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Document 31969R2261

    Regolamento (CEE) n. 2261/69 della Commissione, del 13 novembre 1969, relativo alla non fissazione di importi supplementari per anatre e oche macellate provenienti dalla Romania

    GU L 286 del 14.11.1969, p. 24–25 (DE, FR, IT, NL)
    edizione speciale inglese: serie I tomo 1969(II) pag. 469 - 470

    Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1969/2261/oj

    31969R2261

    Regolamento (CEE) n. 2261/69 della Commissione, del 13 novembre 1969, relativo alla non fissazione di importi supplementari per anatre e oche macellate provenienti dalla Romania

    Gazzetta ufficiale n. L 286 del 14/11/1969 pag. 0024 - 0025
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 2 pag. 0232
    edizione speciale danese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0459
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 2 pag. 0232
    edizione speciale inglese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0469
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 4 pag. 0249
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 3 pag. 0152
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 3 pag. 0152


    ++++

    ( 1 ) GU n . 117 del 19 . 6 . 1967 , pag . 2301/67 .

    ( 2 ) GU n . 129 del 28 . 6 . 1967 , pag . 2577/67 .

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2261/69 DELLA COMMISSIONE

    del 13 novembre 1969

    relativo alla non fissazione di importi supplementari per anatre e oche macellate

    provenienti dalla Romania

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento n . 123/67/CEE del Consiglio , del 13 giugno 1967 , relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ( 1 ) ,

    visto il regolamento n . 163/67/CEE della Commissione , del 26 giugno 1967 , che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza dai paesi terzi ( 2 ) , in particolare l'articolo 4 ,

    considerando che , quando il prezzo d'offerta franc} frontiera di un prodotto scende al disotto del prezzo limite , il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza fra il prezzo limite e il prezzo d'offerta ;

    considerando che l'importo supplementare non si applica tuttavia nei confronti dei paesi terzi disposti a garantire , e in grado di farlo , che all'importazione nella Comunità di prodotti originari e in provenienza dal loro territorio il prezzo praticato non sarà inferiore al prezzo limite e che sarà evitata ogni deviazione di traffico ;

    considerando che ; con lettera del 5 novembre 1969 , le competenti autorità della Repubblica socialista di Romania si sono dichiarate disposte a dare tale garanzia per le esportazioni nella Comunita di anatre e oche macellate ; che esse provvederanno affinchè dette esportazioni vengano effettuate esclusivamente dall'azienda di Stato per il commercio estero Prodexport ; che provvederanno inoltre affinchè per tali prodotti non vi siano consegne a prezzi franco frontiera della Comunita inferiori al prezzo limite valido nel giorno dello sdoganamento ; che a tal fine provvederanno in particolare affinche l'azienda di Stato per il commercio estero Prodexport eviti le misure che possono determinare indirettamente prezzi inferiori ai prezzi limite , come ad esempio l'assunzione a carico delle spese di commercializzazione o di trasporto , la concessione di riduzioni di prezzo , la conclusione di accordi per prestazione abbinate , o le misure aventi effetti analoghi ;

    considerando che le competenti autorità della Repubblica socialista di Romania si sono inoltre dichiarate disposte a trasmettere regolarmente alla Commissione , tramite l'azienda di Stato per il commercio estero Prodexport , i dettagli relativi alle esportazioni di anatre e oche macellate nella Comunità un controllo permanente sull'efficacia delle misure applicate ;

    considerando che i problemi relativi all'osservanza di tale dichiarazione di garanzia sono stati discussi nei particolari con i rappresentati della Repubblica socialista di Romania ; che , a seguito delle discussioni , si puo ritenere che la Repubblica socialista di Romania è in grado di tener fede alla sua dichiarazione di garanzia ; che non occorre pertanto fissare un importo supplementare all'importazione dei prodotti in questione originari e in provenienza dalla Repubblica socialista di Romania ;

    considerando che il Comitato di gestione per il pollame e le uova non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    I prelievi determinati a norma dell'articolo 4 del regolamento n . 123/67/CEE non sono aumentati di un importo supplementare per le importazioni dei seguenti prodotti delle voci 02.02 A II e III della tariffa doganale comune originari e in provenienza dalla Repubblica socialista di Romania :

    a ) anatre morte , presentate spennate , dissanguate , non svuotate intestini , con la testa e le zampe , denominate " anatre 85 % ;

    b ) anatre morte , intere , presentate , svuotate , senza la testa e le zampe , con o senza il cuore , il fegato e il ventriglio , denominate " anatre 70 % " ;

    c ) oche morte , intere , presentate spennate , dissanguate , non svuotate , con la testa e le zampe , denominate " oche 82 % " ;

    d ) oche morte, intere , presentate spennate , svuotate , senza la testa e le zampe , con o senza il cuore e il ventriglio , denominate " oche 75 % " .

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazetta ufficiale delle Comunità europee .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli State membri .

    Fatto a Bruxelles , il 13 novembre 1969 .

    Per la Commissione

    Il Presidente

    Jean REY

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