Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31975R0388

    Regolamento (CEE) n. 388/75 del Consiglio, del 13 febbraio 1975, riguardante la comunicazione alla Commissione delle esportazioni di idrocarburi nei paesi terzi

    GU L 45 del 19.2.1975, p. 1–5 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/03/1996; abrogato da 31996R0545

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/388/oj

    31975R0388

    Regolamento (CEE) n. 388/75 del Consiglio, del 13 febbraio 1975, riguardante la comunicazione alla Commissione delle esportazioni di idrocarburi nei paesi terzi

    Gazzetta ufficiale n. L 045 del 19/02/1975 pag. 0001 - 0005
    edizione speciale finlandese: capitolo 12 tomo 1 pag. 0067
    edizione speciale greca: capitolo 12 tomo 1 pag. 0076
    edizione speciale svedese/ capitolo 12 tomo 1 pag. 0067
    edizione speciale spagnola: capitolo 12 tomo 2 pag. 0031
    edizione speciale portoghese: capitolo 12 tomo 2 pag. 0031


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 388/75 DEL CONSIGLIO

    del 13 febbraio 1975

    riguardante la comunicazione alla Commissione delle esportazioni di idrocarburi nei paesi terzi

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 5 e 213 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ,

    considerando che la definizione di una politica energetica comune fa parte degli obiettivi propri delle Comunità e che spetta alla Commissione proporre le misure da prendere a tal fine ;

    considerando che la definizione di un punto di vista globale sugli approvvigionamenti della Comunità costituisce uno degli elementi di tale politica , e deve in particolare consentire alla Comunità di procedere ai necessari raffronti ;

    considerando che l ' assolvimento di questo compito richiede , per il petrolio greggio , i prodotti petroliferi ed il gas naturale , una conoscenza quanto più possibile esatta delle esportazioni , vale a dire degli sviluppi passati e delle evoluzioni future ; che è altresi indispensabile una conoscenza esatta dell ' origine , della destinazione e della qualità di tali prodotti ;

    considerando che gli Stati membri devono a tal fine comunicare alla Commissione , con le loro eventuali osservazioni , i dati statistici relativi alle esportazioni effettuate durante il semestre precedente ed un prospetto generale dei dati riguardanti le esportazioni previste per l ' anno successivo ; che , pertanto , le persone e le imprese interessate devono essere tenute a comunicare agli Stati membri le informazioni che consentano ai medesimi di adempiere l ' obbligo suddetto ;

    considerando che è opportuno prevedere la possibilità per la Commissione di abbreviare i termini previsti per la communicazione di tali dati , di modificare i periodi cui devono riferirsi le comunicazione e di chiedere , eventualmente a titolo temporaneo , la comunicazione delle previsioni per singola impresa ;

    considerando che e opportuno consentire alla Commissione di precisare eventualmente talune modalità di applicazione , quali la forma o il tenore delle comunicazioni da effettuare ;

    considerando che occorre garantire l ' osservanza degli obblighi previsti nel presente regolamento ed il carattere riservato dei dati raccolti ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    1 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione , alle seguenti condizioni e secondo le modalità stabilite nell ' allegato 1 , le informazioni da essi raccolte , in base alle disposizioni dell ' articolo 2 , sulle esportazioni di petrolio greggio , di prodotti petroliferi della voce 27.09 , delle sottovoci 27.10 A , B , c I e C II della tariffa doganale comune e di gas naturale della sottovoce 27.11 B II di detta tariffa

    a ) per singola impresa , non oltre il 30 settembre e il 31 marzo di ogni anno , le esportazioni effettuate durante il precedente semestre dell ' anno civile :

    b ) globalmente per tutte le imprese dello Stato membro considerato , entro il 31 dicembre di ogni anno , le esportazioni previste per l ' anno successivo .

    Gli Stati membri accludono alle comunicazioni le loro eventuali osservazioni .

    2 . Ai sensi del presente regolamento si intende per esportazione l ' uscita dal territorio doganale della Comunità del petrolio greggio , dei prodotti petroliferi e del gas naturale , ad eccezione di quei prodotti che su tale territorio sono soggetti ad un regime che comporta una sospensione o uno storno di dazi doganali o di altre imposizioni all ' importazione , in particolare il regime dei depositi doganali , delle zone franche , dell ' ammissione temporanea , del transito o del traffico di perfezionamento attivo o destinazione di paesi terzi .

