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Document 31977D0270

77/270/Euratom: Decisione del Consiglio, del 29 marzo 1977, che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari

GU L 88 del 6.4.1977, p. 9–10 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1977/270/oj

31977D0270

77/270/Euratom: Decisione del Consiglio, del 29 marzo 1977, che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari

Gazzetta ufficiale n. L 088 del 06/04/1977 pag. 0009 - 0010
edizione speciale greca: capitolo 10 tomo 1 pag. 0119
edizione speciale spagnola: capitolo 12 tomo 3 pag. 0024
edizione speciale portoghese: capitolo 12 tomo 3 pag. 0024


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CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 marzo 1977

che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle cereali elettronucleari

( 77/270/Euratom )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea dell ' energia atomica , in particolare gli articoli 2 , 172 e 203 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che l ' impiego dell ' energia nucleare può ridurre l ' eccessiva dipendenza della Comunità dall ' esterno in campo energetico e quindi migliorare le condizioni delle importazioni di energia ;

considerando che il ricorso all ' energia nucleare per la produzione di elettricità , è , nelle attuali condizioni tecnico-economiche , economicamente redditizio e più vantaggioso dell ' impiego dei prodotti petroliferi ;

considerando che lo sforzo supplementare di investimenti richiesto dagli impianti nucleari rispetto agli impianti tradizionali , congiunto con gli oneri che gravano sui costi di funzionamento delle centrali tradizionali esistenti per il rincaro dei prodotti petroliferi , obbliga i produttori di elettricità a ricorrere in maggior misura al credito ;

considerando che l ' articolo 2 , lettera c ) del trattato conferisce alla Comunità il compito di agevolare gli investimenti e di assicurare , particolarmente incoraggiando l ' iniziativa delle imprese , la realizzazione degli impianti fondamentali necessari allo sviluppo dell ' energia nucleare nella Comunità ; che per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari occorre attuare un meccanismo di prestiti e mutui ; che questa azione pare necessaria per il conseguimento dell ' obiettivo stabilito dall ' articolo 2 , lettera c ) del trattato , che tuttavia non ha previsto il potere d ' azione corrispondente ;

considerando che la massa di capitali richiesta rende opportuno l ' aumento del potenziale di finanziamento e che la Comunità sembra in grado di apportare in questo campo un contributo sostanziale ;

considerando che la Comunità è tenuta a impiegare tutti i mezzi di cui dispone per facilitare il conseguimento degli obiettivi stabiliti nel quadro della nuova strategia per una politica energetica comune ,

DECIDE :

Articolo 1

La Commissione è abilitata a contrarre a norme della Comunità europea dell ' energia atomica ( Euratom ) , entro i limiti di importi stabiliti dal Consiglio , prestiti i cui proventi saranno destinati a finanziare , sotto forma di mutui , progetti di investimento aventi per oggetto la produzione industriale di elettricità di origine nucleare e gli impianti industriali dei ciclo del combustibile .

La Commissione contrae prestiti solamente nei limiti delle domande di mutui che le sono presentate .

Le operazioni di assunzione di prestiti e le corrispondenti operazioni di erogazione di mutui sono espresse nella stessa unità monetaria e vengono effettuate alle stesse condizioni per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi . Le spese incorse dalla Comunità per la conclusione e l ' esecuzione di ciascuna operazione saranno sostenute dalle imprese beneficiarie .

Articolo 2

Le condizioni dei prestiti sono negoziate dalla Commissione nel modo più vantaggioso per la Comunità in base alle condizioni del mercato dei capitali e secondo le esigenze imposte dalla durata dei mutui .

Articolo 3

Spetta alla Commissione decidere della concessione di ogni mutuo . Le sue decisione si ispirano in particolare al principio secondo il quale va preferito l ' impiego delle risorse nelle migliori condizioni di redditività in impianti di dimensioni ottimali .

I mutui sono assistiti dalle garanzie abituali in materia bancaria .

Articolo 4

La Commissione informa periodicamente il Consiglio e il Parlamento europeo delle operazioni di entrata e spesa connesse con la realizzazione e il servizio dei prestiti e dei mutui Euratom ; ogni anno essa allega allo stato di previsione un documento riassuntivo della propria politica di assunzione di prestiti .

Articolo 5

Il controllo finanziario ed il controllo dei conti sono effettuati conformemente al regolamento finanziario del 25 aprile 1973 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ( 3 ) .

Fatto a Bruxelles , add ì 29 marzo 1977 .

Per il Consiglio

Il Presidente

T . BENN

( 1 ) GU n . C 157 del 14 . 7 . 1975 , pag . 35 .

( 2 ) GU n . C 248 del 29 . 10 . 1975 , pag . 8 .

( 3 ) GU n . L 116 del 1° . 5 . 1973 , pag . 1 .

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