Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976L0758

    Direttiva 76/758/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

    GU L 262 del 27.9.1976, p. 54–70 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrogato da 32009R0661

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/758/oj

    31976L0758

    Direttiva 76/758/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

    Gazzetta ufficiale n. L 262 del 27/09/1976 pag. 0054 - 0070
    edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0083
    edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 4 pag. 0025
    edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 5 pag. 0083
    edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 5 pag. 0093
    edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0093


    ++++

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 27 luglio 1976

    per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci d ' ingombro , alle luci di posizioni anteriori , alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

    ( 76/758/CEE )

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

    considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali concernono tra l ' altro le luci d ' ingombro , le luci di posizione anteriori , le luci di posizione posteriori e le luci di arresto ;

    considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro dall ' altro ; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri , a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati segnatamente al fine di permettere l ' applicazione , per ogni tipo di veicolo , della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio , del 6 febbraio 1970 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 3 ) ;

    considerando che , con direttiva 76/156/CEE ( 4 ) , il Consiglio ha adottato le disposizioni comuni concernenti l ' installazione dei dispositivi d ' illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ;

    considerando che , nell ' ambito di una procedura di omologazione armonizzata relativa alle luci di posizione anteriori , alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto , ogni Stato membro ha la possibilità di costatare l ' osservanza delle prescrizioni comuni di costruzione e di collaudo e di informare gli altri Stati membri della costatazione fatta tramite invio di una copia della scheda di omologazione compilata per ogni tipo di luce di posizione anteriore , di luce di posizione di un marchio di omologazione CEE su tutti i dispositivi fabbricati in conformità del tipo omologato rende inutile il controllo tecnico di tali dispositivi negli altri Stati membri ;

    considerando che occorre tener conto di talune prescrizioni tecniche adottate dalla Commissione economica per l ' Europa dell ' ONU nel regolamento n . 7 ( Prescriptions uniformes relatives a l ' homologation des feux de position , des feux rouges arrière et des feux-stop des vùhicule à moteur - à l ' exception des motocycles - et de leurs remorques ) ( 5 ) , allegato all ' accordo del 20 marzo 1958 , relativo all ' adozione di condizioni uniformi di omologazione e al reciproco riconoscimento dell ' omologazione degli equipaggiamenti e degli elementi dei veicoli a motore ;

    considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta un riconoscimento fra gli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    Articolo 1

    1 . Ogni Stato membro procede su richiesta all ' omologazione CEE di qualunque tipo di luce di posizione anteriore , di luce di posizione posteriore e di luce di arresto conforme alle prescrizioni di costruzione e di collaudo di cui allegati 0 , I , III , IV e V .

    2 . La Stato membro che ha rilasciato l ' omologazione CEE adotta le misure necessarie per controllare , ovo occorre , l conformità della fabbricazione al tipo omologato , se necessario in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri . Tale controllo si effettua per sondaggio .

    Articolo 2

    Gli Stati membri rilasciano al fabbricante o al suo mandatario un marchio di omologazione CEE conforme al modello previsto nell ' allegato III per ogni tipo di luce di posizione anteriore , di luce di posizione posteriore e di luce di arresto da essi omologato a norma dell ' articolo 1 .

    Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni atte ad impedire l ' utilizzazione di marchi che possano creare confusione tra le luci di posizione anteriori , le luci di posizione posteriori e le luci di arresto di un tipo omologato a norma dell ' articolo 1 ed altri dispositivi .

    Articolo 3

    1 . Gli Stati membri non possono vietare la commercializzazione di luci di posizione anteriori , di luci di posizione posteriori e di luci di arresto per motivi concernenti la costruzione o il funzionamento , se queste recano il marchio di omologazione CEE .

    2 . Tuttavia uno Stato membro può vietare la commercializzazione di luci di posizione anteriori , di luci di posizione posteriori e di luci di arresto recanti il marchio di omologazione CEE che , sistematicamente , non siano conformi al tipo omologato .

    Questo Stato informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione circa le misure adottate , precisando i motivi della decisione .

    Articolo 4

    Entro il termine di un mese le autorità competenti di ogni Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia delle schede di omologazione , il cui modello figura nell ' allegato II , compilate per ogni tipo di luce di posizione anteriore , di luce di posizione posteriore e di luce di arresto che esse omologato o rifiutano di omologare .

