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Document 31976R2815
Council Regulation (EEC) No 2815/76 of 8 November 1976 on the application of Decisions No 2/76 and No 3/76 of the EEC - SWITZERLand Joint Committee supplementing and amending list A and B annexed to protocol 3 concerning the definition of the concept of "originating products" and methods of administrative cooperation and the list contained in article 25 of that protocol and supplementing note 11, article 23 in Annex I to that protocol
Regolamento ( CEE ) n. 2815/76 del Consiglio, dell' 8 novembre 1976, relativo all' applicazione delle decisioni nn. 2/76 e 3/76 del Comitato misto CEE-Svizzera che completano e modificano gli elenchi A e B allegati al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di " prodotti originari " e ai metodi di cooperazione amministrativa, nonché l' elenco di cui all' articolo 25 del succitato protocollo, e completano la nota 11 all' articolo 23 dell' allegato I di detto protocollo
Regolamento ( CEE ) n. 2815/76 del Consiglio, dell' 8 novembre 1976, relativo all' applicazione delle decisioni nn. 2/76 e 3/76 del Comitato misto CEE-Svizzera che completano e modificano gli elenchi A e B allegati al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di " prodotti originari " e ai metodi di cooperazione amministrativa, nonché l' elenco di cui all' articolo 25 del succitato protocollo, e completano la nota 11 all' articolo 23 dell' allegato I di detto protocollo
GU L 328 del 26.11.1976, p. 49–49
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1977
Regolamento ( CEE ) n. 2815/76 del Consiglio, dell' 8 novembre 1976, relativo all' applicazione delle decisioni nn. 2/76 e 3/76 del Comitato misto CEE-Svizzera che completano e modificano gli elenchi A e B allegati al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di " prodotti originari " e ai metodi di cooperazione amministrativa, nonché l' elenco di cui all' articolo 25 del succitato protocollo, e completano la nota 11 all' articolo 23 dell' allegato I di detto protocollo
Gazzetta ufficiale n. L 328 del 26/11/1976 pag. 0049
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2815/76 DEL CONSIGLIO dell ' 8 novembre 1976 relativo all ' applicazione delle decisione nn . 2/76 e 3/76 del Comitato misto CEE-Svizzera che completano e modificano gli elenchi A e B allegati al protocollo n . 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa , nonchù l ' elenco di cui all ' articolo 25 del succitato protocollo , e completano la nota 11 all ' articolo 23 dell ' allegato I di detto protocollo IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 , vista la proposta della Commissione , considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera ( 1 ) è stato firmato il 22 luglio 1972 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1973 ; considerando che , in virtù dell ' articolo 28 del protocollo n . 3 , relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa , che fa parte integrante di detto accordo , il Comitato misto ha adottato le decisione nn . 2/76 e 3/76 che completano e modificano gli elenchi A e B allegati al suddetto protocollo , nonchù l ' elenco di cui all ' articolo 25 del medesimo protocollo , e completano la nota 11 all ' articolo 23 dell ' allegato I dello stesso ; considerando che bisogna applicare nella Comunità queste decisioni , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Per l ' applicazione dell ' accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera , sono applicabili nella Comunità le decisioni nn . 2/76 e 3/76 del Comitato misto . Il testo di tali decisioni è allegato al presente regolamento . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1976 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 8 novembre 1976 . Per il Consiglio Il Presidente W . F . DUISENBERG ( 1 ) GU n . L 300 del 31 . 12 . 1972 , pag . 188 . ALLEGATO DECISIONE N . 2/76 DEL COMITATO MISTO che completa e modifica gli elenchi A e B allegati al protocollo n . 3 , relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa , nonchù l ' elenco di cui all ' articolo 25 di tale protocollo IL COMITATO MISTO , visto l ' accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera , firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972 , visto il protocollo n . 