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Document 31976L0760

Direttiva 76/760/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

GU L 262 del 27.9.1976, pp. 85–95 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrogato da 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/760/oj

31976L0760

Direttiva 76/760/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Gazzetta ufficiale n. L 262 del 27/09/1976 pag. 0085 - 0095
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0114
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 4 pag. 0056
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 5 pag. 0114
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 5 pag. 0124
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0124


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1976

concernente il ravvicinamento delle legilazioni degli Stati membri relative ai dispositivi d ' illuminazione della targa d ' immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

( 76/760/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali concernono tra l ' altro i dispositivi d ' illuminazione della targa d ' immatricolazione posteriore ;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all ' altro ; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri , a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati , segnatamente al fine di permettere l ' applicazione , per ogni tipo di veicolo , della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio , del 6 febbraio 1970 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 3 ) ;

considerando che , con direttiva 76/756/CEE ( 4 ) , il Consiglio ha adottato le disposizioni comuni concernenti l ' installazione dei dispositivi d ' illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ;

considerando che nell ' ambito di una procedura di omologazione armonizzata relativa ai dispositivi di illuminazione della targa d ' immatricolazione posteriore , ogni Stato membro ha la possibilità di costatare l ' osservanza delle prescrizioni comuni di costruzione e di collaudo e di informare gli altri Stati membri della costatazione fatta tramite invio di una copia della scheda di omologazione compilata per ogni tipo di dispositivo di illuminazione della targa d ' immatricolazione posteriore ; che l ' apposizione di un marchio di omologazione CEE su tutti i dispositivi fabbricati in conformità del tipo omologato rende inutile il controllo tecnico di tali dispositivi negli altri Stati membri ;

considerando che occorre tener conto di talune prescrizioni tecniche adottate dalla Commissione economica per l ' Europa dell ' ONU nel regolamento n . 4 ( Prescriptions uniformes relatives à l ' homologation des dispositifs d ' ùclairage de la plaque d ' immatriculation des vùhicules à moteur - à l ' exeption des motocycles - et de leurs remorques ) ( 5 ) allegato all ' accordo del 20 marzo 1958 , relativo all ' adozione di condizioni uniformi di omologazione e al reciproco riconoscimento dell ' omologazione degli equipaggiamenti e degli elementi dei veicoli a motore ;

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta un risconoscimento fra gli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . Ogni Stato membro procede su richiesta all ' omologazione CEE di qualunque tipo di dispositivo d ' illuminazione della targa d ' immatricolazione posteriore conforme alle precrizioni di costruzione e di collaudo di cui agli allegati 0 , I , III , IV .

2 . Lo Stato membro che ha rilasciato l ' omologazione CEE adotta le misure necessarie per controllare , ove occorra , la conformità della fabbricazione al tipo omologato , se necessario in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri . Tale controllo si effettua per sondaggio .

Articolo 2

Gli Stati membri rilasciano al fabbricante o al suo mandatario un marchio di omologazione CEE conforme al modello previsto nell ' allegato II per ogni tipo di dispositivo d ' illuminazione della targa d ' immatricolazione posteriore da essi omologato a norma dell ' articolo 1 .

Gli Stati membri adottano tutti le disposizioni atte ad impedire l ' utilizzazione di marchi che possano creare confusione tra i dispositivo di illuminazione della targa d ' immatricolazione posteriore di un tipo omologato a norma dell ' articolo 1 ed altri dispositivi .

Articolo 3

1 . Gli Stati membri non possono vietare la commercializzazione di dispositivi d ' illuminazione della targa d ' immatricolazione posteriore per motivi concernenti la costruzione o il funzionamento , se questi recano il marchio di omologazione CEE .

2 . Tuttavia uno Stato membro può vietare la commercializzazione di dispositivi d ' illuminazione della targa d ' immatricolazione posteriore recanti il marchio di omologazione CEE che , sistematicamente , non siano conformi al tipo omologato .

Questo Stato informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione circa le misure adottate , precisando i motivi della decisione .

