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Document 31975L0444

Direttiva 75/444/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1975, che modifica le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE e 69/208/CEE, relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate e delle sementi di piante oleaginose e da fibra

GU L 196 del 26.7.1975, p. 6–13 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1975/444/oj

31975L0444

Direttiva 75/444/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1975, che modifica le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE e 69/208/CEE, relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate e delle sementi di piante oleaginose e da fibra

Gazzetta ufficiale n. L 196 del 26/07/1975 pag. 0006 - 0013
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 13 pag. 0057
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 8 pag. 0198
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 8 pag. 0198
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 6 pag. 0115
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 6 pag. 0115


++++

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 1975

che modifica le direttive 66/400/CEE , 66/401/CEE , 66/402/CEE , 66/403/CEE e 69/208/CEE , relative alla commercializzazione delle sementi di barbatietole , delle sementi di piante foraggere , delle sementi di cereali , dei tuberi-seme di patate e delle sementi di piante oleaginose e da fibra

( 75/444/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che per i motivi qui di seguito esposti è opportuno modificare alcune direttive relative alla commercializzazione di sementi e di tuberi-seme ;

considerando che in sede di applicazione di tali direttive è risultato che le piccole confezioni di sementi di barbatiele e di piante foraggere sono oggetto di scambi intracomunitari ;

considerando che occorre perçio armonizzare questo settore fino ad oggi di competenza delle legislazioni nazionali ;

considerando che in proposito è opportuno prevedere facilitazioni per il contrassegno e la chiusura di questi piccoli imballaggi ; ma che altresi opportuno rendere obbligatorio un controllo soddisfacente dell ' identità delle sementi ;

considerando che alcune delle citate direttive prevedono che dal 1° luglio 1975 l ' equivalenza delle sementi e tuberi-seme raccolti in altri paesi , in particolare in alcuni paesi terzi , non può più essere constata sul piano nazionale degli Stati membri ; che , tuttavia , non essendo stati ultimati in tutti i casi gli esami comunitari relativi alle sementi di piante foraggere , oleaginose e da fibra , è necessario prorogare per tali sementi il termine predetto al fine di evitare di intralciare le relazioni commerciali attuali ;

considerando che occorre autorizzare gli Stati membri a introdutore agevolazioni per la chiasura dei piccoli imballaggi contenenti sementi di cereali , tuberi-seme di patate e sementi di piante oleaginose e da fibra ;

considerando che è inoltre necessario apportare talune correzioni circa l ' indicazione delle quantità delle sementi ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La direttiva 66/400/CEE del Consiglio , del 14 giugno 1966 , relativa alla commercializzazione delle sementi di barbatietola ( 3 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 73/438/CEE ( 6 ) , è così modificata :

1 . All ' articolo 2 , paragrafo 1 , è aggiunto il punto seguente :

« G . Piccoli imballaggi CEE : gli imballaggi contenenti le seguenti sementi certificate :

- sementi monogermi o di precisione : a concorrenza di 100 000 glomeruli o semi , o a concorrenza di un peso netto di 2,5 kg , esclusi eventualmente gli antiparassitari granulati , le sostanze di rivestimento o altri additivi solidi ;

- sementi diverse da quelle monogermi o di precisione : a concorrenza di un peso netto di 10 kg esclusi eventualmente gli antiparassitari granulati , le sostanze di rivestimento o altri additivi solidi . »

2 . All ' articolo 9 , paragrafo 1 , le parole « degli articoli 10 e 11 » sono sostituite dalle parole « degli articoli 10 , 11 o 11 bis a seconda dei casi » .

3 . Il testo dell ' articolo è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 10

1 . Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate , nella misura in cui le sementi di quest ' ultima categoria non si presentino sotto forma di piccoli imballaggi CEE , siano ufficialmente chiusi in modo che l ' apertura dell ' imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l ' impossibilità di ricostituirlo .

