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Document 31978L0692

Direttiva 78/692/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, che modifica le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 68/193/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi

GU L 236 del 26.8.1978, p. 13–18 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1978/692/oj

31978L0692

Direttiva 78/692/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, che modifica le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 68/193/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi

Gazzetta ufficiale n. L 236 del 26/08/1978 pag. 0013 - 0018
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 22 pag. 0166
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 14 pag. 0267
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 14 pag. 0267
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 10 pag. 0105
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 10 pag. 0105


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 25 luglio 1978 che modifica le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 68/193/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi (78/692/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che per i motivi esposti in appresso è opportuno modificare le direttive concernenti la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione;

considerando che le disposizioni di tali direttive attualmente applicabili in materia di chiusura e di contrassegno degli imballaggi delle sementi e dei materiali di moltiplicazione non tengono conto dei progressi compiuti nel settore dei materiali da imballaggio, dei metodi di chiusura e delle modalità di etichettatura ; che è quindi necessario adattare le disposizioni in questione;

considerando che è necessario stabilire che anche per i tuberi-seme di patate i campioni per l'esame dei tuberi ai fini della certificazione siano prelevati ufficialmente secondo metodi appropriati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (3), modificata da ultimo dalla direttiva 78/55/CEE (4), è modificata come segue: 1. L'articolo 10, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate, quando non si tratta di sementi di quest'ultima categoria presentate sotto forma di piccoli imballaggi CEE, siano chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza la sciare tracce di manomissione sull'etichetta ufficiale prevista dall'articolo 11, paragrafo 1 o sull'imballaggio stesso.

Per assicurare la chiusura, il sistema di chiusura comporta almeno l'incorporazione della suddetta etichetta o l'apposizione di un sigillo ufficiale.

Le misure previste dal secondo comma non sono indispensabili nel caso di un sistema di chiusura non riutilizzabile.

Secondo la procedura prevista dall'articolo 21 si può constatare se un determinato sistema di chiusura risponde alle disposizioni del presente paragrafo.»

2. All'articolo 10, paragrafo 2, prima frase, dopo la parola «ufficialmente» sono aggiunte le parole «o sotto controllo ufficiale».

3. L'articolo 10, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:

«3. Gli Stati membri prescrivono che i piccoli imballaggi CEE siano chiusi in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sul contrassegno o sull'imballaggio stesso. Secondo la procedura prevista dall'articolo 21 si può constatare se un determinato sistema di chiusura risponde alle disposizioni del presente paragrafo. È possibile procedere a una o più nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale.» (1)GU n. C 183 del 1º.8.1977, pag. 64. (2)GU n. C 180 del 28.7.1977, pag. 29. (3)GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2290/66. (4)GU n. L 16 del 20.1.1978, pag. 23.

4. All'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), dopo il trattino «numero di riferimento del lotto» è aggiunto il testo seguente:

« - mese e anno della chiusura,

o

- mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione.

»

5. All'allegato III, parte A, I, è aggiunto il seguente punto:

«3 bis. Mese e anno della chiusura, indicati con l'espressione : "chiuso... " (mese, anno)

o

mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione, indicati con l'espressione : "campione prelevato... " (mese, anno).»

Articolo 2

La direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), modificata da ultimo dalla direttiva 78/386/CEE (2), è modificata come segue: 1. L'articolo 9, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base, di sementi certificate e di sementi commerciali, quando non si tratta di sementi di queste ultime due categorie presentate sotto forma di piccoli imballaggi CEE B, siano chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sull'etichetta ufficiale prevista dall'articolo 10, paragrafo 1 o sull'imballaggio stesso.

Per assicurare la chiusura, il sistema di chiusura comporta almeno l'incorporazione della suddetta etichetta o l'apposizione di un sigillo ufficiale.

Le misure previste dal secondo comma non sono indispensabili nel caso di un sistema di chiusura non riutilizzabile.

Secondo la procedura prevista dall'articolo 21 si può constatare se un determinato sistema di chiusura risponde alle disposizioni del presente paragrafo.»

2. All'articolo 9, paragrafo 2, prima frase, dopo la parola «ufficialmente» sono aggiunte le parole «o sotto controllo ufficiale».

