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Document 31977R1822

    Regolamento (CEE) n. 1822/77 della Commissione, del 5 agosto 1977, recante modalità di applicazione relative alla riscossione del prelievo di corresponsabilità istituito nel settore del latte e dei prodotti lattiero- caseari

    GU L 203 del 9.8.1977, p. 1–4 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1977/1822/oj

    31977R1822

    Regolamento (CEE) n. 1822/77 della Commissione, del 5 agosto 1977, recante modalità di applicazione relative alla riscossione del prelievo di corresponsabilità istituito nel settore del latte e dei prodotti lattiero- caseari

    Gazzetta ufficiale n. L 203 del 09/08/1977 pag. 0001 - 0004
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 9 pag. 0040
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 19 pag. 0049
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 9 pag. 0040
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 13 pag. 0015
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 13 pag. 0015


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1822/77 DELLA COMMISSIONE

    del 5 agosto 1977

    recante modalità di applicazione relative alla riscossione del prelievo di corresponsabilità istituito nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 1079/77 del Consiglio , del 17 maggio 1977 , relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 1 ) , in particolare l ' articolo 6 ,

    considerando che l ' entrata in vigore , in data 16 settembre 1977 , del prelievo di corresponsabilità istituito dal regolamento ( CEE ) n . 1079/77 , rende necessarie delle modalità d ' applicazione per la sua riscossione ; che tali modalità devono consentire l ' instaurazione di un regime quanto più efficace e razionale possibile ; che a tal fine , onde evitare un ' eccessiva complessità amministrativa e di controllo , è opportuno disciplinare certe situazioni particolari comportanti formalità e oneri finanziari troppo gravosi e sproporzionati al prelievo di corresponsabilità ;

    considerando che è necessario fissare , conformemente all ' articolo 2 , paragrafo 3 , secondo comma , del regolamento citato , l ' importo del prelievo applicabile fino al termine della campagna lattiera 1977/1978 ; che , se le consegne di latte pagate al produttore sono espresse in litri , occorre applicare un coefficiente all ' importo del prelievo fissato in chilogrammi ; che , per quanto riguarda il latte utilizzato dal produttore per la fabbricazione di burro o di crema , l ' importo del prelievo deve riferirsi , a fini di semplificazione amministrativa e di controllo , ai quantitativi di latte scremato o di latticello per i quali l ' aiuto di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , lettera b ) , del regolamento ( CEE ) n . 986/68 è effettivamente concesso , su richiesta , al produttore ; che , in tal caso , il pagamento di cui all ' articolo 3 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1079/77 deve essere effettuato , per quanto possibile , detraendo dal prelievo dovuto dal produttore l ' aiuto di cui sopra ;

    considerando che , per quanto riguarda l ' esenzione dal prelievo previsto dall ' articolo 1 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1079/77 , è d ' uopo precisare che sono esenti dal prelievo stesso soltanto i produttori la cui azienda è situata in una delle regioni in causa ; che inoltre non è opportuno prendere in considerazione i quantitativi di latte , diverso dal latte di vacca , prodotti in regioni non montane , a motivo del loro carattere marginale ; che la stessa considerazione vale per i produttori che commercializzano direttamente come latte alimentare esigui quantitativi annui acquistati presso altri produttori ;

    considerando che occore prevedere una procedura semplificata per la riscossione del prelievo nei confronti delle latterie che acquistano un volume limitato di latte o che stabiliscono una sola volta all ' anno il conto dei versamenti al produttore ;

    considerando che , ai fini di un controllo efficace , è necessario che gli acquirenti incaricati della riscossione del prelievo per il latte consegnato dai produttori tengano una contabilità di magazzino stabilita in funzione delle particolari esigenze del suddetto controllo ; che , per avere la certezza che gli acquirenti rispettino gli obblighi imposti dall ' articolo 3 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1079/77 , è indispensabile che gli Stati membri adottino delle misure di controllo che garantiscano la riscossione del prelievo , nonchù delle disposizioni che garantiscano l ' informazione degli interessati in merito alle sanzioni prese nei confronti degli eventuali contravventori ;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    TITOLO PRIMO

    Riscossione del prelievo di corresponsabilità in caso di consegna di latte ad una latteria

    Articolo 1

    1 . Ogni produttore di latte , la cui azienda non è situata in una delle regioni di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1079/77 , è tenuto a versare il prelievo di corresponsabilità per tutto il latte di vacca acquistato come tale presso di lui da un ' impresa di trattamento o di trasformazione del latte e consegnato a decorrere dal 16 settembre 1977 .