2 . Gli Stati membri prescrivono che , salvo nel caso di frazionamento in piccoli imballaggi CEE , si può procedere ad una o più chiusure successive soltanto ufficialmente . In tal caso , sull ' etichetta prevista dall ' articolo 11 , paragrafo 1 , viene anche fatta menzione dell ' ultima chiusura effettuata , della data e del servizio che l ' ha effettuata .

3 . Gli Stati membri prescrivono che i piccoli imballaggi CEE siano chiusi in modo che l ' apertura dell ' imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l ' impossibilità di ricostituirlo . Si può procedere a una o più nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale .

4 . Gli Stati membri possono prevedere deroghe ai paragrafi 1 e 2 per i piccoli imballaggi di sementi di base . »

4 . Il testo introduttivo dell ' articolo 11 , paragrafo 1 , è sostituito dal testo seguente :

« 1 . Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate , quando non si tratta di sementi dell ' ultima categoria presentate sotto forma di piccoli imballaggi CEE , » .

5 . Il testo dell ' articolo 11 , paragrafo 2 , lettera b ) è sostituito dal testo seguente :

« b ) prevedere deroghe paragrafo 1 per i piccoli imballaggi di sementi di base , quando essi recano la dicitura : « Commercializzazione ammessa esclusivamente in ... ( Stato membro interessato ) » . »

6 . I seguenti articoli sono aggiunti dopo l ' articolo 11 :

« Articolo 11 bis

1 . Gli Stati membri prescrivono che i piccoli imballaggi CEE

a ) siano muniti all ' esterno , conformemente all ' allegato III , lettera B , di un ' etichetta del fornitore , di una scritta stampata o di un timbro in una delle lingue ufficiali delle Comunità ; per gli imballaggi trasparenti tale etichetta può essere inserita all ' interno purchù sia leggibile attraverso l ' imballaggio ; il colore dell ' etichetta è blu ;

b ) siano muniti di un numero d ' ordine attribuito ufficialmente e apposto all ' esterno dell ' imballaggio o sull ' etichetta del fornitore di cui alla lettera a ) ; in caso di utilizzazione di un taloncino adesivo ufficiale , il colore è blu ; le modalità di apposizione di tale numero d ' ordine possono essere fissate secondo la procedura prevista dall ' articolo 21 .

2 . Gli Stati possono prescrivere che per il contrassegno dei piccoli imballaggi CEE confezionati sul loro territorio sia utilizzato un talloncino adesivo ufficiale su cui siano in parte riportate le indicazioni di all ' allegato III , lettera B ; quando le indicazioni sono riportate sul talloncino stesso , il contrassegno previsto al paragrafo 1 , lettera a ) , non è richiesto .

Articolo 11 ter

Gli Stati membri possono prevedere che , in caso di domanda , i piccoli imballaggi CEE siano chiusi e contrassegnati ufficialmente secondo l ' articolo 10 , paragrafo 1 , e l ' articolo 11 .

Articolo 11 quater

Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni opportune per permettere il controllo dell ' identità delle sementi nel caso dei piccoli imballaggi e in particolare all ' atto del frazionamento dei lotti di sementi . A tale scopo essi possono prevedere che i piccoli imballaggi , frazionati nel loro territorio , siano chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale . »

7 . All ' articolo 12 , i termini « nell ' articolo 4 » sono sostituiti con « dalla presente direttiva » .

8 . Il testo dell ' articolo 14 , paragrafo 1 , è sostituito dal testo seguente :

« 1 . Gli Stati membri vigilano affinchù :

- le sementi di base e le sementi certificate che sono state ufficialmente certificate e il cui imballaggio è stato ufficialmente contrassegnato e chiuso conformemente alla presente direttiva ,

- le sementi certificate e che si presentano sotto forma di piccoli imballaggi contrassegnati e chiusi conformemente alla presente direttiva ,

non siano soggette se non alle restrizioni di commercializzazione previste dalla presente direttiva per quanto riguarda le loro caratteristiche , le disposizioni relative all ' esame , il contrassegno e la chiusura . »

9 . Il testo dell ' allegato III è sostituito dal testo seguente :

( 1 ) GU n . C 62 del 31 . 7 . 1973 , pag . 37 .