3. L'articolo 9, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:

«3. Gli Stati membri prescrivono che i piccoli imballaggi CEE B siano chiusi in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sul contrassegno o sull'imballaggio stesso. Secondo la procedura prevista dall'articolo 21 si può constatare se un determinato sistema di chiusura risponde alle disposizioni del presente paragrafo. È possibile procedere a una o più nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale.»

4. All'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), dopo il trattino «numero di riferimento del lotto» è aggiunto il testo seguente:

« - mese e anno della chiusura

o

- mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione.

»

5. All'allegato IV, parte A, I, lettera a), è aggiunto il seguente punto:

«3 bis. Mese e anno della chiusura, indicati con l'espressione : "chiuso... " (mese, anno)

o

mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione, indicati con l'espressione : "campione prelevato... " (mese, anno).»

6. All'allegato IV, parte A, I, lettera b), è aggiunto il seguente punto:

«4 bis. Mese e anno della chiusura, indicati con l'espressione : "chiuso... " (mese, anno)

o

mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa all'approvazione come semente commerciale, indicati con l'espressione : "campione prelevato... " (mese, anno).»

7. All'allegato IV, parte A, I, lettera c), è aggiunto il seguente punto:

«3 bis. Mese e anno della chiusura, indicati con l'espressione : "chiuso... " (mese, anno).» (1)GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66. (2)GU n. L 113 del 25.5.1978, pag. 1.

Articolo 3

La direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 78/387/CEE (2), è modificata come segue: 1. L'articolo 9, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate di ogni tipo siano chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza la sciare tracce di manomissione sull'etichetta ufficiale prevista dall'articolo 10, paragrafo 1 o sull'imballaggio stesso.

Per assicurare la chiusura, il sistema di chiusura comporta almeno l'incorporazione della suddetta etichetta o l'apposizione di un sigillo ufficiale.

Le misure previste dal secondo comma non sono indispensabili nel caso di un sistema di chiusura non riutilizzabile.

Secondo la procedura prevista dall'articolo 21 si può constatare se un determinato sistema di chiusura risponde alle disposizioni del presente paragrafo.»

2. All'articolo 9, paragrafo 2, prima frase, dopo la parola «ufficialmente» sono aggiunte le parole «o sotto controllo ufficiale».

3. All'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), dopo il trattino «numero di riferimento del lotto» è aggiunto il testo seguente:

« - mese e anno della chiusura,

o

- mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione.

»

4. All'allegato IV, parte A, lettera a), è aggiunto il seguente punto:

«3 bis. Mese e anno della chiusura, indicati con l'espressione : "chiuso... " (mese, anno)

o

mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione, indicati con l'espressione : "campione prelevato... " (mese, anno).»

5. All'allegato IV, parte A, lettera b), è aggiunto il seguente punto:

«3 bis. Mese e anno della chiusura, indicati con l'espressione : "chiuso... " (mese, anno).»

Articolo 4

La direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (3), modificata da ultimo dalla direttiva 77/648/CEE (4), è modificata come segue: 1. È aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 5

Gli Stati membri prescrivono che durante l'esame dei tuberi per la certificazione i campioni siano prelevati ufficialmente secondo metodi appropriati.»

2. L'articolo 9, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi e i recipienti di tuberi-seme di base e di tuberi-seme certificati siano chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sull'etichetta ufficiale prevista dall'articolo 10, paragrafo 1, sull'imballaggio o sul recipiente.

Per assicurare la chiusura, il sistema di chiusura comporta almeno l'incorporazione della suddetta etichetta o l'apposizione di un sigillo ufficiale.

Le misure previste dal secondo comma non sono indispensabili nel caso di un sistema di chiusura non riutilizzabile.

Secondo la procedura prevista dall'articolo 19 si può constatare se un determinato sistema di chiusura risponde alle disposizioni del presente paragrafo.»

3. All'articolo 9, paragrafo 2, prima frase, dopo la parola «ufficialmente» sono aggiunte le parole «o sotto controllo ufficiale».

