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Document 31968R1107
Regulation (EEC) No 1107/68 of the Commission of 27 July 1968 on detailed rules of application for intervention on the market in Grana padano and Parmigiano-Reggiano cheeses
Regolamento (CEE) n. 1107/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano
Regolamento (CEE) n. 1107/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano
GU L 184 del 29.7.1968, p. 29–34
(DE, FR, IT, NL) Altre edizioni speciali
(DA, EL, ES, PT, FI, SV)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1968(II) pag. 382 - 386
No longer in force, Date of end of validity: 08/11/1994; abrogato da 31994R2659
Regolamento (CEE) n. 1107/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano
Gazzetta ufficiale n. L 184 del 29/07/1968 pag. 0029 - 0034
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 2 pag. 0122
edizione speciale danese: serie I capitolo 1968(II) pag. 0378
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 2 pag. 0122
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1968(II) pag. 0382
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 3 pag. 0151
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 3 pag. 0003
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 3 pag. 0003
++++ ( 1 ) GU N . L 148 DEL 28 . 6 . 1968 , PAG . 13 . ( 2 ) GU N . L 166 DEL 17 . 7 . 1968 , PAG . 8 . REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1107/68 DELLA COMMISSIONE DEL 27 LUGLIO 1968 RELATIVO ALLE MODALITA DI APPLICAZIONE DEGLI INTERVENTI SUL MERCATO DEI FORMAGGI GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , VISTO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA , VISTO IL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 804/68 DEL CONSIGLIO , DEL 27 GIUGNO 1968 , RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI ( 1 ) , IN PARTICOLARE L'ARTICOLO 6 , PARAGRAFO 7 , CONSIDERANDO CHE IL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 971/68 DEL CONSIGLIO , DEL 15 LUGLIO 1968 ( 2 ) , HA STABILITO LE NORME GENERALI CHE DISCIPLINANO LE MISURE D'INTERVENTO SUL MERCATO DEI FORMAGGI GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO ; CHE LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA DI APPLICAZIONE IMPLICA LA DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI ACQUISTO DA PARTE DELL'ORGANISMO D'INTERVENTO , DELLA REIMMISSIONE DEI FORMAGGI D'AMMASSO SUL MERCATO E DELL'ATTRIBUZIONE DEGLI AIUTI ALL'AMMASSO PRIVATO ; CONSIDERANDO CHE L'ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 1 , LETTERA A ) , DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 971/68 STABILISCE CHE I FORMAGGI OFFERTI DEVONO ESSERE PRODOTTI DA IMPRESE RICONOSCIUTE ; CHE LE CONDIZIONI DI TALE RICONOSCIMENTO DEVONO ESSERE TALI DA GARANTIRE CHE L'INTERVENTO SIA ESEGUITO IN FAVORE DI IMPRESE CHE RISPONDANO AI REQUISITI PREVISTI PER AVER DIRITTO AL MARCHIO DI ORIGINE ; CHE , D'ALTRA PARTE , TALI IMPRESE DEVONO IMPEGNARSI A SODDISFARE ALCUNI OBBLIGHI NECESSARI ALLA GESTIONE DELL'INTERVENTO ; CONSIDERANDO CHE E NECESSARIO A NORMA DELL'ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 1 , LETTERA B ) , DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 971/68 , STABILIRE I REQUISITI CHE DEVONO ESSERE SODDISFATTI AFFINCHE I FORMAGGI SIANO ACQUISTATI DALL'ORGANISMO D'INTERVENTO ; CHE CONVIENE PREVEDERE REQUISITI DIVERSI SECONDO L'ETA DEI FORMAGGI ; CHE TALI REQUISITI DEVONO ESSERE CONTROLLATI SECONDO UN SISTEMA ADATTO ALLA CATEGORIA DEI FORMAGGI OGGETTO DELL'INTERVENTO ; CHE A CAUSA DEL MARGINE D'ERRORE CHE COMPORTA IL CONTROLLO D'UN FORMAGGIO GIOVANE , CONVIENE PREVEDERE UNA SORVEGLIANZA PARTICOLARE DELLE CONDIZIONI DI PRODUZIONE ; CONSIDERANDO CHE PER ASSICURARE LE MIGLIORI CONDIZIONI DI STAGIONATURA E DI CONSERVAZIONE DEI FORMAGGI , E NECESSARIO DETERMINARE I REQUISITI CUI DEVONO RISPONDERE I MAGAZZINI ; CONSIDERANDO CHE SECONDO L'ARTICOLO 3 , PARAGRAFO 3 , DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 971/68 , LE SPESE SUPPLEMENTARI DI TRASPORTO SONO A CARICO DELL'ORGANISMO D'INTERVENTO NEL CASO IN CUI LA CONSEGNA SIA EFFETTUATA PRESSO UN MAGAZZINO SITUATO AD UNA DISTANZA SUPERIORE AD UN DETERMINATO LIMITE ; CHE TALE DISTANZA DEVE ESSERE FISSATA TENENDO CONTO DELLE CONDIZIONI ABITUALI DI CONSEGNA ALLA FASE DEL COMMERCIO ALL'INGROSSO ; CHE E NECESSARIO CHE L'IMPORTO FORFETTARIO DELLE SPESE SUPPLEMENTARI DI TRASPORTO , STABILITO PER TONNELLATA E PER CHILOMETRO , TENGA CONTO DELLE SPESE MEDIE DI TRASPORTO ; CONSIDERANDO CHE L'ATTUAZIONE DI UNA PROCEDURA COMUNITARIA DI AGGIUDICAZIONE RICHIEDE L'INSTAURAZIONE DI NORME GENERALI RELATIVE ALLE DIVERSE OPERAZIONI RELATIVE ALL'AGGIUDICAZIONE ; CONSIDERANDO CHE , PER GARANTIRE LA PARITA DI ACCESSO DI TUTTI GLI INTERESSATI , GLI AVVISI D'ASTA DEVONO ESSERE PUBBLICATI TEMPESTIVAMENTE ; CHE SI POTRA RAGGIUNGERE IL MAGGIOR NUMERO POSSIBILE DI INTERESSATI SE , OLTRE ALLE EVENTUALI PUBBLICAZIONI NAZIONALI , OGNI AVVISO D'ASTRA VERRA PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA EUROPEE ; CONSIDERANDO CHE LE CARATTERISTICHE DEI FORMAGGI , CHE POSSONO DIFFERIRE SECONDO LE PARTITE , DEVONO ESSERE PUBBLICATE CON ESATTEZZA ; CHE E PERTANTO NECESSARIO CHE LE OFFERTE INDICHINO , OLTRE AI DATI INDISPENSABILI PER LA LORO VALUTAZIONE , LA PARTITA IN CAUSA ; CONSIDERANDO CHE LA PRESENTAZIONE DI UN'OFFERTA E RESA PIU FACILE DALLA POSSIBILITA DATA AGLI OFFERENTI DI ESAMINARE I FORMAGGI ; CHE E DI CONSEGUENZA PREVISTO CHE GLI OFFERENTI RINUNCINO A QUALSIASI RECLAMO PER QUANTO RIGUARDA LA QUALITA DELLA PARTITA CHE , EVENTUALMENTE , VIENE LORO AGGIUDICATA ; CONSIDERANDO CHE L'IMPORTO DEL DEPOSITO CAUZIONALE DESTINATO A GARANTIRE L'OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE ALL'AGGIUDICAZIONE PUO ESSERE VALUTATA SECONDO L'INTERESSE DEGLI OFFERENTI AD ACCETTARE L'AGGIUDICAZIONE ; CONSIDERANDO CHE L'AGGIUDICAZIONE DEVE ESSERE ATTRIBUITA AL MAGGIOR OFFERENTE DATO CHE LO SCOPO DELL'AGGIUDICAZIONE E QUELLO DI OTTENERE IL PREZZO PIU ELEVATO ; CHE E INOLTRE NECESSARIO PREVEDERE DISPOSIZIONI PER IL CASO DI PIU OFFERTE PER LO STESSO PREZZO ; CONSIDERANDO TUTTAVIA CHE IL PREZZO PIU ELEVATO PUO ESSERE PRESO IN CONSIDERAZIONE SOLTANTO SE CORRISPONDE ALLA SITUAZIONE EFFETTIVA DEL MERCATO ; CHE PER QUESTO MOTIVO E OPPORTUNO DETERMINARE , TENUTO CONTO DELLE OFFERTE PRESENTATE , UN PREZZO MINIMO DI VENDITA STABILITO SECONDO UNA PROCEDURA COMUNITARIA ; CONSIDERANDO CHE , AFFINCHE LA PRESA IN CONSEGNA DEI QUANTITATIVI AGGIUDICATI ABBIA LUOGO IL PIU PRESTO POSSIBILE , E NECESSARIO PREVEDERE CHE I DIRITTI E GLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE VENGANO ADEMPIUTI ENTRO UN CERTO TERMINE ; CONSIDERANDO CHE E PERTANTO NECESSARIO AVVERTIRE GLI AGGIUDICATARI NEL PIU BREVE TEMPO POSSIBILE E MUNIRLI , DOPO VERSAMENTO DEL PREZZO D'ACQUISTO , DI UN BUONO DI RITIRO CONTENENTE LE INDICAZIONI NECESSARIE ; CONSIDERANDO CHE L'ARTICOLO 10 , PARAGRAFO 2 , DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 971/68 STABILISCE CHE L'AIUTO ALL'AMMASSO PRIVATO E SUBORDINATO ALLA STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO DI AMMASSO CON L'ORGANISMO D'INTERVENTO ; CHE TALE CONTRATTO DEVE PREVEDERE DELLE DISPOSIZIONI CHE PERMETTANO L'IDENTIFICAZIONE DEI FORMAGGI ED IL CONTROLLO DELLE GIACENZE CHE USUFRUISCONO DI UN AIUTO ; CONSIDERANDO CHE OCCORRE DETERMINARE LA DURATA DEI CONTRATTI IN FUNZIONE DELLE REALI NECESSITA DI MERCATO E DELLA CONSERVABILITA DEI FORMAGGI IN CAUSA ; CONSIDERANDO CHE L'IMPORTO DELL'AIUTO DEVE ESSERE FISSATO TENENDO CONTO DELLE SPESE DI AMMASSO E DELL'EVOLUZIONE DEI PREZZI DI MERCATO ; CONSIDERANDO CHE LE MISURE PREVISTE NEL PRESENTE REGOLAMENTO SONO CONFORMI AL PARERE DEL COMITATO DI GESTIONE PER IL LATTE E I PRODOTTI LATTIERO-CASEARI , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : ARTICOLO 1 1 . L'ORGANISMO D'INTERVENTO ACCORDA IL RICONOSCIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 971/68 SOLTANTO AD IMPRESE : A ) I CUI FORMAGGI RECANO IL MARCHIO D'ORIGINE ; B ) CHE TENGONO UNA CONTABILITA DI MAGAZZINO SECONDO LE PRESCRIZIONI DELL'ORGANISMO D'INTERVENTO E CHE ACCETTANO DI SOTTOPORSI A QUALSIASI CONTROLLO DA PARTE DELLE AUTORITA ; C ) CHE SI IMPEGNANO A FORNIRE REGOLAMENTE ALL'ORGANISMO D'INTERVENTO INFORMAZIONI STATISTICHE SUI QUANTITATIVI DI LATTE TRASFORMATI E SUI PRODOTTI OTTENUTI . 