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Document 31974R0306

Regolamento (CEE) n. 306/74 del Consiglio, del 4 febbraio 1974, relativo alle importazioni di oli d'oliva della Turchia

GU L 34 del 7.2.1974, p. 11–12 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1974/306/oj

31974R0306

Regolamento (CEE) n. 306/74 del Consiglio, del 4 febbraio 1974, relativo alle importazioni di oli d'oliva della Turchia

Gazzetta ufficiale n. L 034 del 07/02/1974 pag. 0011 - 0012
edizione speciale in lingua ceca capitolo 03 tomo 02 pag. 40 - 41
edizione speciale in lingua estone capitolo 03 tomo 02 pag. 40 - 41
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 03 tomo 02 pag. 40 - 41
edizione speciale in lingua lituana capitolo 03 tomo 02 pag. 40 - 41
edizione speciale in lingua lettone capitolo 03 tomo 02 pag. 40 - 41
edizione speciale in lingua maltese capitolo 03 tomo 02 pag. 40 - 41
edizione speciale in lingua polacca capitolo 03 tomo 02 pag. 40 - 41
edizione speciale in lingua slovacca capitolo 03 tomo 02 pag. 40 - 41
edizione speciale in lingua slovena capitolo 03 tomo 02 pag. 40 - 41


Regolamento (CEe) n. 306/74 Del Consiglio

del 4 febbraio 1974

relativo alle importazioni di oli d'oliva della Turchia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

considerando che l'articolo 7 dell'allegato n. 6 del protocollo addizionale firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970, modificato dall'accordo sotto forma di scambio di lettere firmato a Bruxelles il 23 novembre 1973, prevede un regime speciale per l'importazione degli oli d'oliva di cui alla sottovoce n. 15.07 A II della tariffa doganale comune, interamente ottenuti in Turchia e trasportati da tale paese direttamente nella Comunità; che l'attuazione di tale regime richiede l'adozione di norme d'applicazione ;

considerando che a condizione che la Turchia riscuota una tassa speciale all'esportazione, il suddetto regime speciale contempla una riduzione forfettaria di 0,50 unità di conto per 100 chilogrammi del prelievo applicabile a tali oli, nonché una diminuzione di questo prelievo corrispondente all'importo della tassa speciale, nei limiti di 4,5 unità di conto per 100 chilogrammi ;

considerando che è necessario disporre che, a norma dell'accordo, la tassa speciale all'esportazione venga traslata sul prezzo dell'olio all'atto della sua importazione nella Comunità; che, per garantire la corretta applicazione del regime in parola, è opportuno prendere le misure necessarie perché venga pagata, all'atto dell'importazione dell'olio, la tassa speciale all'esportazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Qualora la Turchia applichi la tassa speciale all'esportazione dell'olio d'oliva diverso da quello sottoposto a processo di raffinazione, di cui alla sottovoce n. 15.07 A II della tariffa doganale comune, interamente ottenuto in Turchia e trasportato da tale paese direttamente nella Comunità, il prelievo applicabile all'importazione di detto olio nella Comunità è quello calcolato a norma dell'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 [3], diminuito

- di 0,50 unità di conto per 100 chilogrammi e

- di un importo eguale a quello della tassa speciale all'esportazione riscossa dalla Turchia su codesto olio, nei limiti di 4,5 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Il regime di cui all'articolo 1 si applica a qualsiasi importazione per la quale l'importatore dimostri che la tassa speciale all'esportazione di cui al medesimo articolo è stata traslata sul prezzo all'importazione.

Articolo 3

Qualora la Turchia non applichi la tassa speciale all'esportazione, il prelievo riscosso all'importazione nella Comunità dell'olio di cui all'articolo 1 è quello calcolato a norma dell'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE, diminuito di 0,50 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 4

Le modalità d'applicazione del presente regolamento, in particolare quelle dell'articolo 2, vengono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 1235/71 del Consiglio, del 7 giugno 1971, relativo alle importazioni dalla Turchia di oli d'oliva [4] è abrogato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore dell'accordo sotto forma di scambio di lettere, firmato il 23 novembre 1973, relativo alla modifica dell'articolo 7 dell'allegato 6 del protocollo addizionale all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità econòmica europea e la Turchia [5].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 febbraio 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

W.Scheel

[1] GU n. C 2 del 9. 1. 1974, pag. 75.

[2] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

[3] GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.

[4] GU n. L 130 del 16. 6. 1971, pag. 55.

[5] La data dell'entrata in vigore di questo accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

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