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Document 31968R0766

    Regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le regole generali per la concessione di restituzioni all' esportazione dello zucchero

    GU L 143 del 25.6.1968, p. 6–10 (DE, FR, IT, NL)
    edizione speciale inglese: serie I tomo 1968(I) pag. 155 - 159

    Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995; abrogato da 31994R3290

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1968/766/oj

    31968R0766

    Regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le regole generali per la concessione di restituzioni all' esportazione dello zucchero

    Gazzetta ufficiale n. L 143 del 25/06/1968 pag. 0006 - 0010
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 2 pag. 0046
    edizione speciale danese: serie I capitolo 1968(I) pag. 0147
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 2 pag. 0046
    edizione speciale inglese: serie I capitolo 1968(I) pag. 0155
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 3 pag. 0061
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 2 pag. 0136
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 2 pag. 0136


    REGOLAMENTO (CEE) N. 766/68 DEL CONSIGLIO del 18 giugno 1968 che stabilisce le regole generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 17, paragrafi 2 e 3,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 17 del regolamento n. 1009/67/CEE prevedono che il Consiglio adotta le regole generali relative alle restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c) e d), del regolamento sopraindicato;

    considerando che, per evitare che per lo stesso zucchero vengano concessi il premio di denaturazione e la restituzione, è opportuno escludere lo zucchero denaturato dal beneficio della restituzione all'esportazione;

    considerando che ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, ultimo comma, di detto regolamento, la restituzione deve esse e fissata periodicamente ; che è necessario stabilire tale periodicità in funzione delle condizioni esistenti sul mercato del prodotto considerato e dell'interesse che presenta per il commercio una certa stabilità della restituzione ; che è opportuno inoltre, in considerazione di tale interesse, prevedere margini minimi per la modificazione della restituzione;

    considerando tuttavia che la fissazione periodica deve aver luogo soltanto se vi è dello zucchero da esportare;

    considerando che nel calcolo dell'importo delle restituzioni dev'essere tenuto conto della differenza tra il livello dei prezzi nella Comunità e i corsi o prezzi sul mercato mondiale ; che è opportuno scegliere come prezzo dello zucchero bianco nella Comunità il prezzo d'intervento applicato nella zona più eccedentaria della Comunità e come prezzo dello zucchero greggio il prezzo d'intervento applicato nella zona esportatrice considerata rappresentativa ; che, per rendere possibile l'esportazione, è necessario tener conto di tutte le spese essenziali connesse ad essa;

    considerando che, ai fini di un'applicazione uniforme del sistema delle aggiudicazioni da parte delle autorità competenti degli Stati membri, è indispensabile fissare le condizioni dell'aggiudicazione secondo la procedura di cui all'articolo 40 del regolamento n. 1009/67/CEE;

    considerando che, affinché il commercio possa meglio prendere le sue disposizioni, è necessario che la decisione sulle offerte intervenga quanto prima;

    considerando che è conforme allo scopo dell'aggiudicazione fissare, sulla base delle offerte ricevute e tenendo conto di determinati criteri, un importo massimo della restituzione ed eventualmente un quantitativo massimo da esportare, prevedendo altresí che le offerte che superano tale importo massimo siano respinte;

    considerando che lo speciale carattere della procedura di aggiudicazione permette di differenziare le restituzioni;

    considerando che in casi particolari, quando cioé un'esportazione di zucchero può essere effettuata a condizioni preferenziali, è opportuno indire un'aggiudicazione speciale per la quale sia previsto già al momento della pubblicazione un importo massimo particolare della restituzione, oltre alla possibilità di presentare offerte senza limiti di tempo;

    considerando che allo scopo di realizzare l'esportazione occorre evitare il ritiro di un'offerta fatta nel quadro di un'aggiudicazione ; che è dunque opportuno prevedere che la partecipazione all'aggiudicazione sia subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale;