2 . ALL'IMPRESA CHE HA OTTENUTO IL RICONOSCIMENTO VIENE ASSEGNATA UN NUMERO . TALE NUMERO E APPOSTO SUL FORMAGGIO CON IL MARCHIO D'ORIGINE . ARTICOLO 2 1 . IL FORMAGGIO OFFERTO ALL'INTERVENTO E SOTTOPOSTO PRIMA DELL'ACQUISTO A UN CONTROLLO SULLE CONDIZIONI DI PRODUZIONE E SULLA QUALITA DEL FORMAGGIO . LO STATO MEMBRO ADOTTA LE DISPOSIZIONI NECESSARIE PER GARANTIRE : A ) CHE LE IMPRESE PRODUTTRICI CHE OFFRONO I FORMAGGI SIANO SOTTOPOSTE IN LOCO AD UNA SORVEGLIANZA REGOLARE DA PARTE DELL'ORGANISMO D'INTERVENTO SE SI TRATTA DEI FORMAGGI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 971/68 ; B ) INOLTRE , SE SI TRATTA DEI FORMAGGI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 2 , LETTERA A ) , DEL SUDDETTO REGOLAMENTO , _ CHE LE IMPRESE PRODUTTRICI TRASFORMINO SOLTANTO IL LATTE DELLA LORO NORMALE ZONA DI RACCOLTA ; _ CHE I FORMAGGI DESTINATI ALL'INTERVENTO SIANO , AL PIU TARDI IL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA LORO FABBRICAZIONE , MARCHIATI IN MODO INDELEBILE CON L'INDICAZIONE DEL GIORNO E DEL MESE DI FABBRICAZIONE ; _ CHE LE IMPRESE PRODUTTRICI , DURANTE IL PERIODO DI PRODUZIONE STABILITO ALL'ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 2 , LETTERA A ) , DEL SUDDETTO REGOLAMENTO SIANO SOTTOPOSTE AD UN APPROPRIATO CONTROLLO PER GARANTIRE L'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE TRADIZIONALI DI FABBRICAZIONE PREVISTE PER LA DENOMINAZIONE D'ORIGINE ED IL MARCHIO DI QUALITA DEL FORMAGGIO GRANA PADANO . 2 . L'ORGANISMO D'INTERVENTO ACQUISTA A ) IL FORMAGGIO GRANA PADANO DI CUI ALL'ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 2 , LETTERA A ) , DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 971/68 SOLTANTO SE PRESENTA LE CARATTERISTICHE SEGUENTI : _ FORMA CILINDRICA A SCALZO DIRITTO O LEGGERMENTE CONVESSO , FACCE PIANE , DEL DIAMETRO DI 35/45 CM , DI PESO NON INFERIORE A 26 E NON SUPERIORE A 43 KG , _ UMIDITA MASSIMA : 40 % , _ TENORE MINIMO DI GRASSO SU SOSTANZA SECCA : 36 % , _ TENORE DI SALE NON INFERIORE ALL'1,5 E NON SUPERIORE AL 2,2 % , _ PASTA LISCIA CON OCCHIATURA APPENA VISIBILE , _ NON CONTENENTE SOSTANZE ESTRANEE AL LATTE , SALVO IL CLORURO DI SODIO E IL CAGLIO ; B ) I FORMAGGI GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO DI CUI ALL'ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 2 , LETTERA B ) , DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 971/68 SOLTANTO SE SONO CLASSIFICATI NELLA CATEGORIA " SCELTO 0/1 " . ARTICOLO 3 1 . IL CONTRATTO D'ACQUISTO E STIPULATO CON LA CONDIZIONE CHE , AD UN SECONDO CONTROLLO DI QUALITA EFFETTUATO : _ TRA IL 1 APRILE E IL 15 GIUGNO PER IL GRANA PADANO DI CUI ALL'ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 2 , LETTERA B ) , DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 971/68 ; _ TRA IL 15 SETTEMBRE E IL 15 NOVEMBRE PER IL PARMIGIANO REGGIANO , I FORMAGGI RISPONDANO AI REQUISITI DELLA CATEGORIA " SCELTO 0/1 " . 