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Document 31968R0998

Regolamento (CEE) n. 998/68 della Commissione, del 18 luglio 1968, relativo alla non fissazione di importi supplementari per le importazioni di suini macellati ed alcuni tagli di suini, provenienti dell'Ungheria

GU L 170 del 19.7.1968, p. 14–15 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1968(I) pag. 268 - 269

Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2004: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/1988

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1968/998/oj

31968R0998

Regolamento (CEE) n. 998/68 della Commissione, del 18 luglio 1968, relativo alla non fissazione di importi supplementari per le importazioni di suini macellati ed alcuni tagli di suini, provenienti dell'Ungheria

Gazzetta ufficiale n. L 170 del 19/07/1968 pag. 0014 - 0015
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 2 pag. 0106
edizione speciale danese: serie I capitolo 1968(I) pag. 0258
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 2 pag. 0106
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1968(I) pag. 0268
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 3 pag. 0126
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 2 pag. 0200
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 2 pag. 0200


REGOLAMENTO (CEE) N. 998/68 DELLA COMMISSIONE del 18 luglio 1968 relativo alla non fissazione di importi supplementari per le importazioni di suini macellati ed alcuni tagli di suini, provenienti dall'Ungheria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne suina (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

visto il regolamento n. 202/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti del settore della carne suina in provenienza dai paesi terzi (2), modificato dal regolamento n. 614/67/CEE (3), in particolare l'articolo 6,

considerando che, quando il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto scende al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza fra il prezzo limite e il prezzo d'offerta;

considerando che l'importo supplementare non si applica tuttavia nei confronti dei paesi terzi disposti a garantire, e in grado di farlo, che all'importazione nella Comunità di prodotti originari e in provenienza dal loro territorio il prezzo indicato non sarà inferiore al prezzo limite e che sarà evitata ogni deviazione di traffico;

considerando che, con lettera del 25 giugno 1968, le competenti autorità della Repubblica popolare ungherese sono dichiarate disposte a dare tale garanzia per le esportazioni verso la Comunità di suini macellati e di alcuni tagli di suini ; che esso provvederà affinchè dette esportazioni vengano effettuate esclusivamente dall'impresa per il commercio estero «Terimpex» ; che provvederà inoltre affinchè per tali prodotti non vi siano consegne a prezzi franco frontiera della Comunità inferiori al prezzo limite valido nel giorno dello sdoganamento ; che a tal fine prenderanno ogni utile misura per evitare che l'impresa per il commercio estero «Terimpex» non faccia ricorso in particolare a misure che possano determinare indirettamente prezzi inferiori ai prezzi limite, come ad esempio l'assunzione a carico delle spese di commercializzazione o di trasporto, la concessione di riduzioni di prezzo, la conclusione di accordi per prestazioni abbinate, o le misure aventi effetti analoghi;

considerando che le competenti autorità della Repubblica popolare ungherese si sono inoltre dichiarate disposte a trasmettere regolarmente alla Commissione, tramite l'impresa per il commercio estero «Terimpex», i dettagli relativi alle esportazioni nella Comunità di suini macellati e di tagli di suini e a dar modo alla Commissione di esercitare un controllo permanente sull'efficacia delle misure applicate;

considerando che i problemi relativi all'osservanza di tale dichiarazione di garanzia sono stati discussi nei particolari con i rappresentanti della Repubblica popolare ungherese ; che a seguito delle discussioni si può ritenere che la Repubblica popolare ungherese è in grado di tener fede alla sua dichiarazione di garanzia ; che non occorre pertanto fissare un importo supplementare all'importazione dei prodotti in questione originari e in provenienza dalla Repubblica popolare ungherese;

considerando che il Comitato di gestione per le carni suine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi determinati a norma dell'articolo 8 del regolamento n. 121/67/CEE non sono aumentati di un importo supplementare per le importazioni di carni della specie suina domestica fresche, refrigerate o congelate: - in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna, posizione 02.01 A III a) 1,

- Prosciutto, anche in parti, non disossato, posizione 02.01 A III a) 2,

- Spalla, anche in parti, non disossata, posizione 02.01 A III a) 3, (1) GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2283/67. (2) GU n. 134 del 30.6.1967, pag. 2837/67. (3) GU n. 231 del 27.9.1967, pag. 6.

- Lombata, anche in parti, non disossata, posizione 02.01 A III a) 4,

originarie e in provenienza dalla Repubblica popolare ungherese.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

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