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Document 31976R2815

Regolamento ( CEE ) n. 2815/76 del Consiglio, dell' 8 novembre 1976, relativo all' applicazione delle decisioni nn. 2/76 e 3/76 del Comitato misto CEE-Svizzera che completano e modificano gli elenchi A e B allegati al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di " prodotti originari " e ai metodi di cooperazione amministrativa, nonché l' elenco di cui all' articolo 25 del succitato protocollo, e completano la nota 11 all' articolo 23 dell' allegato I di detto protocollo

GU L 328 del 26.11.1976, p. 49–49 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1977

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1976/2815/oj

31976R2815

Regolamento ( CEE ) n. 2815/76 del Consiglio, dell' 8 novembre 1976, relativo all' applicazione delle decisioni nn. 2/76 e 3/76 del Comitato misto CEE-Svizzera che completano e modificano gli elenchi A e B allegati al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di " prodotti originari " e ai metodi di cooperazione amministrativa, nonché l' elenco di cui all' articolo 25 del succitato protocollo, e completano la nota 11 all' articolo 23 dell' allegato I di detto protocollo

Gazzetta ufficiale n. L 328 del 26/11/1976 pag. 0049


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2815/76 DEL CONSIGLIO

dell ' 8 novembre 1976

relativo all ' applicazione delle decisione nn . 2/76 e 3/76 del Comitato misto CEE-Svizzera che completano e modificano gli elenchi A e B allegati al protocollo n . 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa , nonchù l ' elenco di cui all ' articolo 25 del succitato protocollo , e completano la nota 11 all ' articolo 23 dell ' allegato I di detto protocollo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera ( 1 ) è stato firmato il 22 luglio 1972 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1973 ;

considerando che , in virtù dell ' articolo 28 del protocollo n . 3 , relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa , che fa parte integrante di detto accordo , il Comitato misto ha adottato le decisione nn . 2/76 e 3/76 che completano e modificano gli elenchi A e B allegati al suddetto protocollo , nonchù l ' elenco di cui all ' articolo 25 del medesimo protocollo , e completano la nota 11 all ' articolo 23 dell ' allegato I dello stesso ;

considerando che bisogna applicare nella Comunità queste decisioni ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per l ' applicazione dell ' accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera , sono applicabili nella Comunità le decisioni nn . 2/76 e 3/76 del Comitato misto .

Il testo di tali decisioni è allegato al presente regolamento .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1976 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 8 novembre 1976 .

Per il Consiglio

Il Presidente

W . F . DUISENBERG

( 1 ) GU n . L 300 del 31 . 12 . 1972 , pag . 188 .

ALLEGATO

DECISIONE N . 2/76 DEL COMITATO MISTO

che completa e modifica gli elenchi A e B allegati al protocollo n . 3 , relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa , nonchù l ' elenco di cui all ' articolo 25 di tale protocollo

IL COMITATO MISTO ,

visto l ' accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera , firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972 ,

visto il protocollo n . 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa , in appresso denominato protocollo n . 3 , in particolare l ' articolo 28 ,

considerando che dall ' esperienza acquisita in seguito all ' entrata in vigore dell ' accordo risulta che le regole d ' origine prevista per taluni prodotti nel protocollo n . 3 devono essere adattate per tener conto dell ' evoluzione sia delle tecniche di fabbricazione di tali prodotti sia delle condizioni economiche internazionali connesse con gli scambi di tali prodotti ; che è inoltre necessario tener conto della modifica di classificazione tariffaria intervenuta per la sorbite non cristallizzabile ;

considerando che è pertanto necessario completare e modificare alcune delle regole di origine ,

DECIDE :

Articolo 1

1 . Nell ' elenco A allegato al protocollo n . 3 , le regole relative alle voci ex 38.19 , 40.05 , 59.11 , ex capitolo 84 e ex 84.41 , sono sostituite dalle regole di cui all ' allegato I della presente decisione .

2 . Nell ' elenco A allegato al protocollo n . 3 , le voci elencate qui di seguito e le corrispondenti regole sono soppresse :

ex 28.13 * Acido bromidrico *

28.27 * Ossido di piombo , compresi il minio rosso e il minio arancione *

ex 28.28 * Idrossido di litio *

ex 28.29 * Fluoruro di litio *

ex 28.30 * Cloruro di litio *

ex 28.33 * Bromuri *

ex 28.42 * Carbonato di litio *

ex 29.02 * Bromuri organici *

ex 29.02 * Diclorodifeniltrioloroetano *

ex 29.35 * Piridina ; alfapicolina ; betapicolina ; gammapicolina *

ex 29.35 * Vinilpiridina *

ex 29.38 * Acido nicotinico *

ex 98.15 * Pottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici montati , il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto *

Articolo 2

1 . L ' elenco B allegato al protocollo n . 3 è completato inserendo , in un punto determinato dall ' ordine numerico delle voci della tariffa doganale , le regole figuranti nell ' allegato II della presente decisione .

