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Document 31977R2811
Commission Regulation (EEC) No 2811/77 of 16 December 1977 on the classification of goods falling within heading No 60.04 or 60.05 of the Common Customs Tariff
Regolamento (CEE) n. 2811/77 della Commissione, del 16 dicembre 1977, relativo alla classificazione di prodotti nelle voci 60.04 e 60.05 della tariffa doganale comune
Regolamento (CEE) n. 2811/77 della Commissione, del 16 dicembre 1977, relativo alla classificazione di prodotti nelle voci 60.04 e 60.05 della tariffa doganale comune
GU L 322 del 17.12.1977, pp. 20–21
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2005; abrogato da 32005R0705
Regolamento (CEE) n. 2811/77 della Commissione, del 16 dicembre 1977, relativo alla classificazione di prodotti nelle voci 60.04 e 60.05 della tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 322 del 17/12/1977 pag. 0020 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 2 pag. 0096
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 4 pag. 0235
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 2 pag. 0096
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 4 pag. 0177
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 4 pag. 0177
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2811/77 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 1977 relativo alla classificazione di prodotti nelle voci 60.04 e 60.05 della tariffa doganale comune LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 97/69 del Consiglio , del 16 gennaio 1969 , relativo alle misure da adottare per l ' applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 280/77 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 3 , considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento ( CEE ) n . 950/68 del Consiglio , del 28 giugno 1968 ( 3 ) , modificata da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2500/77 del Consiglio , del 7 novembre 1977 ( 4 ) , comprende nella voce 60.04 le sottovesti a maglia non elastica nù gommata e alla sottovoce 60.05 A II gli indumenti esterni e gli accessori di abbigliamento a maglia non elastica nù gommata , diversi dai maglioni e dai pullover contenenti almeno 50 % , in peso , di lana pesanti , per pezzo , 600 g o più ; considerando che , data la grande varietà degli indumenti a maglia non elastica nù gommata in alcuni casi è difficile distinguere le sottovesti della voce 60.04 dagli indumenti esterni della voce 60.05 e che , ai fini di tale distinzione , è opportuno fare riferimento alle caratteristiche essenziali degli indumenti in questione ; considerando che , per quanto riguarda le camicie e camicette a maglia non elastica nù gommata per uomo e ragazzo , le quali , ai sensi delle note esplicative della nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale , rientrano nella voce 60.04 , è opportuno precisare talune delle loro caratteristiche ; considerando che è opportuno definire gli indumenti a maglia non elastica nù gommata chiamati rispettivamente « T-shirts » e « magliette a collo alto » che sono di solito indossati a contatto diretto con la pelle ovvero sotto gli indumenti compresi nella voce 60.05 e che rientrano nella voce 60.04 ; considerando che è inoltre opportuno definire gli indumenti a maglia non elastica nù gommata chiamati « camicette » , « camicette-bluse » e « bluse » , che sono degli indumenti di solito indossati dalle donne e dalle ragazze come indumenti esterni e che rientrano nelle sottovoce 60.05 A II ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dal comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . Sono classificati tra le sottovesti della voce 60.04 della tarifa doganale comune gli indumenti a maglia non elastica nù gommata chiamati « camicie e camicette per uomo e per ragazzo » che presentano , tra l ' altro , un collo , anche amovibile , delle maniche lunghe o corte ed una abottonatura , anche parziale sul davanti , da sinistra a destra . Essi possono essere con o senza tasche . 2 . Sono classificati tra le sottovesti della voce 60.05 della tariffa doganale comune gli indumenti a maglia non elastica nù gommata chiamati « T-shirts » e sono considerati come tali gli indumenti leggeri del tipo canottiera , di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali , anche in più colori , con o senza tasche , maniche aderenti lunghe o corte , senza bottoni o altre sistemi di chiusura , senza collo , senza apertura alle scollatura , con scollatura a giro collo o leggermente più ampia generalmente rotonda , quadrata , a barchette o a forma di V . Ad essezione dei pizzi , questi indumenti possono presentare motivi decorativi o pubblicitari , ottenuti a mezzo stampa , ricamo o altri procedumenti . La base di tali indumenti , nella maggior parte dei casi munita di orlo , non presenta nù bordi a * nù elementi che restringono gli indumeni medesimi . 3 . Sono classificati tra le sottovesti della voce 60.04 della tariffa doganale comune gli indumenti a maglia non elastica nù gommata chiamati « magliette a collo alto » e sono considerati come tali gli indumenti leggeri , aderenti , che ricoprono la parte superiore del corpo , a maglie fini , in materie tessili diverse dalla lana , anche in più colori , con o senza maniche e che presentano un collo alto o semplicemente alto senza aperture . Gli indumenti che presentano le caratteristiche sopra descritte , quando sono di lana , sono considerati come pullovers della voce 60.05 . Articolo 2 1 . Sono classificati tra gli indumenti esterni diversi dai maglioni e pullovers contenenti almeno il 50 % in peso di lana e pesanti , per pezzo , 600 g o più , della sottovoce 60.05 A II della tariffa doganale comune gli indumenti a maglia non elastica , nù gommata chiamati « camicette » e sono considerati come tali gli indumenti per donna e per ragazza il cui taglio si ispira a quello delle camicie per uomo e per ragazzo , con collo , con o senza tasche , a maniche lunghe o corte e che presentano un ' abbottonatura , anche parziale , sul davanti , da destra a sinistra . Questi indumenti superano , in lunghezza , il punto di vita . 2 . Sono inoltre classificati nella suddetta sottovoce gli indumenti chiamati « bluse » e « camicette-bluse » e sono considerati come tali gli indumenti per donna e per ragazza , leggeri , fantasia , il più delle volte di fattura ampia , anche senza maniche o senza collo , con una scollatura di qualsiasi tipo , e con un ' abbottonatura o altro sistema di chiusura di cui detti indumenti possono essere sprovvisti solo nel caso in cui la scollatura sia molto profonda , con o senza guarnizioni quali cravatte , jabots , pizzi , lacci e ricami . Questi indumenti superano di poco , in lunghezza , il punto di vita . Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1978 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 16 dicembre 1977 . Per la Commissione Étienne DAVIGNON Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 14 del 21 . 1 . 1969 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 40 dell ' 11 . 2 . 1977 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 172 del 22 . 7 . 1968 , pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 289 del 14 . 11 . 1977 , pag . 1 .