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Document 31977R2682

Regolamento (CEE) n. 2682/77 della Commissione, del 5 dicembre 1977, che constata i corsi e fissa i prezzi medi e i prezzi rappresentativi dei vini da tavola

GU L 312 del 6.12.1977, p. 8–10 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/08/2000; abrogato da 300R1623

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1977/2682/oj

31977R2682

Regolamento (CEE) n. 2682/77 della Commissione, del 5 dicembre 1977, che constata i corsi e fissa i prezzi medi e i prezzi rappresentativi dei vini da tavola

Gazzetta ufficiale n. L 312 del 06/12/1977 pag. 0008 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 9 pag. 0129
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 19 pag. 0190
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 9 pag. 0129
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 13 pag. 0146
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 13 pag. 0146


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2682/77 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 1977

che constata i corsi e fissa i prezzi medi e i prezzi rappresentativi dei vini da tavola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 816/70 del Consiglio , del 28 aprile 1970 , relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2211/77 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 4 , paragrafo 3 , e l ' articolo 35 ,

considerando che detto regolamento ( CEE ) n . 2211/77 ha modificato l ' articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 816/70 introducendo , in luogo di un prezzo medio ponderato , un prezzo rappresentativo da fissarsi dalla Commissione ; che è pertanto necessario sostituire il Commissione ; che è pertanto necessario sostituire il regolamento ( CEE ) n . 2108/76 della Commissione , del 26 agosto 1976 , che constata i corsi fissa i prezzi medi e i prezzi medi ponderati dei vini da pasto ( 3 ) ;

considerando che , a norma dell ' articolo 4 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 816/70 , per ciascun tipo di vino per il quale è fissato un prezzo d ' orientamento , la Commissione fissa ogni settimana , in base a tutti i dati di cui dispone , un prezzo medio alla produzione , in appresso denominato « prezzo medio » , per ogni mercato rappresentativo del tipo di vino di cui trattasi , nonchù un prezzo medio ponderato per lo stesso tipo di vino ;

considerando che è pertanto necessario determinare i mercati rappresentativi dei diversi tipi di vino ;

considerando che , a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo 4 , gli Stati membri comunicano alla Commissione tutti i dati utili per la fissazione dei prezzi suddetti e in , in particolare , i corsi alla produzione constatati sui mercati rappresentativi per ciascun tipo di vino ;

considerando che è necessario precisare le modalità per la constatazione dei corsi e per la fissazione dei prezzi medi e dei prezzi medi ponderati ;

considerando che , per giungere ad una rilevazione il più possibile omogenea nella Comunità , è opportuno che le informazioni necessarie siano raccolte negli Stati membri da commissioni costituite da detti Stati e incaricate dell ' osservazione dell ' evoluzione del mercato per ciascun mercato rappressentativo relativo ad un ' area di una certa importanza ; che per la composizione di dette commissioni è opportuno tener conto dell ' importanza economica delle parti interessate ;

considerando che , affinchù le transazioni siano rappresentative , occorre escludere quelle non riferite ad una determinata quantità minima ; che tale quantità minima , deve essere fissata unicamente sulla base delle transazioni medie per i diversi tipi di vini ;

considerando che i prezzi medi sono i prezzi alla produzione ; che è pertanto opportuno limitare la rilevazione dei prezzi agli Stati membri produttori di vini da tavola e ai prezzi praticati fra produttori e acquirenti ; che , ai fini della loro valutazione , le informazioni concernenti tali prezzi essere il più possibile precise ;

considerando che , onde evitare difficoltà nella pubblicazione di detti prezzi , occorre fissare il termine in cui le informazioni devono pervenire alla Commissione ;

considerando che le diverse rilevazioni comunicate alla Commissione servono di base per il calcolo dei prezzi rappresentativi di cui all ' articolo 4 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 816/70 ; che tali rilevazioni devono pertanto riflettere l ' effettiva situazione del mercato ;

considerando che i prezzi medi vengono fissati dalla Commissione tenendo conto fra l ' altro della rappresentatività delle rilevazione comunicate , degli apprezzamenti degli Stati membri , della gradazione alcolometrica e della qualità dei vini da tavola oggetto delle transazioni ; che , affinchù i prezzi medi fissati riflettano chiaramente la situazione è opportuno prendere in considerazione soltanto i corsi constatati su un mercato rappresentativo per una determinata quantità del tipo di vino in causa ;

considerando che occorre fissare tale tenendo conto dei quantitativi medi oggetto di tutte le transazioni per i diversi tipi di vino ;

considerando che è opportuno prevedere la possibilità di non concludere contratti di magazzinaggio , anche se per un certo periodo non è stato fissato alcun prezzo rappresentativo ;

considerando che le misure dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I mercati rappresentativi della Repubblica federale di Germania sono :

a ) per i vini da tavola di tipo R III :

Rheinpfalz e Rheinhessen ( Huegelland ) ,

b ) per i vini da tavola di tipo A II :

Rheinpfalz ( Oberhaardt ) e Rheinhessen ( Huegelland ) ,

c ) per i vini da tavola di tipo A III :

Mosel-Rheingau .

Articolo 2

I mercati rappresentativi della Repubblica francese sono :

a ) per i vini da tavola di tipo R I :

Bastia , Bùziers , Montpellier , Narbonne , Nîmes , Perpignan ,

b ) per i vini da tavola di tipo R II :

Bastia , Brignoles ,

c ) per i vini da tavola di tipo A I :

Bordeaux , Nantes .