2 . PER QUANTO RIGUARDA IL FORMAGGIO GRANA PADANO DI CUI ALL'ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 2 , LETTERA A ) , DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 971/68 , IL CONTRATTO D'ACQUISTO E STIPULATO ALLA CONDIZIONE CHE ALL'ATTO DI UN SECONDO CONTROLLO DI QUALITA EFFETTUATO ENTRO UN TERMINE MINIMO DI TRENTA GIORNI DOPO LA CONSEGNA , IL FORMAGGIO RISPONDA AI REQUISITI MINIMI SEGUENTI : A ) CROSTA INTATTA ( ASSENZA DI CREPE SULLA CROSTA ) ; B ) PASTA LISCIA CON OCCHIATURA APPENA VISIBILE ; C ) ODORE E SAPORE NETTI ; D ) ASSENZA DI FERMENTAZIONI ANORMALI ACCOMPAGNATE DA RIGONFIAMENTO . ARTICOLO 4 NELL'ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 971/68 POSSONO ESSERE INDICATI SOLTANTO I MAGAZZINI AVENTI UNA CAPACITA MINIMA DI 1.000 FORME E DOTATI DELL'ATTREZZATURA NECESSARIA PER ASSICURARE PERMANENTEMENTE LE CONDIZIONI DI TEMPERATURA E D'UMIDITA RICHIESTE DALLA STAGIONATURA DEL GRANA PADANO O DEL PARMIGIANO REGGIANO . ARTICOLO 5 1 . LA DISTANZA MASSIMA DI CUI ALL'ARTICOLO 3 , PARAGRAFO 2 , DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 971/68 E STABILITA A CHILOMETRI 100 . 2 . LE SPESE SUPPLEMENTARI DI TRASPORTO DI CUI ALL'ARTICOLO 3 , PARAGRAFO 3 , DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 971/68 SONO FISSATE A 0,026 UNITA DI CONTO PER TONNELLATA E PER CHILOMETRO . ARTICOLO 6 1 . QUANDO E DECISO CHE LA VENDITA DEI FORMAGGI GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO GIACENTI AL PUBBLICO AMMASSO HA LUOGO IN BASE A PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE , L'ORGANISMO D'INTERVENTO PUBLICA L'AVVISO D'ASTA . 2 . SE TRATTASI DI FORMAGGI STAGIONATI , L'AVVISO D'ASTA DEVE CONTENERE IN PARTICOLARE LE INDICAZIONI SEGUENTI : A ) IL PESO DI OGNI PARTITA MESSA IN VENDITA ; B ) L'ETA , L'ORIGINE E LA QUALITA ; C ) IL LUOGO DEL MAGAZZINO O DEI MAGAZZINI DI GIACENZA DELLE PARTITE ; D ) IL TERMINE PREVISTO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE . 3 . SE TRATTASI DI FORMAGGI FRESCHI CHE NON HANNO POTUTO FORMARE OGGETTO DELLA CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA QUALITA PREVISTA PER L'ATTRIBUZIONE DEFINITIVA DEL MARCHIO D'ORIGINE , L'AVVISO D'ASTA INDICA IN PARTICOLARE : A ) LA QUANTITA DI OGNI PARTITA MESSA IN VENDITA ; B ) L'EPOCA DI FABBRICAZIONE ; C ) LA COMPOSIZIONE MEDIA DEI FORMAGGI ; D ) IL LUOGO DEL MAGAZZINO O DEI MAGAZZINI DI GIACENZA DELLE PARTITE ; E ) LE EVENTUALI CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA SUA UTILIZZAZIONE DA PARTE DELL'ACQUIRENTE ; F ) IL TERMINE PREVISTO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE . 4 . PER " PARTITA " , AI SENSI DEL PRESENTE REGOLAMENTO , SI INTENDE UNA QUANTITA DI FORMAGGIO COSTITUITA PER LA VENDITA . TALE QUANTITA DI FORMAGGIO CORRISPONDE ALLA PRODUZIONE DI UN'IMPRESA DURANTE IL PERIODO COMPRESO TRA IL 1 APRILE E L'11 NOVEMBRE SE SI TRATTA DI FORMAGGI STAGIONATI DI CUI AL PARAGRAFO 2 . ARTICOLO 7 1 . GLI AVVISI D'ASTA SONO PUBBLICATI NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA EUROPEE . ALTRE PUBBLICAZIONI POSSONO INOLTRE ESSERE EFFETTUATE A CURA DELL'ORGANISMO D'INTERVENTO . 