Articolo 4

Entro il termine di un mese le autorità competenti di ogni Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia delle schede di omologazione , il cui modello figura nell ' allegato I , compilate per ogni tipo di dispositivi d ' illuminazione della targa d ' immatricolazione posteriore che esse omologano o rifiutano di omologare .

Articolo 5

1 . Se lo Stato membro che ha proceduto all ' omologazione CEE costata la non conformità al tipo che ha omologato di diversi dispositivi d ' illuminazione della targa d ' immatricolazione posteriore muniti della stesso marchio di omologazione CEE , esso adotta i provvedimenti necessari onde garantire la conformità della fabbricazione al tipo omologato . Le autorità competenti di detto Stato informano quelle degli altri Stati membri delle misure adottate , le quali possono giungere , in caso di non conformità sistematica , fino alla revoca dell ' omologazione CEE . Dette autorità adottano le stesse disposizioni se vengono informate dalle autorità competenti di un altro Stato membro dell ' esistenza di una tale mancanza di conformità .

2 . Le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente , entro un mese , della revoca di un ' omologazione CEE accordata , come pure dei motivi di tale misura .

Articolo 6

Ogni decisione di rifiuto o revoca di omologazione o divieto di commercializzazione o di utilizzazione , presa in base alle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva , va motivata in maniera precisa . Essa viene notificata all ' interessato con l ' indicazione delle vie di ricorso aperte dalle legislazioni in vigore negli Stati membri e del termine entro il quale tali ricorsi possono essere presentati .

Articolo 7

Gli Stati membri non possono rifiutare l ' omologazione CEE nù l ' omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti i dispositivi d ' illuminazione della targa d ' immatricolazione posteriore , se questi recano il marchio di omologazione CEE e sono montati in conformità delle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE .

Articolo 8

Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita , l ' immatricolazione , la messa in circolazione o l ' utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti i dispositivi d ' illuminazione della targa d ' immatricolazione posteriore , se questi recano il marchio di omologazione CEE e sono montati in conformità delle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE .

Articolo 9

Ai sensi della presente direttiva , si intende per veicolo ogni veicolo a motore distinato a circolare su strada con o senza carrozzeria , che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h , ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie , delle trattrici e macchine agricole e delle macchine operatrici .

Articolo 10

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati sono adottate a norma della procedura prevista dall ' articolo 13 della direttiva 70/156/CEE .

Articolo 11

1 . Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 1° luglio 1977 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione . Essi applicano queste disposizioni a partire dal 1° ottobre 1977 al più tardi .

2 . Sin dalla notifica della presente direttiva , gli Stati membri sono tenuti ad informare la Commissione , in tempo utile per permetterle di presentare le sue osservazioni , di qualsiasi progetto relativo alle disposizioni di ordine legislativo , regolamentare o amministrativo che essi intendano adottare nel settore disciplinato della presente direttiva .

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 27 luglio 1976 .

Per il Consiglio

Il Presidente

M . van der STOEL

( 1 ) GU n . C 76 del 7 . 4 . 1975 , pag . 37 .

( 2 ) GU n . C 248 del 29 . 10 . 1975 , pag . 23 .

( 3 ) GU n . L 42 del 23 . 2 . 1970 , pag . 1 .

( 4 ) Vedi pag . 1 della presente Gazzetta ufficiale .

( 5 ) Documento della Commissione economica per l ' Europa E/ECE/324 ADD . 3 Emend , 1 del 29 ottobre 1975 .

Elenco degli allegati

Allegato 0 ( * ) : Definizione , disposizioni generali , colore della luce emessa , incidenza della luce emessa , metodo di misura , caratteristiche fotometriche , conformità della produzione

Allegato I : Condizioni di omologazione CEE e marcatura

- Appendice : esempio di marchio di omologazione CEE

Allegato II : Modello della scheda di omologazione CEE

Allegato III ( * ) Punti di misura per la prova

Allegato IV ( * ) : Settore minimo di visibilità della zona destinata ad essere illuminata

( * ) I requisiti tecnici di questo allegato sono analoghi a quelli del regolamento n . 4 della Commissione economica per l ' Europa ; in particolare le suddivisioni in punti sono le stesse . Per questo motivo , se un punto del regolamento n . 4 non trova riscontro in un punto della presente direttiva , il suo numero è indicato per memoria fra parentesi .

