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Document 31978R0890

    Regolamento (CEE) n. 890/78 della Commissione, del 28 aprile 1978, relativo alle modalità di certificazione del luppolo

    GU L 117 del 29.4.1978, p. 43–49 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2007; abrogato da 32006R1850

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/890/oj

    31978R0890

    Regolamento (CEE) n. 890/78 della Commissione, del 28 aprile 1978, relativo alle modalità di certificazione del luppolo

    Gazzetta ufficiale n. L 117 del 29/04/1978 pag. 0043 - 0049
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 9 pag. 0224
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 21 pag. 0013
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 9 pag. 0224
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 14 pag. 0017
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 14 pag. 0017


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 890/78 DELLA COMMISSIONE

    del 28 aprile 1978

    relativo alle modalità di certificazione del luppolo

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 1696/71 del Consiglio , del 26 luglio 1971 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1170/77 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 2 , paragrafo 5 ,

    considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1784/77 del Consiglio , del 19 luglio 1977 ( 3 ) , ha fissato le norme generali per la certificazione del luppolo ;

    considerando che , per garantire un ' applicazione ampiamente uniforme della procedura di certificazione negli Stati membri , è opportuno definire i prodotti ad essa soggetti , le operazioni che comporta la certificazione e le indicazioni che devono figurare sui vari documenti che accompagnano i prodotti ;

    considerando che è opportuno , ai fini del controllo del luppolo in coni , che una dichiarazione firmata dal produttore , singolo o associato , accompagni la certificazione ; che tale documento deve contenere indicazioni che consentano l ' idenficazione del luppolo dall sua presentazione alla certificazione fino al rilascio del certificato ;

    considerando che , per la determinazione delle caratteristiche qualitative che deve presentare il luppolo ammesso alla commercializzazione , è opportuno tener conto del tenore di umidità e di corpi estranei ; che , data la reputazione di qualità acquisita dal luppolo comunitario , è opportuno a tal riguardo conformarsi agli usi attualmente seguiti nelle transazioni commerciali ;

    considerando che è opportuno demandare agli Stati membri la scelta del metodo di controllo dell ' umidità del luppolo ; che tuttavia è necessario che tali metodi diano risultati comparabili ; che in caso di contestazione è necessario utilizzare uno dei metodi comunitari ;

    considerando che , per tener conto delle pratiche commerciali correnti in alcune regioni della Comunità , è opportuno definire il luppolo commercializzato contenente semi o senza semi e di prevederne la menzione sul certificato ;

    considerando che , per garantire agli utilizzatori un ' esatta informazione sull ' origine e sulle caratteristic dei prodotti commercializzati , è opportuno stabilire regole comuni per la bollatura degli imballaggi e la composizione dei numeri di riferimento dei certificati ;

    considerando che è opportuno prevedere che il luppolo preparato con luppolo certificato allo stato non preparato puo essere certificato soltanto se la preparazione avviene in un circuito operativo chiuso ; che tuttavia , se tali operazioni sono effettuate nei centri o nei depositi di certificazione , è opportuno , semplificare la procedura di certificazione consecutiva ;

    considerando che , quando il cambiamento di imballaggio di un prodotto viene effettuato sotto controllo ufficiale e senza trasformazione , è altresi opportuno semplificare la procedura di certificazione consecutiva ;

    considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1784/77 prevede all ' articolo 1 , paragrafo 1 , comma 2 , che i prodotti esenti da certificazione debbano essere sottoposti a controllo ; che tale controllo è inteso a garantire che detti prodotti non perturbino il normale circuito di commercializzazione dei prodotti certificati e siano conformi alla loro destinazione e utilizzati soltanto dai loro destinatari ;

    considerando che è opportuno affidare questo controllo agli organismi preposti alla certificazione ;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Ai sensi del presente regolamento si intende per :

    a ) " luppolo non preparato " : il luppolo che ha subito unicamente le operazioni di primo essiccamento e primo imballaggio ;

    b ) " luppolo preparato " : il luppolo che ha subito fra l ' altro le operazioni di essiccamento finale e di imballaggio finale ;

    c ) " luppolo contenente semi " : il luppolo contenente semi in proporzione superiore al 2 % del suo peso ;

    d ) " luppolo senza semi " : il luppolo contenente semi in proporzione che non eccede il 2 % del suo peso ;