( 2 ) GU n . C 8 del 31 . 1 . 1974 , pag . 9 .

( 3 ) GU n . 125 dell ' 11 . 7 . 1976 , pag . 2290/66 .

( 4 ) GU n . L 356 del 27 . 12 . 1973 , pag . 79 .

« ALLEGATO III

CONTRASSEGNATO

A . Etichetta ufficiale

I . Indicazioni prescritte

1 . « Normativa CEE »

2 . Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi

3 . Numero di riferimento del lotto

4 . Barbabietole da zucchero o da foraggio

5 . Varietà

6 . Categoria

7 . Paese di produzione

8 . Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato gli glomeruli o di semi puri

9 . In caso d ' indicazione del peso e d ' utilizzazione di antiparassitari granulati , di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi , l ' indicazione della natura dell ' additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di glomeruli o di semi puri e il peso totale

10 . Per le sementi monogermi : la menzione « monogermi »

11 . Per le sementi di precisione : la menzione « precisione »

II . Dimensioni minime

110 mm × 67 mm

B . Etichetta del fornitore o scritta sull ' imballaggio ( piccolo imballaggio CEE )

Indicazioni prescritte

1 . « Piccolo imballagio CEE »

2 . Nome e indirizzo del fornitore responsabile del contrassegno o relativo segno di identificazione

3 . Numero d ' ordine attribuito ufficialmente

4 . Servizio che ha attribuito il numero d ' ordine e nome dello Stato membro o loro sigla

5 . Numero di riferimento quando il numero d ' ordine ufficiale non consente di identificare il lotto

6 . Barbabietole da zucchero o da foraggio

7 . Varietà

8 . « Sementi certificate »

9 . Peso netto o lordo o numero di glomeruli o di semi puri

10 . In caso di indicazione del peso e d ' utilizzazione di antiparassitari granulati , di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi , l ' indicazione della natura dell ' additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di glomeruli o di semi puri e il peso totale

11 . Per le sementi monogermi : la menzione « monogermi »

12 . Per le sementi di precisione : la menzione « precisione »

Articolo 2

La direttiva 66/401/CEE del Consiglio , del 14 giugno 1966 , relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere ( 1 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 73/438/CREE , è così modificata :

1 . All ' articolo 2 , paragrafo 1 , sono aggiunti i punti seguenti :

« F . Piccoli imballaggi CEE A : gli imballaggi contenenti un miscuglio di sementi che non sono destinate ad essere usate come piante foraggere , a concorrenza di un peso netto di 2 kg , esclusi eventualmente gli antiparassitari granulati , le sostanze di rivestimento o altri additivi solidi .

G . Piccoli imballaggi CEE B : gli imballaggi contenenti sementi certificate , sementi commerciali o - quando non si tratti di piccoli imballaggi CEE A : un miscuglio di sementi , a concorrenza di un peso netto di 10 kg , esclusi eventualmente gli antiparassitari granulati , le sostanze di rivestimento o altri additivi solidi . »

2 . All ' articolo 8 , paragrafo 1 , le parole « agli articoli 9 e 10 » sono sostituite dalle parole « agli articoli 9 , 10 o 10 bis , a seconda dei casi » .

3 . Il testo dell ' articolo 9 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 9

1 . Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base , di sementi certificate e di sementi commerciali , nella misura in cui le sementi commerciali , nella misura in cui le sementi di queste due ultime categorie non si presentino sotto forma di piccoli imballaggi CEE B , siano ufficialmente chiusi in modo che l ' apertura dell ' imballagio comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l ' impossibilità di ricostituirlo .

