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Document 31977R2793

Regolamento (CEE) n. 2793/77 della Commissione, del 15 dicembre 1977, relativo alle modalità di applicazione dell'aiuto speciale per il latte scremato destinato all'alimentazione degli animali esclusi i giovani vitelli

GU L 321 del 16.12.1977, p. 30–33 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/03/1999; abrogato da 31999R0479

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1977/2793/oj

31977R2793

Regolamento (CEE) n. 2793/77 della Commissione, del 15 dicembre 1977, relativo alle modalità di applicazione dell'aiuto speciale per il latte scremato destinato all'alimentazione degli animali esclusi i giovani vitelli

Gazzetta ufficiale n. L 321 del 16/12/1977 pag. 0030 - 0033
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 19 pag. 0202
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 13 pag. 0156
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 13 pag. 0156
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 9 pag. 0134
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 9 pag. 0134


++++

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2793/77 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1977

relativo alle modalità di applicazione dell ' aiuto speciale per il latte scremato destinato all ' alimentazione degli animali esclusi i giovani vitelli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 804/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2560/77 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 10 , paragrafo 3 ,

considerando che la concessione dell ' aiuto speciale di cui all ' articolo 2 bis , paragrafo 4 , primo trattino , dei regolamento ( CEE ) n . 986/68 del Consiglio , del 15 luglio 1968 , che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato ed il latte scremato in polvere destinati all ' alimentazione degli animali ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2624/77 ( 4 ) , non è più subordinata alla conclusione di un contratto di consegna fra la lattiera e l ' allevatore ; che è quindi opportuno adattare in conseguenza le disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 1089/77 della Commissione , del 25 maggio 1977 , relativo alle modalità di applicazione di un aiuto speciale per il latte scremato destinato all ' alimentazione degli animali , esclusi i giovani vitelli ( 5 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2196/77 ( 6 ) ; che tale adattamento deve comprendere l ' introduzione di altri meccanismi atti a garantire che il latte scremato in questione non venga sviato dalla sua particolare destinazione ; che , inoltre , alcune altre disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 1089/77 devono essere modificata per ovviare a difficoltà incontrate nella prassi amministrativa e conferire maggiore efficacia alla misura ; che , date le numerose modifiche che si rendono necessarie , occorre , per motivi di chiarezza , abrogare il regolamento ( CEE ) n . 1089/77 e adottare un nuovo testo ;

considerando che , ai fini dell ' efficacia della misura in oggetto , è opportuno offrire agli allevatori interessati la garanzia di una relativa stabilità del livello dell ' aiuto speciale e dei prezzi massimi di cui sopra , prevedendone l ' adeguamento in caso di una modifica del prezzo d ' intervento del latte scremato in polvere o dei prezzi delle proteine concorrenti ;

considerando che , per stabilire i quantitativi di latte scremato smerciati da una lattiera in virtù del presente regolamento occorre adattare il bilancio mensile di cui all ' articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 1105/68 delle Commissione , del 27 luglio 1968 , relativo alle modalità d ' applicazione per la concessione di aiuti nei settore del latte scremato destinato all ' alimentazione degli animali ( 7 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 541/76 ( 8 ) ; che , onde garantire a rispetto della particolare destinazione del prodotto occorre prevedere fra l ' altro la denaturazione del latte scremato o un controllo amministrativo equivalente oltre al trattamento di cui all ' articolo 2 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 986/68 ; che modalità particolari devono essere previste per il latte scremato consegnato ad aziende miste che detengono anche vitelli ; che inoltre , in virtù dell ' articolo 10 del regolamento ( CEE ) n . 1105/68 , gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per garantire un controllo efficace relativo all ' adempimento delle condizioni imposte per la concessione dell ' aiuto speciale , che l ' inadempienza deve essere sanzionata con misure penali o amministrative stabilite dagli Stati membri che è opportuno adottare misure atte a garantire che le latterie e gli allevatori siano informati di tali conseguenze ;