    Articolo 5

    1 . Se lo Stato membro che ha proceduto all ' omologazione CEE costata la non conformità al tipo che ha omologato di diverse luci di posizione anteriori , luci di posizione posteriori e luci di arresto munite dello stesso marchio di omologazione , esso adotta i provvedimenti necessari onde garantire la conformità della fabbricazione al tipo omologato . Le autorità competenti di detto Stato informano quelle degli altri Stati membri delle misure adottate , le quali possono giungere , in caso di non conformità sistematica , fino alla revoca dell ' omologazione CEE . Dette autorità adottano le stesse disposizioni se vengono informate dalle autorità competenti di un altro Stato membro dell ' esistenza di una tale mancanza di conformità .

    2 . Le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente , entro un mese , della revoca di una omologazione CEE accordata , come pure dei motivi di tale misura .

    Articolo 6

    Ogni decisione di rifiuto o revoca di omologazione o divieto di commercializzazione o di utilizzazione , presa in base alle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva , va motivata in maniera precisa . Essa viene notificata all ' interessato con l ' indicazione delle vie di ricorso aperte dalle legislazioni in vigore negli stati membri e del termine entro il quale tali ricorsi possono essere presentati .

    Articolo 7

    Gli Stati membri non possono rifiutare l ' omologazione CEE nù l ' omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti le luci d ' ingombro , le luci di posizione anteriori , le luci di posizione posteriori e le luci di arresto se queste recano il marchio di omologazione CEE e sono montate in conformità delle prescrizioni della direttiva 76/156/CEE .

    Articolo 8

    Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita , l ' immatricolazione , la messa in circolazione o l ' utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti le luci d ' ingombro , le luci di posizione anteriori , le luci di posizione posteriori e le luci di arresto se queste recano il marchio di omologazione CEE e sono montate in conformità delle prescrizioni della direttiva 76/156/CEE .

    Articolo 9

    Ai sensi della presente direttiva , si intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada , con o senza carrosseria , che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h , come pure i suoi rimorchi , ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie , delle trattici e macchine agricole e delle macchine operatrici .

    Articolo 10

    Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati sono adottate a norma della procedura prevista dall ' articolo 13 della direttiva 70/156/CEE .

    Articolo 11

    1 . Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 1° luglio 1977 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione . Essi applicano queste disposizioni a partire dal 1° ottobre 1977 al più tardi .

    2 . Sin dalla notifica della presente direttiva , gli Stati membri sono tenuti ad informare la Commissione , in tempo utile per permetterle di presentare le sue osservazioni , di qualsiasi progetto relativo alle disposizioni di ordine legislativo , regolamentare o ammnistrativo che essi intendano adottare nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

    Articolo 12

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

    Fatto a Bruxelles , addì 27 luglio 1976 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M . van der STOEL

    ( 1 ) GU n . C 76 del 7 . 4 . 1975 , pag . 37 .

    ( 2 ) GU n . C 255 del 7 . 11 . 1975 , pag . 3 .

    ( 3 ) GU n . L 42 del 23 . 2 . 1970 , pag . 1 .

    ( 4 ) Vedi pag . 1 della presente Gazzetta ufficiale .

    ( 5 ) Documento della Commissione economica per l ' Europa E/ECE/324 ADD 6 del 22 maggio 1967 + Err . Corr . 1 del 9 febbraio 1971 .

    Elenco degli allegati

    Allegato 0 ( * ) : Definizioni , disposizioni generali , intensità della luce emessa , modalità delle prove , colore della luce emessa , conformità della produzione , osservazione sul colore

    Allegato I ( * ) : Luci di posizione anteriori , luci di posizione posteriori e luci di arresto : Angoli minimi richiesti per la ripartizione luminosa spaziale

    Allegato II : Modello di scheda di omologazione CEE

    Allegato III : Condizioni d ' omologazione CEE e marcatura

    Appendice : Esempi di marchi d ' omologazione CEE

    Allegato IV ( * ) : Misure fotomeriche

    Allegato V ( * ) : Colore della luce emessa : coordinate tricromatiche

    ( * ) I requisiti tecnici di questo allegato sono analoghi a quelli del regolamento n . 7 della Commissione economica per l ' Europa ; in particolare , le suddivisioni in punti sono le medesime . Per questo motivo un punto del regolamento n . 7 ha corrispondente nella presente direttiva il suo numero è indicato fra parentesi per memoria .