2 . LA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA EUROPEE HA LUOGO ALMENO OTTO GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA PREVISTA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE . ARTICOLO 8 GLI ORGANISMI D'INTERVENTO PRENDONO LE DISPOSIZIONI NECESSARIE PER PERMETTERE AGLI INTERESSATI DI PROCEDERE AD UN ESAME DEI FORMAGGI MESSI IN VENDITA E PRENDERE CONOSCENZA DEI RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI DALL'ORGANISMO D'INTERVENTO . ARTICOLO 9 1 . GLI INTERESSATI PARTECIPANO ALL'ASTA PRESENTANDO LE LORO OFFERTE ALL'ORGANISMO D'INTERVENTO INTERESSATO MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA , TELEX O TELEGRAMMA . 2 . NELL'OFFERTA DEVONO ESSERE INDICATI : A ) IL NOME , COGNOME E INDIRIZZO DELL'OFFERENTE ; B ) IL NUMERO DELLA PARTITA IN CAUSA ; C ) IL PREZZO OFFERTO PER TONNELLATA ESPRESSO NELLA MONETA DELLO STATO MEMBRO NEL QUALE LA PARTITA E IMMAGAZZINATA ; D ) EVENTUALMENTE , DATI SUPPLEMENTARI RICHIESTI NEL QUADRO DELLE CONDIZIONI D'ASTA . 3 . UN'OFFERTA NON PUO ESSERE FATTA PER UNA FRAZIONE DI PARTITA . SI CONSIDERA CHE UN'OFFERTA RIGUARDANTE PIU PARTITE COMPORTA TANTE OFFERTE QUANTE SONO LE PARTITE . 4 . L'OFFERTA E VALIDA SOLTANTO SE E ACCOMPAGNATA DA UN DEPOSITO CAUZIONALE . 5 . L'OFFERTA E VALIDA SOLTANTO SE E ACCOMPAGNATA DA UNA DICHIARAZIONE DELL'OFFERTENTE CON LA QUALE LO STESSO RINUNCIA A QUALSIASI RECLAMO SULLA QUALITA E SULLE CARATTERISTICHE DEL FORMAGGIO VENDUTO . ARTICOLO 10 1 . IL DEPOSITO CAUZIONALE AMMONTA A 50 UNITA DI CONTO PER TONNELLATA . 2 . ESSO VIENE COSTITUITO SIA SOTTO FORMA DI UN ASSEGNO INTESTATO ALL'ORGANISMO D'INTERVENTO , SIA SOTTO FORMA DI UNA GARANZIA CONCESSA DA UN ISTITUTO DI CREDITO CHE RISPONDA ALLE DISPOSIZIONI STABILITE DALLO STATO MEMBRO IN CAUSA . ARTICOLO 11 1 . TENUTO CONTO DELLE OFFERTE RICEVUTE , VIENE FISSATO UN PREZZO MINIMO DI VENDITA PER CIASCUNA CATEGORIA DI FORMAGGIO SECONDO LA PROCEDURA PREVISTA ALL'ARTICOLO 30 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 804/68 . 2 . PER CATEGORIA DI FORMAGGIO , AI SENSI DEL PRESENTE ARTICOLO , S'INTENDE UNA QUANTITA DI FORMAGGIO CORRISPONDENTE AD UNA O PIU PARTITE CHE PRESENTANO CARATTERISTICHE COMUNI . ARTICOLO 12 1 . LE OFFERTE VENGONO RESPINTE SE IL PREZZO PROPOSTO E INFERIORE AL PREZZO MINIMO VALIDO PER LA CATEGORIA IN CAUSA . 2 . FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI DEL PARAGRAFO 1 , L'AGGIUDICATARIO E COLUI CHE OFFRE IL PREZZO PIU ELEVATO PER LA PARTITA CONSIDERATA . QUALORA SI ABBIANO PIU OFFERTE ALLO STESSO PREZZO , L'ORGANISMO D'INTERVENTO PUO _ SIA SUDDIVIDERE LA PARTITA PREVIO ACCORDO DEGLI OFFERENTI IN CAUSA , _ SIA PROCEDERE ALL'AGGIUDICAZIONE DELLA PARTITA IN BASE A SORTEGGIO . 3 . I DIRITTI E GLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE NON SONO TRASFERIBILI . ARTICOLO 13 1 . OGNI AGGIUDICATARIO VIENE IMMEDIATAMENTE INFORMATO DELL'AGGIUDICAZIONE DALL'ORGANISMO D'INTERVENTO . L'AGGIUDICATARIO E OBBLIGATO A VERSARE ALL'ORGANISMO D'INTERVENTO INTERESSATO , ENTRO UN TERMINE DI OTTO GIORNI A DECORRERE DAL GIORNO NEL QUALE HA RICEVUTO L'INFORMAZIONE , L'IMPORTO CORRISPONDENTE ALLA SUA OFFERTA CHE , EVENTUALMENTE , E PRESA IN CONSIDERAZIONE PARZIALMENTE . DOPO RICEZIONE DEL VERSAMENTO , IL DEPOSITO CAUZIONALE VIENE SVINCOLATO IMMEDIATAMENTE . 