2 . Gli Stati membri prescrivono che , salvo nel caso di frazionamento in piccoli imballaggi CEE B , si può procedere ad una o più chiusure successive soltanto ufficialmente . In tal caso , sull ' etichetta prevista all ' articolo 10 , paragrafo 1 , viene anche fatta menzione dell ' ultima chiusura effettuata , della data e del servizio che l ' ha effettuata .

3 . Gli Stati membro prescrivono che i piccoli imballaggi CEE B siano chiusi in modo che l ' apertura dell ' imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l ' impossibilità di ricostituirlo . Si può procedere a una o più nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale .

4 . Gli Stati membri possono prevedere deroghe alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 per i piccoli imballaggi di sementi di base . »

4 . La parte iniziale dell ' articolo 10 , paragrafo 1 , è sostituita dal seguente testo :

« 1 . Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base , di sementi certificate e di sementi commerciali , quando non si tratta di sementi di queste due ultime categorie presentate sotto forma di piccoli imballaggi CEE B , » .

5 . Il testo dell ' articolo 10 , paragrafo 2 , lettera b ) è sostituito dal testo seguente :

« b ) prevedere deroghe paragrafo 1 per i piccoli imballaggi di sementi di base , quando essi recano la dicitura : « Commercializzazione ammessa esclusivamente in ... ( Stato membro interessato ) » . »

6 . I seguenti articoli sono aggiunti dopo l ' articolo 10 :

« Articolo 10 bis

1 . Gli Stati membri prescrivono che i piccoli imballaggi CEE B ;

a ) siano muniti all ' esterno , conformemente all ' allegato IV , lettera B , di un ' etichetta del fornitore , di una scritta stampata o di un timbro in una delle lingue ufficiali delle Comunità ; per gli imballaggi trasparenti tale etichetta può essere inserita all ' interno , purchù sia leggibile attraverso l ' imballaggio ; per quanto concerne il colore dell ' etichetta , si applica l ' articolo 10 , paragrafo 1 , lettera a ) ;

b ) siano muniti di un numero d ' ordine attribuito ufficialmente e apposto all ' esterno dell ' imballaggio o sull ' etichetta del fornitore di cui alla lettera a ) ; in caso di utilizzazione di un taloncino adesivo ufficiale , si applica l ' articolo 10 , paragrafo 1 , lettera a ) , per quanto concerne il colore ; le modalità di apposizione di tale numero d ' ordine possono essere fissate secondo la procedura prevista dall ' articolo 21 .

2 . Gli Stati possono prescrivere che per il contrassegno dei piccoli imballaggi CEE B confezionati sul loro territorio sia utilizzato un talloncino adesivo ufficiale su cui siano in parte riportate le indicazioni di all ' allegato IV , lettera B ; quando le indicazioni sono riportate sul talloncino adesivo ufficiale , il contrassegno previsto al paragrafo 1 , lettera a ) , non è richiesto .

Articolo 10 ter

Gli Stati membri possono prevedere che , in caso di domanda , i piccoli imballaggi CEE B di sementi certificate e di sementi commerciali siano chiusi e contrassegnati ufficialmente secondo l ' articolo 9 , paragrafo 1 , e l ' articolo 10 .

Articolo 10 quater

Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni opportune per permettere il controllo dell ' identità delle sementi nel caso dei piccoli imballaggi e in particolare all ' atto del frazionamento dei lotti di sementi . A tale scopo essi possono prevedere che i piccoli imballaggi , frazionati nel loro territorio , siano chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale . »

7 . All ' articolo 11 , i termini « nell ' articolo 4 » sono sostituiti con « dalla presente direttiva » .