    ALLEGATO 0

    DEFINIZIONI , DISPOSIZIONI GENERALI , INTENSITÀ DELLA LUCE EMESSA , MODALITÀ DELLE PROVE , COLORE DELLA LUCE EMESSA , CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE , OSSERVAZIONE SUL COLORE

    1 . DEFINIZIONI

    1.0 . « Luce d ' ingombro »

    Per « luce d ' ingombro » si intende la luce , disposta presso l ' estremità fuori tutto della larghezza e quanto più vicino possibile all ' altezza del veicolo , che serve ad indicarne chiaramente la larghezza fuori tutto ; questo segnale è destinato a completare , su certi veicoli a motore e rimorchi , le luci di posizione del veicolo , attirando particolaremente l ' attenzione sul suo ingombro .

    1.1 . « Luce di posizione anteriore »

    Per « luce di posizione anteriore » si intende le luce che serve a segnelare contemporaneamente la presenza e la larhgezza del veicolo visto dalla parte anteriore .

    1.2 . « Luce di posizione posteriore »

    Per « luce di posizione posteriore » si intende la luce che serve a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo visto dalla parte posteriore .

    1.3 . « Luce di arresto »

    Per « luce di arresto » si intende la luce che serve indicare agli altri utenti della strada che si trovino dietro al veicolo , che il conducente di questo aziona il freno di servizio .

    1.4 . « Dispositivo »

    Per « dispositivo » si intende l ' apparecchio di illuninazione o di segnalazione che comprende la sorgente luminosa ( e , all ' occorrenza , un sistema ottico ) , la superficie luminosa ed il contenitore . Un dispositivo può comportare una o più comportare una o più « luci » , nel qual caso queste possono essere raggruppate , combinate o incorporate mutuamente .

    1.4.1 . « Luci raggruppate »

    Per « luci raggruppate » si intendono apparecchi che hanno superfici luminose e sorgenti luminose distinte , ma inserite in un unico contenitore .

    1.4.2 . « Luci combinate »

    Per « luci combinate » si intendono apparecchi che hanno superfici luminose ma sorgenti luminosa e contenitore in comune .

    1.4.3 . « Luci incorporate mutuamente »

    Per « luci incorporate mutuamente » si intendono apparecchi che hanno sorgenti luminose distinte ( o una sorgente luminosa unica funzionante in condizioni diverse ) , ma superfici luminose totalmente e parzialmente in comune e contenitore in comune .

    1.5 . « Luce unica »

    Per « luce unica » si intende qualsiasi combinazione di due o più luci , identiche o no , ma che abbiano la stessa funzione e che emettano una luce dello stesso colore , costituita da apparecchi tali che le superfici luminose delle luci su uno stesso piano trasversale occupino almeno il 60 % della superficie del rettangolo più piccolo circoscritto alle superfici luminose di tali luci , a condizione che tale combinazione sia omologata quale luce unica , qualora sia richiesta l ' omologazione .

    1.6 . « Coppia di luci » o « numero pari di luci »

    Per « coppia di luci » o « numero pari di luci » si intende una sola superficie luminosa delle luci a forma di fascia disposta simmetricamente rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo e estendentesi almeno fino a 400 mm dall ' estremità della larghezza fuori tutto del veicolo , da ciascun lato di quest ' ultimo , per una lunghezza minima di 800 mm . L ' illuminazione di questa superficie deve essere assicurata da almeno due sorgenti luminose situate il più vicino possibile alle sue estremità . La superficie luminosa della luce può essere costituita da un insieme di elementi giustapposti , semprechù le superfici luminose delle luci elementati su uno stesso piano trasversale occupino il 60 % della superficie del rettangolo più piccolo ad esse circoscritto .

    ( 2 . )

    ( 3 . )

    ( 4 . )

    5 . DISPOSIZIONI GENERALI

    5.1 . Ciascuno dei campioni deve soddisfare alle disposizioni di cui ai successivi punti 6 e 8 .

    5.2 . I dispositivi devono essere progettati e costituiti in modo tale che , nelle normali condizioni di impiego e malgrado le vibrazioni alle quali possono essere sottoposti in tali condizioni , il loro buon funzionamento resti assicurato ed essi mantengano le caratteristiche imposte dalla presente direttiva .