    Articolo 2

    Per adempiere l ' obbligo di cui all ' articolo 1 , le persone o le imprese che abbiano esportato o che si propongono di esportare dalla Comunità una quantità pari o superiore a 100 000 tonnellate annue di petrolio greggio e di prodotti petroliferi , o una quantità equivalente di gas naturale , sono tenute a comunicare , secondo le modalità stabilite nell ' allegato II , allo Stato membro dal quale sono state effettuate o sono previste tali esportazioni :

    a ) prima del 15 settembre e del 15 marzo di ogni anno , le esportazioni effettuate durante il precedente semestre dell ' anno civile .

    b ) prima del 15 dicembre di ogni anno , le esportazioni previste per l ' anno successivo .

    Articolo 3

    Per consentire alla Commissione di valutare la situazione dell ' approvvigionamento , gli Stati membri effettuano , secondo le modalità da essa stabilite :

    - le comunicazioni di cui agli articoli e1 e 2 entro termini abbreviati o per periodi modificati ,

    - le comunicazioni di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera b ) , eventualmente a titolo temporaneo , per singola impresa .

    Articolo 4

    La commissione è autorizzata ad adottare , nei limiti fissati dal presente regolamento e dagli allegati , disposizioni d ' applicazione riguardanti la forma il tenore e le altre modalità delle comunicazioni previste dagli articoli 1 , 2 e 3 .

    Articolo 5

    La Commissione presenta al Consiglio una sintesi dei dati raccolti in applicazione del presente regolamento .

    Articolo 6

    Le informazioni trasmesse in applicazione del presente regolamento hanno carattere riservato . Questa disposizione non vieta la pubblicazione di informazioni generali o di sintesi che non contengano indicazioni sulle singole imprese .

    Articolo 7

    Gli Stati membri adottano le disposizioni idonee a garantire l ' osservanza degli obblighi derivanti dagli articoli 2 , 3 e 6 .

    Articolo 8

    Il presente regolamento entra in vigore un mese dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , addì 13 febbraio 1975 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    P . BARRY

    ALLEGATO 1

    Comunicazioni degli Stati membri alla Commissione

    Queste comunicazioni comprenderanno i seguenti dati :

    A . per le esportazioni effettuate durante il semestre civile precedente la dichiarazione :

    Per le esportazioni di petrolio greggio della voce 27.09 , di prodotti petroliferi delle sottovoci 27.10 A , B , C I e C II e di gas naturale della sottovoce 27.11 B II della tariffa doganale comune :

    Trasmissione completa dei dati raccolti dai governi presso le persone o le imprese , compresi i nomi e le sedi delle medesime .

    B . Per le esportazioni previste per l ' anno successivo alla dichiarazione :

    i ) Per il petrolio greggio della voce 27.09 della tariffa doganale comune :

    1 . Quantità prevista in migliaia di tonnellate metriche ,

    2 . Paese in cui sarà estratto il petrolio greggio da esportare ,

    3 . Percentuale delle forniture effettuate in base a contratti di durata superiore a un anno .

    4 . Paese di destinazione delle esportazioni .

    ii ) Per i prodotti petroliferi delle sottovoci 27.10 A , B , C I a C II della tariffa doganale comune :

    1 . Quantità prevista in migliaia di tonnellate metriche ,

    2 . Paesi in cui saranno raffinati i prodotti petroliferi da esportare ,

    3 . Percentuale delle forniture effettuate in base a contratti di durata superiore a un anno ,

    4 . Paese di destinazione delle esportazioni .

    iii ) Per il gas naturale della voce 27.11 B II della tariffa doganale comune :

    1 . Quantità ( milioni di m3 , o° , 760 mm Hg ) ,

    2 . Paese in cui sarà estratto il gas naturale da esportare ,

    3 . Porto di esportazione o stazione terminale in caso di trasporto mediante gasdotto ,

    4 . Potere calorifico superiore del gas naturale che sarà esportato ( Kcal/m3 , o° , 760 mm Hg ) ,

    5 . Paese di destinazione delle esportazioni .

