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Document 31968R0987

Regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati

GU L 169 del 18.7.1968, p. 6–8 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1968(I) pag. 262 - 263

Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999; abrogato da 399R125

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1968/987/oj

31968R0987

Regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati

Gazzetta ufficiale n. L 169 del 18/07/1968 pag. 0006 - 0008
edizione speciale danese: serie I capitolo 1968(I) pag. 0252
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1968(I) pag. 0262
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 3 pag. 0122
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 2 pag. 0196
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 2 pag. 0196
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 2 pag. 0102
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 2 pag. 0102


REGOLAMENTO (CEE) N. 987/68 DEL CONSIGLIO del 15 luglio 1968 che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, prevede la concessione di un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e detta caseina rispondano a determinati requisiti;

considerando che a tal fine occorre definire i prodotti in parola; che, con riferimento alle condizioni di produzione, è opportuno assimilare alla caseina una parte dei suoi derivati;

considerando che, allo scopo di assicurare ai fornitori di latte scremato il beneficio dell'aiuto, è opportuno che i produttori di caseina o di caseinati incorporino l'aiuto nel prezzo d'acquisto corrisposto a detti fornitori;

considerando che, allo scopo di equilibrare le possibilità di utilizzazione del latte scremato, è indispensabile fissare l'importo dell'aiuto in modo che il ricavato della vendita del latte scremato utilizzato per la produzione di caseina o di caseinati corrisponda al ricavato della vendita del latte scremato utilizzato per la produzione di latte in polvere scremato; che per determinare tali ricavati è in ogni caso possibile, per quanto riguarda il latte scremato in polvere, prendere come base i prezzi praticati nella Comunità; che per la caseina ed i caseinati è invece necessario tener conto dei prezzi del mercato mondiale, in quanto questi influiscono in modo decisivo sulla fissazione del livello dei prezzi praticati nella Comunità; che non è tuttavia escluso che in determinati casi sia opportuno prendere in considerazione i prezzi praticati nella Comunità;

considerando che, dato che nel commercio della caseina e dei caseinati hanno migliori possibilità di vendita ed ottengono prezzi superiori i prodotti di buona e costante qualità uniforme, è opportuno prevedere la possibilità di differenziare l'aiuto secondo la qualità del prodotto finito; che questa incentivazione verso un miglioramento qualitativo consente di migliorare le possibilità di smercio e di aumentare il ricavato della vendita del latte scremato;

considerando che per motivi tecnici e amministrativi è opportuno prevedere che ciascuno Stato membro designi l'organismo d'intervento competente per l'attuazione della regolamentazione sugli aiuti: che per motivi analoghi è necessario prevedere che l'aiuto ai produttori di caseina e caseinati venga corrisposto dallo Stato membro nel cui territorio ha luogo la produzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai sensi del presente regolamento, s'intende per:

a) Latte:

il prodotto ottenuto della mungitura di una o più vacche, al quale non siano state fatte aggiunte e al massimo sia stata tolta una parte della materia grassa;

b) Latte scremato:

il latte con un tenore in grassi dello 0,10% al massimo;

c) Caseina greggia:

il prodotto insolubile nell'acqua ottenuto dal latte scremato mediante coagulazione (per esempio con acidi o con presame);

d) Caseina:

il prodotto lavato ed essicato, insolubile nell'acqua, ottenuto dal latte scremato mediante coagulazione (per esempio con acidi o con presame) o ottenuto dalla caseina greggia;

e) Caseinati:

i sali alcalini e alcalino-terrosi della caseina, solubili al 95% almeno in acqua distillata.

Articolo 2

1. L'aiuto viene versato ai produttori di caseina o di caseinati.

2. I produttori di caseina o di caseinati incorporano l'aiuto nel prezzo d'acquisto corrisposto ai fornitori di latte scremato sia direttamente, sia indirettamente tramite i fornitori di caseina greggia.

3. L'aiuto viene versato dall'organismo d'intervento dello Stato membro nel cui territorio sono stati prodotti la caseina o i caseinati.

Articolo 3

1. L'aiuto può essere differenziato secondo che il latte scremato sia trasformato in caseina o in caseinati e in funzione della qualità di tali prodotti.

2. L'aiuto viene fissato in modo che il ricavato della vendita del latte scremato utilizzato per la produzione di caseina o caseinati corrisponda a quello della vendita di latte scremato utilizzato per la produzione di latte in polvere scremato, calcolato

- in base al prezzo d'intervento, ovvero

- in base al prezzo del mercato, se il prezzo di mercato del latte scremato in polvere spray di prima qualità è superiore al prezzo d'intervento.

Se in uno Stato membro le misure comunitarie provocano una maggiorazione del prezzo al quale l'organismo d'intervento acquista il latte scremato in polvere, l'aiuto può essere aumentato di un importo corrispondente in detto Stato membro.

Articolo 4

Per determinare il ricavato della vendita del latte scremato utilizzato per la produzione di caseina o caseinati, il prezzo della caseina e dei caseinati è calcolato per un prodotto di prima qualità, in base

a) al prezzo del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale, maggiorato del dazio doganale e di un importo forfettario per le spese di trasporto e per determinati costi di passaggio in frontiera, oppure

b)al prezzo del prodotto di cui trattasi all'interno della Comunità.

Articolo 5

Sono adottate le disposizioni necessarie per assicurare agli interessati una sufficiente stabilità dell'importo dell'aiuto. Queste disposizioni possono prevedere la costituzione di un deposito cauzionale.

Articolo 6

Ogni Stato membro designa l'organismo d'intervento competente per l'atttuazione delle misure previste dal presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 29 luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. SEDATI

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

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