    5.3 . Le luci omologate come luci di posizione anteriori sono considerate anche luci d ' ingombro .

    5.4 . Le luci omologate come luci di posizione posteriori sono considerate anche luci d ' ingombro .

    5.5 . Possono essere utilizzate come luci d ' ingombro anche alcune combinazioni di luci di posizione anteriori e di luci di posizione posteriori che siano situate in un unico contenitore .

    6 . INTENSITÀ DELLA LUCE EMESSA

    6.1 . Lungo l ' asse di riferimento , l ' intensità della luce emessa da ciascuno dei due campioni deve essere almeno uguale ai minimi e non superiore ai massimi qui sotto definiti :

    * Minimo ( cd ) * Massimo ( cd ) *

    6.1.1 . Luce di posizione anteriore : * 4 * 60 *

    6.1.2 . Luce di posizione posteriore : * 2 * 12 *

    6.1.3 . Luce di arresto : * 40 * 100 *

    6.2 . Fuori dell ' asse di riferimento , all ' interno dei campi definiti negli schemi dell ' allegato I , d ' intensità della luce emessa da ciascuno dei due campioni :

    6.2.1 . in ogni direzione corrispondente ai punti del quadro di ripartizione luminosa di cui all ' allegato IV , essa deve essere almeno uguale al prodotto del minimo di cui al punto 6.1 per la precentuale indicata nel quadro suddetto per quella determinata direzione ;

    6.2.2 . in ogni direzione dello spazio da cui la luce può essere osservata , essa non deve superare il massimo menzionato al precedente punto 6.1 ;

    6.2.3 . tuttavia , un ' intensità luminosa di 60 cd è ammessa per le luci di posizione posteriori incorporate mutuamente con le luci di arresto ( vedi precedente punto 6.1.2 ) al di sotto di un piano che , rispetto al piano orizzontale , forma un angolo di 5° verso il basso .

    6.2.4 . Inoltre :

    6.2.4.1 . in tutta l ' estensione dei campi definiti dagli schemi dell ' allegato I , l ' intensità della luce emessa deve essere almeno pari a 0,05 ce per le luci di posizione anteriori e per quelle posteriori ; 3,3 cd per le luci di arresto ;

    6.2.4.2 . qualora una luce di posizione posteriore sia mutuamente incorporata con una luce di arresto , il rapporto tra l ' intensità luminosa realmente misurata sui due dispositivi accesi simultaneamente e l ' intensità della luce di posizione posteriore accesa da sola deve essere almeno di 5 : 1 nel campo delimitato dalle rette orizzontali passanti per i punti + 5° e - 5° V e delle rette verticali passanti per i punti + 10° H del quadro di ripartizione luminosa ;

    6.2.4.3 . le prescrizioni del punto 2.2 dell ' allegato IV sulle variazioni locali d ' intensità devono essere rispettate .

    6.3 . le intensità vanno misurate con lampada o lampade permanentemente accese e , qualora si tratti di dispositivi emettenti luce di colore giallo selettivo o rosso , con la luce colorata .

    6.4 . L ' allegato IV citato al precedente punto 6.2.1 contiene precisazioni sui metodi di misura da applicare .

    7 . MODALITÀ DELLE PROVE

    Tutte le misure vanno effettuate con lampade campione incolori del tipo previsto per il dispositivo e regolate in modo da emettere il normale flusso luminoso prescritto per questi tipi di lampade .

    8 . COLORE DELLA LUCE EMESSA

    Il colore della luce emessa , misurato utilizzando una sorgente luminosa avente una temperatura di colore di 2854 K corrispondente all ' illuminante A della Commissione internazionale per l ' illuminazione ( CIE ) , deve rientrare nei limiti delle coordinate prescritte per quel determinato colore nell ' allegato V .

    9 . CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

    Ogni dispositivo recante un marchio di omologazione CEE dev essere conforme a tipo omologato e soddisfare alle prescrizioni fotometriche indicate ai precedenti punti 6 e 8 . Tuttavia per un qualsiasi dispositivo prelevato da una fabbricazione di serie , i requisiti relativi al minimo di intensità della luce emessa ( misurata con la lampada campione di cui al precedente punto 7 ) possono limitarsi , in ogni direzione , all ' 80 % dei valori minimi prescritti ai punti 6.1 e 6.2 .