ALLEGATO 0

DEFINIZIONE , DISPOSIZIONI GENERALI , COLORE DELLA LUCE EMESSA , INCIDENZA DELLA LUCE EMESSA , METODO DI MISURA , CARATTERISTICHE FOTOMETRICHE , CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

1 . DEFINIZIONE

1.1 . « Dispositivo d ' illuminazione della targa d ' immatricolazione posteriore »

Per « dispositivo d ' illuminazione della targa d ' immatricolazione posteriore » si intende il dispositivo che serve ad illuminare lo spazio destinato alla targa d ' immatricolazione posteriore ; esso può essere composto di vari elementi ottici .

( 2 . )

( 3 . )

( 4 . )

5 . DISPOSIZIONI GENERALI

5 . 1 . Ciascuno dei campioni deve soddisfare alle disposizioni di cui al punto 9 ( 1 ) .

Il dispsoitivo d ' illuminazione deve essere costruito in modo che la superficie destinata ad essere illuminata resti in tutta la sua estensione visibile da dietro , all ' interno del settore definito nel disegno dell ' allegato IV .

Tutte le misure vengono effettuate regolando la lampada del dispositivo d ' illuminazione al flusso luminoso minimo prescritto per la tensione di prova dalle norme relative alla lampada o alle lampade di tale dispositivo .

6 . COLORE DELLA LUCE EMESSA

Il colore della luce emessa dal dispositivo d ' illuminazione deve essere bianco , ma sufficientemente neutro da non modificare sensibilmente il colore della targa d ' immatricolazione .

7 . INCIDENZA DELLA LUCE EMESSA

Il fabbricante del dispositivo d ' illuminazione stabilisce le condizioni di montaggio di questo dispositivo rispetto allo spazio destinato alla targa d ' immatricolazione ; il dispositivo deve essere montato in modo che , in nessun punto della superficie da illuminare , l ' angolo d ' incidenza della luce sulla superficie della targa sia superiore a 82° ; questo angolo va misurato rispetto all ' estremità della superficie luminosa del dispositivo più lontana dalla superficie della targa . Qualora il dispositivo d ' illuminazione comporti più luci , questa prescrizione si applica soltanto alla parte della targa destinata ad essere illuminata dalla luce corrispondente .

Il dispositivo deve essere concepito in modo che nessun raggio di luce sia proiettato direttamente verso il retro , esclusi i raggi di luce rossa nel caso in cui il dispositivo sia combinato a raggruppato con altre luci posteriori .

8 . METODO DI MISURA

Le luminanze sono misurate su un foglio di carta assorbente color bianco opaco , con un fattore di riflessione diffusa del 70 % al minimo , avente le dimensioni della sede destinata alla targa di immatricolazione e ivi collocata in modo da sporgere di 2 mm dal suo supporto .

Le luminanze sono misurate perpendicolarmente della carta nei punti di cui l ' allegato III indica la posizione a seconda della destinazione del dispositivo ; ogni punto rappresenta una zona circolare di 25 mm di diametro .

9 . CARATTERISTICHE FOTOMETRICHE

La luminanza B , in ciascuno dei punti di misura definiti dall ' allegato III , deve essere almeno pari a 2,5 cd/m2 .

Il gradiente della luminanza fra i valori B1 e B2' misurati in due punti qualsiasi 1 e 2 scelti fra i punti soprammenzionati , non può superare 2 × B0/cm , dove B0 è la luminanza minima rilevata nei vari punti di misura , ossia

B3 - B1/distanza 1 - 2 in cm * 2 × B0/cm

10 . CONFORMITA DELLA PRODUZIONE

Ogni dispositivo d ' illuminazione recante un marchio d ' omologazione CEE deve essere conforme al tipo omologato .

