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Document 31977R1822
Commission Regulation (EEC) No 1822/77 of 5 August 1977 laying down detailed rules for the collection of the co- responsibility levy introduced in respect of milk and milk products
Regolamento (CEE) n. 1822/77 della Commissione, del 5 agosto 1977, recante modalità di applicazione relative alla riscossione del prelievo di corresponsabilità istituito nel settore del latte e dei prodotti lattiero- caseari
Regolamento (CEE) n. 1822/77 della Commissione, del 5 agosto 1977, recante modalità di applicazione relative alla riscossione del prelievo di corresponsabilità istituito nel settore del latte e dei prodotti lattiero- caseari
GU L 203 del 9.8.1977, p. 1–4
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT, FI, SV)
In force
Regolamento (CEE) n. 1822/77 della Commissione, del 5 agosto 1977, recante modalità di applicazione relative alla riscossione del prelievo di corresponsabilità istituito nel settore del latte e dei prodotti lattiero- caseari
Gazzetta ufficiale n. L 203 del 09/08/1977 pag. 0001 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 9 pag. 0040
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 19 pag. 0049
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 9 pag. 0040
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 13 pag. 0015
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 13 pag. 0015
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1822/77 DELLA COMMISSIONE del 5 agosto 1977 recante modalità di applicazione relative alla riscossione del prelievo di corresponsabilità istituito nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 1079/77 del Consiglio , del 17 maggio 1977 , relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 1 ) , in particolare l ' articolo 6 , considerando che l ' entrata in vigore , in data 16 settembre 1977 , del prelievo di corresponsabilità istituito dal regolamento ( CEE ) n . 1079/77 , rende necessarie delle modalità d ' applicazione per la sua riscossione ; che tali modalità devono consentire l ' instaurazione di un regime quanto più efficace e razionale possibile ; che a tal fine , onde evitare un ' eccessiva complessità amministrativa e di controllo , è opportuno disciplinare certe situazioni particolari comportanti formalità e oneri finanziari troppo gravosi e sproporzionati al prelievo di corresponsabilità ; considerando che è necessario fissare , conformemente all ' articolo 2 , paragrafo 3 , secondo comma , del regolamento citato , l ' importo del prelievo applicabile fino al termine della campagna lattiera 1977/1978 ; che , se le consegne di latte pagate al produttore sono espresse in litri , occorre applicare un coefficiente all ' importo del prelievo fissato in chilogrammi ; che , per quanto riguarda il latte utilizzato dal produttore per la fabbricazione di burro o di crema , l ' importo del prelievo deve riferirsi , a fini di semplificazione amministrativa e di controllo , ai quantitativi di latte scremato o di latticello per i quali l ' aiuto di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , lettera b ) , del regolamento ( CEE ) n . 986/68 è effettivamente concesso , su richiesta , al produttore ; che , in tal caso , il pagamento di cui all ' articolo 3 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1079/77 deve essere effettuato , per quanto possibile , detraendo dal prelievo dovuto dal produttore l ' aiuto di cui sopra ; considerando che , per quanto riguarda l ' esenzione dal prelievo previsto dall ' articolo 1 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1079/77 , è d ' uopo precisare che sono esenti dal prelievo stesso soltanto i produttori la cui azienda è situata in una delle regioni in causa ; che inoltre non è opportuno prendere in considerazione i quantitativi di latte , diverso dal latte di vacca , prodotti in regioni non montane , a motivo del loro carattere marginale ; che la stessa considerazione vale per i produttori che commercializzano direttamente come latte alimentare esigui quantitativi annui acquistati presso altri produttori ; considerando che occore prevedere una procedura semplificata per la riscossione del prelievo nei confronti delle latterie che acquistano un volume limitato di latte o che stabiliscono una sola volta all ' anno il conto dei versamenti al produttore ; considerando che , ai fini di un controllo efficace , è necessario che gli acquirenti incaricati della riscossione del prelievo per il latte consegnato