8 . Il testo dell ' articolo 13 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 13

1 . Gli Stati membri prescrivono che le sementi di piante foraggere , che si presentino sotto forma di miscugli di sementi di diversi generi , specie o varietà o di miscugli con sementi di piante che non siano piante foraggere ai sensi della presente direttiva possano essere commercializzate solo se si tratta di miscugli che non sono destinati ad essere utilizzati come piante foraggere e purchù le diverse componenti del miscuglio siano conformi , prima di essere mescolate , alle norme di commercializzazione ad esse applicabili .

2 . In derogha al paragrafo 1 , gli Stati membri possono anche autorizzare che siano commercializzate sementi di piante foraggere che si presentino in miscugli

- se detti miscugli sono destinati ad essere utilizzati come piante foraggere o

- se detti miscugli contengono sementi di specie i piante per le quali le disposizioni comunitarie non prevedono il miscuglio con le sementi di piante foraggere .

3 . Si applicano gli articoli 8 , 9 , 10 ter , 11 e 12 e , purchù il colore dell ' etichetta sia verde , gli articoli 10 e 10 bis . Tale proposito i piccoli imballaggi CEE A sono considerati piccoli imballaggi CEE B .

Tuttavia per i piccoli imballaggi CEE A non è richiesto il numero d ' ordine attribuito ufficialmente di cui all ' articolo 10 bis , paragrafo 1 , lettera b ) .

Nell ' applicare il paragrafo 2 gli Stati membri possono accordare deroghe alla presente direttiva per i piccoli imballaggi , per quanto concerna i quantitativi massimi e le indicazioni da fornire all ' atto dell ' apposizione del contrassegno , quando detti piccoli imballaggi recano la dicitura « Commercializzazione ammessa esclusivamente in ... ( Stato membro interessato ) » . »

9 . Il testo dell ' articolo 14 , paragrafo 1 , è sostituito dal testo seguente :

« 1 . Gli Stati membri vigilano affinchù :

- le sementi di base e le sementi certificate che siano state ufficialmente certificate e il cui imballaggio sia stato ufficialmente contrassegnato e chiuso , conformemente alla presente direttiva ,

- le sementi commerciali che siano state ufficialmente esaminare ed il cui imballaggio sia stato ufficialmente contrassegnato e chiuso , conformemente alla presente direttiva ,

- le sementi certificate che sono state ufficialmente certificate e le sementi commerciali che sono state ufficialmente controllate che si presentino sotto forma di piccoli imballaggi CEE B contrassegnati e chiusi , conformemente alla presente direttiva ,

- le sementi che si presentino in miscugli che siano prodotti conformemente alla presente alla presente direttiva e non siano destinati ad essere utilizzati come piante foraggere e il cui imballaggio sia contrassegnato è chiuso conformemente alla presente direttiva ,

non siano soggette se non alle restrizioni di commercializzazione previste dalla presente direttiva per quanto riguarda le loro caratteristiche , le disposizioni relative all ' esame , il contrassegno e la chiusura . »

10 . All ' articolo 16 , paragrafo 2 , la data del 1° luglio 1975 è sostituita con la data del 1° luglio 1977 .

11 . Il testo dell ' allegato III è sostituito dal testo seguente :

( 3 ) GU n . 125 dell ' 11 . 7 . 1966 , pag . 2298/66 .

« ALLEGATO IV

CONTRASSEGNATO

A . Etichetta ufficiale

I . Indicazioni prescritte

a ) Per le sementi di base e le sementi certificate :

1 . « Normativa CEE »

2 . Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi

3 . Numero di riferimento del lotto

4 . Specie

5 . Varietà

6 . Categoria

7 . Paese di produzione

8 . Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi puri

9 . In caso d ' indicazione del peso e d ' utilizzazione di antiparassitari granulati , di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi , l ' indicazione della natura dell ' additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri ed il peso totale

10 . Per le sementi certificate della seconda riproduzione e delle riproduzioni successive da sementi di base ; numero delle generazioni dalla semente di base

