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Document 31972D0443

    72/443/CECA: Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1972, relativa all'allineamento delle vendite di carbone nel mercato comune

    GU L 297 del 30.12.1972, p. 45–47 (DE, FR, IT, NL)
    edizione speciale inglese: serie I tomo 1972(30-31.12) pag. 25 - 27

    Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1972/443/oj

    31972D0443

    72/443/CECA: Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1972, relativa all'allineamento delle vendite di carbone nel mercato comune

    Gazzetta ufficiale n. L 297 del 30/12/1972 pag. 0045 - 0047
    edizione speciale finlandese: capitolo 12 tomo 1 pag. 0043
    edizione speciale danese: serie I capitolo 1972(28-30.12) pag. 0033
    edizione speciale svedese/ capitolo 12 tomo 1 pag. 0043
    edizione speciale inglese: serie I capitolo 1972(30-31.12) pag. 0025
    edizione speciale greca: capitolo 08 tomo 1 pag. 0104
    edizione speciale spagnola: capitolo 08 tomo 2 pag. 0026
    edizione speciale portoghese: capitolo 08 tomo 2 pag. 0026


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1972 relativa all'allineamento delle vendite di carbone nel mercato comune

    (72/443/CECA)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 60, paragrafo 2 b, e 47,

    vista la decisione n. 30/53, del 2 maggio 1953, relativa alle pratiche vietate dall'articolo 60, paragrafo 1, del trattato nel mercato comune del carbone e dell'acciaio (1),

    vista la decisione n. 3/58 del 18 marzo 1958 relativa all'allineamento delle vendite di carbone nel mercato comune (2),

    vista la decisione relativa all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio firmata il 22 gennaio 1972, e in particolare l'articolo 153 dell'atto che vi è allegato,

    dopo consultazione del Comitato consultivo,

    considerando che, per evitare perturbamenti nel mercato comune, la decisione n. 3/58 ha limitato il diritto delle imprese di allineare le lore offerte su un listino, determinato in base ad altro punto di parità, che procuri all'acquirente le condizioni più vantaggiose nel luogo di consegna;

    considerando che dal 1958 in poi il mercato comune del carbone ha subito mutamenti; che le limitazioni del diritto di allineamento, attualmente in vigore, devono essere adattate alla nuova situazione; che occorre nel contempo tener conto dell'adesione del Regno Unito, della Danimarca e dell'Irlanda e delle conseguenze che ne derivano per l'ulteriore evoluzione sul mercato del carbone;

    considerando che è quindi necessario sostituire con nuove disposizioni quelle della decisione n. 3/58; che in virtù dell'articolo 30 dell'atto suindicato è opportuno tener conto al riguardo degli orientamenti di cui all'allegato II di tale atto;

    considerando che il diritto di allineamento deve essere limitato ai listini delle imprese o degli uffici di vendita che per il volume e le caratteristiche della loro produzione abbiano una certa importanza per la formazione dei prezzi nel mercato comune; che in base all'esperienza acquisita dal 1958 in poi si tratta delle imprese che registrano uno smercio complessivo annuo di oltre 1 milione di tonnellate di carbon fossile o di prodotti di carbon fossile e di lignite di propria produzione; che si deve tenere inoltre conto delle imprese di cui è imminente l'arresto della produzione;

    considerando d'altra parte che occorre limitare i quantitativi che possono essere esitati dalle citate imprese nel mercato comune mediante allineamento; che per evitare sensibili mutamenti nelle tradizionali correnti di fornitura è opportuno adottare una limitazione per zone e per principali gruppi di prodotti;

    considerando che l'esercizio del diritto di allineamento presuppone che i combustibili da fornire siano comparabili con i combustibili indicati nel listino prezzi sul quale avviene l'allineamento;

    considerando che per impedire illecite sottoquotazioni di prezzi le imprese sono tenute, ai sensi dell'articolo 3 della decisione n. 30/53, a rispettare, per la determinazione del prezzo franco, tutte le condizioni del listino prezzi sul quale si allineano;

    considerando che per permettere il controllo dei ribassi di allineamento che implicano un trasporto marittimo, le imprese devono essere tenute a notificare alla Commissione i noli marittimi presi in considerazione ai fini dell'allineamento; che per rendere noti agli interessati i noli marittimi applicati, la Commissione può pubblicarli in forma opportuna;

    considerando che per giudicare l'entità delle operazioni di allineamento compiuto dalle imprese, nonché per accertare che le disposizioni contenute nella presente decisione siano correttamente applicate, le imprese devono essere tenute a comunicare regolarmente alla Commissione la natura o l'ammontare delle transazioni effettuate mediante allineamento.

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1. Le imprese dell'industria carbonifera possono fare uso della facoltà di allineare i loro prezzi sul listino, fissato sulla base di un altro punto di parità e che procuri all'acquirente le condizioni più favorevoli nel luogo di consegna (allineamento), unicamente in conformità delle disposizioni contenute negli articoli successivi della presente decisione.

    2. Le disposizioni della presente decisione si applicano altresì agli uffici di vendita delle imprese dell'industria carbonifera a norma dell'articolo 1 2. della decisione n. 30/53.

    Articolo 2

    Le imprese dell'industria carbonifera possono allineare i loro prezzi esclusivamente sui listini delle imprese e degli uffici di vendita indicati di seguito:

    Aachener Kohlenverkauf GmbH, Aachen,

    Comptoir belge des charbons, Bruxelles,

    Gewerkschaft Auguste - Viktoria, Marl i. W.