    considerando che è opportuno fissare la restituzione valida per lo zucchero greggio della qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero (2) ; che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 1009/67/CEE, la restituzione per tale zucchero greggio non può superare il 92 % della restituzione per lo zucchero bianco valida per il periodo di cui trattasi, o prevista sotto forma di un importo (1) GU n. 308 del 18.12.1967, pag. 1. (2) GU n. L 89 del 10.4.1968, pag. 3. massimo nell'ambito di un'aggiudicazione normale ; che, per evitare distorsioni della concorrenza, è necessario correggere in base al rendimento la restituzione per lo zucchero greggio avente un rendimento diverso dal 92 %;

    considerando che nella Comunità non sono disponibili quotazioni rappresentative dei prezzi del melasso e che è quindi opportuno basare il calcolo della restituzione valida per questo prodotto sul prezzo del melasso considerato, nella campagna saccarifera in questione, per la determinazione delle entrate da vendite di melasso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1009/67/CEE ; che, per poter smerciare il melasso sul mercato mondiale, è necessario tener conto, nel calcolo della restituzione, della situazione dei prezzi e delle possibilità di smercio nella Comunità e cui mercati dei paesi terzi;

    considerando che la situazione dell'approvvigionamento dei melasso nella Comunità è molto differenziata secondo le regioni e che è pertanto opportuno prevedere la possibilità di fissare a seguito di aggiudicazione la restituzione per determinati quantitativi e per determinate zone;

    considerando che, nel fissare la restituzione valida per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE, è opportuno prendere a base di calcolo il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nella zona più eccedentaria della Comunità e il prezzo dello zucchero bianco quotato alla Borsa di Parigi ; che dati i diversi tenori in saccarosio è opportuno fissare la restituzione per questi prodotti sotto forma di un importo di base per 1 % di tenore in saccarosio;

    considerando che per il sorbosio è accordata una restituzione alla produzione a norma del regolamento (CEE) n. 765/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica (1), e che è pertanto necessario per il calcolo della restituzione all'esportazione del sorbosio basarsi su di un prezzo dello zucchero bianco diminuito dell'incidenza della restituzione alla produzione;

    considerando che, per conformarsi alle consuetudini vigenti nel commercio dello zucchero, è necessario fare in modo che per mezzo delle restituzioni siano possibili tanto operazioni per le quali si applica la restituzione valida nel giorno dell'esportazione, quanto operazioni effettuate nel periodo di validità del titolo di esportazione sulla base di una restituzione fissata in anticipo;

    considerando che è economicamente necessario prevedere una correzione quando nell'intervallo tra la fissazione della restituzione e l'importazione intervengono modifiche dei prezzi d'intervento e del prezzo del melasso di cui sopra che servono di base per il calcolo delle restituzioni applicabili ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento n. 1009/67/CEE;

    considerando che, per garantire la continuità delle esportazioni, è opportuno prevedere in determinate condizioni la possibilità di fissare la restituzione a livelli diversi secondo la destinazione;

    considerando che, per evitare distorsioni di concorrenza fra gli operatori della Comunità, è necessario che le condizioni amministrative alle quali essi sono soggetti siano le medesime in tutta la Comunità;

    considerando che, data la situazione eccedentaria della Comunità nel settore dello zucchero, è opportuno non accordare restituzioni per lo zucchero e per il melasso e ottenuti da materie prime importate dai paesi terzi e per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), di detto regolamento, importati dai paesi terzi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il presente regolamento si applica alla fissazione e alla concessione della restituzione per i prodotti non denaturati ed esportati come tali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c) e d) del regolamento n. 1009/67/CEE.

    Articolo 2

    1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1009/67/CEE, le restituzioni sono fissate ogni due settimane, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2.

    2. Tale fissazione periodica può essere sospesa secondo la procedura di cui all'articolo 40 del regolamento n. 1009/67/CEE se si constata che nella Comunità non esistono eccedenze di zucchero da esportare in base ai prezzi del mercato mondiale. In tal caso, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, non si accordano restituzioni.