    e ) " estratto isomerizzato di luppolo " : un estratto nel quale gli acidi alfa hanno subito un ' isomerizzazione quasi totale ;

    f ) " sigillo degli imballaggi " : la chiusura degli imballaggi , applicata sotto controllo ufficiale e tale da essere deteriorata al momento dell ' apertura ;

    g ) " circuito operativo chiuso " : un procedimento di preparazione o trasformazione del luppolo effettuato sotto controllo ufficiale al fine di garantire che verrà utilizzata una sole entrata di prodotti originari e una sola uscita per i prodotti preparati o trasformati , senza possibilità alcuna di aggiungere o sottrarre il luppolo o prodotti derivati durante l ' operazione ;

    h ) " partita " : un numero di colli di luppolo o di prodotti derivati aventi le medesime caratteristiche , presentati contemporaneamente per la certificazione dallo stesso produttore singolo o associato o dallo stesso trasformatore .

    Articolo 2

    1 . Ogni partita di luppolo in coni presentata per la certificazione dev ' essere accompagnata da una dichiarazione , firmata dal produttore , comprendente :

    _ il nome e l ' indirizzo del produttore ,

    _ l ' anno di raccolta ,

    _ la varietà ,

    _ il luogo di produzione ,

    _ il riferimento catastale o altra indicazione ufficiale equivalente ,

    _ il numero dei colli costituenti la partita .

    2 . Detta dichiarazione accompagna la partita di luppolo per tutta la durata delle eventuali operazioni di preparazione o di miscelazione , e comunque fino al rilascio del certificato .

    Articolo 3

    1 . Per quanto riguarda il luppolo in coni , puo essere presentato alla certificazione soltanto il luppolo rispondente alla definizione di cui all ' articolo 1 , paragrafo 3 , lettera a ) , del regolamento ( CEE ) n . 1696/71 , nonché ai requisiti minimi di commercializzazione fissati nell ' allegato I del presente regolamento .

    2 . Il controllo del rispetto dei requisiti minimi di commercializzazione riguardanti il tenore di umidità del luppolo è effettuato secondo uno dei metodi descritti nell ' allegato II B . Tuttavia , i metodi descritti nell ' allegato II B , sub 2 , devono essere riconosciuti dall ' organismo di controllo e devono dare risultati il cui scarto-tipo non superi 2,0 . In caso di contestazione , il controllo è effettuato secondo il metodo descritto nell ' allegato II B , sub 1 .

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione i metodi utilizzati .

    3 . Il controllo del rispetto dei requisiti minimi di commercializzazione diversi dal tenore di umidità è effettuato secondo le pratiche commerciali correnti . Tuttavia , in caso di contestazione , il controllo è effettuato secondo il metodo descritto nell ' allegato II C .

    Articolo 4

    Per l ' applicazione dei metodi di controllo di cui all ' articolo 3 e descritti nell ' allegato II B , sub 1 , e nell ' allegato II C , i campioni vengono prelevati nel modo seguente :

    a ) da ciascuna partita è prelevato almeno un collo su 10 e comunque almeno due colli di una medesima partita ;

    b ) il prelievo e il trattamento di campioni sono effettuati secondo il metodo descritto nell ' allegato II A .

    Articolo 5

    Il certificato di cui all ' articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 1784/77 deve recare la menzione " luppolo contenente semi " oppure " luppolo senza semi " a seconda dei casi .

    Articolo 6

    1 . Il numero di riferimento della certificazione di cui all ' articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 1784/77 è composto di elementi di codificazione che designano i centri di certificazione , gli Stati membri , gli anni di raccolta e l ' identificazione delle partite secondo quanto indicato nell ' allegato III .

    2 . Il numero dev ' essere identico per tutti i componenti di una stessa partita .

    3 . Anteriormente al 1 * settembre 1978 , gli Stati membri comunicano alla Commissione l ' elenco dei centri di certificazione e il numero di codice attribuito a ciascuno di essi .

    L ' elenco dei centri e il relativo numero di codice sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . L ' elenco è aggiornato ogni anno .

    Articolo 7

    La bollatura di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1784/77 è apposta sotto controllo , dopo applicazione del sigillo , all ' unità d ' imballaggio nella quale il prodotto sarà commercializzato , secondo quanto indicato nell ' allegato IV .