    ( 10 . )

    11 . OSSERVAZIONE SUL COLORE

    L ' omologazione CEE è rilasciata se il colore della luce emessa dai dispositivi è conforme alle prescrizioni di cui al punto 3.13 dell ' allegato I della direttiva 76/756/CEE .

    ( 12 . )

    ALLEGATO I

    LUCI DI POSIZIONE ANTERIORI , LUCI DI POSIZIONE POSTERIORI E LUCI DI ARRESTO

    ANGOLI MINIMI RICHIESTI PER LA RIPARTIZIONE LUMINOSA SPAZIALE ( * )

    Sedile : vedi : G.U .

    ALLEGATO II

    MODELLO DI SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE

    Formato massimo : A 4 ( 210 × 297 mm )

    Indicazione dell ' amministrazione

    Comunicazione concernente l ' omologazione CEE , il rifiuto , la revoca dell ' omologazione CEE oppure l ' estensione dell ' omologazione CEE , il rifiuto , la revoca dell ' estensione dell ' omologazione CEE di un tipo di luce d ' ingombro , di luce di posizione anteriore , di luce di posizione posteriore , di luce d ' arresto

    N . di omologazione :

    1 . Dispositivo ( * ) :

    - luce d ' ingombro

    - luce di posizione anteriore

    - luce di posizione posteriore

    - luce di arresto

    2 . Tipo e numero delle lampade :

    $3 . Colore della luce emessa : rosso , giallo selettivo , bianco ( * )

    4 . Marchio di fabbrica o commerciale :

    5 . Nome e indirizzo del costruttore :

    6 . Eventualmente , nome e indirizzo del suo mandatario :

    7 . Presentato all ' omologazione CEE il

    8 . Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione CEE :

    9 . Data del verbale rilasciato da questo servizio :

    10 . Numero del verbale rilasciato da questo servizio :

    11 . Data dell 'l omologazione/del rifiuto/della revoca dell ' omologazione CEE ( * )

    12 . Estensione dell ' omologazione ai dispositivi che emettono una luce rossa/gialla selettiva/bianca ( * ) :

    13 . Data dell ' estensione dell ' omologazione CEE/del rifiuto /della revoca dell ' estensione dell ' omologazione CEE ( * ) :

    14 . Omologazione CEE unica rilasciata , in base al punto 3.3 dell ' allegato III , ad un dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente più luci , in particolare :

    15 . Data del rifiuto/della revoca ( * ) dell ' omologazione CEE unica :

    16 . Luogo :

    17 . Data :

    18 . Firma :

    19 . Il disegno n . ... qui allegato indica le caratteristiche e le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo sul veicolo , nonchù l ' asse di riferimento ed il centro di riferimento del dispositivo

    20 . Eventuali osservazioni :

    ( * ) Cancellare le menzioni inutili .

    ALLEGATO III

    CONDIZIONI D ' OMOLOGAZIONE CEE E MARCATURA

    1 . DOMANDA DI OMOLOGAZINE CEE

    1.1 . La domanda d ' omologazione CEE viene presentata dal titolare del marchio di fabbrica o commerciale , o dal suo mandatario .

    1.2 . Nel caso di una luce di posizione anteriore , la domanda di omologazione CEE deve precisare se essa è destinata ad emettere luce bianca o di colore giallo selettivo .

    1.3 . Per ciascun tipo di luce di posizione anteriore , di luce di posizione posteriore e di luce di arresto , la domanda deve essere corredata :

    1.3.1 . da una descrizione tecnica succinta che precisi , in particolare , il tipo della lampada o delle lampade previste ;

    1.3.2 . da disegni , in tre esemplari , sufficientemente particolareggiati per permettere l ' identificazione del tipo di dispositivo , nei quali siano precisate le condizioni geometriche per l ' applicazione sul veicolo , nonchù l ' asse di osservazione che deve essere assunto nelle prove come asse di riferimento ( angolo orizzontale H = 0° , angolo verticale V = 0° ) ed il punto che deve essere preso come centro di riferimento per le prove stesse ;

    1.3.3 . da due campioni ; nel caso in cui il dispositivo non possa essere montato indifferentemente sulla parte destra o sulla parte sinistra del veicolo , i due campioni presentati possono essere identici e adatti soltanto alla parte destra oppure alla parte sinistra del veicolo .

