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Document 31971R1410

    Regolamento (CEE) n. 1410/71 del Consiglio, del 29 giugno 1971, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    GU L 148 del 3.7.1971, p. 3–3 (DE, FR, IT, NL)
    edizione speciale inglese: serie I tomo 1971(II) pag. 410 - 411

    Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1995; abrog. impl. da 31994R3290

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1971/1410/oj

    31971R1410

    Regolamento (CEE) n. 1410/71 del Consiglio, del 29 giugno 1971, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    Gazzetta ufficiale n. L 148 del 03/07/1971 pag. 0003 - 0003
    edizione speciale danese: serie I capitolo 1971(II) pag. 0362
    edizione speciale inglese: serie I capitolo 1971(II) pag. 0410
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 6 pag. 0212
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 4 pag. 0202
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 4 pag. 0202


    ++++

    ( 1 ) GU n . C 151 del 29 . 12 . 1970 , pag . 40 .

    ( 2 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 13 .

    ( 3 ) GU n . L 143 del 1 * . 7 . 1970 , pag . 1 .

    ( 4 ) Vedasi pag . 4 della presente Gazzetta ufficiale .

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1410/71 DEL CONSIGLIO

    del 29 giugno 1971

    che modifica il regolamento ( CEE ) n . 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 42 e 43 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

    considerando che il regolamento ( CEE ) n . 804/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 2 ) , modificato per ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1253/70 ( 3 ) , prevede all'articolo 14 , paragrafo 1 , che fino all applicazione del regime comunitario di cui all'articolo 22 , paragrafo 2 , primo comma , i dazi della tariffa doganale comune si applicano alle importazioni dei prodotti di cui all'articolo 1 , lettera a ) 1 ;

    considerando che nel medesimo regolamento , all'articolo 15 , è detto che fino all'applicazione del regime comunitario di cui all'articolo 22 , paragrafo 2 , primo comma , gli Stati membri mantengono nei confronti dei paesi tersi , per i prodotti di cui all'articolo 1 , lettera a ) 1 , le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali , le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente , applicabili all'atto dell'entrata in vigore del regolamento sopra citato ;

    considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1411/71 del Consiglio , del 29 giugno 1971 , che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per i prodotti della voce 04.01 della tariffa doganale comune ( 4 ) , instaura il regime comunitario di cui sopra ;

    considerando che è quindi opportuno prevedere , anche per il prodotto di cui all'articolo 1 , lettera a ) 1 , del regolamento ( CEE ) n . 804/68 , l'applicazione del regime di prelievi all'importazione e sopprimere l'articolo 15 di detto regolamento , divenuto ormai privo di oggetto ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Il testo dei paragrafi 1 , 2 e 3 dell'articolo 14 del regolamento ( CEE ) n . 804/68 è sostituito dal testo seguento :

    " 1 . All'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 , viene riscosso un prelievo .

    2 . I prodotti di cui al paragrafo 1 possono essere ripartiti in gruppi . Per ciaseum gruppo viene determinato un prodotto pilota . Gli altri prodotti di ciascun gruppo sono denominati in appresso " prodotti assimilati " .

    3 . Il prelievo per i prodotti di un gruppo , quando non e fissato da disposizioni speciali , è uguale al prezzo d'entrata del prodotto pilota , diminuito del prezzo franco frontiera .

    Tuttavia , in deroga alle disposizioni del primo comma , per i prodotti il cui dazio dognale è stato consolidato nell'ambito del GATT , il prelievi è limitato all'importo risultante dal consolidamento . "

    Articolo 2

    L'articolo 15 del regolamento ( CEE ) n . 804/68 è soppresso .

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il 1 * gennaio 1972 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Lussemburgo , addi - 29 giugno 1971 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M . COINTAT

    ( 4 ) Vedasi pag . 4 della presente Gazzeta ufficiale .

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