11 . Per le sementi delle varietà di graminacee che non hanno subito un esame del valore agronomico e di utilizzazione , conformemente all ' articolo 4 , paragrafo 2 , lettera a ) , della direttiva 70/457/CEE del Consiglio , del 29 settembre 1970 , relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ( 1 ) : « non destinate ad essere usate come piante foraggere » .

b ) Per le sementi commerciali :

1 . « Normativa CEE »

2 . « Sementi commerciali ( non certificate per la varietà ) »

3 . Servizio di controllo e Stato membro o sigla degli stessi

4 . Numero di riferimento del lotto

5 . Specie

6 . Regione di produzione

7 . Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi puri

8 . In caso d ' indicazione del peso e d ' utilizzazione di antiparassitari granulati solidi , di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi , l ' indicazione della natura dell ' additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri ed il peso totale .

c ) Per i miscugli di sementi :

1 . « Miscugli di sementi per ... ( utilizzazione prevista ) »

2 . Servizio che ha proceduto alla chiusura e Stato membro o sigla degli stessi

3 . Numero di riferimento del lotto

4 . Proporzione in peso di ciascuna delle componenti indicate secondo le specie e , se necessario , le varietà ; la menzione della denominazione del miscuglio è sufficiente se la proporzione in peso è resa nota per iscritto al fornitore o se è ufficialmente depositata

5 . Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi puri

6 . In caso d ' indicazione del peso e d ' utilizzazione di antiparassitari granulati solidi , di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi , l ' indicazione della natura dell ' additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri ed il peso totale .

II . Dimensioni minime

110 mm × 67 mm

B . Etichetta del fornitore o scritta sull ' imballaggio ( piccolo imballaggio CEE )

Indicazioni prescritte

a ) Per le sementi certificate

1 . « Piccolo imballagio CEE B »

2 . Nome e indirizzo del fornitore responsabile del contrassegno o suo segno di identificazione

3 . Numero d ' ordine attribuito ufficialmente

4 . Servizio che ha attribuito il numero d ' ordine e nome dello Stato membro o loro sigla

5 . Numero di riferimento quando il numero d ' ordine ufficiale non consente di identificare il lotto certificato

6 . Specie

7 . Varietà

8 . « Sementi certificate »

9 . Peso lordo o netto o numero di semi puri

10 . In caso d ' indicazione del peso e d ' utilizzazione di antiparassitari granulati solidi , di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi , l ' indicazione della natura dell ' additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri e il peso totale .

11 . Per le sementi di varietà di graminacee che non hanno subito un esame del valore agronomico e di utilizzazione , conformemente all ' articolo 4 , paragrafo 2 , lettera a ) , della direttiva 70/457/CEE del Consiglio , del 29 settembre 1970 , relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ( 1 ) : « non destinate ad essere usate come piante foraggere » .

b ) Per le sementi commerciali :

1 . « Piccolo imballaggio CEE B »

2 . Nome e indirizzo del fornitore responsabile del contrassegno o suo segno di identificazione

3 . Numero d ' ordine attribuito ufficialmente

4 . Servizio che ha attribuito il numero d ' ordine e nome dello Stato membro o loro sigla

5 . Numero di riferimento quando il numero d ' ordine ufficiale non consente di identificare il lotto controllato

6 . Specie

7 . « Sementi commerciali »

8 . Peso lordo o netto o numero di semi puri

9 . In caso d ' indicazione del peso e d ' utilizzazione di antiparassitari granulati solidi , di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi , l ' indicazione della natura dell ' additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri e il peso totale .

c ) Per i miscugli di sementi :

1 . « Piccolo imballaggio CEE A » oppure « Piccolo imballaggio CEE B »

2 . Nome e indirizzo del fornitore responsabile del contrassegno o suo segno di identificazione

3 . Piccolo imballaggio CEE B : numero d ' ordine attribuito ufficialmente

4 . Piccolo imballaggio CEE B : servizio che ha attribuito il numero d ' ordine e nome dello Stato membro o loro sigla