4. L'articolo 10 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 10

1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi e i recipienti di tuberi-seme di base e di tuberi-seme certificati : (1)GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66. (2)GU n. L 113 del 25.4.1978, pag. 13. (3)GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2320/66. (4)GU n. L 261 del 14.10.1977, pag. 21. a) siano muniti all'esterno di un'etichetta ufficiale non ancora utilizzata, conforme ai requisiti fissati nell'allegato III e redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità. Il colore dell'etichetta è bianco per i tuberi-seme di base e azzurro per i tuberi-seme certificati. Se l'etichetta è munita di un occhiello, la sua fissazione è sempre assicurata mediante un sigillo ufficiale. È autorizzato l'impiego di etichette ufficiali adesive. Secondo la procedura di cui all'articolo 19 può essere autorizzata, sotto controllo ufficiale, la stampa sull'imballaggio, in modo indelebile e secondo il modello dell'etichetta, delle indicazioni prescritte;

b) contengano un attestato ufficiale, dello stesso colore dell'etichetta, che riproduca almeno le indicazioni previste per l'etichetta nell'allegato III, parte A, punti 3, 4 e 6. L'attestato deve presentarsi in modo che non possa essere scambiato con l'etichetta ufficiale di cui alla lettera a). Esso non è indispensabile quando le indicazioni sono stampate in modo indelebile sull'imballaggio o se, conformemente alla lettera a), è utilizzata un'etichetta adesiva o un'etichetta di materiale non lacerabile.

2. Gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1 per i piccoli imballaggi, purché essi rechino la menzione : "Commercializzazione ammessa soltanto in... " (Stato membro interessato).»

5. All'articolo 13, paragrafo 1, le parole «ufficialmente contrassegnato e chiuso» sono sostituite con le parole seguenti : «contrassegnato e chiuso ufficialmente o sotto controllo ufficiale».

6. All'articolo 13, paragrafo 4, lettera c), dopo il trattino «numero di riferimento del lotto» è aggiunto il testo seguente:

«- mese e anno della chiusura.»

7. All'allegato III, parte A, è aggiunto il seguente punto:

«3 bis. Mese e anno della chiusura.»

8. All'allegato III, parte A, il punto 9 è soppresso.

Articolo 5

L'articolo 9 della direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (1), modificata da ultimo dalla direttiva 78/55/CEE, è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 9

Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi e i mazzi di materiali di moltiplicazione siano chiusi in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione su di esso, né sull'etichetta prevista dall'articolo 10, paragrafo 1, né, nel caso degli imballaggi, sull'imballaggio stesso. Gli imballaggi sono piombati, o provvisti di un sistema di chiusura equivalente, dal responsabile dell'apposizione delle etichette. Secondo la procedura prevista dall'articolo 17 si può constatare se un determinato sistema di chiusura risponde alle condizioni del presente paragrafo. È possibile procedere a una o più nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale.»

Articolo 6

La direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (2), modificata da ultimo dalla direttiva 78/388/CEE (3), è modificata come segue: 1. L'articolo 9, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base, di sementi certificate di ogni tipo e di sementi commerciali siano chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sull'etichetta ufficiale prevista dall'articolo 10, paragrafo 1 o sull'imballaggio stesso.

Per assicurare la chiusura, il sistema di chiusura comporta almeno l'incorporazione della suddetta etichetta o l'apposizione di un sigillo ufficiale.

Le misure previste dal secondo comma non sono indispensabili nel caso di un sistema di chiusura non riutilizzabile.

Secondo la procedura prevista dall'articolo 20 si può constatare se un determinato sistema di chiusura risponde alle disposizioni del presente paragrafo.»

2. All'articolo 9, paragrafo 2, prima frase, dopo la parola «ufficialmente» sono aggiunte le parole «o sotto controllo ufficiale».

3. All'articolo 13, paragrafo 3, lettera c), dopo il trattino «numero di riferimento del lotto» è aggiunto il testo seguente : (1)GU n. L 93 del 17.4.1968, pag. 15. (2)GU n. L 169 del 10.7.1969, pag. 3. (3)GU n. L 113 del 25.4.1978, pag. 20.

« - mese e anno della chiusura

o

- mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione.

»

4. All'allegato IV, parte A, lettera a), il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

« - mese e anno della chiusura, indicati con l'espressione : "chiuso... " (mese, anno)

o

- mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione, indicati con l'espressione : "campione prelevato... " (mese, anno).