    Houillières du Bassin du Centre et du Midi, Saint Etienne,

    Houillères du Bassin de Lorraine, Metz

    Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais, Douai,

    Maatschappij Laura & Vereeniging, Eygelshoven,

    Maatschappij Oranje-Nassau, Heerlen,

    National Coal Board, London,

    Niedersaechsischer Kohlen-Verkauf GmbH, Hannover,

    Rheinischer Braunkohlenbrikett-Verkauf GmbH, Koeln,

    Ruhrkohle AG, Essen,

    Saarbergewerke AG, Saarbruecken,

    Sophia-Jacoba Handelsgesellschaft m.b.H., Hueckelhoven,

    Verkoopkantoor des Staatsmijnen, den Haag.

    Articolo 3

    1. Le imprese elencate all'articolo 2 possono procedere ad allineamenti in ciascuna delle zone di vendita indicate di seguito soltanto fino a concorrenza dei quantitativi venduti nella zona durante l'anno civile precedente.

    Le zone di vendita di cui al presente articolo sono le seguenti:

    a) Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

    b) Nella Repubblica Federale di Germania:

    - i Laender Bassa Sassonia, Schleswig-Holstein, Amburgo e Brema

    - i Laender Renania del Nord-Vestfalia, Renania-Palatinato e Sarre

    - i Laender Assia, Baden-Wuerttemberg e Baviera;

    c) Belgio e Lussemburgo;

    d) In Francia:

    - la zona ad est dei dipartimenti Aisne, Seine et Marne, Loiret, Loir-et-Cher, Indre, Haute-Vienne, Dordogne, Lot-et-Garonne, Gers, Hautes-Pyrenées, ivi inclusi tali dipartimenti,

    - i rimanenti dipartimenti francesi.

    e) Italia

    f) Paesi Bassi

    g) Danimarca

    h) Irlanda.

    2. I quantitativi contemplati al paragrafo 1 sono applicabili separatamente ai seguenti prodotti:

    a) carbon fossile destinato alla cokefazione

    b) carbon fossile per uso domestico e per consumi di modesta entità

    c) rimanenti tipi di carbon fossile

    d) coke da altoforno

    e) coke da fonderia

    f) altri tipi di coke

    g) mattonelle di carbon fossile

    h) mattonelle di lignite.

    3. La Commissione può, su richiesta debitamente motivata, elevare, a favore di singole imprese o uffici di vendita, i limiti quantitativi indicati nei paragrafi 1 e 2.

    Articolo 4

    1. L'allineamento è lecito soltanto quando l'impresa è in grado di determinare in modo attendibile l'ammontare delle spese di trasporto sino al luogo di destinazione.

    2. Qualora le spese di trasporti non siano fissate da tariffe, l'impresa che pratica l'allineamento è tenuta ad accertarsi, all'occorrenza sulla base di documenti giustificativi originali, dell'esattezza dei dati riguardanti l'ammontare delle spese di trasporto, forniti dall'acquirente o dalla impresa di trasporto.

    Articolo 5

    Per la determinazione del prezzo franco destinazione, l'impresa che effettua l'allineamento deve tener conto dell'utile eventuale del distributore a carico del consumatore, come maggiorazioni per il commercio, maggiorazioni o ribassi di prezzo in funzione del contenuto di ceneri e di acqua, supplementi di qualità nonché di ogni altra caratteristica determinante per il valore al consumo del carbone (ad esempio pezzatura, contenuto di sostanze volatili, potere calorifico, contenuto di zolfo, potere di cokefazione).

    Articolo 6

    1. Le imprese dell'industria carbonifera sono tenute a notificare le operazioni di allineamento all'interno del mercato comune che implicano un trasporto marittimo. Nella notifica deve essere indicato l'ammontare del nolo marittimo che è stato preso in considerazione per il calcolo del ribasso di allineamento.

    2. La notifica deve aver luogo all'atto della stipula del contratto e deve contenere i singoli elementi di calcolo del prezzo allineato con indicazione distinta delle spese di carico e del nolo (ivi compresi diritti portuali, assicurazioni e altre spese conteggiate dal caricatore).

    3. La Commissione comunica a tutte le imprese interessate, su loro richiesta, i noli che le sono stati notificati: essa può pubblicarli in forma opportuna.

    Articolo 7

    Le imprese che si avvalgono della facoltà di allineamento sono tenute a comunicare alla Commissione il 15 febbraio e 15 agosto di ogni anno per il precedente semestre civile:

    a) i quantitativi di combustibile per cui sono stati stipulati contratti di fornitura in seguito ad allineamento, nonché le condizioni pattuite;

    b) i quantitativi di combustibile forniti in ciascuna delle zone di vendita indicate all'articolo 3 1. in seguito ad allineamento e quelli forniti al prezzo del proprio listino.

    Le notifiche delle imprese dovranno essere fatte sui moduli prescritti dalla Commissione.

    Articolo 8

    Le disposizioni della presente decisione non impediscono alle imprese di allineare i propri prezzi, conformemente all'articolo 60, paragrafo 2, ultimo comma, del trattato, sulle condizioni offerte da imprese aventi sede all'esterno della Comunità.

    Articolo 9

    La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 1973. Alla stessa data è abrogata la decisione n. 3/58.

    Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1972.

    Per la Commissione

    Il Presidente

    S. L. MANSHOLT

    (1) GU della CECA n. 6 del 4. 5. 1953, pag. 109 e seguenti.(2) GU della CECA n. 11 del 29. 3. 1958, pag. 157 e seguenti.

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