    Articolo 8

    1 . Il " luppolo preparato " prodotto con luppolo certificato allo stato non preparato puo essere certificato soltanto se la preparazione avviene in un circuito operativo chiuso .

    2 . Se la preparazione del luppolo ha luogo nei centri o nei depositi di certificazione

    a ) il rilascio del certificato ha luogo soltanto dopo la preparazione ,

    b ) il luppolo non preparato originale è accompagnato dalla dichiarazione di cui all ' articolo 2 .

    3 . Alla partita di luppolo originale viene comunque attribuito un numero prima della preparazione . Tale numero deve figurare nel certificato relativo al luppolo preparato .

    4 . I prodotti preparati con luppolo contemplati dall ' articolo 7 del regolamento ( CEE ) n . 1784/77 , per essere certificati , devono essere fabbricati in circuito chiuso .

    Articolo 9

    1 . Finché si trovano in circolazione , il luppolo in polvere e gli estratti di luppolo possono essere sottoposti al cambiamento d ' imballaggio di cui all ' articolo 1 , paragrafo 5 , del regolamento ( CEE ) n . 1784/77 soltanto sotto controllo ufficiale .

    2 . Se l ' operazione di cui al paragrafo precedente è effettuata senza procedere alla trasformazione del prodotto , la nuova procedura di certificazione comporta soltanto :

    _ la bollatura del nuovo imballaggio ,

    _ la menzione di bollatura e del cambiamento d ' imballaggio nel certificato originale .

    Articolo 10

    I prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettere da a ) a d ) , del regolamento ( CEE ) n . 1784/77 sono sottoposti a controllo secondo una delle formule seguenti :

    a ) per il luppolo raccolto nelle aziende di proprietà di una fabbrica e utilizzato da quest ' ultima senza avere subit trasformazioni ovvero trasformato :

    _ la fabbrica di birra trasmette per ogni raccolto , anteriormente al novembre , all ' organismo di controllo di cui all ' articolo 1 , paragrafo 6 , del regolamento ( CEE ) n . 1784/77 una dichiarazione relativa alle varietà , alle quantità raccolte , ai luoghi di produzione e alle superfici con il relativo riferimento catastale o un ' indicazione ufficiale equivalente ;

    _ nessun controllo supplementare è richiesto quando il luppolo è trasformato o utilizzato allo stato naturale nella fabbrica stessa . Negli altri casi il controllo è lo stesso previsto più oltre alla lettera c ) , escluso il punto 5 ;

    b ) per gli estratti isomerizzati di luppolo , il trasformatore dichiara ogni anno , entro e non oltre il 31 dicembre , all ' organismo di controllo le quantità prodotte e quelle commercializzate . L ' imballaggio deve recare la dicitura " estratto isomerizzato di luppolo " e l ' indicazione del peso o del volume ;

    c ) per i prodotti derivati del luppolo trasformati sotto contratto per conto di una fabbrica di birra , purché siano utilizzati dalla fabbrica stessa , l ' organismo certificante rilascia , all ' entrata del luppolo nel luogo di trasformazione , un documento sul quale , man mano che si svolgono le operazioni di trasformazione , vengono riportate almeno le indicazioni seguenti :

    1 . estremi del contratto ,

    2 . destinatario ,

    3 . stabilimento di trasformazione ,

    4 . designazione del prodotto trasformato ,

    5 . numero di riferimento del certificato o dell ' attestat di equivalenza del luppolo originale ,

    6 . peso del prodotto trasformato .

    Su tale documento è apposto un riferimento che va riportato sull ' imballaggio :

    d ) per il luppolo e i derivati del luppolo , condizionati in piccoli pacchetti destinati alla vendita a privati per uso privato , il peso del pacchetto non puo superare :

    _ 500 grammi per i coni o la polvere ,

    _ 150 grammi per l ' estratto .

    La designazione del prodotto e il peso devono figurare sull ' imballaggio .

    Articolo 11

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione , anteriormente al 1 * settembre 1978 , l ' elenco delle zone o delle regioni di produzione di cui all ' articolo 6 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1784/77 .

    Articolo 12

    Il presente regolamento è applicabile con decorrenza dal 1 * agosto 1978 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , il 28 aprile 1978 .