2 . Nell ' elenco B allegato al protocollo n . 3 , la regola relativa alla voce ex 84.41 è sostituita dalle regole figuranti nell ' allegato III della presente decisione .

Articolo 3

1 . La regola n . 1 figurante nell ' elenco di cui all ' articolo 25 del protocollo n . 3 , modificato dalla decisione n . 9/73 del Comitato misto , è sostituita dalla regola figurante nell ' allegato IV della presente decisione .

2 . L ' elenco di cui all ' articolo 25 del protocollo n . 3 , modificato dalla decisione n . 9/73 del Comitato misto , è completato dalla regola figurante nell ' allegato V della presente decisione .

Fatto a Bruxelles , addì 18 agosto 1976 .

Per il Comitato misto

Il Presidente

R . de KERGORLAY

ALLEGATO I

Prodotti ottenuti * N . della tariffa doganale * Designazione * Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari » * Lavorazione o trasformazione che , quando le condizioni sottoindicate risultano osservate , conferisce il carattere di « prodotti originari » *

ex 38.19 * Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse ( comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali ) , non nominati nù compresi altrove , prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse , non nominato nù compresi altro con esclusione di : * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *

* - oli di flemma e olio di Dippel ; * * *

* - acidi naftenici e loro sali , insolubili in acqua ; esteri di acidi naftenici ; * * *

* - acidi solfonaftenici e loro sali , insolubili in acqua ; esteri di acidi solfonaftenici ; * * *

* - Solfonati di petrolio , ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini , d ' ammonio o d ' etanolammine ; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi , tiofenici , e loro sali ; * * *

* - alchilbenzoli o alchilnaftaline in miscele ; * * *

* - scambiatori di ioni ; * * *

* - catalizzatori ; * * *

* - composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche ; * * *

* - cementi , malte e composizioni simili , refrattari ; * * *

* - ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas ; * * *

* - carboni ( esclusi quelli in grafite artificiale della voce 38.01 ) in composizioni metallografitiche od altre , presentati sotto forma di placchette , di barre o di altri semiprodotti ; * * *

* - sorbite , diversa da quella della voce 29.04 * * *

ex 38.19 * Prodotti ausiliari dello stesso genere di quelli utilizzati nell ' industria tessile , nell ' industria del cuoio e della carta non nominati nù compresi altrove ; plastificanti , indurenti , stabilizzanti , composti per materie plastiche artificiali e per prodotti a base di materie plastiche artificiali , non nominati nù compresi altrove * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 60 % del valore del prodotto finito ( 1 ) *

40.05 * Lastre , fogli e nastri di gomma , naturale o sintetica , non vulcanizzata , diversi dai fogli affumicati e dai fogli crêpe delle voci 40.01 e 40.02 ; granuli di gomma , naturale o sintetica , sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione ; mescole , dette « mescole-madri » , costituite da gomma , naturale o sintetica , non vulcanizzata , addizionata , prima o dopo coagulazione , di nero fumo ( con o senza oli minerali ) , o di anidride silicilica ( con o senza oli minerali ) , sotto qualsiasi forma * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore , escluso quello della gomma naturale , non è superiore al 50 % del valore del prodotto finito *

ex 59.11 * Tessuti gommati , diversi da quelli a maglia , ad esclusione di quelli costituiti da tessuti di fibre tessili sintetiche continue o da nappe di filati di fibre tessili sintetiche continue , disposti parallelamente , impregnati o ricoperti di lattice di gomma , contenenti in peso almeno 90 % di materie tessili e utilizzati per la fabbricazione di pneumatici o per altri usi tecnici * * Ottenuti a partire da filati *

ex 59.11 * Tessuti gommati diversi da quelli a maglia , costituiti da tessuti di fibre tessili sintetiche continue o da nappe di filati di fibre tessili sintetiche continue , disposti parallelamente , impregnati o ricoperti di lattice di gomma , contenenti in peso almeno 90 % di materie tessili e utilizzati per la fabbricazione di pneumatici o per altri usi tecnici * * Ottenuti a partire da prodotti chimici *

ex cap . 84 * Caldaie , macchine , apparecchi e congegni meccanici , eccettuati materiale , macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie ( 84.15 ) e macchine per cucire unicamente con punto annodato , la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg con il motore ( ex 84.41 ) * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati , il cui valore non è superiore al 40 % del valore del prodotto finito ( 2 ) *

ex 84.41 * Macchine per cucire unicamente con punto annodato , la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg con il motore * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti o pezzi staccati « non originari » il cui valore non è superiore al 40 % del valore del prodotto finito , e a condizione : *

* * * - che almeno il 50 % del valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi ( 3 ) utilizzati per il montaggio della testa ( motore escluso ) siano prodotti « originari » , *

* * * - e che il meccanismo di tensione del filo , il meccanismo dell ' uncinetto e il meccanismo zig-zag , siano prodotti « originari » *

( 1 ) Queste disposizioni particolari sono applicabili fino al 30 novembre 1977 .

( 2 ) Queste disposizioni particolari non vengono applicate agli elementi di combustibile di cui alla voce ex 84.59 fino al 31 dicembre 1984 .