    2 . ISCRIZIONI

    2.1 . I dispositivi presentati all ' omologazione CEE :

    2.1.1 . debbono recare il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente ; detto marchio deve essere chiaramente leggibile e indelebile ;

    2.1.2 . debbono recare l ' indicazione , chiaramente leggibile ed indelebile , del tipo di lampada o dei tipi di lampade previsti ;

    2.1.3 . debbono presentare un spazio sufficiente per l ' apposizione del marchio di omologazione CEE e per i simboli aggiuntivi previsti dal successivo punto 4.3 . Questo spazio deve essere indicato nei disegni di cui al precedente punto 1.3.2 .

    3 . OMOLOGAZIONE CEE

    3.1 . Se tutti i campioni presentati conformemente alle disposizioni del punto 1 , sono conformi ai punti 5 , 6 , 7 e 8 dell ' allegato 0 , l ' omologazione CEE viene rilasciata e viene attribuito un numero d ' omologazione .

    3.2 . Questo numero non viene più attribuito ad un altro tipo di luce di posizione anteriore , di luce di posizione posteriore o di luce di arresto salvo in caso di estensione dell ' omologazione CEE ad un altro tipo di dispositivo che si differenzi dal primo soltanto per il colore della luce emessa .

    3.3 . Quando l ' omologazione CEE viene richiesta per un tipo di dispositivo d ' illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente una luce di posizione anteriore , una luce di posizione posteriore o una luce di arresto ed altre luci , si può attribuire un marchio d ' omologazione CEE unico , a condizione che la luce sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva e che ciascuna delle altre luci , che fanno parte del tipo di dispositivo d ' illuminazione e di segnalazione luminosa per il quale è stata richiesta l ' omologazione CEE , sia conforme alla direttiva particolare ad essa applicabile .

    4 . MARCATURA

    4.1 . Ogni luce di posizione anteriore , ogni luce di posizione posteriore ed ogni luce di arresto conforme al tipo omologato in applicazione della presente direttiva deve recare un marchio d ' omologazione CEE .

    4.2 . Tale marchio è costituito

    - da un rettangolo all ' interno del quale è iscritta la lettera « e » minuscola , seguita dal numero o dal gruppo di lettere distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l ' omologazione :

    1 per la Germania

    2 per la Francia

    3 per l ' Italia

    4 per i Paesi Bassi

    6 per il Belgio

    11 per il Regno Unito

    13 per il Lussemburgo

    DK per la Danimarca

    IRL per l ' Irlanda

    - da un numero d ' omologazione CEE , corrispondente al numero della scheda d ' omologazine CEE compilata per il tipo d luce .

    4.3 . Il marchi d ' omologazione CEE è completato dal o dai seguenti simboli aggiuntivi :

    4.3.1 . sui dispositivi che soddisfano alle prescrizioni della presente direttiva per le luci di posizione anteriori , si appone la lettera « A » ;

    4.3.2 . sui dispositivi che soddisfano alle prescrizioni della presente direttiva per le luci di posizione posteriori , si appone la lettera « R » ;

    4.3.3 . sui dispositivi che soddisfano alle prescrizioni della presente direttiva per le luci di arresto , si appone la lettera « S » ;

    4.3.4 . sui dispositivi composti da una luce di posizione posteriore e da una luce di arresto che soddisfano alle prescrizioni della presente direttiva , si appongono le lettere « R » e « S » separate da un trattino orizzontale ;

    4.3.5 . sui dispositivi di luce di posizione anteriore o di luce posizione posteriore i cui angoli di visibilità geometrica sono asimmetrici rispetto all ' asse di riferimento orizzontale , si appone una freccia la cui punta à orientata verso il lato in cui i requisiti fotometrici imposti sono soddisfatti sino ad un angolo di 80° H .

    4.4 Il numero d ' omologazione CEE deve essere apposto in prossimità del rettangolo circoscritto alla lettera « e » in una posizione qualsiasi rispetto ad esso .

    4.5 . Il marchio d ' omologazione CEE ed i simboli aggiuntivi debbono essere apposti sulla superficie luminosa o su una delle superficie luminose in modo indelebile o in modo che siano ben leggibili anche quando le luci montate sul veicolo .