    Per la Commissione

    Il Vicepresidente

    Finn GUNDELACH

    ( 1 ) GU n . L 175 del 4 . 8 . 1971 , pag . 1 .

    ( 2 ) GU n . L 137 del 3 . 6 . 1977 , pag . 7 .

    ( 3 ) GU n . L 200 dell ' 8 . 8 . 1977 , pag . 1 .

    ALLEGATO I

    REQUISITI MINIMI DI COMMERCIALIZZAZIONE DEL LUPPOLO IN CONI

    * * Tenore massimo

    * * ( in % del peso )

    Caratteristiche * Descrizione

    * * Luppolo * Luppolo

    * * preparato * non preparato

    a ) Umidità * Tenore d ' acqua * 12 * 14

    b ) Percentuale di foglie e * Parti di foglie di sarmenti , * 6 * 6

    di steli * sarmenti , peduncoli di foglie o

    * di coni ; i peduncoli di coni

    * sono considerati steli solo a

    * partire da una lunghezza di 2,5

    * cm

    c ) Percentuale di brattee * Brattee e bratteole staccate dalla * ( privo * 15

    * rachide * di oggetto )

    d ) Percentuale di cascami * Piccole particelle risultanti dalla * 3 * 4

    di luppolo * raccolta meccanica , di colore da

    * verde scuro a nero , non

    * provenienti in generale dal

    * cono

    e ) Per il " luppolo senza * Frutti del cono giunti a * 2 * 2

    semi " * maturità

    Percentuale di semi

    ALLEGATO II

    A . METODO DI CAMPIONAMENTO

    Il campionamento del luppolo in coni per determinare il tenore di umidità del luppolo ed eventualmente il tenore di corpi estranei si effettua come segue :

    1 . Prelevamento

    a ) Luppolo imballato

    Prelevare nel numero di colli di cui all ' articolo 4 un peso di luppolo proporzionale al peso del collo , prelevando i campioni sufficienti affinché il numero di coni rappresenti correttamente il collo stesso .

    b ) Luppolo sfuso

    Prelevare porzioni eguali provenienti da 5-10 punti diversi del mucchio , sia in superficie che a diverse profondità . Riporre il campione nel recipiente , non appena possibile . Per evitare che il campione si alteri rapidamente , il quantitativo di luppolo dev ' essere sufficientemente consistente per poter essere ben compresso all ' atto della chiusura del recipiente .

    Il peso del campione non dev ' essere inferiore a 100 grammi .

    2 . Miscela

    Per essere rappresentativi della partita , i campioni vanno accuratamente miscelati .

    3 . Sottocampionamento

    Dopo miscelazione , prelevare uno o più campioni rappresentativi e porli in un recipiente ermetico e stagno , ad esempio una scatola metallica o un barattolo di vetro , salvo quando si tratti del controllo dei soli corpi estranei .

    4 . I campioni vanno conservati al freddo , salvo durante il trasporto . Si avrà cura di aprire il recipiente per effettuare l ' esame o l ' analisi del campione soltanto quan esso sarà tornato a temperatura ambiente .

    B . METODO DI CONTROLLO DEL TENORE D ' UMIDITA DEL LUPPOLO

    1 . Metodo ( i )

    Si raccomanda di non macinare il campione destinato alla determinazione dell ' umidità . E molto importante esporre i campioni all ' aria soltanto per il tempo strettamente necessario al loro trasferimento dal contenitore al recipiente di pesata ( provvisto di coperchio ) .

    Apparecchiatura

    Bilancia sensibile a 0,005 grammi .

    Stufa elettrica termostata a 105-107 * C , la cui efficacia è da controllarsi con la prova al solfato di rame .

    Scatole metalliche da 70 a 100 mm di diametro e da 20 a 30 mm di profondità , provviste di coperchio ben aderente .

    Essiccatore ordinario , di misura adatta a ricevere scatole e contenente una sostanza essiccante , quale il gel di silice con indicatore colorato di saturazione .

    Modo di operare

    Pesare esattamente da 3 a 5 grammi di luppolo in un recipiente tarato provvisto di coperchio . L ' operazione va effettuata il più rapidamente possibile . Togliere il coperchio e porre il recipiente in stufa per un ' ora esatta . Coprire rapidamente la scatola e lasciarla raffreddare per almeno 20 minuti nell ' essiccatore prima di pesarlo .

