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Document 31976L0135

    Direttiva 76/135/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, sul reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione interna

    GU L 21 del 29.1.1976, p. 10–12 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/10/2009; abrogato da 32009L0100

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/135/oj

    31976L0135

    Direttiva 76/135/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, sul reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione interna

    Gazzetta ufficiale n. L 021 del 29/01/1976 pag. 0010 - 0012
    edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 1 pag. 0171
    edizione speciale greca: capitolo 07 tomo 2 pag. 0003
    edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 1 pag. 0171
    edizione speciale spagnola: capitolo 07 tomo 2 pag. 0039
    edizione speciale portoghese: capitolo 07 tomo 2 pag. 0039


    ++++

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 20 gennaio 1976

    sul reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione interna

    ( 76/135/CEE )

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 75 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    vista il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

    considerando che , per migliorare la sicurezza della navigazione interna nella Comunità , è utile attuare , come prima misura , il riconoscimento reciproco degli attestati di navigabilità per le navi di detta navigazione ;

    considerando che è necessario determinare in quali circostanze e a quali condizioni gli Stati membri sono autorizzati ad interrompere la navigazione di una nave ;

    considerando che è necessario fissare una data limite per l ' adozione di requisiti tecnici comuni e che il periodo di validità della presente direttiva scade con l ' entrata in vigore delle disposizioni relative a tali requisiti ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    Articolo 1

    La presente direttiva si applica :

    a ) alle navi adibite al trasporto di merci nelle idrovie interne , compresi spintori e rimorchiatori , con peso morto pari o superiore a 20 tonnellate ;

    b ) alle navi adibite , in dette idrovie , al trasporto di più di dodici passeggeri .

    la presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni previste dal regolamento di visita delle navi del Reno e dall ' accordo relativo al trasporto di sostanze pericolose sul Reno ( ADNR ) .

    Articolo 2

    1 . Gli Stati adottano , ove necessario , le procedure per il rilascio degli attestati di navigabilità .

    Tuttavia , uno Stato membro può non applicare la presente direttiva alle navi che non lasciano le idrovie interne del suo territorio .

    2 . L ' attesto di navigabilità è rilasciato dallo Stato membro nel quale la nave è registrata o ha il suo porto di immatricolazione o , in mancanza , dallo Stato membro in cui è domiciliato il proprietario della nave . Ciascuno Stato membro può chiedere ad un altro Stato membro di rilasciare attestati di navigabilità per navi sfruttate da propri cittadini . /Gli Stati membri possono delegare i loro poteri ad organismi autorizzati .

    3 . Gli attestati di navigabilità devono essere redatti in una lingua della Comunità , recare almeno le indicazioni di cui nell ' allegato ed usare il sistema di numerazione ivi precisato .

    Articolo 3

    1 . Fatti salvi i paragrafi 3 , 4 , 5 e 6 , ogni Stato membro riconosce , ai fini della navigazione degli attestati di navigabilità rilasciati da un altro Stato membro ai sensi dell ' articolo 2 come si li avesse esso stesso rilasciati .

    2 . Il paragrafo 1 può applicarsi solo se la data del rilascio o dell ' ultimo rinnovo dell ' attestato non risale a più di cinque anni e a condizione che non sia scaduto il periodo di validità .

    Il certificato rilasciato ai sensi del regolamento di visita delle navi del Reno è ammesso come prova ai sensi dei paragrafi 3 e 5 per tutto in cui è valido .

    3 . Gli Stati membri possono esigere che siano soddisfatti i requisiti tecnici stabiliti nel regolamento di visita delle navi del Reno . Come prova essi possono esigere il certificato di cui al paragrafo 2 , secondo comma .

    4 . Qualora le navi trasportino sostanze pericolose ai sensi dell ' ADNR , gli Stati membri possono esigere che siano soddisfatti i requisiti stabiliti nel medesimo accordo . Come prova essi possono esigere il documento d ' autorizzazione previsto da detto accordo .

    5 . Le navi che soddisfano i requisiti stabiliti dal regolamento di visita delle navi del Reno sono autorizzate a navigare in tutte le idrovie interne esistenti nella Comunità . Il certificato di cui al paragrafo 2 , secondo comma può servire come prova che tali requisiti sono soddisfatti .

    I requisiti speciali prescritti per il trasporto delle sostanze pericolose sono considerati soddisfatti in tutte le idrovie della Comunità allorchù le navi si conformano ai requisiti dell ' ADNR . Tale conformità è provata dal documento d ' autorizzazione di cui al paragrafo 4 .

