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Document 31976L0135
Council Directive 76/135/EEC of 20 January 1976 on reciprocal recognition of navigability licences for inland waterway vessels
Direttiva 76/135/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, sul reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione interna
Direttiva 76/135/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, sul reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione interna
GU L 21 del 29.1.1976, p. 10–12
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 21/10/2009; abrogato da 32009L0100
Direttiva 76/135/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, sul reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione interna
Gazzetta ufficiale n. L 021 del 29/01/1976 pag. 0010 - 0012
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 1 pag. 0171
edizione speciale greca: capitolo 07 tomo 2 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 1 pag. 0171
edizione speciale spagnola: capitolo 07 tomo 2 pag. 0039
edizione speciale portoghese: capitolo 07 tomo 2 pag. 0039
++++ DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 20 gennaio 1976 sul reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione interna ( 76/135/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 75 , vista la proposta della Commissione , vista il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) , considerando che , per migliorare la sicurezza della navigazione interna nella Comunità , è utile attuare , come prima misura , il riconoscimento reciproco degli attestati di navigabilità per le navi di detta navigazione ; considerando che è necessario determinare in quali circostanze e a quali condizioni gli Stati membri sono autorizzati ad interrompere la navigazione di una nave ; considerando che è necessario fissare una data limite per l ' adozione di requisiti tecnici comuni e che il periodo di validità della presente direttiva scade con l ' entrata in vigore delle disposizioni relative a tali requisiti , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 La presente direttiva si applica : a ) alle navi adibite al trasporto di merci nelle idrovie interne , compresi spintori e rimorchiatori , con peso morto pari o superiore a 20 tonnellate ; b ) alle navi adibite , in dette idrovie , al trasporto di più di dodici passeggeri . la presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni previste dal regolamento di visita delle navi del Reno e dall ' accordo relativo al trasporto di sostanze pericolose sul Reno ( ADNR ) . Articolo 2 1 . Gli Stati adottano , ove necessario , le procedure per il rilascio degli attestati di navigabilità . Tuttavia , uno Stato membro può non applicare la presente direttiva alle navi che non lasciano le idrovie interne del suo territorio . 2 . L ' attesto di navigabilità è rilasciato dallo Stato membro nel quale la nave è registrata o ha il suo porto di immatricolazione o , in mancanza , dallo Stato membro in cui è domiciliato il proprietario della nave . Ciascuno Stato membro può chiedere ad un altro Stato membro di rilasciare attestati di navigabilità per navi sfruttate da propri cittadini . /Gli Stati membri possono delegare i loro poteri ad organismi autorizzati . 3 . Gli attestati di navigabilità devono essere redatti in una lingua della Comunità , recare almeno le indicazioni di cui nell ' allegato ed usare il sistema di numerazione ivi precisato . Articolo 3 1 . Fatti salvi i paragrafi 3 , 4 , 5 e 6 , ogni Stato membro riconosce , ai fini della navigazione degli attestati di navigabilità rilasciati da un altro Stato membro ai sensi dell ' articolo 2 come si li avesse esso stesso rilasciati . 2 . Il paragrafo 1 può applicarsi solo se la data del rilascio o dell ' ultimo rinnovo dell ' attestato non risale a più di cinque anni e a condizione che non sia scaduto il periodo di validità . Il certificato rilasciato ai sensi del regolamento di visita delle navi del Reno è ammesso come prova ai sensi dei paragrafi 3 e 5 per tutto in cui è valido . 3 . Gli Stati membri possono esigere che siano soddisfatti i requisiti tecnici stabiliti nel regolamento di visita delle navi del Reno . Come prova essi possono esigere il certificato di cui al paragrafo 2 , secondo comma . 4 . Qualora le navi trasportino sostanze pericolose ai sensi dell ' ADNR , gli Stati membri possono esigere che siano soddisfatti i requisiti stabiliti nel medesimo accordo . Come prova essi possono esigere il documento d ' autorizzazione previsto da detto accordo . 