    Calcolo

    Calcolare la perdita di peso ed esprimerla in percentuale del peso iniziale del luppolo . La deviazione massima ammessa per una sola determinazione è uguale all ' 1 % .

    2 . Metodo ( ii )

    Metodo che utilizza sia un apparecchio da pesata elettronico che essicca il luppolo con radiazioni infrarosse o aria calda , sia un apparecchio di misurazione elettrico , entrambi del tipo che indica su una scala il tenore di umidità del campione trattato .

    C . METODO DI CONTROLLO DEL CONTENUTO DI CORPI ESTRANEI

    1 . Determinazione delle percentuali di foglie e di steli , di brattee e di cascami di luppolo

    Setacciare , con un setaccio a maglie di 2 mm , dei campioni da 5 per 100 grammi . Raccogliere la luppolina , i cascami e i semi che si ottengono , separare i semi a mano . Porre da parte i campioni . Trasferire separatamente il contenuto del setaccio da 2 mm su un setaccio da 10 mm e setacciare di nuovo .

    Raccogliere a mano sul setaccio i coni del luppolo , le foglie , gli steli e le sostanze estranee ; le foglie dei coni , i semi , i cascami di luppolina e una piccola parte di foglie e di steli passano attraverso il setaccio . Cernere a mano tutto questo materiale e raggruppare i vari frammenti come segue :

    1 . foglie e steli ,

    2 . luppolo ( foglie di cono , coni di luppolo e luppolina ) ,

    3 . cascami ,

    4 . semi ,

    5 . brattee , per il luppolo non preparato .

    E impossibile separare i cascami e la luppolina . Di conseguenza , basandosi su un giudizio obiettivo del colore , si valuterà la percentuale relativa di ciascuno dei due elementi ; il peso si calcolerà supponendo che la loro densità sia identica .

    Pesare i diversi gruppi e determinare la percentuale di ciascun gruppo rispetto al peso del campione iniziale .

    2 . Determinazione della percentuale di semi

    Porre il campione da 25 grammi in un recipiente metallico provvisto di coperchio , che verrà tenuto per due ore in una stufa a 115 * C per neutralizzare la sostanza resinosa attaccaticcia .

    Avvolgere il campione essiccato in un tessuto di cotone a trama grossolana e strofinarlo vigorosamente , ovvero batterlo meccanicamente , per staccare i semi del luppolo essiccato e sminuzzato , servendosi di un mortaio o di un setaccio a maglie metalliche di 1 mm . Separare le rachidi ( assi ) dei coni rimaste con i semi utilizzando un piano inclinato rivestito di carta smeriglio o ricorrendo ad altri dispositivi che permettano di conseguire lo stesso scopo , vale a dire di trattenere le rachidi ed altre sostanze e di lasciar passare i semi .

    I semi vanno pesati . La percentuale di semi dev ' essere calcolata rispetto al peso del campione iniziale .

    ALLEGATO III

    CODIFICAZIONE ED ORDINE DI COMPOSIZIONE DEL NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

    1 . Centro di certificazione

    Numero da 0 a 100 comunicato dallo Stato membro .

    2 . Stati membri che procedono alla certificazione

    B per Belgio ,

    D per Repubblica federale di Germania ,

    DK per Danimarca ,

    F per Francia ,

    IRL per Irlanda ,

    ITA per Italia ,

    LUX per Lussemburgo ,

    NL per Paesi Bassi ,

    UK per Regno Unito .

    3 . Anno di raccolta

    Le due cifre del decennio dell ' anno di raccolta .

    4 . Identificazione della partita

    Numero attribuito alla partita dall ' organismo di certificazione ( esempio : 12 B 77 170225 ) .

    ALLEGATO IV

    Bollatura degli imballaggi

    La bollatura si effettua , secondo la natura degli imballaggi , nel modo seguente :

    a ) luppolo in coni , in balle o ballotti :

    _ per impressione sull ' imballaggio ;

    b ) luppolo in polvere in pacchetti :

    _ per impressione sul pacchetto ;

    c ) luppolo in polvere o estratto di luppolo , in scatole metalliche :

    _ per impressione sulla scatola o punzonatura nel metallo della scatola ;

    d ) imballaggio sigillato contenente una partita di pacchetti o di scatole di polvere o estratto :

    _ per impressione sull ' imballaggio sigillato .

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