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Document 31976R3092
Commission Regulation (EEC) No 3092/76 of 17 December 1976 on the application of monetary compensatory amounts to certain beef and veal products
Regolamento (CEE) n. 3092/76 della Commissione, del 17 dicembre 1976, relativo all' applicazione degli importi compensativi monetari a taluni prodotti del settore della carne bovina
Regolamento (CEE) n. 3092/76 della Commissione, del 17 dicembre 1976, relativo all' applicazione degli importi compensativi monetari a taluni prodotti del settore della carne bovina
GU L 348 del 18.12.1976, p. 18–18
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1985
Regolamento (CEE) n. 3092/76 della Commissione, del 17 dicembre 1976, relativo all' applicazione degli importi compensativi monetari a taluni prodotti del settore della carne bovina
Gazzetta ufficiale n. L 348 del 18/12/1976 pag. 0018 - 0018
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 16 pag. 0190
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 11 pag. 0093
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 11 pag. 0093
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3092/76 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 1976 relativo all ' applicazione degli importi compensativi monetari a taluni prodotti del settore della carne bovina LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 974/71 del Consiglio , del 12 maggio 1971 , relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all ' ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 557/76 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 6 , considerando che gli importi compensativi monetari si applicano alle carni bovine fresche , refrigerate o congelate di cui alla sottovoce 02.01 A II della tariffa doganale comune , ma non alle preparazioni e conserve di carni della sottovoce 16.02 B III b ) 1 ; considerando che , ai fini dell ' applicazione della tariffa doganale comune , la semplice aggiunta di condimenti o di altre sostanze a carni fresche , refrigerate o congelate ha per effetto che queste ultime vengono considerate preparazioni o conserve di carni ; che siffatti prodotti restano in concorrenza con le carni fresche , refrigerate o congelate ; che l ' assenza di importi compensativi monetari per i prodotti così ottenuti induce a commercializzare prodotti che generalmente non sono oggetto di scambi ; considerando che detti scambi possono perturbare il mercato e dar luogo ad abusi in materia di applicazione degli importi compensativi monetari ; considerando che occorre una soluzione urgente sul piano degli scambi intracomunitari ; che il regime degli importi compensativi monetari deve essere esteso , almeno per il momento , ai prodotti di cui trattasi ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Negli scambi intracomunitari , ai prodotti freschi , refrigerati o congelati , non tritati , che rientrano nella sottovoce 16.02 B III b ) 1 della tariffa doganale comune e che non possono essere classificati al capitolo 2 della stessa a causa della semplice aggiunta di condimenti ( per esempio pepe e sale ) o a causa dell ' aggiunta di altre sostanze ( per esempio olio , verdure , farine ) , si applicano gli importi compensativi monetari applicabili ai prodotti analoghi privi di tali condimenti o aggiunte , che rientrano nella sottovoce 02.01 A II della tariffa . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 1976 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 17 dicembre 1976 . Per la Commissione P.J . LARDINOIS Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 106 del 12 . 5 . 1971 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 67 del 15 . 3 . 1976 , pag . 1 .