( 3 ) Per stabilire il valore dei prodotti bisogna prendere in considerazione :

a ) per le parti e i pezzi originari , il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato in caso di vendita , per i suddetti prodotti nel territorio dello Stato presso il quale avviene la lavorazione , la trasformazione o il montaggio ;

b ) per gli altri pezzi e parti , le disposizioni dell ' articolo 6 del presente protocollo determinante :

- il valore dei prodotti importati ,

- il valore dei prodotti di origine indeterminata .

ALLEGATO II

Prodotti finiti * N . della tariffa doganale * Designazione * Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari » *

ex 25.19 * Carbonato di magnesio naturale ( magnesite ) , anche calcinato , escluso l ' ossido di magnesio , macinato e riposto in recipienti ermetici * Macinazione e condizionamento in recipienti ermetici di carbonato di magnesio naturale ( magnesite ) anche calcinato , escluso l ' ossido di magnesio *

ex 25.24 * Fibre di amianto grezze * Trattamento del minerale di amianto ( concentrato d ' asbesto ) *

ex 25.26 * Scarti di mica macinati e omogeneizzati * Macinatura e omogeneizzazione dei residui di mica *

ex 47.01 * Paste per carta al solfato , imbianchite * Fabbricazione a partire da paste per carta al solfato , grezze , a condizione che il valore dei prodotti non originari utilizzati non sia superiore al 60 % del valore del prodotto finito *

ex 73.29 * Catene antisdrucciolo * Lavorazione o trasformazione per le quali vendono utilizzati prodotti non originari il cui valore non è superiore al 50 % del valore del prodotto finito *

ex 97.06 * Teste di mazze da golf di legno o di altre materie * Fabbricate a partire da sbozzi *

ALLEGATO III

Prodotti finiti * N . della tariffa doganale * Designazione * Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari » *

ex 84.41 * Macchine per cucire ( tessuti , cuoi , calzature , ecc . ) , compresi i mobili per dette macchine , escluse le macchine per cucire unicamente con punto annodato , la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg con il motore * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parte e pezzi staccati « non originari » il cui valore non è superiore al 40 % del valore del prodotto finito *

ex 84.41 * Macchine per cucire unicamente con punto annodato , la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg con il motore * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non è superiore al 40 % del valore del prodotto finito , e a condizione : *

* * - che il 50 % almeno del valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi ( 1 ) utilizzati per il montaggio della testata ( motore escluso ) siano prodotti « originari » *

* * - e che il meccanismo di tensione del filo , il meccanismo dell ' uncinetto e il meccanismo zig-zag , siano prodotti « originari » *

( 1 ) Per la determinazione del valore delle parti e dei pezzi vanno presi in considerazione :

a ) per quanto riguarda le parti e i pezzi originari , il primo prezzo verificabile pagato o che dovrebbe essere pagato in caso di vendita di tali prodotti sul territorio i del paese in cui si effettua la lavorazione , la trasformazione o il montaggio :

b ) per quanto riguarda le altre parti e pezzi , le disposizioni dell ' articolo 6 del presente protocollo che determinano :

- il valore dei prodotti importati ,

- il valore dei prodotti di origine indeterminata .

ALLEGATO IV

Colonna 1 * Colonna 2 *

Prodotti utilizzati * Prodotti ottenuti *

1 . ex 11.08 Amidi e fecole , ottenuti dal granturco , dalle patate , dal frumento , dalla manioca ( tapioca ) o dal sago * 35.05 Destrina e colle di destrina ; amidi e fecole solubili o torrefatti ; colle di amido o di fecola *

ALLEGATO V

Colonna 1 * Colonna 2 *

Prodotti utilizzati * Prodotti ottenuti *

25 . ex 29.14 Acetato di vinile monomero * ex 39.02 Acetato di polivinile *

Ogni prodotto che non costituisce o non contiene un prodotto ottenuto dalla polimerizzazione del monomero * *

DECISIONE N . 3/76 DEL COMITATO MISTO

che completa la nota 11 ad articolo 23 dell ' allegato I del protocollo n . 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa

IL COMITATO MISTO ,

visto l ' accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera , firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972 ,

visto il protocollo n . 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa , di seguito denominato protocollo n . 3 , segnatamente l ' articolo 28 ,

considerando che è opportuno precisare il senso dell ' espressione « prodotti messi in opera » contenuta nell ' articolo 23 del protocollo n . 3 ,

DECIDE :

Articolo unico

La nota 11 ad articolo 23 dell ' allegato I del protocollo n . 3 viene completata dal nuovo comma seguente :

« Per " prodotti messi in opera " si intendono i prodotti per i quali viene chiesto un " rimborso di dazi doganali o un ' esenzione dai dazi stessi sotto qualsiasi forma " come conseguenza dell ' esportazione di prodotti originari per i quali è rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR . 1 o redatto un formulario EUR . 2 » .

Fatto a Bruxelles , addì 18 agosto 1976 .

Per il Comitato misto

Il Presidente

R . de KERGORLAY

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