verrà tenuto per due ore in una stufa a 115 * C per neutralizzare la sostanza resinosa attaccaticcia . Avvolgere il campione essiccato in un tessuto di cotone a trama grossolana e strofinarlo vigorosamente , ovvero batterlo meccanicamente , per staccare i semi del luppolo essiccato e sminuzzato , servendosi di un mortaio o di un setaccio a maglie metalliche di 1 mm . Separare le rachidi ( assi ) dei coni rimaste con i semi utilizzando un piano inclinato rivestito di carta smeriglio o ricorrendo ad altri dispositivi che permettano di conseguire lo stesso scopo , vale a dire di trattenere le rachidi ed altre sostanze e di lasciar passare i semi . I semi vanno pesati . La percentuale di semi dev ' essere calcolata rispetto al peso del campione iniziale . ALLEGATO III CODIFICAZIONE ED ORDINE DI COMPOSIZIONE DEL NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE 1 . Centro di certificazione Numero da 0 a 100 comunicato dallo Stato membro . 2 . Stati membri che procedono alla certificazione B per Belgio , D per Repubblica federale di Germania , DK per Danimarca , F per Francia , IRL per Irlanda , ITA per Italia , LUX per Lussemburgo , NL per Paesi Bassi , UK per Regno Unito . 3 . Anno di raccolta Le due cifre del decennio dell ' anno di raccolta . 4 . Identificazione della partita Numero attribuito alla partita dall ' organismo di certificazione ( esempio : 12 B 77 170225 ) . ALLEGATO IV Bollatura degli imballaggi La bollatura si effettua , secondo la natura degli imballaggi , nel modo seguente : a ) luppolo in coni , in balle o ballotti : _ per impressione sull ' imballaggio ; b ) luppolo in polvere in pacchetti : _ per impressione sul pacchetto ; c ) luppolo in polvere o estratto di luppolo , in scatole metalliche : _ per impressione sulla scatola o punzonatura nel metallo della scatola ; d ) imballaggio sigillato contenente una partita di pacchetti o di scatole di polvere o estratto : _ per impressione sull ' imballaggio sigillato .