2 . OGNI OFFERENTE LA CUI OFFERTA NON SIA STATA CONSIDERATA VIENE INFORMATO IMMEDIATAMENTE DALL'ORGANISMO D'INTERVENTO IN CAUSA , CHE SVINCOLA SENZA INDUGIO IL DEPOSITO CAUZIONALE . ARTICOLO 14 1 . ALLORCHE L'IMPORTO DI CUI ALL'ARTICOLO 13 , PARAGRAFO 1 , SECONDO COMMA , E VERSATO , L'ORGANISMO D'INTERVENO RILASCIA UN BUONO DI RITIRO SUL QUALE SONO INDICATI IL NUMERO DELLA PARTITA AGGIUDICATA , IL MAGAZZINO DI GIACENZA E LA DATA LIMITE PER IL RITIRO DEI FORMAGGI . 2 . L'AGGIUDICATARIO PRENDE IN CONSEGNA I FORMAGGI NEI DODICI GIORNI SUCCESSIVI A QUELLO NEL QUALE HA RICEVUTO L'INFORMAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 13 , PARAGRAFO 1 . ARTICOLO 15 1 . IL DEPOSITO CAUZIONALE RIMANE ACQUISITO QUANDO L'OFFERENTE A ) HA RITIRATO L'OFFERTA PRIMA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE ; B ) NON HA EFFETTUATO IL VERSAMENTO PREVISTO ALL'ARTICOLO 13 , PARAGRAFO 1 , SECONDO COMMA , ENTRO IL TERMINE PRESCRITTO . 2 . TUTTAVIA , IL DEPOSITO CAUZIONALE NON RIMANE ACQUISITO NELLA MISURA IN CUI , PER CIRCOSTANZE DA CONSIDERARE COME CASI DI FORZA MAGGIORE , L'AGGIUDICATARIO NON HA POTUTO OSSERVARE I SUOI OBBLIGHI . ARTICOLO 16 IL CONTRATTO D'AMMASSO DI CUI ALL'ARTICOLO 9 , PARAGRAFO 2 , DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 971/68 E STIPULATO SE SONO SODDISFATTE LE CONDIZIONI SEGUENTI : A ) LA PARTITA DI FORMAGGI E COSTITUITA DA ALMENO 100 FORME ; B ) I FORMAGGI RECANO IL MARCHIO D'ORIGINE E IL NUMERO DEL CASEIFICIO NEL QUALE SONO STATI FABBRICATI ; C ) L'ASSUNTORE DELL'AMMASSO SI IMPEGNA , PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO , A NON MODIFICARE SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELL'ORGANISMO D'INTERVENTO LA COMPOSIZIONE DELLA PARTITA SOTTO CONTRATTO . ARTICOLO 17 1 . L'IMPORTO DELL'AIUTO ALL'AMMASSO PRIVATO DEI FORMAGGI GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO E FISSATO A 1,98 UNITA DI CONTO PER 100 CHILOGRAMMI E PER MESE , PER LA CAMPAGNA LATTIERO-CASEARIA 1968/1969 . L'AIUTO E CONCESSO PER UN PERIODO SUPERIORE A TRE MESI E CHE NON VADA OLTRE A ) SEI MESI PER IL GRANA PADANO , B ) DODICI MESI PER IL PARMIGIANO REGGIANO . 2 . FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 11 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 971/68 , L'ASSUNTORE PERDE IL BENEFICIO DELL'AIUTO SE TUTTE O PARTE DELLE QUANTITA DI FORMAGGIO CHE FIGURANO NEL CONTRATTO ESCONO DALL'AMMASSO PRIMA DELLA DATA DI SCADENZA DEL CONTRATTO . ARTICOLO 18 IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE IL 29 LUGLIO 1968 . IL PRESENTE REGOLAMENTO E OBBLIGATORIO IN TUTTI I SUOI ELEMENTI E DIRETTAMENTE APPLICABILE IN CIASCUNO DEGLI STATI MEMBRI . FATTO A BRUXELLES , IL 27 LUGLIO 1968 . PER LA COMMISSIONE IL PRESIDENTE JEAN REY