Per un qualsiasi dispositivo prelevato da una fabbricazione di serie , la luminanza B non può essere inferiore a 2 cd/m2 e , nella formula del gardiente , il fattore 2 può essere sostituito da 3 .

( 11 . )

( 1 ) Queste disposizioni garantiscono la buona visibilità del numero d ' immatricolazione quando sul veicolo l ' inclinazione della targa rispetto alla verticale non sia superiore a 30° .

ALLEGATO I

CONDIZIONI D ' OMOLOGAZIONE CEE E MARCATURA

1 . DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE

1.1 . La domanda di omologazione CEE viene presentata dal titolare del marchio di fabbrica o commerciale , o dal suo mandatario .

1.2 . Per ciascun tipo di dispositivo d ' illuminazione della targa d ' immatricolazione posteriore , la domanda dev essere corredata : 1.2.1 . dall ' indicazione se il dispositivo è previsto per l ' illuminazione di uno spazio lungo ( 520 × 120 mm ) , di uno spazio alto ( 340 × 240 mm ) o di uno spazio lungo e alto ;

1.2.2 . da una descrizione tecnica succinta che precisi , in particolare , il tipo e la potenza della lampada e delle lampade previste dal fabbricante ;

1.2.3 . da disegni , in tre esemplari , sufficientemente particolareggiati per permettere l ' identificazione del tipo , nei quali siano indicate le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo d ' illuminazione rispetto allo spazio riservato alla targa d ' immatricolazione , nonchù i contorni della zona destinata ad essere adeguatamente illuminata ;

1.2.4 . da due campioni muniti della lampada o delle lampade previste .

2 . ISCRIZIONI

2.1 . I campioni di un tipo di dispositivo d ' illuminazione della targa d ' immatricolazione posteriore presentati all ' omologazione CEE debbono recare il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente ; questo marchio dev ' essere chiaramente leggibile ed indelebile ;

2.2 . Ciascun dispositivo presenta , sia sulla superficie luminosa sia sulla principale , uno spazio di grandezza sufficiente per l ' apposizione del marchio d ' omologazione CEE , questo spazio dev ' essere indicato nei disegni di cui al precedente punto 1.2.3 .

3 . OMOLOGAZIONE CEE

3 . 1 . Se tutti i campioni presentati conformemente alle disposizioni del punto 1 , sono conformi ai punti 5 , 6 , 7 , 8 e 9 , dell ' allegato 0 , viene concessa l ' omologazione CEE viene attribuito un numero d ' omologazione .

3.2 . Questo numero non viene più assegnato ad un altro tipo di dispositivo d ' illuminazione della targa d ' immatricolazione posteriore .

3.3 . Quando l ' omologazione CEE viene richiesta per un tipo di dispositivo d ' illuminazione e di segnalazione luminosa che comprendente un dispositivo d ' illuminazione della targa d ' immatricolazione posteriore ed altre luci , si può attribuire un marchio d ' omologazione CEE unico , a condizione che il dispositivo d ' illuminazione della targa d ' immatricolazione posteriore sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva e che ciascuna delle altre luci , che fanno parte del tipo di dispositivo d ' illuminazione e di segnalazione luminosa per il quale è stata richiesta l ' omologazione CEE , sia conforme alla direttiva particolare ad esso applicabile .

4 . MARCATURA

4.1 . Ogni dispositivo d ' illuminazione della targa d ' immatricolazione posteriore conforme al tipo omologato in applicazione della presente direttiva deve recare un marchio d ' omologazione CEE .

4.2 . Questo marchio è costituito

- da un rettangolo all ' interno del quale è iscritta la lettera « e » minuscola , seguita dal numero o dal gruppo di lettere distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l ' omologazione :

1 per la Germania

2 per la Francia

3 per l ' Italia

4 per i Paesi Bassi

6 per il Belgio

11 per il Regno Unito

13 per il Lussemburgo

DK per la Danimarca

IRL per l ' Irlanda ,

- da un numero d ' omologazione CEE , corrispondente al numero della scheda d ' omologazione CEE compilata per il tipo di dispositivo d ' illuminazione .