    2 . Ai sensi del presente regolamento si intende :

    a ) per impresa di trattamento o di trasformazione del latte :

    - sia un ' associazione che acquista latte per trattarlo o trasformarlo ,

    - sia un ' impresa o un ' associazione che acquista latte ma che limita la sua attività ad operazioni di raccolta , di magazzinaggio e di raffreddamento o ad una di tali operazioni ;

    b ) per consegna , ogni consegna di latte il cui trasporto sia effettuato dal produttore stesso , dall ' impresa acquirente o da un terzo .

    3 . Sono tuttavia esenti dal prelievo i quantitativi di latte venduti da un produttore ad un altro produttore , a condizione :

    - che quest ' ultimo li commercializzi direttamente come latte alimentare e

    - che il quantitativo totale di latte da lui acquistato annualmente non superi 3 000 kg .

    Articolo 2

    1 . L ' importo del prelievo è di 0,260 UC/100 kg di latte di vacca consegnato durante il periodo dal 16 settembre 1977 al termine della campagna lattiero-casearia 1977/1978 , fatta salva una modifica eventuale conformemente all ' articolo 2 , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 1079/77 .

    Qualora le consegne di latte pagate al produttore siano espresse in litri , la conversione in chilogrammi è effettuata mediante applicazione del coefficiente 1,03 .

    2 . Gli acquirenti del latte devono indicare separatamente , nella contabilità di pagamento di ogni produttore , l ' importo della trattenuta effettuata a titolo di prelievo di corresponsabilità .

    Articolo 3

    1 . Ad eccezione delle imprese che acquistano unicamente latte proveniente dalle aziende situate in una delle regioni di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1079/77 , gli acquirenti di latte presso i produttori tengono a disposizione dell ' organismo competente una contabilità di magazzino indicante per mese o per periodo di quattro settimane , a scelta dello Stato membro interessato :

    a ) il nome e l ' indirizzo dei produttori presso i quali hanno acquistato latte ,

    b ) i quantitativi di latte acquistati presso ciascun produttore ,

    c ) il nome e l ' indirizzo delle imprese di trattamento o di trasformazione del latte cui è stato consegnato il latte in causa , qualora tali imprese non siano gli acquirenti ,

    d ) l ' importo del prelievo detratto dalla somma dovuta a ciascun produttore a titolo di compenso per la sua fornitura di latte .

    2 . Per quanto riguarda il latte proveniente da aziende situate in una delle regioni di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1079/77 , la contabilità di magazzino indica separatamente i nomi e gli indirizzi dei produttori interessati nonchù i quantitativi di latte da essi consegnati durante il mese o il periodo di quattro settimane in causa .

    Gli Stati membri adottano inoltre le disposizioni necessarie in merito ai documenti giustificativi da fornire all ' organismo competente dai quali deve risultare l ' ubicazione geografica delle aziende interessate .

    3 . Entro un massimo di 45 giorni dalla fine del periodo in causa , gli acquirenti inviano all ' organismo competente :

    a ) una dichiarazione dalla quale risulti il quantitativo totale di latte consegnato dai produttori nel corso del periodo stesso ,

    b ) la totalità del prelievo corrispondente che è dovuta all ' organismo competente .

    4 . Tuttavia , gli Stati membri possono considerare che il periodo dal 16 settembre 1977 alla fine di ottobre 1977 costituisce un unico periodo ai sensi del paragrafo 3 .

    Articolo 4

    1 . Le imprese di trattamento o di trasformazione del latte , le quali possono fornire la prova che i quantitativi di latte di vacca , da esse acquistati presso i produttori nel 1976 , corrispondono a una quantità media giornaliera non superiore a 1 500 kg , possono , su loro domanda , essere autorizzati dall ' organismo competente ad adempiere trimestralmente agli obblighi di cui all ' articolo 3 , paragrafo 3 .

