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Document 31976L0763

Direttiva 76/763/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli o forestali a ruote

GU L 262 del 27.9.1976, p. 135–138 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; abrogato da 32013R0167

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/763/oj

31976L0763

Direttiva 76/763/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli o forestali a ruote

Gazzetta ufficiale n. L 262 del 27/09/1976 pag. 0135 - 0138
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0164
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 4 pag. 0108
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 5 pag. 0164
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 5 pag. 0174
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0174


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1976

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli o forestali a ruote

( 76/763/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che le prescrizioni tecniche alli quali devono soddisfare i trattori ai sensi delle legislazioni nazionali concernono , tra l ' altro , i sedili per accompagnatori ;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all ' altro ; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottare da tutti gli Stati membri , a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati , segnatamente al fine di permettere l ' applicazione , per ogni tipo di trattore , della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 74/150/CEE del Consiglio , del 4 marzo 1974 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote ( 3 ) ;

considerando che la presente direttiva ha lo scopo di armonizzare le disposizioni nazionali relative alle norme di costruzione e di installazione dei sedili per accompagnatori dei trattori agricoli , ma non quello di uniformare le disposizioni relative alla presenza obbligatoria o meno di un sedile di questo tipo sui trattori agricoli ; che essa non si prefigge neppure l ' armonizzazione delle disposizioni che prevedono la possibilità di installare sui trattori almeno un sedile per accompagnatore ; che i problemi ancora insoluti per quanto riguarda il sedile per accompagnatore , in quanto uno degli elementi che figurano sulla scheda di omologazione , dovranno essere risolti al più presto completando la presente direttiva al fine di creare , anche per quanto concerne il sedile per accompagnatore , le condizioni richieste per il rilascio dell ' omologazione CEE ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . Per trattore ( agricolo o forestale ) si intende ogni veicolo a motore , a ruote o a cingoli , avente almeno due assi , la cui funzione risiede essenzialmente nella sua potenza di trazione e che è specialmente concepito per tirare , spingere , portare od azionare determinati attrezzi , macchine o rimorchi destinati all ' impiego nelle attività agricole o forestali . Esso può essere attrezzato per il trasporto di un carico o munito di sedili per accompagnatori .

2 . La presente direttiva si applica soltanto ai trattori di cui al paragrafo precedente , montati su pneumatici , aventi due assi , con una velocità massima di costruzione compresa tra 6 e 25 km/ora e per i quali la carreggiata raggiunge almeno 1 250 mm .

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare l ' omologazione CEE nù quella di portata nazionale per motivi inerenti ai sedili di accompagnatore se tali sedili soddisfano i requisiti figuranti nell ' allegato .

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare l ' immatricolazione o vietare la vendita , la essa in circolazione o l ' uso dei trattori per motivi inerenti ai sedili di accompagnatore , se tali sedili soddisfano i requisiti figuranti nell ' allegato .

Articolo 4

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le disposizioni dell ' allegato sono adottate conformemente alla procedura prevista all ' articolo 13 della direttiva 74/150/CEE .

Articolo 5

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 18 mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione .

2 . Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato della presente direttiva .

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 27 luglio 1976 .

Per il Consiglio

Il Presidente

M . van der STOEL

( 1 ) GU n . 28 del 17 . 2 . 1967 , pag . 462/67 .

( 2 ) GU n . 42 del 7 . 3 . 1967 , pag . 620/67 .

( 3 ) GU n . L 84 del 28 . 3 . 1974 , pag . 10 .

ALLEGATO

1 . PRESCRIZIONI GENERALI DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE

1 . Il sedile deve essere montato in modo che l ' accompagnatore non sia in pericolo e non intralci la guida del trattore .

2 . Il sedile deve essere saldamente fissato e , secondo il tipo di trattore , collegato in modo conveniente con un elemento della struttura ( telaio , dispositivo di protezione contro il ribaltamento , piattaforma , ecc . )

3 . Tale elemento di struttura deve essere abbastanza resistente per poter sostenere , a carico , il sedile dell ' accompagnatore .

II . PRESCRIZIONI PARTICOLARI DI COSTRUZIONE

1 . La larghezza del sedile deve essere di almeno 400 mm e la sua profondità di almeno 300 mm .

2 . Ogni sedile deve essere munito di schienali alti almeno 200 mm e non più di 250 mm ed offrire un appoggio laterale ; le misure indicate non sono richieste qualora alle spalle dell ' accompagnatore si trovi un ' interna parete . La base del sedile deve essere imbottia o elastica .

3 . Deve essere previsto un idoneo poggiapiedi per l ' accompagnatore .

4 . L ' altezza libera al di sopra delle superficie del sedile per l ' accompagnatore non deve essere inferiore a 920 mm . Qualora però un trattore , che soddisfi ai requisiti concernenti il sedile del conducente e la protezione del medesimo , possieda una forma di costruzione che non consente di rispettare tale altezza per l ' accompagnatore , essa può essere ridotta fino a 800 mm , purchù sia prevista un ' imbottitura sufficiente a livello del tetto sovrastante il sedile dell ' accompagnatore .

La parte superiore dello spazio libero per l ' accompagnatore può essere limitata verso il retro da un raggio di non più di 300 mm ( vedi figura in appendice ) . Per altezza libera s ' intende la distanza misurata sulla verticale che va dal bordo anteriore del sedile al tetto del trattore .

5 . I sedili per accompagnatori non debbono aumentare la larghezza fuori tutto del trattore .

6 . Se i sedili per accompagnatori si trovano sui parafanghi , è ammesso soltanto un sedile per parafango .

Appendice

sedile : vedi G.U .

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