considerando che l ' aiuto speciale può essere concesso anche per il latte scremato impiegato nell ' azienda le cui è stato prodotto , per l ' alimentazione di animali diversi dai giovani vitelli ; che in tal caso devono essere previste disposizioni particolari atte a garantire il rispetto della destinazione particolare ;

considerando che , per quanto attiene alle comunicazioni che gli Stati membri devono fornire in materie di aiuti al latte scremato , occorre modificare il regolamento ( CEE ) n . 210/69 della Commissione , del 31 gennaio 1969 , relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 9 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1089/77 ;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Un aiuto speciale è concesso per il latte scremato di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , lettere a ) e b ) del regolamento ( CEE ) n . 986/68 , impiegato per l ' alimentazione degli animali diversi dai giovani vitelli .

2 . L ' importo dell ' aiuto speciale è fissato a 6,2 UC/100 kg di latte scremato di cui al paragrafo 1 .

3 . Ai fini dell ' applicazione del presente regolamento , 100 litri di latte scremato sono assimilati a 103 kg di latte scremato .

Articolo 2

1 . Ai sensi del presente regolamento s ' intende per :

a ) allevamento specializzato :

- un ' azienda detentrice di suini e/o di altri animali , esclusi i giovani vitelli

o

- un ' azienda mista di cui alla lettera b ) , il cui allevatore s ' impegna a prendere in consegna soltanto il latte scremato denaturato secondo il metodo di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , lettera b ) , terzo trattino :

b ) azienda mista :

un ' azienda detentrice sia di giovani vitelli sia di altri animali che non soddisfa alle condizioni di cui alla lettera a ) , secondo trattino ;

c ) giovani vitelli :

vitelli la cui età non supera , a scelta dello Stato membro interessato , 4 mesi o 120 giorni .

2 . Fatte salve le disposizioni particolari previste dal presente regolamento , per la concessione dell ' aiuto speciale si applicano le modalità di cui al regolamento ( CEE ) n . 1105/68 .

Articolo 3

1 . Per quanto riguarda l ' aiuto speciale al latte scremato di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , lettera a ) , del regolamento ( CEE ) n . 986/68 , si applicano le disposizioni particolari che seguono .

L ' aiuto speciale è concesso a una latteria soltanto

a ) per i quantitativi di latte scremato coperti da un impegno assunto dall ' allevatore che soddisfa , a seconda dei casi , alle condizioni di cui all ' articolo 4 , paragrafo 1 , ed eventualmente all ' articolo 4 , paragrafo 2 ;

b ) se il latte scremato è stato , a scelta dello Stato membro ,

- o denaturato mediante acidificazione , con grado di acidità minimo pari , secondo il metodo d ' analisi utilizzato , a

- Soxhlet Henkel : 20° SH ,

- Dornic : 45° Dornic ,

- Kruisher : 50° N ,

- British Standard 1741 : 0,45 % di acido lattico ,

- o denaturato mediante aggiunta di 1 grammo di E 122 ( Azorubina ) per ogni 1 000 kg di latte scremato ,

- o denaturato mediante aggiunta di 200 grammi di solfato di rame pentaidrato per ogni 1 000 kg di latte ,

- o sottoposto a un controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti alla denaturazione di cui al primo e al secondo trattino ;

c ) se la lattiera ha rispettato

- per tale latte scremato , un prezzo massimo di vendita , partenza latteria , di 1,5 unità di conto per 100 kg ,

- per il latte scremato di cui all ' articolo 4 , paragrafo 1 , lettera a ) , terzo trattino e paragrafo 2 , terzo trattino , un prezzo minimo di vendita partenza latteria , di 3,5 unità di conto per 100 kg .

2 . Un ' azienda può prendere in consegna presso una sola lattiera il latte scremato destinato a beneficiare dell ' aiuto speciale .

Gli Stati membri possono tuttavia derogare a questa disposizione per gli allevamenti specializzati , semprechù adottino disposizioni supplementari che consentano un controllo efficace .

