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Document 31974L0149
Council Directive 74/149/EEC of 4 March 1974 amending the first Directive on the establishment of certain common rules for international transport (carriage of goods by road for hire or reward)
Direttiva 74/149/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, che modifica la prima direttiva relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti internazionali (trasporti di merci su strada per conto terzi)
Direttiva 74/149/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, che modifica la prima direttiva relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti internazionali (trasporti di merci su strada per conto terzi)
GU L 84 del 28.3.1974, p. 8–9
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2007; abrog. impl. da 32006L0094
Direttiva 74/149/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, che modifica la prima direttiva relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti internazionali (trasporti di merci su strada per conto terzi)
Gazzetta ufficiale n. L 084 del 28/03/1974 pag. 0008 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 1 pag. 0154
edizione speciale greca: capitolo 07 tomo 1 pag. 0229
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 1 pag. 0154
edizione speciale spagnola: capitolo 07 tomo 2 pag. 0018
edizione speciale portoghese: capitolo 07 tomo 2 pag. 0018
++++ ( 1 ) GU n . 70 del 6 . 8 . 1962 , pag . 2005/62 . ( 2 ) GU n . L 291 del 28 . 12 . 1972 , pag . 155 . DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 4 marzo 1974 che modifica la prima direttiva relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti internazionali ( trasporti di merci su strada per conto terzi ) ( 74/149/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 75 , paragrafo 1 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo , visto il parere del Comitato economico e sociale , considerando che occorre adeguare la regolamentazione in materia di trasporti allo sviluppo degli scambi tra gli Stati membri ; che , in funzione di questa necessità , occorre esonerare da qualsiasi regime di contingentamento e di autorizzazione , tra l'altro , taluni trasporti effettuati con veicoli di portata modesta ; che occorre inoltre sopprimere la limitazione per i trasporti per conto terzi , prevista dall'articolo 1 della prima direttiva del Consiglio , del 23 luglio 1962 , relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti internazionali ( trasporti di merci su strada per conto terzi ) ( 1 ) , modificata dalla direttiva del 19 dicembre 1972 ( 2 ) , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 Il titolo della direttiva del 23 luglio 1962 è sostituito dal seguente titolo : " Prima direttiva del Consiglio relativa all'emanazione di norme comuni per taluni trasporti di merci su strada tra gli Stati membri " Articolo 2 All'articolo 1 , paragrafo 1 , della direttiva del 23 luglio 1962 è aggiunto il seguente comma : " Alle condizioni definite nei paragrafi 2 e 3 , ciascun Stato membro deve liberare i trasporti internazionali di merci su strada per conto proprio con altri Stati membri , elencati negli allegati I e II della presente direttiva , in partenza dal territorio dello Stato membro o a destinazione di questo o in transito sul territorio del medesimo " Articolo 3 All'allegato I della direttiva del 23 luglio 1962 sono aggiunti i seguenti punti : " 10 . Trasporti di merci con autoveicoli il cui peso totale a carico autorizzato , compreso quello dei rimorchi , non superi 6 tonnellate o il cui carico utile autorizzato , compreso quello dei rimorchi , non superi 3,5 tonnellate . 11 . Trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti , soprattutto in presenza di calamità naturali . 12 . Trasporti di merci di valore ( per esempio , metalli preziosi ) effettuati con veicoli speciali scortati dalla polizia o da altre forze di protezione . " Articolo 4 L'allegato II della direttiva del 23 luglio 1962 è così modificato : a ) il testo della prima frase del punto 1 è sostituito dal seguente testo : " Trasporti provenienti da uno Stato membro e a destinazione di una zona confinaria di uno Stato membro limitrofo , zona estendentesi per una profondità di 25 chilometri in linea d'aria dal loro confine comune , e viceversa . " ; b ) il punto 2 è sopresso e i punti 3 , 4 , 5 e 6 diventano rispettivamente i punti 2 , 3 , 4 e 5 ; c ) sono aggiunti i seguenti punti : " 6 . Trasporti di parti di ricambio destinate alla navigazione marittima . 7 . Trasporti di animali vivi , eccetto il bestiame destinato alla macellazione e i cavalli " purosangue " . " Articolo 5 Gli Stati membri applicano le misure necessarie per liberare , al più tardi il 1 luglio 1974 , i trasporti di cui agli articoli 2 e 3 e all'articolo 4 , lettere a ) e c ) , della presente direttiva . Ogni Stato membro comunica alla Commissione , entro tre mesi dalla notifica della presente direttiva e , comunque , prima del 1 luglio 1974 , le disposizioni da esso emanate per l'applicazione di tale direttiva . Articolo 6 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addì 4 marzo 1974 . Per il Consiglio Il Presidente W . SCHEEL