    6 . Gli Stati membri possono esigere che nelle loro vie navigabili a carattere marittimo vengano soddisfatti requisiti addizionali equivalenti a quelli che devono soddisfare le loro navi nazionali . Gli Stati membri notificano le loro vie navigabili a carattere marittimo alla Commissione , che ne stabilirà l ' elenco entro tre mesi dall ' entrata in vigore della presente direttiva tenendo conto delle indicazioni che le saranno trasmesse dagli Stati membri .

    Articolo 4

    1 . Ciascuno Stato membro può sospendere la validità dell ' attesto di navigabilità da esso rilasciato .

    2 . Ciascuno Stato membro può , qualora dal controllo risulti che una nave si trova in condizioni tali da costituite un periodo per l ' ambiente circostante , interrompere la navigazione fino a quando i difetti costatati non siano eliminati . Lo stesso provvedimento può essere adottato quando risulti che la nave o il suo equipaggiamento non soddisfano i requisiti indicati , secondo i casi , nell ' attestato di navigabilità o negli altri documenti di cui all ' articolo 3 .

    3 . Lo Stato membro che ha interrotto la navigazione di una nave o ha manifestato l ' intenzione di interromperla qualora non fossero eliminati i difetti che ha preso o che eventualmente prenderà alle autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato l ' attestato di navigabilità o gli altri documenti di cui all ' articolo 3 .

    4 . Qualunque decisione di interruzione della navigazione venga presa in virtù delle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva deve essere motivata in modo preciso . Essa viene notificata all ' interessato con l ' indicazione delle vie di ricorso previste dalle legislazioni vigenti Stati membri e dei termini entro i quali le si può adire .

    Articolo 5

    Il Consiglio , su proposta della Commissione , adotta non appena possibile e comunque non oltre il 1° gennaio 1978 le disposizioni comuni relative ai requisitati tecnici applicabi alle navi della navigazione interna .

    Articolo 6

    Al momento opportuno , entro un anno dall ' adozione della direttiva da parte del Consiglio , gli Stati membri adottano , previa consultazione della Commissione , le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva .

    Articolo 7

    La presente direttiva è valida fino al 31 dicembre 1978 . Se necessario , la sua validità può essere prorogata dal Consiglio , su proposta della Commissione , fino all ' effettiva entrata in vigore delle disposizioni previste dall ' articolo 5 .

    Articolo 8

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

    Fatto a Bruxelles , addì 20 gennaio 1976 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G . THORN

    ( 1 ) GU n . C 280 dell ' 8 . 12 . 1975 , pag . 71 .

    ( 2 ) Parere reso il 27 . 11 . 1975 ( non ancora apparso nella GU ) .

    ALLEGATO

    Indicazioni minime negli attestati

    Esistono tre gruppi di indicazioni :

    I . obbligatoria : * senza segni particolari *

    II . obbligatoria se applicabile : * ( x ) *

    III . utile ma facoltativa : * ( + ) *

    1 . Autorità o organismo autorizzato che provvede al rilascio del documento

    2 . a ) Denominazione del documento

    b ) ( + ) Numero del documento

    3 . Stato che provvede al rilascio del documento

    4 . Nome e domicilio del proprietario della nave

    5 . Nome della nave

    6 . ( x ) Luogo e numero di immatricolazione

    7 . ( x ) Porto di immatricolazione

    8 . ( + ) Tipo di nave

    9 . ( + ) Utilizzazione

    10 . Principali caratteristiche : a ) lunghezza fuoritutto in metri ,

    b ) larghezza fuoritutto in metri ,

    c ) profondità sotto la linea di galleggiamento al massimo pescaggio , in metri .

    11 . ( x ) Peso morto , in tonnellate , o dislocamento al massimo pescaggio , in metri cubi

    12 . ( x ) Indicazioni di stazza

    13 . ( x ) Numero massimo autorizzato di passeggeri

    14 . ( x ) Massima potenza dei motori di propulsione in CV o KW

    15 . Bordo o bordi liberi minimi , in centrimetri

    16 . a ) Dichiarazione : la nave copra indicata e riconosciuta atta alla navigazione

    b ) ( x ) condizioni richieste per la navigabilità

    c ) ( x ) Restrizioni alla navigazione

    17 . a ) Data di scadenza

    b ) Data di rilascio

    18 . Timbro e firma dell ' autorità o dell ' organismo autorizzato che provvede al rilascio dell ' attestato .

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