3 . Nella contabilità dei quantitativi di latte scremato venduti dalla lattiera , di cui all ' articolo 5 , paragrafo 2 , lettera e ) , del regolamento ( CEE ) n . 1105/68 , devono essere indicati separatamente i quantitativi venduti a norma del presente regolamento e devono essere precisati i quantitativi corrispondenti ad ogni livello di aiuto , le date di vendita nonchù il nome e l ' indirizzo del destinatario .

Articolo 4

1 . L ' impegno di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , lettera a ) , è un documento redatto in almeno 3 esemplari con il quale l ' allevatore s ' impegna nei confronti della lattiera e della competente autorità :

a ) a utilizzare il latte scremato esclusivamente per l ' alimentazione degli animali e soltanto nella sua azienda , che deve essere situata nel territorio dello stesso Stato membro in cui si trova la latteria e ,

b ) qualora si tratti di un ' azienda specializzata :

- a non detenere giovani vitelli o , se l ' allevatore ne possiede , a prendere in consegna dalla latteria soltanto il latte scremato denaturato conformemente all ' articolo 3 , paragrafo 1 , lettera b ) , terzo trattino ,

- a trasmettere alla lattiera in causa , anteriormente all ' inizio di ogni trimestre civile , un bilancio del proprio allevamento oppure ,

c ) qualora si tratti di un ' azienda mista :

- a trasmettere alla lattiera in causa , contemporaneamente all ' impegno , un bilancio del proprio allevamento alla data della presentazione della domanda di consegna ,

- a dichiarare alla lattiera , anteriormente all ' inizio di ogni trimestre , il numero massimo di vitelli di meno di 4 mesi detenuti nell ' azienda durante il trimestre in causa ; l ' allevatore può sostituire questo impegno con l ' impegno di effettuare detta dichiarazione anteriormente all ' inizio di ogni mese per il mese di cui trattasi ,

- a prendere in consegna per ciascuno dei vitelli il cui numero è determinato in conformità del trattino precedente un quantitativo minimo di latte scremato che non beneficia dell ' aiuto speciale fino a concorrenza di 6 chilogrammi di latte al giorno o 180 chilogrammi al mese .

2 . Tuttavia , se si tratta di un ' azienda mista che alleva soltanto i vitelli provenienti dalle sue vacche lattiere , gli Stati membri possono decidere che gli impegni di cui al paragrafo 1 , lettera c ) , vengano sostituiti dagli impegni seguenti :

- allevare soltanto i vitelli provenienti dalle vacche lattiere dell ' azienda ,

- trasmettere alla latteria interessata , anteriormente all ' inizio di ogni trimestre civile , un bilancio dell ' allevamento ,

- prendere in consegna un quantitativo mensile di latte scremato che non beneficia dell ' aiuto speciale pari almeno al 15 % del quantitativo di latte consegnato alla lattiera durante il mese in causa .

Gli Stati membri possono inoltre decidere che gli allevatori , oltre agli impegni di cui sopra , assumano anche l ' impegno di non conservare i loro vitelli maschi per più di 25 giorni ; in tal caso , la percentuale di cui al terzo trattino viene portata al 10 % .

Articolo 5

1 . La lattiera presenta un esemplare dell ' impegno di cui all ' articolo 4 per la registrazione presso l ' autorità competente e ne conserva un esemplare per almeno due anni a decorrere dalla data di scadenza del periodo di validità di cui al paragrafo 4 .

La lattiera conserva inoltre , per almeno due anni a decorrere dalla stessa data , i bilanci dell ' allevamento di cui all ' articolo 4 , paragrafo 1 , lettera c ) e paragrafo 2 .

2 . Sulla base della data in cui l ' impegno è stato presentato per la registrazione , gli Stati membri stabiliscono la data in cui può avere inizio la consegna del latte scremato prodotto e trattato in lattiera e destinato a beneficiare dell ' aiuto speciale .

