Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31971R1634

    Regolamento (CEE) n. 1634/71 della Commissione, del 27 luglio 1971, che modifica il regolamento (CEE) n. 821/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alla definizione, applicabile per la concessione della restituzione all'esportazione, dei cereali mondati e dei cereali perlati

    GU L 170 del 29.7.1971, p. 13–14 (DE, FR, IT, NL)
    edizione speciale inglese: serie I tomo 1971(II) pag. 606 - 607

    Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1971/1634/oj

    31971R1634

    Regolamento (CEE) n. 1634/71 della Commissione, del 27 luglio 1971, che modifica il regolamento (CEE) n. 821/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alla definizione, applicabile per la concessione della restituzione all'esportazione, dei cereali mondati e dei cereali perlati

    Gazzetta ufficiale n. L 170 del 29/07/1971 pag. 0013 - 0014
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 4 pag. 0003
    edizione speciale danese: serie I capitolo 1971(II) pag. 0544
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 4 pag. 0003
    edizione speciale inglese: serie I capitolo 1971(II) pag. 0606
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 7 pag. 0003
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 5 pag. 0042
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 5 pag. 0042


    ++++

    ( 1 ) GU n . 117 del 19 . 6 . 1967 , pag . 2269/67 .

    ( 2 ) GU n . L 162 del 20 . 7 . 1971 , pag . 1 .

    ( 3 ) GU n . L 149 del 29 . 6 . 1968 , pag . 46 .

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1634/71 DELLA COMMISSIONE

    del 27 luglio 1971

    che modifica il regolamento ( CEE ) n . 821/68 della Commissione , del 28 giugno 1968 , relativo alla definizione , applicabile per la concessione della restituzione all'esportazione , dei cereali mondati e dei cereali perlati

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento n . 120/67/CEE del Consiglio , del 13 giugno 1967 , relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1528/71 ( 2 ) , in particolare l'articolo 16 , paragrafo 6 ,

    considerando che con il regolamento ( CEE ) n . 821/68 della Commissione , del 28 giugno 1968 ( 3 ) , è stata adortata una definizione , applicabile per la concessione della restituzione all'esportazione , dei cereali mondati e dei cereali perlati ;

    considerando che nel commercio esistono cereali perlati di buona qualità che tuttavia non soddisfano ai requisiti di uniformità dei chicchi previsti dal regolamento ( CEE ) n . 821/68 e che , non rientrando nella definizione prevista a tale scopo , non possono beneficiare della restituzione all'esportazione accordata per detti prodotti ; che , per non escludere dal beneficio della restituzione tale categoria di prodotti , è opportuno adeguare corrispondentemente le disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 821/68 ;

    considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    La parte B della definizione dei termini cereali mondati ( decorticati o filati ) e cereali perlati dell'allegato del regolamento ( CEE ) n . 821/68 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento .

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1 * agosto 1971 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , il 27 luglio 1971 .

    Per la Commissione

    Il Presidente

    Franco M . MALFATTI

    ALLEGATO

    B . Rientrano nella nozione di " Cereali perlati " :

    1 . Cereali di 1 a categoria :

    1 . i cereali che rispondono alla seguente definizione :

    i cereali perlati , principalmente di orzo , sono cereali di spessore uniforme completamente privi di pule , pericarpio ed embrione , per la maggior parte privi del tegumento seminale e dello strato aleuronico , di forma arrotondata da ogni parte ,

    2 . e che soddisfano inoltre ai seguenti requisiti :

    uniformità dei chicchi :

    a ) il 75 % dei chicchi deve trovarsi entro al massimo il 20 % di dm ;

    b ) il 94 % dei chicchi sommato gradualmente tra il 3 e il 97 % deve trovarsi entro al massimo il 30 % di dm ;

    c ) il 100 % dei chicchi deve trovarsi entro al massimo il 50 % di dm .

    Constatazione dell'uniformità mediante analisi al setaccio effettuata con setacci a fori rotondi .

    dm = il valore medio da ottenere dalla curva delle somme dell'analisi al setaccio per il 50 % del materiale vagliato .

    II . Cereali di 2 a categoria :

    i cereali che rispondono alla definizione di cui al punto B I 1 ) .

    Top