4.3 . Il numero d ' omologazione CEE deve essere posto in prossimità del rettangolo circoscritto alla lettera « e » , in una posizione qualisiasi rispetto ad esso .

4.4 . Il marchio d ' omologazione CEE deve essere apposto sulla superficie luminosa o su una delle superfici luminose in modo indelebile e in modo da essere ben leggibile anche quando i dispositivi d ' illuminazione della targa d ' immatricolazione posteriore sono montati sul veicolo .

4.5 . In appendice viene fornito un esempio di marchio d ' omologazione CEE .

4.6 . Nel caso di assegnazione di un numero di omologazione CEE unico come previsto dal punto 3.3 per un tipo di dispositivo d ' illuminazione e di segnalazione luminosa che comprenda un dispositivo d 'illuminazione della targa d ' immatricolazione posteriore e altre luci , può essere apposto un unico marchio di omologazione CEE , costituito da quanto segue :

- un rettangolo all ' interno del quale è iscritta la lettera « e » , seguita dal numero o dal gruppo di lettere distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l ' omologazione ,

- un numero d ' omologazione CEE ,

- i simboli aggiuntivi previsti dalle varie direttive a norma delle quali è stata rilasciata l ' omologazione CEE .

4.7 . Le dimensioni dei vari elementi di questo marchio non devono essere inferiori alla maggiore delle dimensioni minime prescritte , per la marcatura singola , dalle direttive a titolo delle quali l ' omologazione CEE è stata rilasciata .

Appendice

ESEMPIO DI MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CEE

Sedile : vedi G.U .

ALLEGATO II

MODELLO DI SCHEDA D ' OMOLOGAZIONE CEE

Formato massimo : A 4 ( 210 × 297 mm )

Indicazione dell ' amministrazione

Comunicazione concernente l ' omologazione CEE , il rifiuto o la revoca dell ' omologazione CEE di un tipo di dispositivo d ' illuminazione della targa d ' immatricolazione posteriore

N . di omologazione ...

1 . Dispositivo destinato all ' illuminazione : - di uno spazio alto ( * )

- di uno spazio lungo ( * )

- indifferentemente di uno spazio alto o di uno spazio lungo ( * )

2 . Marchio di fabbrica o commerciale : ...

3 . Nome e indirizzo del costruttore : ...

4 . Eventualmente , nome e indirizzo del suo mandatario : ...

5 . Tipo , numero e potenza delle lampade : ...

6 . Presentato all ' omologazione CEE il ...

7 . Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione CEE : ...

8 . Data del verbale rilasciato da questo servizio : ...

9 . Numero del verbale rilasciato da questo servizio : ...

10 . Data dell ' omologazione / del rifiuto / della revoca dell ' omologazione CEE ( * ) : ...

11 . Omologazione CEE unica rilasciata , in base al punto 3.3 dell ' allegato I , ad un dispositivo d ' illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente più luci , in particolare : ...

12 . Data del rifiuto / della revoca dell ' omologazione CEE unica ( * ) : ...

13 . Luogo : ...

14 . Data ...

15 . Firma : ...

16 . Il disegno n . ... qui allegato indica le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo d ' illuminazione rispetto allo spazio riservato alla targa d ' immatricolazione ed i contorni della superficie destinata ad essere illuminata . Il foglio di questo disegno deve avere un formato massimo A 4 ( 210 × 297 mm ) .

17 . Eventuali osservazioni : ...

( * ) Cancellare le menzioni inutili .

ALLEGATO III

PUNTI DI MISURA PER LA PROVA

Sedile : vedi G.U .

ALLEGATO IV

SETTORE MINIMO DI VISIBILITA DELLA SUPERFICIE DESTINATA AD ESSERE ILLUMINATA

Sedile : vedi G.U .

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