3 . Le domande di pagamento dell ' aiuto speciale , inoltrate dalla lattiera all ' autorità competente , devono contenere i riferimenti agli impegni presentati per la registrazione ed essere accompagnate da una dichiarazione in cui si attesta che la lattiera

a ) ha rispettato , per i quantitativi di latte scremato in causa , le condizioni di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , lettere a ) , b ) e c ) ,

b ) rinuncia all ' aiuto speciale o provvederà al rimborso integrale o parziale del medesimo , a seconda dei casi , all ' autorità competente , qualora fosse constatato che l ' allevatore non ha rispettato uno degli impegni di cui all ' articolo 4 ,

c ) è informato e ha informato gli allevatori interessati delle conseguenze penali o amministrative fissate dallo Stato membro interessato nelle quali la lattiera e gli allevatori possono incorrere in caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente regolamento .

4 . L ' impegno di cui all ' articolo 4 , resta valido per tutto il periodo durante il quale il latte scremato che beneficia dell ' aiuto speciale è consegnato all ' allevatore in causa .

La lattiera informa l ' autorità competente di qualsiasi ulteriore modifica dell ' impegno .

Articolo 6

1 . Per quanto riguarda l ' aiuto speciale al latte scremato di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , lettera b ) , del regolamento ( CEE ) n . 986/68 ,

a ) gli allevatori interessati trasmettono all ' organismo competente del loro Stato membro :

- una domanda in cui è precisato il bilancio del proprio allevamento all ' inizio di ogni mese ,

- l ' impegno di segnalare immediatamente le modifiche di questi dati suscettibili di provocare un cambiamento nell ' importo dell ' aiuto ;

b ) gli impegni di cui all ' articolo 4 , paragrafo 1 , lettere a ) , b ) e c ) , si applicano per quanto di ragione , fatte salve le disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 1105/68 .

2 . In caso di applicazione dell ' articolo 4 , paragrafo 2 , le percentuali previste dal suddetto paragrafo per determinare la quantità che non beneficia dell ' aiuto speciale si applicano rispettivamente al quantitativo di cui agli articoli 8 e 8 bis del regolamento ( CEE ) n . 1105/68 .

3 . Gli Stati membri possono tuttavia dispensare dalle comunicazioni di cui all ' articolo 4 , paragrafo 1 , le latterie di cui all ' articolo 5 bis del regolamento ( CEE ) n . 1105/68 che s ' impegnano , fatto salvo il disposto di detto articolo 5 bis ,

a ) a detenere soltanto animali della specie suina e

b ) a utilizzare il latte scremato di loro produzione esclusivamente per l ' alimentazione di tali animali .

Articolo 7

Gli importi dell ' aiuto di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , e il livello dei prezzi massimi di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , lettera c ) , sono mantenuti invariati almeno fino al 31 marzo 1978 . A decorrere da tale data , sono aggiornati ogni tre mesi e , all ' occorrenza , modificati , in particolare tenendo conto dell ' evoluzione del prezzo delle proteine concorrenti e delle eventuali modifiche del prezzo d ' intervento del latte scremato in polvere .

Articolo 8

All ' articolo 4 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 210/69 , al punto A I a ) I , il riferimento al regolamento ( CEE ) n . 1089/77 è sostituito dal riferimento ai regolamenti ( CEE ) n . 1089/77 e ( CEE ) n . 2793/77 .

Articolo 9

Il regolamento ( CEE ) n . 1089/77 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 1978 .

2 . Gli impegni assunti dagli allevatori e dalle latterie e le norme emanate dagli Stati membri , anteriormente a tale data , a norma del suddetto regolamento , nonchù le misure nazionali adottate in questo campo sono adattati alle disposizioni del presente regolamento con effetto a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento .

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1978 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 15 dicembre 1977 .

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 13 .

( 2 ) GU n . L 303 del 28 . 11 . 1977 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 169 del 18 . 7 . 1968 , pag . 4 .

( 4 ) GU n . L 306 del 30 . 11 . 1977 , pag . 4 .

( 5 ) GU n . L 131 del 26 . 5 . 1977 , pag . 34 .

( 6 ) GU n . L 254 del 5 . 10 . 1977 , pag . 10 .

( 7 ) GU n . L 184 del 29 . 7 . 1968 , pag . 24 .

( 8 ) GU n . L 64 del 12 . 3 . 1976 , pag . 11 .

( 9 ) GU n . L 28 del 5 . 2 . 1969 , pag . 1 .

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