Articolo 3

I mercati rappresentativi della Repubblica italiana sono :

a ) per i vini tavola di tipo R I :

Asti , Firenze , Lecce , Pescara , Reggio Emilia , Treviso , Verona ( per i vini locali ) ,

b ) per i vini da tavola di tipo R II :

Bari , Barletta , Cagliari , Lecce , Taranto ,

c ) per i vini di tipo A I :

Bari , Cagliari , Chieti , Ravenna ( Lugo , Faenza ) , Trapani ( Alcamo ) , Treviso .

Articolo 4

Il mercato rappresentativo del Granducato del Lussemburgo è la regione viticola della Mosella lussemburghese per i vini da tavola dei tipi A II a A III .

Articolo 5

Gli Stati membri costituiscono , ove ancora non esista , una commissione per la constatazione dei corsi , in appresso denominata « commissione » , per ciascuno dei mercati rappresentativi di cui articoli da 1 a 4 corrispondente ad in ' area viticola superiore a 2 000 ettari .

Articolo 6

Nel costituire la Commissione , gli Stati membri vigilano affinchù tutte le parti interessate siano rappresentate proporzionalmente alla loro importanza sul mercato rappresentativo per il quale la commissione stessa è costituita .

Articolo 7

1 . Le commissioni raccolgono almeno una volta alla settimana le informazioni sulle transazioni concluse tra produttori e acquirenti nei giorni successivi alla precedente rilevazione . Esse tengono conto soltanto delle informazioni relative a quantitativi di :

- almeno 200 hl per i vini da tavola dei tipi R I e A I ,

- almeno 100 hl per i vini da tavola dei tipo R II ,

- almeno 30 hl per i vini da tavola dei tipi A II , A III e R III .

2 . Le commissioni trasmettono le informazioni di cui al paragrafo 1 all ' organismo competente .

Articolo 8

1 . Gli Stati membri comunicano per telescritto alla Commissione , al più tardi i lunedi di ogni settimana , le informazioni ricevute da ciascuna commissione , eventualmente corredate dei loro apprezzamenti , in particolare sulla tendenza dei corsi .

Se in uno Stato membro un lunedi è giorno , festivo , tali informazioni verranno da esso comunicate alla Commissione il primo giorno lavorativo successivo .

Qualora per un mercato rappresentativo non esista alcuna commissione , le informazioni di cui al paragrafo 2 sono raccolte dallo Stato membro interessato .

2 . Le informazioni devono riguardare :

a ) i prezzi ,

b ) il colore o eventualmente il tipo di vino considerato ,

c ) la gradazione alcolometrica , se trattasi di vini da tavola quotati per grado/hl ,

d ) Il vitigno se trattasi di vini da tavola dei tipi R III , A II e A III ,

e ) il volume cui si riferiscono le transazioni per il periodo considerato .

Articolo 9

1 . ogni martedì , e per la prima il 20 dicembre 1977 , la Commissione fissa e pubblica nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee :

- il periodo medio , per grado/hl o per hl , secondo il caso , per ciascun mercato rappresentativo del tipo di vino in causa ,

- i prezzi rappresentativi , per gradi/hl o per hl , secondo il caso , in conformità dell ' articolo 4 , paragrafo 1 , lettere b ) e c ) , del regolamento ( CEE ) n . 816/70 , calcolati sulla base dei corsì rilevati per la settimana in causa .

2 . Se un martedì è un giorno festivo il prezzo medio e i prezzi rappresentativi du cui al paragrafo 1 vengono fissati il giorno lavorativo successivo .

Nel Caso di cui all ' articolo 8 , paragrafo 1 , secondo comma il prezzo medio e il prezzo rappresentativo sono fissati il primo giorno lavorativo che segue la comunicazione .

Articolo 10

La Commissione fissa il prezzo medio di cui all ' articolo 9 , paragrafo 1 , primo trattino , in base alla media dei corsi comunicati tenendo conto in particolare della loro rappresentatività , degli apprezzamenti degli Stati membri , della gradazione alcolometrica e della qualità dei vini da tavola oggetto delle transazioni .

a tal fine non vengono considerati i corsì riguardanti transazioni aventi per oggetto quantitativi totali inferiori a :

- 2 000 hl per i vini da tavola dei tipi T I e A I ,

- 1 000 hl per i vini da tavola del tipo R II ,

- 500 hl per i vini da tavola dei tipi A II , A III e R III .

Articolo 11

Il fatto che per due settimane consecutive non venga fissato alcun prezzo rappresentativo per un determinato tipo di vino non pregiudica la soppressione della stipula di contratti di magazzinaggio ai sensi dell ' articolo 5 , paragrafo 2 , secondo trattino , del regolamento ( CEE ) n . 816/70 .

Articolo 12

Gli Stati membri comunicato senza indugio alla Commissione i provvedimenti adottati per l ' applicazione del presente regolamento .

Articolo 13

Il regolamento ( CEE ) n . 2108/76 è abrogato .

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 1977 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 5 dicembre 1977 .

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

( 1 ) GU n . L 99 del 5 . 5 . 1970 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 256 del 7 . 10 . 1977 , pag . 1 .

( 1 ) GU n . L 236 del 27 . 8 . 1976 , pag . 14 .

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