    2 . Le imprese , che producono formaggi la cui durata di stagionatura è di almeno 6 mesi e che stabiliscono una sola volta all ' anno il conto dei versamenti al produttore , sono autorizzate ad adempiere annualmente agli obblighi di cui all ' articolo 3 , paragrafo 3 .

    3 . In caso di applicazione dei paragrafi precedenti , le operazioni di cui all ' articolo 3 , paragrafo 3 , vengono effettuate entro un massimo di 45 giorni dalla fine , secondo il caso , del trimestre e dell ' anno civile in causa .

    4 . Per tener conto di specifiche difficoltà amministrative in Italia , diverse da quelle prese in considerazione nei paragrafi precedenti , possono essere adottate delle modalità di applicazione complementari .

    TITOLO II

    Riscossione del prelievo di corresponsabilità in caso di vendita del latte , da parte del produttore , sotto forma di altri prodotti lattiero-caseari

    Articolo 5

    1 . Ogni produttore di latte la cui azienda non è situata in una delle regioni di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1079/77 e che utilizza la totalità o una parte del latte prodotto per la fabbricazione , nell ' azienda stessa , di burro o di crema , è tenuto a versare il prelievo di corresponsabilità per i quantitativi di latte corrispondenti ai quantitativi di latte scremato e di latticello che sono utilizzati per l ' alimentazione dei propri animali a decorrere dal 16 settembre 1977 e per i quali è concesso l ' aiuto di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , lettera b ) , del regolamento ( CEE ) n . 986/68 .

    L ' articolo 3 , paragrafo 2 , secondo comma , si applica per analogia .

    2 . Per il periodo dal 16 settembre 1977 al termine della campagna lattiero-casearia 1977/1978 , l ' importo del prelievo è di 0,286 UC/100 kg di latte scremato o di latticello per il quale è concesso l ' aiuto di cui al paragrafo 1 , fatta salva una modifica eventuale conformemente all ' articolo 2 , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 1079/77 .

    Articolo 6

    1 . Il pagamento ai sensi dell ' articolo 3 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1079/77 viene effettuato detraendo gli importi corrispondenti , da riscuotere a titolo di prelievo , dall ' aiuto concesso a norma degli articoli da 6 a 8 bis del regolamento ( CEE ) n . 1105/68 .

    Tale detrazione non incide sulla contabilizzazione dei rispettivi importi .

    2 . Tuttavia , negli Stati membri in cui l ' applicazione del paragrafo 1 può essere ostacolata dalla ripartizione delle competenze amministrative , può essere applicato un regime di riscossione diverso , che presenti garanzie equivalenti .

    TITOLO III

    Disposizioni generali

    Articolo 7

    In caso di modifica dell ' importo del prelievo espresso in unità di conto o in moneta nazionale , l ' ammontare da riscuotere per il mese o per il periodo di quattro settimane in corso è quello applicabile il primo giorno di tale mese o di tale periodo di quattro settimane , anche in caso di applicazione dell ' articolo 4 , paragrafi 1 e 2 .

    Articolo 8

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione , prima del 15 di ogni mese , le somme riscosse a titolo di prelievo durante il mese precedente , indicando i quantitativi di latte , di latte scremato e di latticello su cui è stato basato il calcolo del prelievo .

    Articolo 9

    Gli Stati membri adottano le misure complementari necessarie per garantire la riscossione del prelievo in conformità del presente regolamento , in particolare le misure di controllo e quelle destinate ad informare gli interessati in merito alle sanzioni penali o amministrative cui esse si espongono in caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento .

    2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione , prima del 1° ottobre 1977 , le misure di cui al paragrafo 1 e , se del caso , le modalità adottate a norma dell ' articolo 6 , paragrafo 2 .

    Articolo 10

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , il 5 agosto 1977 .

    Per la Commissione

    Il Vicepresidente

    Finn GUNDELACH

    ( 1 ) GU n . L 131 del 26 . 5 . 1977 , pag . 6 .

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