5 . Le navi che soddisfano i requisiti stabiliti dal regolamento di visita delle navi del Reno sono autorizzate a navigare in tutte le idrovie interne esistenti nella Comunità . Il certificato di cui al paragrafo 2 , secondo comma può servire come prova che tali requisiti sono soddisfatti . I requisiti speciali prescritti per il trasporto delle sostanze pericolose sono considerati soddisfatti in tutte le idrovie della Comunità allorchù le navi si conformano ai requisiti dell ' ADNR . Tale conformità è provata dal documento d ' autorizzazione di cui al paragrafo 4 . 6 . Gli Stati membri possono esigere che nelle loro vie navigabili a carattere marittimo vengano soddisfatti requisiti addizionali equivalenti a quelli che devono soddisfare le loro navi nazionali . Gli Stati membri notificano le loro vie navigabili a carattere marittimo alla Commissione , che ne stabilirà l ' elenco entro tre mesi dall ' entrata in vigore della presente direttiva tenendo conto delle indicazioni che le saranno trasmesse dagli Stati membri . Articolo 4 1 . Ciascuno Stato membro può sospendere la validità dell ' attesto di navigabilità da esso rilasciato . 2 . Ciascuno Stato membro può , qualora dal controllo risulti che una nave si trova in condizioni tali da costituite un periodo per l ' ambiente circostante , interrompere la navigazione fino a quando i difetti costatati non siano eliminati . Lo stesso provvedimento può essere adottato quando risulti che la nave o il suo equipaggiamento non soddisfano i requisiti indicati , secondo i casi , nell ' attestato di navigabilità o negli altri documenti di cui all ' articolo 3 . 3 . Lo Stato membro che ha interrotto la navigazione di una nave o ha manifestato l ' intenzione di interromperla qualora non fossero eliminati i difetti che ha preso o che eventualmente prenderà alle autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato l ' attestato di navigabilità o gli altri documenti di cui all ' articolo 3 . 4 . Qualunque decisione di interruzione della navigazione venga presa in virtù delle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva deve essere motivata in modo preciso . Essa viene notificata all ' interessato con l ' indicazione delle vie di ricorso previste dalle legislazioni vigenti Stati membri e dei termini entro i quali le si può adire . Articolo 5 Il Consiglio , su proposta della Commissione , adotta non appena possibile e comunque non oltre il 1° gennaio 1978 le disposizioni comuni relative ai requisitati tecnici applicabi alle navi della navigazione interna . Articolo 6 Al momento opportuno , entro un anno dall ' adozione della direttiva da parte del Consiglio , gli Stati membri adottano , previa consultazione della Commissione , le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva . Articolo 7 La presente direttiva è valida fino al 31 dicembre 1978 . Se necessario , la sua validità può essere prorogata dal Consiglio , su proposta della Commissione , fino all ' effettiva entrata in vigore delle disposizioni previste dall ' articolo 5 . Articolo 8 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addì 20 gennaio 1976 . Per il Consiglio Il Presidente G . THORN ( 1 ) GU n . C 280 dell ' 8 . 12 . 1975 , pag . 71 . ( 2 ) Parere reso il 27 . 11 . 1975 ( non ancora apparso nella GU ) . ALLEGATO Indicazioni minime negli attestati Esistono tre gruppi di indicazioni : I . obbligatoria : * senza segni particolari * II . obbligatoria se applicabile : * ( x ) * III . utile ma facoltativa : * ( + ) * 1 . Autorità o organismo autorizzato che provvede al rilascio del documento 2 . a ) Denominazione del documento b ) ( + ) Numero del documento 3 . Stato che provvede al rilascio del documento 4 . Nome e domicilio del proprietario della nave 5 . Nome della nave 6 . ( x ) Luogo e numero di immatricolazione 7 . ( x ) Porto di immatricolazione 8 . ( + ) Tipo di nave 9 . ( + ) Utilizzazione 10 . Principali caratteristiche : a ) lunghezza fuoritutto in metri , b ) larghezza fuoritutto in metri , c ) profondità sotto la linea di galleggiamento al massimo pescaggio , in metri . 11 . ( x ) Peso morto , in tonnellate , o dislocamento al massimo pescaggio , in metri cubi 12 . ( x ) Indicazioni di stazza 13 . ( x ) Numero massimo autorizzato di passeggeri 14 . ( x ) Massima potenza dei motori di propulsione in CV o KW 15 . Bordo o bordi liberi minimi , in centrimetri 16 . a ) Dichiarazione : la nave copra indicata e riconosciuta atta alla navigazione b ) ( x ) condizioni richieste per la navigabilità c ) ( x ) Restrizioni alla navigazione 17 . a ) Data di scadenza b ) Data di rilascio 18 . Timbro e firma dell ' autorità o dell ' organismo autorizzato che provvede al rilascio dell ' attestato .