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Document 31974R3103

    Regolamento (CEE) n. 3103/74 della Commissione, del 10 dicembre 1974, che modifica il regolamento (CEE) n. 1579/74, per quanto concerne la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per i prodotti trasformati a base di cereali e di riso

    GU L 331 del 11.12.1974, p. 7–8 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1974/3103/oj

    31974R3103

    Regolamento (CEE) n. 3103/74 della Commissione, del 10 dicembre 1974, che modifica il regolamento (CEE) n. 1579/74, per quanto concerne la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per i prodotti trasformati a base di cereali e di riso

    Gazzetta ufficiale n. L 331 del 11/12/1974 pag. 0007 - 0008
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 6 pag. 0031
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 11 pag. 0122
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 6 pag. 0031
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 8 pag. 0060
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 8 pag. 0060


    ++++

    ( 1 ) GU n . 117 del 19 . 6 . 1967 , pag . 2269/67 .

    ( 2 ) GU n . L 209 del 31 . 7 . 1974 , pag . 1 .

    ( 3 ) GU n . 174 del 31 . 7 . 1967 , pag . 1 .

    ( 4 ) GU n . L 128 del 10 . 5 . 1974 , pag . 20 .

    ( 5 ) GU n . L 179 del 25 . 7 . 1968 , pag . 8 .

    ( 6 ) GU n . L 86 del 31 . 3 . 1973 , pag . 30 .

    ( 7 ) GU n . L 168 del 25 . 6 . 1974 , pag . 7 .

    ( 8 ) GU n . L 128 del 10 . 5 . 1974 , pag . 24 .

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3103/74 DELLA COMMISSIONE

    del 10 dicembre 1974

    che modifica il regolamento ( CEE ) n . 1579/74 , per quanto concerne la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per i prodotti trasformati a base di cereali e di riso

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento n . 120/67/CEE del Consiglio , del 13 giugno 1967 , relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1996/74 ( 2 ) , in particolare l'articolo 15 , paragrafo 3 , e l'articolo 24 ,

    visto il regolamento n . 359/67/CEE del Consiglio , del 25 luglio 1967 , relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1129/74 ( 4 ) , in particolare l'articolo 13 , paragrafo 3 , e l'articolo 25 ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 1052/68 del Consiglio , del 23 luglio 1968 , relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ( 5 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 881/73 ( 6 ) , in particolare l'articolo 2 , paragrafo 2 e l'articolo 5 ,

    considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1579/74 della Commissione , del 24 giugno 1974 , relativo alle modalità di calcolo del prelievo all'importazione applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali o di riso , nonché alla fissazione anticipata di tale prelievo per detti prodotti e per gli alimenti composti a base di cereali ( 7 ) , stabilisce che , in caso di fissazione anticipata , il prelievo all'importazione per i prodotti trasformati a base di cereali e di riso e per gli alimenti composti viene corretto in funzione del prezzo d'entrata valido il giorno dell'importazione ;

    considerando che , per i prodotti amidacei , la restituzione alla produzione inclusa nel prelievo all'imputazione rispecchia già le variazioni del prezzo d'entrata ; che , per i prodotti indicati all'articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 1579/74 , il prelievo all'importazione deve essere quindi corretto soltanto in funzione di un'eventuale modifica degli importi di cui all'articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 1132/74 del Consiglio , del 29 aprile 1974 , relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso ( 8 ) ;

    considerando che è opportuno precisare che , in caso di fissazione anticipata , i prelievi all'importazione per gli alimenti composti di cui alla sottovoce tariffaria 23.07 B contenenti prodotti lattiero-caseari devono essere corretti in funzione del prezzo d'entrata del granturco , nonché del prezzo di entrata del latte scremato in polvere valido il giorno dell'importazione ;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    L'articolo 3 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1579/74 è modificato come segue :

    " 1 . Per quanto concerne le importazioni dei prodotti di cui all'articolo 1 d ) del regolamento n . 120/67/CEE ed all'articolo 1 c ) del regolamento n . 359/67/CEE , il prelievo applicabile il giorno di presentazione della domanda di titolo si applica , su richiesta dell'interessato presentata contemporaneamente alla domanda di titolo prima delle ore 13 , a un'operazione da realizzare durante il periodo della validità del titolo stesso .

    a ) Nel caso di cui al paragrafo precedente , ma eccezion fatta :

    _ per i prodotti di cui all'articolo 2 e

    _ per i prodotti di cui alla sottovoce tariffaria 23.07 B , indicati nell'allegato A del regolamento n . 120/67/CEE ,

    il prelievo viene corretto , se necessario , in funzione del prezzo di entrata del prodotto o dei prodotti di base presi in considerazione per calcolare l'elemento mobile del prelievo vigente il giorno dell'importazione , fatta salva l'eventuale applicazione dell'articolo 15 , paragrafo 3 , secondo comma , del regolamento n . 120/67/CEE .

    Tale correzione si effettua maggiorando o diminuendo il prelievo della differenza che intercorre fra il prezzo d'entrata applicabile a 100 kg di prodotti di base nel mese di presentazione della domanda e quello applicabile nel mese dell'importazione , differenza alla quale sia stato applicato il coefficiente che figura nella colonna 4 dell'allegato del regolamento ( CEE ) n . 1052/68 .

    b ) Per quanto concerne i prodotti indicati all'articolo 2 , il prelievo fissato in anticipo conformemente al primo comma viene corretto _ in caso di modifica degli importi fissati dall'articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 1132/74 , subentrata tra il giorno di presentazione della domanda e il giorno dell'importazione _ in funzione della differenza risultante da detta modifica , differenza alla quale sia stato applicato il coefficiente che figura per i prodotti in causa nella colonna 4 dell'allegato del regolamento ( CEE ) n . 1052/68 .

    c ) Per quanto concerne i prodotti di cui alla sottovoce tariffaria 23.07 B , indicati nell'allegato A del regolamento n . 120/67/CEE , la correzione si effettua , se necessario , maggiorando o diminuendo il prelievo :

    _ per la parte " cereali " di tali prodotti , della differenza che intercorre fra il prezzo d'entrata applicabile a 100 kg di granturco nel mese di presentazione della domanda e quello applicabile nel mese dell'importazione , differenza alla quale sia stato applicato il coefficiente di cui all'allegato II , tabella A , del regolamento ( CEE ) n . 968/68 ;

    _ per la parte " latte " di tali prodotti , della differenza che intercorre fra il prezzo d'entrata applicabile a 100 kg di latte scremato in polvere nel mese di presentazione della domanda e quello applicabile nel mese dell'importazione , differenza alla quale sia stato applicato il coefficiente di cui all'allegato II , tabella B , del regolamento ( CEE ) n . 968/68 . "

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , il 10 dicembre 1974 .

    Per la Commissione

    Il Presidente

    Francois-Xavier ORTOLI

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