dai produttori tengano una contabilità di magazzino stabilita in funzione delle particolari esigenze del suddetto controllo ; che , per avere la certezza che gli acquirenti rispettino gli obblighi imposti dall ' articolo 3 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1079/77 , è indispensabile che gli Stati membri adottino delle misure di controllo che garantiscano la riscossione del prelievo , nonchù delle disposizioni che garantiscano l ' informazione degli interessati in merito alle sanzioni prese nei confronti degli eventuali contravventori ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : TITOLO PRIMO Riscossione del prelievo di corresponsabilità in caso di consegna di latte ad una latteria Articolo 1 1 . Ogni produttore di latte , la cui azienda non è situata in una delle regioni di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1079/77 , è tenuto a versare il prelievo di corresponsabilità per tutto il latte di vacca acquistato come tale presso di lui da un ' impresa di trattamento o di trasformazione del latte e consegnato a decorrere dal 16 settembre 1977 . 2 . Ai sensi del presente regolamento si intende : a ) per impresa di trattamento o di trasformazione del latte : - sia un ' associazione che acquista latte per trattarlo o trasformarlo , - sia un ' impresa o un ' associazione che acquista latte ma che limita la sua attività ad operazioni di raccolta , di magazzinaggio e di raffreddamento o ad una di tali operazioni ; b ) per consegna , ogni consegna di latte il cui trasporto sia effettuato dal produttore stesso , dall ' impresa acquirente o da un terzo . 3 . Sono tuttavia esenti dal prelievo i quantitativi di latte venduti da un produttore ad un altro produttore , a condizione : - che quest ' ultimo li commercializzi direttamente come latte alimentare e - che il quantitativo totale di latte da lui acquistato annualmente non superi 3 000 kg . Articolo 2 1 . L ' importo del prelievo è di 0,260 UC/100 kg di latte di vacca consegnato durante il periodo dal 16 settembre 1977 al termine della campagna lattiero-casearia 1977/1978 , fatta salva una modifica eventuale conformemente all ' articolo 2 , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 1079/77 . Qualora le consegne di latte pagate al produttore siano espresse in litri , la conversione in chilogrammi è effettuata mediante applicazione del coefficiente 1,03 . 2 . Gli acquirenti del latte devono indicare separatamente , nella contabilità di pagamento di ogni produttore , l ' importo della trattenuta effettuata a titolo di prelievo di corresponsabilità . Articolo 3 1 . Ad eccezione delle imprese che acquistano unicamente latte proveniente dalle aziende situate in una delle regioni di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1079/77 , gli acquirenti di latte presso i produttori tengono a disposizione dell ' organismo competente una contabilità di magazzino indicante per mese o per periodo di quattro settimane , a scelta dello Stato membro interessato : a ) il nome e l ' indirizzo dei produttori presso i quali hanno acquistato latte , b ) i quantitativi di latte acquistati presso ciascun produttore , c ) il nome e l ' indirizzo delle imprese di trattamento o di trasformazione del latte cui è stato consegnato il latte in causa , qualora tali imprese non siano gli acquirenti , d ) l ' importo del prelievo detratto dalla somma dovuta a ciascun produttore a titolo di compenso per la sua fornitura di latte . 2 . Per quanto riguarda il latte proveniente da aziende situate in una delle regioni di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1079/77 , la contabilità di magazzino indica separatamente i nomi e gli indirizzi dei produttori interessati nonchù i quantitativi di latte da essi consegnati durante il mese o il periodo di quattro settimane in causa . Gli Stati membri adottano inoltre le disposizioni necessarie in merito ai documenti giustificativi da fornire all ' organismo competente dai quali deve risultare l ' ubicazione geografica delle aziende interessate . 3 . Entro un massimo di 45 giorni dalla fine del periodo in causa , gli acquirenti inviano all ' organismo competente : a ) una dichiarazione dalla quale risulti il quantitativo totale di latte consegnato dai produttori nel corso del periodo stesso , b ) la totalità del prelievo corrispondente che è dovuta all ' organismo competente . 