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Document 31972R2843

    Regolamento (CEE) n. 2843/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda

    GU L 301 del 31.12.1972, p. 162–163 (DE, FR, IT, NL)
    edizione speciale inglese: serie I tomo 1972(31.12)L301 pag. 164 - 165

    Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/04/2015; abrogato da 32015R0475

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1972/2843/oj

    31972R2843

    Regolamento (CEE) n. 2843/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda

    Gazzetta ufficiale n. L 301 del 31/12/1972 pag. 0162 - 0163
    edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 1 pag. 0203
    edizione speciale danese: serie I capitolo 1972(31.12)L301 pag. 0164
    edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 1 pag. 0203
    edizione speciale inglese: serie I capitolo 1972(31.12)L301 pag. 0164
    edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 4 pag. 0164
    edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 3 pag. 0166
    edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 3 pag. 0166
    edizione speciale in lingua ceca capitolo 11 tomo 11 pag. 286 - 287
    edizione speciale in lingua estone capitolo 11 tomo 11 pag. 286 - 287
    edizione speciale in lingua ungherese capitolo 11 tomo 11 pag. 286 - 287
    edizione speciale in lingua lituana capitolo 11 tomo 11 pag. 286 - 287
    edizione speciale in lingua lettone capitolo 11 tomo 11 pag. 286 - 287
    edizione speciale in lingua maltese capitolo 11 tomo 11 pag. 286 - 287
    edizione speciale in lingua polacca capitolo 11 tomo 11 pag. 286 - 287
    edizione speciale in lingua slovacca capitolo 11 tomo 11 pag. 286 - 287
    edizione speciale in lingua slovena capitolo 11 tomo 11 pag. 286 - 287


    Regolamento (CEE) n. 2843/72 del Consiglio

    del 19 dicembre 1972

    relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che il 22 luglio 1972 è stato firmato a Bruxelles un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda;

    considerando che le procedure per applicare le clausole di salvaguardia previste dal trattato che istituisce la Comunità economica europea sono fissate dal medesimo trattato;

    considerando che è invece necessario stabilire le modalità di attuazione delle clausole di salvaguardia e delle misure conservative di cui agli articoli da 23 a 28 dell'accordo,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il Consiglio può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 113 del trattato, di adire il Comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda — qui di seguito denominato accordo — in merito alle misure di cui agli articoli 23, 25 e 27 del medesimo. Ove occorra, il Consiglio adotta tali misure secondo la stessa procedura.

    La Commissione può presentare le proposte all'uopo necessarie di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro.

    Articolo 2

    1. Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure previste all'articolo 24 dell'accordo, la Commissione, dopo aver costituito la documentazione di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con l'accordo. Ove occorra, essa propone l'adozione di misure di salvaguardia al Consiglio che delibera secondo la procedura dell'articolo 113 del trattato.

    2. Nel caso di pratiche che possano esporre la Comunità a subire misure di salvaguardia in virtù dell'articolo 24 dell'accordo, la Commissione, dopo aver costituito la documentazione, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con i principi sanciti nell'accordo. Ove occorra, essa formula le opportune raccomandazioni.

    Articolo 3

    Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure previste all'articolo 26 dell'accordo, è applicabile la procedura stabilita dal regolamento (CEE) n. 459/68 [1].

    Articolo 4

    1. Quando circostanze eccezionali richiedano un intervento immediato, nelle situazioni previste agli articoli 25 e 27 dell'accordo nonché nel caso di aiuti all'esportazione che abbiano un'incidenza diretta ed immediata sugli scambi, possono essere adottate, alle condizioni qui di seguito definite, le misure conservative di cui all'articolo 28, paragrafo 3, lettera d), dell'accordo.

    2. La Commissione, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, può presentare le proposte necessarie su cui il Consiglio si pronuncia secondo la procedura dell'articolo 113 del trattato.

    3. Lo Stato membro interessato può introdurre restrizioni quantitative all'importazione, salvo nei casi di aiuti all'esportazione che abbiano un'incidenza diretta ed immediata sugli scambi. Esso notifica immediatamente tali misure agli altri Stati membri e alla Commissione.

    La Commissione decide, con procedura d'urgenza ed entro un termine massimo di tre giorni lavorativi nel caso dell'articolo 25, o di cinque giorni lavorativi nel caso dell'articolo 27, a decorrere dalla notifica di cui al primo comma, se le misure debbano essere mantenute, modificate o soppresse.

    La decisione della Commissione è notificata a tutti gli Stati membri. Essa è immediatamente esecutiva.

    Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi nel caso dell'articolo 25, o di dieci giorni lavorativi nel caso dell'articolo 27, a decorrere dalla notifica. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può modificare o annullare, a maggioranza qualificata, la decisione adottata dalla Commissione.

    Qualora il Consiglio sia adito dallo Stato membro che ha adottato misure conformemente a tale paragrafo, la decisione della Commissione è sospesa. Tale sospensione prende termine quindici giorni nel caso dell'articolo 25 o trenta giorni nel caso dell'articolo 27 dopo che il Consiglio è stato adito, qualora esso non abbia ancora modificato o annullato la decisione della Commissione.

    Per l'applicazione del presente paragrafo, devono essere scelte con priorità le misure che arrechino il minor turbamento possibile al funzionamento del mercato comune.

    Prima di pronunciarsi sulle misure adottate dallo Stato membro interessato in applicazione del presente paragrafo, la Commissione procede a consultazioni.

    Tali consultazioni si svolgono in seno ad un comitato consultivo, composto di rappresentanti di ogni Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione.

    Il comitato si riunisce su convocazione del suo presidente. Questi comunica agli Stati membri, nel più breve tempo possibile, tutti gli elementi utili di informazione.

    Articolo 5

    Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano l'applicazione delle clausole di salvaguardia previste dal trattato, in particolare agli articoli 108 e 109, secondo le procedure ivi previste.

    Articolo 6

    La notifica della Comunità al comitato misto prevista dall'articolo 28, paragrafo 2, dell'accordo è effettuata dalla Commissione.

    Articolo 7

    Prima del 31 dicembre 1974, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, decide sugli adattamenti da apportare al presente regolamento, in particolare all'articolo 4, paragrafo 3, che, alla luce dell'esperienza acquisita, risultassero necessari al fine di evitare il rischio che l'unità del mercato comune sia compromessa.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1972.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    T. Westerterp

    [1] GU n. L 93 del 17. 4. 1968, pag. 1.

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