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Document 31976R1776

Regolamento (CEE) n. 1776/76 del Consiglio, del 20 luglio 1976, che completa il regolamento (CEE) n. 620/71 per quanto riguarda le disposizioni-quadro valide per i contratti di vendita della paglia di lino

GU L 199 del 24.7.1976, p. 4–4 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

⏵Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/04/1995; abrog. impl. da 31995R0713

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1976/1776/oj

31976R1776

Regolamento (CEE) n. 1776/76 del Consiglio, del 20 luglio 1976, che completa il regolamento (CEE) n. 620/71 per quanto riguarda le disposizioni-quadro valide per i contratti di vendita della paglia di lino

Gazzetta ufficiale n. L 199 del 24/07/1976 pag. 0004 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 7 pag. 0171
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 16 pag. 0037
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 7 pag. 0171
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 10 pag. 0213
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 10 pag. 0213


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1776/76 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1976

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 620/71 per quanto riguarda le disposizioni-quadro valide per i contratti di vendita della paglia di lino

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 1308/70 del Consiglio , del 29 giugno 1970 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 814/76 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 6 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che , a norma dell ' articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 620/71 del Consiglio , del 22 marzo 1971 , che stabilisce disposizioni-quadro per i contratti relativi alla vendita della paglia di lino e di canapa ( 3 ) , nei contratti conclusi tra i produttori della paglia di lino e gli acquirenti deve figurare obbligatoriamente il prezzo di vendita convenuto ; che tale prezzo è in gran parte influenzato dal valore dei semi di lino ; che tale valore corrisponde al prezzo di obiettivo fissato nel quadro delle misure speciali per i semi di lino previste dal regolamento ( CEE ) n . 569/76 ( 4 ) ; che , per permettere ai produttori di lino tessile di beneficiare in parte di queste misure , occorre prevedere che le parti contraenti indichino nel contratto di vendita della paglia di lino di aver tenuto conto del prezzo di obiettivo dei semi di lino di cui all ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 569/76 ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel regolamento ( CEE ) n . 620/71 è inserito l ' articolo seguente :

« Articolo 4 bis

Per il lino , le parti contraenti indicano nel contratto che il prezzo di vendita è convenuto tenendo conto del prezzo di obiettivo dei semi di lino di cui all ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 569/76 . »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 20 luglio 1976 .

Per il Consiglio

Il Presidente

A . P . L . M . M . van der STEE

( 1 ) GU n . L 146 del 4 . 7 . 1970 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 94 del 9 . 4 . 1976 , pag . 4 .

( 3 ) GU n . L 72 del 26 . 3 . 1971 , pag . 4 .

( 4 ) GU n . L 67 del 15 . 3 . 1976 , pag . 29 .

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