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Document 31971R1410
Regulation (EEC) No 1410/71 of the Council of 29 June 1971 amending Regulation (EEC) No 804/68 on the common organisation of the market in milk and milk products
Regolamento (CEE) n. 1410/71 del Consiglio, del 29 giugno 1971, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Regolamento (CEE) n. 1410/71 del Consiglio, del 29 giugno 1971, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
GU L 148 del 3.7.1971, p. 3–3
(DE, FR, IT, NL) Altre edizioni speciali
(DA, EL, ES, PT)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1971(II) pag. 410 - 411
No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1995; abrog. impl. da 31994R3290
Regolamento (CEE) n. 1410/71 del Consiglio, del 29 giugno 1971, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Gazzetta ufficiale n. L 148 del 03/07/1971 pag. 0003 - 0003
edizione speciale danese: serie I capitolo 1971(II) pag. 0362
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1971(II) pag. 0410
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 6 pag. 0212
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 4 pag. 0202
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 4 pag. 0202
++++ ( 1 ) GU n . C 151 del 29 . 12 . 1970 , pag . 40 . ( 2 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 13 . ( 3 ) GU n . L 143 del 1 * . 7 . 1970 , pag . 1 . ( 4 ) Vedasi pag . 4 della presente Gazzetta ufficiale . REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1410/71 DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1971 che modifica il regolamento ( CEE ) n . 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 42 e 43 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , considerando che il regolamento ( CEE ) n . 804/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 2 ) , modificato per ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1253/70 ( 3 ) , prevede all'articolo 14 , paragrafo 1 , che fino all applicazione del regime comunitario di cui all'articolo 22 , paragrafo 2 , primo comma , i dazi della tariffa doganale comune si applicano alle importazioni dei prodotti di cui all'articolo 1 , lettera a ) 1 ; considerando che nel medesimo regolamento , all'articolo 15 , è detto che fino all'applicazione del regime comunitario di cui all'articolo 22 , paragrafo 2 , primo comma , gli Stati membri mantengono nei confronti dei paesi tersi , per i prodotti di cui all'articolo 1 , lettera a ) 1 , le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali , le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente , applicabili all'atto dell'entrata in vigore del regolamento sopra citato ; considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1411/71 del Consiglio , del 29 giugno 1971 , che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per i prodotti della voce 04.01 della tariffa doganale comune ( 4 ) , instaura il regime comunitario di cui sopra ; considerando che è quindi opportuno prevedere , anche per il prodotto di cui all'articolo 1 , lettera a ) 1 , del regolamento ( CEE ) n . 804/68 , l'applicazione del regime di prelievi all'importazione e sopprimere l'articolo 15 di detto regolamento , divenuto ormai privo di oggetto , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il testo dei paragrafi 1 , 2 e 3 dell'articolo 14 del regolamento ( CEE ) n . 804/68 è sostituito dal testo seguento : " 1 . All'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 , viene riscosso un prelievo . 2 . I prodotti di cui al paragrafo 1 possono essere ripartiti in gruppi . Per ciaseum gruppo viene determinato un prodotto pilota . Gli altri prodotti di ciascun gruppo sono denominati in appresso " prodotti assimilati " . 3 . Il prelievo per i prodotti di un gruppo , quando non e fissato da disposizioni speciali , è uguale al prezzo d'entrata del prodotto pilota , diminuito del prezzo franco frontiera . Tuttavia , in deroga alle disposizioni del primo comma , per i prodotti il cui dazio dognale è stato consolidato nell'ambito del GATT , il prelievi è limitato all'importo risultante dal consolidamento . " Articolo 2 L'articolo 15 del regolamento ( CEE ) n . 804/68 è soppresso . Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 1 * gennaio 1972 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Lussemburgo , addi - 29 giugno 1971 . Per il Consiglio Il Presidente M . COINTAT ( 4 ) Vedasi pag . 4 della presente Gazzeta ufficiale .