»

5. All'allegato IV, parte A, lettera b), il punto 4 è sostituito dal testo seguente:

«- mese e anno della chiusura, indicati con l'espressione "chiuso... " (mese, anno).»

Articolo 7

La direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 78/55/CEE, è modificata come segue: 1. L'articolo 25, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate, quando non si tratta di sementi di quest'ultima categoria presentate sotto forma di piccoli imballaggi CEE, siano chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sull'etichetta ufficiale prevista dall'articolo 26, paragrafo 1 o sull'imballaggio stesso.

Per assicurare la chiusura, il sistema di chiusura comporta almeno l'incorporazione della suddetta etichetta o l'apposizione di un sigillo ufficiale.

Le misure previste dal secondo comma non sono indispensabili nel caso di un sistema di chiusura non riutilizzabile.

Secondo la procedura prevista dall'articolo 40 si può constatare se un determinato sistema di chiusura risponde alle disposizioni del presente paragrafo.

2. All'articolo 25, paragrafo 2, prima frase, dopo la parola «ufficialmente» sono aggiunte le parole «o sotto controllo ufficiale».

3. L'articolo 25, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:

«3. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi standard e i piccoli imballaggi di sementi certificate siano chiusi in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sull'etichetta prevista dall'articolo 26, paragrafo 3 e sull'imballaggio stesso. Ad eccezione dei piccoli imballaggi, essi devono essere piombati o provvisti di un sistema di chiusura equivalente dal responsabile dell'apposizione delle etichette. Secondo la procedura prevista dall'articolo 40 si può constatare se un determinato sistema di chiusura risponde alle disposizioni del presente paragrafo. Nel caso dei piccoli imballaggi della categoria sementi certificate è possibile effettuare una o più nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale.»

4. All'articolo 25 è aggiunto il seguente paragrafo:

«4. Gli Stati membri possono prevedere deroghe ai paragrafi 1 e 2 per i piccoli imballaggi di sementi di base.»

5. All'articolo 30, paragrafo 3, lettera c), dopo il trattino «numero di riferimento del lotto» è aggiunto il testo seguente:

« - mese e anno della chiusura

o

- mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione.

»

6. L'allegato IV, parte A, lettera a), è sostituito dal testo seguente:

« 1. Normativa CEE.

2. Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi.

3. Mese e anno della chiusura, indicati con l'espressione : "chiuso... " (mese, anno)

o

mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla (1)GU n. L 225 del 12.10.1970, pag. 7. certificazione, indicati con l'espressione : "campione prelevato... " (mese, anno).

4. Numero di riferimento del lotto.

5. Specie.

6. Varietà.

7. Categoria.

8. Paese di produzione.

9. Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi puri.

10. In caso di indicazione del peso o di impiego di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, indicazione della natura dell'additivo e rapporto approssimativo fra il peso di semi puri e il peso totale.

11. In caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, può essere inserita l'indicazione : "rianalizzato... " (mese, anno).

»

7. L'allegato IV, parte B, lettera a), è sostituito dal seguente:

« 1. Normativa CEE.

2. Nome e indirizzo del responsabile dell'apposizione delle etichette o suo marchio di identificazione.

3. Campagna della chiusura o dell'ultimo esame della facoltà germinativa. Può essere indicata la fine della campagna.

4. Specie.

5. Varietà.

6. Categoria ; per i piccoli imballaggi, le sementi certificate possono essere contrassegnate dalle lettere «C» o «Z» e le sementi standard dalle lettere «St».

7. Numero di riferimento dato dal responsabile dell'apposizione delle etichette, per le sementi standard.

8. Numero di riferimento che consente di identificare un lotto certificato, per le sementi certificate.

9. Peso netto o lordo dichiarato di semi puri, ad eccezione dei piccoli imballaggi fino a 500 g.

10. In caso di indicazione del peso e di impiego di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, indicazione della natura dell'additivo e rapporto approssimativo fra il peso di semi puri e il peso totale.

»

Articolo 8

Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi - alle disposizioni degli articoli 1-4, 6 e 7 il 1º luglio 1977 al più tardi;

- alle altre disposizioni della presente direttiva il 1º luglio 1979 al più tardi.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. J. ROHR

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