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa , in appresso denominato protocollo n . 3 , in particolare l ' articolo 28 , considerando che dall ' esperienza acquisita in seguito all ' entrata in vigore dell ' accordo risulta che le regole d ' origine prevista per taluni prodotti nel protocollo n . 3 devono essere adattate per tener conto dell ' evoluzione sia delle tecniche di fabbricazione di tali prodotti sia delle condizioni economiche internazionali connesse con gli scambi di tali prodotti ; che è inoltre necessario tener conto della modifica di classificazione tariffaria intervenuta per la sorbite non cristallizzabile ; considerando che è pertanto necessario completare e modificare alcune delle regole di origine , DECIDE : Articolo 1 1 . Nell ' elenco A allegato al protocollo n . 3 , le regole relative alle voci ex 38.19 , 40.05 , 59.11 , ex capitolo 84 e ex 84.41 , sono sostituite dalle regole di cui all ' allegato I della presente decisione . 2 . Nell ' elenco A allegato al protocollo n . 3 , le voci elencate qui di seguito e le corrispondenti regole sono soppresse : ex 28.13 * Acido bromidrico * 28.27 * Ossido di piombo , compresi il minio rosso e il minio arancione * ex 28.28 * Idrossido di litio * ex 28.29 * Fluoruro di litio * ex 28.30 * Cloruro di litio * ex 28.33 * Bromuri * ex 28.42 * Carbonato di litio * ex 29.02 * Bromuri organici * ex 29.02 * Diclorodifeniltrioloroetano * ex 29.35 * Piridina ; alfapicolina ; betapicolina ; gammapicolina * ex 29.35 * Vinilpiridina * ex 29.38 * Acido nicotinico * ex 98.15 * Pottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici montati , il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto * Articolo 2 1 . L ' elenco B allegato al protocollo n . 3 è completato inserendo , in un punto determinato dall ' ordine numerico delle voci della tariffa doganale , le regole figuranti nell ' allegato II della presente decisione . 2 . Nell ' elenco B allegato al protocollo n . 3 , la regola relativa alla voce ex 84.41 è sostituita dalle regole figuranti nell ' allegato III della presente decisione . Articolo 3 1 . La regola n . 1 figurante nell ' elenco di cui all ' articolo 25 del protocollo n . 3 , modificato dalla decisione n . 9/73 del Comitato misto , è sostituita dalla regola figurante nell ' allegato IV della presente decisione . 2 . L ' elenco di cui all ' articolo 25 del protocollo n . 3 , modificato dalla decisione n . 9/73 del Comitato misto , è completato dalla regola figurante nell ' allegato V della presente decisione . Fatto a Bruxelles , addì 18 agosto 1976 . Per il Comitato misto Il Presidente R . de KERGORLAY ALLEGATO I Prodotti ottenuti * N . della tariffa doganale * Designazione * Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » * Lavorazione o trasformazione che , quando le condizioni sottoindicate risultano osservate , conferisce il carattere di « prodotti originari » * ex 38.19 * Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse ( comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali ) , non nominati nù compresi altrove , prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse , non nominato nù compresi altro con esclusione di : * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito * * - oli di flemma e olio di Dippel ; * * * * - acidi naftenici e loro sali , insolubili in acqua ; esteri di acidi naftenici ; * * * * - acidi solfonaftenici e loro sali , insolubili in acqua ; esteri di acidi solfonaftenici ; * * * * - Solfonati di petrolio , ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini , d ' ammonio o d ' etanolammine ; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi , tiofenici , e loro sali ; * * * * - alchilbenzoli o alchilnaftaline in miscele ; * * * * - scambiatori di ioni ; * * * * - catalizzatori ; * * * * - composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche ; * * * * - cementi , malte e composizioni simili , refrattari ; * * * * - ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas ; * * * * - carboni ( esclusi quelli in grafite artificiale della voce 38.01 ) in composizioni metallografitiche od altre , presentati sotto forma di placchette , di barre o di altri semiprodotti ; * * * * - sorbite , diversa da quella della voce 29.04 * * * ex 38.19 * Prodotti ausiliari dello stesso genere di quelli utilizzati nell ' industria tessile , nell ' industria del cuoio e della carta non nominati nù compresi altrove ; plastificanti , indurenti , stabilizzanti , composti per materie plastiche artificiali e per prodotti a base di materie plastiche artificiali , non nominati nù compresi altrove * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 60 % del valore del prodotto finito ( 1 ) * 40.05 * Lastre , fogli e nastri di gomma , naturale o sintetica , non vulcanizzata , diversi dai fogli affumicati e dai fogli crêpe delle voci 40.01 e 40.02 ; granuli di gomma , naturale o sintetica , sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione ; mescole , dette « mescole-madri » , costituite da gomma , naturale o sintetica , non vulcanizzata , addizionata , prima o dopo coagulazione , di nero fumo ( con o senza oli minerali ) , o di anidride silicilica ( con o senza oli minerali ) , sotto qualsiasi forma * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore , escluso quello della gomma naturale , non è superiore al 50 % del valore del prodotto finito * ex 59.11 * Tessuti gommati , diversi da quelli a maglia , ad esclusione di quelli costituiti da tessuti di fibre tessili sintetiche continue o da nappe di filati di fibre tessili sintetiche continue , disposti parallelamente , impregnati o ricoperti di lattice di gomma , contenenti in peso almeno 90 % di materie tessili e utilizzati per la fabbricazione di pneumatici o per altri usi tecnici * * Ottenuti a partire da filati * ex 59.11 * Tessuti gommati diversi da quelli a maglia , costituiti da tessuti di fibre tessili sintetiche continue o da nappe di filati di fibre tessili sintetiche continue , disposti parallelamente , impregnati o ricoperti di lattice di gomma , contenenti in peso almeno 90 % di materie tessili e utilizzati per la fabbricazione di pneumatici o per altri usi tecnici * * Ottenuti a partire da prodotti chimici * ex cap . 84 * Caldaie , macchine , apparecchi e congegni meccanici , eccettuati materiale , macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie ( 84.15 ) e macchine per cucire unicamente con punto annodato , la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg con il motore ( ex 84.41 ) * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati , il cui valore non è superiore al 40 % del valore del prodotto finito ( 2 ) * ex 84.41 * Macchine per cucire unicamente con punto annodato , la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg con il motore * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti o pezzi staccati « non originari » il cui valore non è superiore al 40 % del valore del prodotto finito , e a condizione : * * * * - che almeno il 50 % del valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi ( 3 ) utilizzati per il montaggio della testa ( motore escluso ) siano prodotti « originari » , * * * * - e che il meccanismo di tensione del filo , il meccanismo dell ' uncinetto e il meccanismo zig-zag , siano prodotti « originari » * ( 1 ) Queste disposizioni particolari sono applicabili fino al 30 novembre 1977 . ( 2 ) Queste disposizioni particolari non vengono applicate agli elementi di combustibile di cui alla voce ex 84.59 fino al 31 dicembre 1984 . ( 3 ) Per stabilire il valore dei prodotti bisogna prendere in considerazione : a ) per le parti e i pezzi originari , il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato in caso di vendita , per i suddetti prodotti nel territorio dello Stato presso il quale avviene la lavorazione , la trasformazione o il montaggio ; b ) per gli altri pezzi e parti , le disposizioni dell ' articolo 6 del presente protocollo determinante : - il valore dei prodotti importati , - il valore dei prodotti di origine indeterminata . ALLEGATO II Prodotti finiti * N . della tariffa doganale * Designazione * Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari » * ex 25.19 * Carbonato di magnesio naturale ( magnesite ) , anche calcinato , escluso l ' ossido di magnesio , macinato e riposto in recipienti ermetici * Macinazione e condizionamento in recipienti ermetici di carbonato di magnesio naturale ( magnesite ) anche calcinato , escluso l ' ossido di magnesio * ex 25.24 * Fibre di amianto grezze * Trattamento del minerale di amianto ( concentrato d ' asbesto ) * ex 25.26 * Scarti di mica macinati e omogeneizzati * Macinatura e omogeneizzazione dei residui di mica * ex 47.01 * Paste per carta al solfato , imbianchite * Fabbricazione a partire da paste per carta al solfato , grezze , a condizione che il valore dei prodotti non originari utilizzati non sia superiore al 60 % del valore del prodotto finito * ex 73.29 * Catene antisdrucciolo * Lavorazione o trasformazione per le quali vendono utilizzati prodotti non originari il cui valore non è superiore al 50 % del valore del prodotto finito * ex 97.06 * Teste di mazze da golf di legno o di altre materie * Fabbricate a partire da sbozzi * ALLEGATO III Prodotti finiti * N . della tariffa doganale * Designazione * Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari » * ex 84.41 * Macchine per cucire ( tessuti , cuoi , calzature , ecc . ) , compresi i mobili per dette macchine , escluse le macchine per cucire unicamente con punto annodato , la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg con il motore * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parte e pezzi staccati « non originari » il cui valore non è superiore al 40 % del valore del prodotto finito * ex 84.41 * Macchine per cucire unicamente con punto annodato , la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg con il motore * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non è superiore al 40 % del valore del prodotto finito , e a condizione : * * * - che il 50 % almeno del valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi ( 1 ) utilizzati per il montaggio della testata ( motore escluso ) siano prodotti « originari » * * * - e che il meccanismo di tensione del filo , il meccanismo dell ' uncinetto e il meccanismo zig-zag , siano prodotti « originari » * ( 1 ) Per la determinazione del valore delle parti e dei pezzi vanno presi in considerazione : a ) per quanto riguarda le parti e i pezzi originari , il primo prezzo verificabile pagato o che dovrebbe essere pagato in caso di vendita di tali prodotti sul territorio i del paese in cui si effettua la lavorazione , la trasformazione o il montaggio : b ) per quanto riguarda le altre parti e pezzi , le disposizioni dell ' articolo 6 del presente protocollo che determinano : - il valore dei prodotti importati , - il valore dei prodotti di origine indeterminata . ALLEGATO IV Colonna 1 * Colonna 2 * Prodotti utilizzati * Prodotti ottenuti * 1 . ex 11.08 Amidi e fecole , ottenuti dal granturco , dalle patate , dal frumento , dalla manioca ( tapioca ) o dal sago * 35.05 Destrina e colle di destrina ; amidi e fecole solubili o torrefatti ; colle di amido o di fecola * ALLEGATO V Colonna 1 * Colonna 2 * Prodotti utilizzati * Prodotti ottenuti * 25 . ex 29.14 Acetato di vinile monomero * ex 39.02 Acetato di polivinile * Ogni prodotto che non costituisce o non contiene un prodotto ottenuto dalla polimerizzazione del monomero * * DECISIONE N . 3/76 DEL COMITATO MISTO che completa la nota 11 ad articolo 23 dell ' allegato I del protocollo n . 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa IL COMITATO MISTO , visto l ' accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera , firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972 , visto il protocollo n . 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa , di seguito denominato protocollo n . 3 , segnatamente l ' articolo 28 , considerando che è opportuno precisare il senso dell ' espressione « prodotti messi in opera » contenuta nell ' articolo 23 del protocollo n . 3 , DECIDE : Articolo unico La nota 11 ad articolo 23 dell ' allegato I del protocollo n . 3 viene completata dal nuovo comma seguente : « Per " prodotti messi in opera " si intendono i prodotti per i quali viene chiesto un " rimborso di dazi doganali o un ' esenzione dai dazi stessi sotto qualsiasi forma " come conseguenza dell ' esportazione di prodotti originari per i quali è rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR . 1 o redatto un formulario EUR . 2 » . Fatto a Bruxelles , addì 18 agosto 1976 . Per il Comitato misto Il Presidente R . de KERGORLAY