4 . Tuttavia , gli Stati membri possono considerare che il periodo dal 16 settembre 1977 alla fine di ottobre 1977 costituisce un unico periodo ai sensi del paragrafo 3 . Articolo 4 1 . Le imprese di trattamento o di trasformazione del latte , le quali possono fornire la prova che i quantitativi di latte di vacca , da esse acquistati presso i produttori nel 1976 , corrispondono a una quantità media giornaliera non superiore a 1 500 kg , possono , su loro domanda , essere autorizzati dall ' organismo competente ad adempiere trimestralmente agli obblighi di cui all ' articolo 3 , paragrafo 3 . 2 . Le imprese , che producono formaggi la cui durata di stagionatura è di almeno 6 mesi e che stabiliscono una sola volta all ' anno il conto dei versamenti al produttore , sono autorizzate ad adempiere annualmente agli obblighi di cui all ' articolo 3 , paragrafo 3 . 3 . In caso di applicazione dei paragrafi precedenti , le operazioni di cui all ' articolo 3 , paragrafo 3 , vengono effettuate entro un massimo di 45 giorni dalla fine , secondo il caso , del trimestre e dell ' anno civile in causa . 4 . Per tener conto di specifiche difficoltà amministrative in Italia , diverse da quelle prese in considerazione nei paragrafi precedenti , possono essere adottate delle modalità di applicazione complementari . TITOLO II Riscossione del prelievo di corresponsabilità in caso di vendita del latte , da parte del produttore , sotto forma di altri prodotti lattiero-caseari Articolo 5 1 . Ogni produttore di latte la cui azienda non è situata in una delle regioni di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1079/77 e che utilizza la totalità o una parte del latte prodotto per la fabbricazione , nell ' azienda stessa , di burro o di crema , è tenuto a versare il prelievo di corresponsabilità per i quantitativi di latte corrispondenti ai quantitativi di latte scremato e di latticello che sono utilizzati per l ' alimentazione dei propri animali a decorrere dal 16 settembre 1977 e per i quali è concesso l ' aiuto di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , lettera b ) , del regolamento ( CEE ) n . 986/68 . L ' articolo 3 , paragrafo 2 , secondo comma , si applica per analogia . 2 . Per il periodo dal 16 settembre 1977 al termine della campagna lattiero-casearia 1977/1978 , l ' importo del prelievo è di 0,286 UC/100 kg di latte scremato o di latticello per il quale è concesso l ' aiuto di cui al paragrafo 1 , fatta salva una modifica eventuale conformemente all ' articolo 2 , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 1079/77 . Articolo 6 1 . Il pagamento ai sensi dell ' articolo 3 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1079/77 viene effettuato detraendo gli importi corrispondenti , da riscuotere a titolo di prelievo , dall ' aiuto concesso a norma degli articoli da 6 a 8 bis del regolamento ( CEE ) n . 1105/68 . Tale detrazione non incide sulla contabilizzazione dei rispettivi importi . 2 . Tuttavia , negli Stati membri in cui l ' applicazione del paragrafo 1 può essere ostacolata dalla ripartizione delle competenze amministrative , può essere applicato un regime di riscossione diverso , che presenti garanzie equivalenti . TITOLO III Disposizioni generali Articolo 7 In caso di modifica dell ' importo del prelievo espresso in unità di conto o in moneta nazionale , l ' ammontare da riscuotere per il mese o per il periodo di quattro settimane in corso è quello applicabile il primo giorno di tale mese o di tale periodo di quattro settimane , anche in caso di applicazione dell ' articolo 4 , paragrafi 1 e 2 . Articolo 8 Gli Stati membri comunicano alla Commissione , prima del 15 di ogni mese , le somme riscosse a titolo di prelievo durante il mese precedente , indicando i quantitativi di latte , di latte scremato e di latticello su cui è stato basato il calcolo del prelievo . Articolo 9 Gli Stati membri adottano le misure complementari necessarie per garantire la riscossione del prelievo in conformità del presente regolamento , in particolare le misure di controllo e quelle destinate ad informare gli interessati in merito alle sanzioni penali o amministrative cui esse si espongono in caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento . 2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione , prima del 1° ottobre 1977 , le misure di cui al paragrafo 1 e , se del caso , le modalità adottate a norma dell ' articolo 6 , paragrafo 2 . Articolo 10 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 5 agosto 1977 . Per la Commissione Il Vicepresidente Finn GUNDELACH ( 1 ) GU n . L 131 del 26 . 5 . 1977 , pag . 6 .