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Document 31974L0149

Direttiva 74/149/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, che modifica la prima direttiva relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti internazionali (trasporti di merci su strada per conto terzi)

GU L 84 del 28.3.1974, p. 8–9 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2007; abrog. impl. da 32006L0094

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1974/149/oj

31974L0149

Direttiva 74/149/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, che modifica la prima direttiva relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti internazionali (trasporti di merci su strada per conto terzi)

Gazzetta ufficiale n. L 084 del 28/03/1974 pag. 0008 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 1 pag. 0154
edizione speciale greca: capitolo 07 tomo 1 pag. 0229
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 1 pag. 0154
edizione speciale spagnola: capitolo 07 tomo 2 pag. 0018
edizione speciale portoghese: capitolo 07 tomo 2 pag. 0018


++++

( 1 ) GU n . 70 del 6 . 8 . 1962 , pag . 2005/62 .

( 2 ) GU n . L 291 del 28 . 12 . 1972 , pag . 155 .

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 4 marzo 1974

che modifica la prima direttiva relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti internazionali ( trasporti di merci su strada per conto terzi )

( 74/149/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 75 , paragrafo 1 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ,

considerando che occorre adeguare la regolamentazione in materia di trasporti allo sviluppo degli scambi tra gli Stati membri ; che , in funzione di questa necessità , occorre esonerare da qualsiasi regime di contingentamento e di autorizzazione , tra l'altro , taluni trasporti effettuati con veicoli di portata modesta ; che occorre inoltre sopprimere la limitazione per i trasporti per conto terzi , prevista dall'articolo 1 della prima direttiva del Consiglio , del 23 luglio 1962 , relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti internazionali ( trasporti di merci su strada per conto terzi ) ( 1 ) , modificata dalla direttiva del 19 dicembre 1972 ( 2 ) ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Il titolo della direttiva del 23 luglio 1962 è sostituito dal seguente titolo :

" Prima direttiva del Consiglio relativa all'emanazione di norme comuni per taluni trasporti di merci su strada tra gli Stati membri "

Articolo 2

All'articolo 1 , paragrafo 1 , della direttiva del 23 luglio 1962 è aggiunto il seguente comma :

" Alle condizioni definite nei paragrafi 2 e 3 , ciascun Stato membro deve liberare i trasporti internazionali di merci su strada per conto proprio con altri Stati membri , elencati negli allegati I e II della presente direttiva , in partenza dal territorio dello Stato membro o a destinazione di questo o in transito sul territorio del medesimo "

Articolo 3

All'allegato I della direttiva del 23 luglio 1962 sono aggiunti i seguenti punti :

" 10 . Trasporti di merci con autoveicoli il cui peso totale a carico autorizzato , compreso quello dei rimorchi , non superi 6 tonnellate o il cui carico utile autorizzato , compreso quello dei rimorchi , non superi 3,5 tonnellate .

11 . Trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti , soprattutto in presenza di calamità naturali .

12 . Trasporti di merci di valore ( per esempio , metalli preziosi ) effettuati con veicoli speciali scortati dalla polizia o da altre forze di protezione . "

Articolo 4

L'allegato II della direttiva del 23 luglio 1962 è così modificato :

a ) il testo della prima frase del punto 1 è sostituito dal seguente testo :

" Trasporti provenienti da uno Stato membro e a destinazione di una zona confinaria di uno Stato membro limitrofo , zona estendentesi per una profondità di 25 chilometri in linea d'aria dal loro confine comune , e viceversa . " ;

b ) il punto 2 è sopresso e i punti 3 , 4 , 5 e 6 diventano rispettivamente i punti 2 , 3 , 4 e 5 ;

c ) sono aggiunti i seguenti punti :

" 6 . Trasporti di parti di ricambio destinate alla navigazione marittima .

7 . Trasporti di animali vivi , eccetto il bestiame destinato alla macellazione e i cavalli " purosangue " . "

Articolo 5

Gli Stati membri applicano le misure necessarie per liberare , al più tardi il 1 luglio 1974 , i trasporti di cui agli articoli 2 e 3 e all'articolo 4 , lettere a ) e c ) , della presente direttiva .

Ogni Stato membro comunica alla Commissione , entro tre mesi dalla notifica della presente direttiva e , comunque , prima del 1 luglio 1974 , le disposizioni da esso emanate per l'applicazione di tale direttiva .

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 4 marzo 1974 .

Per il Consiglio

Il Presidente

W . SCHEEL

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