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Document 31974D0325

    74/325/CEE: Decisione del Consiglio, del 27 giugno 1974, che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro

    GU L 185 del 9.7.1974, p. 15–17 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003; abrogato da 32003D0913(01)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1974/325/oj

    31974D0325

    74/325/CEE: Decisione del Consiglio, del 27 giugno 1974, che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro

    Gazzetta ufficiale n. L 185 del 09/07/1974 pag. 0015 - 0017
    edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 1 pag. 0175
    edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 2 pag. 0029
    edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 1 pag. 0175
    edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 2 pag. 0027
    edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 2 pag. 0027


    ++++

    ( 1 ) GU n . C 40 dell'8 . 4 . 1974 , pag . 64 .

    ( 2 ) GU n . C 13 del 12 . 2 . 1974 , pag . 1 .

    CONSIGLIO

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 27 giugno 1974

    che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza , l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro

    ( 74/325/CEE )

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 145 ,

    visto il progetto della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ,

    considerando che la trasformazione profonda dei metodi di produzione in tutti i settori dell'economia e la diffusione delle tecniche e delle materie pericolose hanno fatto sorgere nuovi problemi per quanto concerne la sicurezza , l'igiene e la tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ;

    considerando che la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali , nonché l'igiene del lavoro fanno parte degli obiettivi del trattato che istituisce la Comunità economica europea ;

    considerando che la risoluzione del Consiglio del 21 gennaio 1974 , relativa a un programma d'azione sociale ( 2 ) , prevede un programma d'azione a favore dei lavoratori volto , fra l'altro , al miglioramento della sicurezza e dell'igiene del lavoro ;

    considerando che occorre prevedere un organismo permanente con il compito di assistere la Commissione nella preparazione e nell'esecuzione delle attività nei settori della sicurezza , dell'igiene e della tutela della salute sul luogo di lavoro , nonché di facilitare la cooperazione tra le amministrazioni nazionali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro ;

    considerando che la presente decisione non pregiudica l'articolo 118 del trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    DECIDE :

    Articolo 1

    E istituito un comitato consultivo per la sicurezza , l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro , in appresso denominato " Comitato " .

    Articolo 2

    1 . Il Comitato ha il compito di assistere la Commissione nella preparazione e nella esecuzione delle attività nei settori della sicurezza , dell'igiene e della tutela della salute sul luogo di lavoro .

    Tale compito concerne l'insieme dell'economia , ad esclusione delle industrie estrattive che rientrano nella competenza dell'organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbon fossile e ad esclusione del settore della protezione sanitaria dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti , in cui si applicano norme specifiche in virtù del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica .

    2 . In particolare , il Comitato ha il compito di :

    a ) procedere , sulla base delle informazioni messe a sua disposizione , a scambi di opinioni e di esperienze riguardo alle regolamentazioni esistenti o prospettate ;

    b ) contribuire all'elaborazione di un'impostazione comune dei problemi inerenti ai settori della sicurezza , dell'igiene e della tutela della salute sul luogo di lavoro , nonché alla scelta delle priorità comunitarie e delle misure necessarie alla loro realizzazione ;

    c ) richiamare l'attenzione della Commissione sui settori in cui l'acquisizione di nuove conoscenze e l'attuazione di adeguate azioni di formazione e di ricerca appaiano necessarie ;

    d ) definire , nell'ambito dei programmi di azione comunitaria ed in collaborazione con l'organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbon fossile :

    _ i criteri e gli obiettivi della lotta contro i rischi di infortuni sul lavoro e i pericoli per la salute nell'azienda ;

    _ i metodi che consentano alle aziende e al loro personale di valutare e migliorare il livello di protezione ;

    e ) contribuire ad informare le amministrazioni nazionali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro in merito alle azioni comunitarie , per facilitarne la cooperazione e favorirne le iniziative volte allo scambio d'esperienze acquisite e alla definizione di codici di buona prassi .

    Articolo 3

    1 . Il Comitato elabora annualmente una relazione sulle sue attività .

    2 . La Commissione invia tale relazione al Parlamento europeo , al Consiglio , al Comitato economico e sociale e al Comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio .

    Articolo 4

    1 . Il Comitato è composto di 54 membri titolari , tra i quali ciascuno Stato membro dispone di due rappresentanti del governo , di due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e di due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro .

    2 . Per ogni membro titolare è nominato un membro supplente .

    Fatto salvo l'articolo 6 , paragrafo 3 , il membro supplente assiste alle riunioni del Comitato soltanto in caso di impedimento del membro titolare che sostituisce .

    3 . I membri titolari e i supplenti del Comitato sono nominati dal Consiglio il quale , per quanto riguarda i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro , cerca di realizzare nella composizione del Comitato un'equa rappresentanza dei vari settori economici interessati .

    4 . L'elenco dei membri titolari e supplenti è pubblicato dal Consiglio , a titolo informativo , nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Articolo 5

    1 . La durata del mandato dei membri titolari e dei membri supplenti è di tre anni . Il mandato è rinnovabile .

    2 . Al termine del mandato i membri titolari e i membri supplenti rimangono in carica sino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato .

    3 . Il mandato cessa prima del termine del periodo triennale in caso di dimissioni o quando lo Stato membro interessato notifichi che è stato posto fine al mandato .

    Il membro è sostituito per la restante durata del mandato secondo la procedura prevista dall'articolo 4 .

    Articolo 6

    1 . Il Comitato è presieduto da un membro della Commissione o , in caso di impedimento e a titolo eccezionale , da un funzionario della Commissione da lui designato . Il presidente non partecipa al voto .

    2 . Il Comitato si riunisce su convocazione del presidente , per iniziativa di quest'ultimo o a richiesta di almeno un terzo dei membri .

    3 . Il presidente puo , di propria iniziativa , invitare al massimo due esperti a partecipare alle riunioni del Comitato .

    Ogni membro del Comitato puo farsi assistere da un esperto , a condizione di informarne il presidente almeno tre giorni prima della riunione del Comitato .

    4 . Il Comitato puo istituire gruppi di lavoro presieduti da un suo membro .

    Essi presentano i risultati dei propri lavori , sotto forma di relazioni , durante una riunione del Comitato .

    5 . I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni del Comitato e dei gruppi di lavoro .

    Il segretariato del Comitato e dei gruppi di lavoro è assicurato dai servizi della Commissione .

    Articolo 7

    1 . Le deliberazioni del Comitato sono valide quando due terzi dei membri sono presenti .

    2 . I pareri del Comitato devono essere motivati . Essi sono adottati a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi ; essi sono accompagnati da una nota da cui risultino le opinioni formulate dalla minoranza , quando questa lo richieda .

    Articolo 8

    Il Comitato adotta il suo regolamento interno che entra in vigore previa approvazione del Consiglio su parere della Commissione .

    Articolo 9

    Fatto salvo l'articolo 214 del trattato , i membri del Comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza attraverso l'attività del Comitato o dei gruppi di lavoro , ogni qualvolta la Commissione li informi che il parere richiesto o il quesito posto verte su una materia di carattere riservato .

    In tal caso , solo i membri del Comitato e i rappresentanti dei servizi della Commissione possono presenziare alle riunioni .

    Articolo 10

    La presente decisione entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Fatto a Lussemburgo , addì 27 giugno 1974 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    K . GSCHEIDLE

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