5 . Piccolo imballaggio CEE B : numero di riferimento quando il numero d ' ordine ufficiale non consente di identificare il lotti utilizzati

6 . Piccolo imballagio CEE A : numero di riferimento che consente di identificare il lotti utilizzati

7 . Piccolo imballaggio CEE A : nome dello Stato membro o sua sigla

8 . « Miscugli di sementi per ... ( utilizzazione prevista ) »

9 . Peso netto o lordo o numero di semi puri

10 . In caso d ' indicazione del peso e d ' utilizzazione di antiparassitari granulati solidi , di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi , l ' indicazione della natura dell ' additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri e il peso totale

11 . Proporzione in peso delle diverse componenti indicate secondo le specie e , se necessario , secondo le varietà ; è sufficiente una parte di queste menzioni , purchù gli Stati membri le abbiano rese obbligatorie per i piccoli imballaggi prodotti nel loro territorio , e la menzione della denominazione in peso può essere comunicata all ' acquirente su sua richiesta e se è ufficialmente depositata . »

Articolo 3

La direttiva 66/402/CEE del Consiglio , del 14 giugno 1966 , relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali ( 4 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 73/438/CEE , è così modificata :

1 . All ' articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo :

« 3 . Per i piccoli imballaggi gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1 . »

2 . All ' allegato IV , parte A le lettere a ) e b ) sono rispettivamente completate dai seguenti punti 8 bis e 6 :

« In caso di indicazione del peso e d ' utilizzazione di antiparassitari granulati di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi , l ' indicazione della natura dell ' additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri ed il peso totale . »

Articolo 4

La direttiva 66/403/CEE del Consiglio , del 14 giugno 1966 , relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme ( 5 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 73/438/CEE , è così modificata :

All ' articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo :

« 3 . Per i piccoli imballaggi gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1 . »

Articolo 5

La direttiva 69/208/CEE del Consiglio , del 30 giugno 1969 , relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra ( 6 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 73/438/CEE , è così modificata :

1 . All ' articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo :

« 3 . Per i piccoli imballaggi gli Stati membri possono prevedere deroghe alle disposizioni del paragrafo 1 . »

2 . All ' articolo 15 , paragrafo 2 , la data del 1° luglio 1975 è sostituita da quella del 1° luglio 1977 .

3 . All ' allegato IV , parte A , lettere a ) e b ) sono rispettivamente completate dai seguenti punti 10 e 9 :

« In caso di indicazione del peso e d ' utilizzazione di antiparassitari granulati , di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi , l ' indicazione della natura dell ' additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri ed il peso totale . »

Articolo 6

Gli Stati membri mettono in bigore le disposizioni legislative , regolamentari o amministrative per conformarsi al più tardi

- il 1° luglio 1975 all ' articolo 2 , punto 10 , e all ' articolo 5 , punto 2 ;

- il 1° luglio 1980 all ' articolo 2 , punto 6 , per quanto riguarda l ' articolo 10 bis , paragrafo 1 , lettera b ) ;

- il 1° luglio 1977 alle altre disposizioni della presente direttiva .

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Lussemburgo , addì 26 giugno 1975 .

Per il Consiglio

Il Presidente

P . BARRY

( 1 ) GU n . L 225 del 12 . 10 . 1970 , pag . 1 .

( 2 ) Per quanto riguarda i lupini , bisogna indicare se si tratta di lupini amari o di lupini dolci

( 3 ) Per quanto riguarda i lupini , bisogna indicare se si tratta di lupini amari o di lupini dolci

( 4 ) GU n . 125 dell ' 11 . 7 . 1966 , pag . 2309/66 .

( 5 ) GU n . 125 dell ' 11 . 7 . 1966 , pag . 2320/66 .

( 6 ) GU n . L 169 del 10 . 7 . 1969 , pag . 3 .

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