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Document 31976L0763
Council Directive 76/763/EEC of 27 July 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to passenger seats for wheeled agricultural or forestry tractors
Direttiva 76/763/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli o forestali a ruote
Direttiva 76/763/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli o forestali a ruote
GU L 262 del 27.9.1976, p. 135–138
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; abrogato da 32013R0167
Direttiva 76/763/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli o forestali a ruote
Gazzetta ufficiale n. L 262 del 27/09/1976 pag. 0135 - 0138
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0164
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 4 pag. 0108
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 5 pag. 0164
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 5 pag. 0174
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0174
++++ DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1976 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli o forestali a ruote ( 76/763/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) , considerando che le prescrizioni tecniche alli quali devono soddisfare i trattori ai sensi delle legislazioni nazionali concernono , tra l ' altro , i sedili per accompagnatori ; considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all ' altro ; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottare da tutti gli Stati membri , a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati , segnatamente al fine di permettere l ' applicazione , per ogni tipo di trattore , della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 74/150/CEE del Consiglio , del 4 marzo 1974 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote ( 3 ) ; considerando che la presente direttiva ha lo scopo di armonizzare le disposizioni nazionali relative alle norme di costruzione e di installazione dei sedili per accompagnatori dei trattori agricoli , ma non quello di uniformare le disposizioni relative alla presenza obbligatoria o meno di un sedile di questo tipo sui trattori agricoli ; che essa non si prefigge neppure l ' armonizzazione delle disposizioni che prevedono la possibilità di installare sui trattori almeno un sedile per accompagnatore ; che i problemi ancora insoluti per quanto riguarda il sedile per accompagnatore , in quanto uno degli elementi che figurano sulla scheda di omologazione , dovranno essere risolti al più presto completando la presente direttiva al fine di creare , anche per quanto concerne il sedile per accompagnatore , le condizioni richieste per il rilascio dell ' omologazione CEE , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 1 . Per trattore ( agricolo o forestale ) si intende ogni veicolo a motore , a ruote o a cingoli , avente almeno due assi , la cui funzione risiede essenzialmente nella sua potenza di trazione e che è specialmente concepito per tirare , spingere , portare od azionare determinati attrezzi , macchine o rimorchi destinati all ' impiego nelle attività agricole o forestali . Esso può essere attrezzato per il trasporto di un carico o munito di sedili per accompagnatori . 2 . La presente direttiva si applica soltanto ai trattori di cui al paragrafo precedente , montati su pneumatici , aventi due assi , con una velocità massima di costruzione compresa tra 6 e 25 km/ora e per i quali la carreggiata raggiunge almeno 1 250 mm . Articolo 2 Gli Stati membri non possono rifiutare l ' omologazione CEE nù quella di portata nazionale per motivi inerenti ai sedili di accompagnatore se tali sedili soddisfano i requisiti figuranti nell ' allegato . Articolo 3 Gli Stati membri non possono rifiutare l ' immatricolazione o vietare la vendita , la essa in circolazione o l ' uso dei trattori per motivi inerenti ai sedili di accompagnatore , se tali sedili soddisfano i requisiti figuranti nell ' allegato . Articolo 4 Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le disposizioni dell ' allegato sono adottate conformemente alla procedura prevista all ' articolo 13 della direttiva 74/150/CEE . Articolo 5 1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 18 mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione . 2 . Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato della presente direttiva . Articolo 6 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addì 27 luglio 1976 . Per il Consiglio Il Presidente M . van der STOEL ( 1 ) GU n . 28 del 17 . 2 . 1967 , pag . 462/67 . ( 2 ) GU n . 42 del 7 . 3 . 1967 , pag . 620/67 . ( 3 ) GU n . L 84 del 28 . 3 . 1974 , pag . 10 . ALLEGATO 1 . PRESCRIZIONI GENERALI DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE 1 . Il sedile deve essere montato in modo che l ' accompagnatore non sia in pericolo e non intralci la guida del trattore . 2 . Il sedile deve essere saldamente fissato e , secondo il tipo di trattore , collegato in modo conveniente con un elemento della struttura ( telaio , dispositivo di protezione contro il ribaltamento , piattaforma , ecc . ) 3 . Tale elemento di struttura deve essere abbastanza resistente per poter sostenere , a carico , il sedile dell ' accompagnatore . II . PRESCRIZIONI PARTICOLARI DI COSTRUZIONE 1 . La larghezza del sedile deve essere di almeno 400 mm e la sua profondità di almeno 300 mm . 2 . Ogni sedile deve essere munito di schienali alti almeno 200 mm e non più di 250 mm ed offrire un appoggio laterale ; le misure indicate non sono richieste qualora alle spalle dell ' accompagnatore si trovi un ' interna parete . La base del sedile deve essere imbottia o elastica . 3 . Deve essere previsto un idoneo poggiapiedi per l ' accompagnatore . 4 . L ' altezza libera al di sopra delle superficie del sedile per l ' accompagnatore non deve essere inferiore a 920 mm . Qualora però un trattore , che soddisfi ai requisiti concernenti il sedile del conducente e la protezione del medesimo , possieda una forma di costruzione che non consente di rispettare tale altezza per l ' accompagnatore , essa può essere ridotta fino a 800 mm , purchù sia prevista un ' imbottitura sufficiente a livello del tetto sovrastante il sedile dell ' accompagnatore . La parte superiore dello spazio libero per l ' accompagnatore può essere limitata verso il retro da un raggio di non più di 300 mm ( vedi figura in appendice ) . Per altezza libera s ' intende la distanza misurata sulla verticale che va dal bordo anteriore del sedile al tetto del trattore . 5 . I sedili per accompagnatori non debbono aumentare la larghezza fuori tutto del trattore . 6 . Se i sedili per accompagnatori si trovano sui parafanghi , è ammesso soltanto un sedile per parafango . Appendice sedile : vedi G.U .