    4.6 . In appendice sono forniti esempi di marchi d ' omologazione CEE completi di simboli aggiuntivi .

    4.7 . Nel caso di assegnazione di un numero di omologazione CEE unico come previsto dal punto 3.3 per un tipo di dispositivo d ' illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente una luce di posizione anteriore , una luce di posizione posteriore od una luce d ' arresto e altre luci , può essere apposto un unico marchio d ' omologazione CEE costituito da quanto segue :

    - un rettangolo all ' interno del quale è iscritta la lettera « e » seguita dal numero o dal gruppo di lettere distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l ' omologazione ,

    - un numero d ' omologazione CEE ,

    - i simboli aggiuntivi previsti dalle varie direttive a norma delle quali è stata rilasciata l ' omologazione CEE .

    4.8 . Le dimensioni dei vari elementi di questo marchio non devono essere inferiori alle maggiore delle dimensioni minime prescritte , per la marcatura singola , delle direttive a titolo delle quali l ' omologazione CEE è stata rilasciata .

    APPENDICE

    ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE CEE

    Sedile : vedi : G.U .

    ALLEGATO IV

    MISURE FOTOMETRICI

    1 . METODI DI MISURA

    1.1 . Durante le misure fotometriche , un ' adeguata schermatura deve evitare riflessi parassiti .

    1.2 . In caso di contestazione sui risultati delle misure , queste ultime debbono essere eseguite in modo tale che :

    1.2.1 . la distanza di misura sia tale che si possa applicare la legge dell ' inverso del quadrato della distanza ;

    1.2.2 . l ' apparecchiatura di misura sia tale che l ' apertura angolare del ricevitore visto dal centro di riferimento della luce sua compresa tra 10' e 1° ;

    1.2.3 . l ' intensità minima prescritta per una determinata direzione di osservazione è soddisfatta qualora questa intensità venga ottenuta in una direzione che non si discosti di più di 15' dalla direzione di osservazione medesima .

    2 . QUADRO DI RIPARTIZIONE LUMINOSA SPAZIALE NORMALIZZATA

    Sedile : vedi : G.U .

    2.1 . Le direzione H = 0° e V = 0° , corrispondente all ' asse di riferimento ( sul veicolo essa è orizzontale , parallela al piano longitudinale mediano del veicolo ed orientata nel senso di visibilità richiesto ) . Essa passa per il centro di riferimento . I valori indicati nel quadro danno , per le varie direzioni di misura , le intensità minime in % del minimo richiesto per ogni luce sull ' asse ( in direzione H = 0° e V = 0° ) .

    2.2 . Qualora , all ' esame visivo , una luce sembri presentare notevoli variazioni locali dell ' intensità luminosa , si deve verificare che nessuna intensità , misurata tra due delle direzione di misura di cui al punto 2.1 , sia :

    2.2.1 . per una prescrizione minima , inferiore al 50 % dell ' intensità minima più debole tra le due prescritte per le direzioni di misura in questione ;

    2.2.2 . per una prescrizione massima , superiore all ' intensità massima più debole tra le due prescritte per le direzioni di misura in questione aumentata di una frazione della differenza fra le intensità prescritte per dette direzioni di misura , essendo questa frazione una funzione lineare della differenza .

    ALLEGATO V

    COLORE DELLA LUCE EMESSA

    COORDINATE TRICROMATICHE

    ROSSO : limite verso il giallo : y * 0,335

    limite verso il propora : z * 0,008

    BIANCIO : limite verso il blu : x * 0,310

    limite verso il giallo : x * 0,500

    limite verso il verde : y * 0,150 + 0,640 x

    limite verso il verde : y * 0,440

    limite verso il propora : y * 0,050 + 0,750 x

    limite verso il rosso : y * 0,382

    GIALLO SELETTIVO : limite verso il rosso : y * 0,138 + 0,580 x

    limite verso il verde : y * 1,29 x - 0,100

    limite verso il bianco : y * - x + 0,966

    limite verso il valore spettrale : y * - x + 0,992

    Per la verifica di queste caratteristiche colorimetriche viene impiegata una sorgente luminosa con temperatura di colore di 2854 K corrispondente all ' illuminante A della Commissione internazionale per l ' illuminazione ( CIE ) .

    Top