    ALLEGATO II

    Comunicazioni delle persone e delle imprese agli Stati membri

    Queste comunicazioni comprenderanno i seguenti dati :

    I . Per le esportazioni effettuate durante il semestre civile precedente la dichiarazione :

    A . Per il petrolio greggio della voce 27.09 della tariffa doganale comune :

    1 . Nome e sede della persona o dell ' impresa esportatrice ,

    2 . Quantità in magliaia di tonnellate metriche ,

    3 . Paese in cui è stato estratto il petrolio greggio esportato ,

    4 . Designazione commerciale del petrolio greggio esportato ,

    5 . Nome e sede dei contraenti ,

    6 . Per tutte esportazioni in base a contratti di fornitura di durata superiore a un anno ;

    i ) durata del contratto ,

    ii ) scadenza ,

    7 . Paese di destinazione delle esportazioni .

    b . Per i prodotti petroliferi delle sottovoci 27.10 A , B , C I e C II della doganale comune :

    1 . Nome e sede della persona o dell ' impresa esportatrice ,

    2 . Designazione secondo la tariffa doganale comune dei prodotti petroliferi esportati compreso il tenore di zolfo ( % in peso ) , purchù tale informazione dia disponibile ,

    3 . Quantità in migliaia di tonnellate metriche per ogni prodotto ,

    4 . Paese in cui sono stati raffinati i prodotti petroliferi esportati ,

    5 . Nome e sede dei contraenti ,

    6 . Per tutte le esportazioni effettuate in base a contratti di durata superiore a un anno :

    i ) durata del contratto ,

    $ii ) scadenza ,

    7 . Paese di destinazione delle esportazioni .

    c . Per il gas naturale della sottovoce 27.11 B II della tariffa doganale comune :

    1 . Nome e sede della persona o dell ' impresa esportatrice ,

    2 . Quantità ( milioni di m3 , o° , 760 mm Hg ) ,

    3 . Paese in cui è stato estratto il gas naturale esportato ,

    4 . Porto di esportazione o stazione terminale in caso di trasporto mediante gasdotto ,

    5 . Potere calorifico superiore ( Kcal/m3 o°,760 mm Hg ) .

    II . Per le esportazioni previste per l ' anno successivo alla dichiarazione :

    A . Per il petrolio greggio della voce 27.09 della tariffa doganale comune :

    1 . Nome e sede della persona o dell ' impresa esportatrice ,

    2 . Quantità prevista in migliaia di tonnellate metriche ,

    3 . Paese in cui sarà estratto il petrolio greggio da esportare ,

    4 Designazione commerciale del petrolio greggio che sarà esportato .

    5 . Nome e sede dei contraenti ,

    6 . Per tutte le esportazione da effettuare in base a contratti di fornitura di durata superiore a un anno :

    i ) durata del contratto ,

    ii ) scadenza ,

    7 . Paese di destinazione delle esportazioni .

    B . Per i prodotti petroliferi delle sottovoci 27.10 A , B , C I a C II della tariffa doganale comune :

    1 . Nome e sede della persona o dell ' impresa esportatrice ,

    2 . Designazione secondo la tariffa doganale comune dei prodotti petroliferi esportati , compreso il tenore di zolfo ( % in peso ) purchù quest ' ultima informazione sia disponibile ,

    3 . Quantità prevista in magliaia di tonnellate metriche per ogni prodotto ,

    4 . Paese in cui saranno raffinati i prodotti petroliferi da esportare ,

    5 . Nome e sede dei contraenti ,

    6 . Per tutte le esportazioni da effettuare in base a contratti di fornitura di durata superiore a un anno :

    i ) durata del contratto ,

    ii ) scadenza ,

    7 . Paese di destinazione delle esportazioni .

    C . Per il gas naturale della sottovoce 27.11 B II della tariffa doganale comune :

    1 . Nome e sede della persona o dell ' impresa esportatrice ,

    2 . Quantità ( milioni di m3 , o°,760 mm Hg ) ,

    3 . Paese in cui sarà estratto il gas naturale da esportare ,

    4 . Porto di esportazione o stazione terminale in caso di trasporto mediante gasdotto ,

    5 . Potere calorifico superiore del gas naturale che sarà esportato ( Kcal/m3 , o°,760 mm Hg ) ,

    6 . Paese di destinazione delle esportazioni .

    Top