    Articolo 3

    La fissazione della restituzione accordata per i prodotti di cui all'articolo 2 è effettuata tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, ed in particolare degli elementi seguenti: a) il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nella zona più eccedentaria della Comunità (1) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

    o il prezzo d'intervento valido per lo zucchero greggio nella zona della Comunità considerata rappresentativa per l'esportazione di tale zucchero,

    b) le spese di trasporto dello zucchero dalle zone di cui alla lettera a) fino ai porti o altri luoghi di esportazione fuori della Comunità,

    c) le spese commerciali, ed eventualmente da carico e scarico, di trasporto e d'imballaggio connesse con la commercializzazione dello zucchero sul mercato mondiale,

    d) i corsi o i prezzi costatati sul mercato mondiale dello zucchero,

    e) l'aspetto economico delle esportazioni previste.

    Articolo 4

    1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1009/67/CEE la restituzione può essere fissata in seguito ad aggiudicazione. L'aggiudicazione concerne l'importo della restituzione.

    2. Le autorità competenti degli Stati membri indicono l'aggiudicazione in conformità di un atto giuridico vincolante per tutti gli Stati membri, che ne fissa le condizioni. Tali condizioni devono garantire la parità di accesso a tutte le persone stabilite nella Comunità.

    3. Le condizioni dell'aggiudicazione comprendono un termine di presentazione delle offerte. Entro i tre giorni lavorativi la scadenza del termine e sulla base delle offerte ricevute, l'importo massimo della restituzione, per l'aggiudicazione in questione, è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 40 del regolamento n. 1009/67/CEE. Per il calcolo dell'importo massimo si tiene conto della situazione della Comunità in materia di approvvigionamento e di prezzo, dei prezzi e delle possibilità di smercio sul mercato mondiale e anche delle spese afferenti all'esportazione di zucchero.

    Un quantitativo massimo può essere fissato secondo la stessa procedura.

    4. Nel caso in cui l'esportazione possa essere effettuata con una restituzione più bassa di quella risultante dal calcolo della differenza tra i prezzi comunitari e i prezzi sul mercato mondiale e nel caso in cui per l'esportazione sia prevista una destinazione particolare, può essere prescritto che le autorità competente di uno Stato membro indicano un'aggiudicazione speciale le cui condizioni prevedano: a) la possibilità, senza limiti di tempo, di presentare offerte fino al momento della chiusura della procedura di aggiudicazione;

    b) un importo massimo della restituzione, calcolato per l'esportazione in questione sulla base delle necessità.

    5. Se l'importo della restituzione indicato in un'offerta è superiore all'importo massimo fissato, le autorità competenti degli Stati membri la respingono.

    Se l'importo della restituzione indicato nell'offerta non è superiore all'importo massimo, la restituzione che tali autorità devono fissare è quella indicata nell'offerta in questione.

    Articolo 5

    1. La restituzione per lo zucchero greggio è fissata per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68.

    2. La restituzione fissata per lo zucchero greggio ai sensi dell'articolo 3 non può superare il 92 % della restituzione fissata per lo stesso periodo per lo zucchero bianco. L'importo massimo previsto per lo zucchero greggio all'articolo 4, paragrafo 3, non può superare il 92 % dell'importo massimo fissato contemporaneamente, secondo lo stesso paragrafo, per lo zucchero bianco.

    3. La restituzione per lo zucchero greggio esportato è pari alla restituzione applicabile all'operazione di esportazione di cui trattasi, moltiplicata per un coefficiente correttore.

    Il coefficiente correttore è determinato dividendo per 92 il rendimento delle zucchero greggio esportato calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68.

    Articolo 6

    1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1009/67/CEE, la restituzione è fissata mensilmente tenendo conto: a) del prezzo del melasso preso in considerazione, per la campagna saccarifera in questione, per la determinazione delle entrate derivanti dalla vendita di melasso conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1009/67/CEE,

    b) dei prezzi e delle possibilità di smercio del melasso sul mercato della Comunità,

    c) dei corsi o dei prezzi del melasso costatati sul mercato mondiale,

    d) dell'aspetto economico delle esportazioni previste.

    2. In circostanze particolari, per determinati quantitativi e per determinate zone della Comunità, l'importo della restituzione può essere fissato in seguito ad aggiudicazione. L'aggiudicazione concerne l'importo della restituzione.

    Le autorità competenti degli Stati membri interessati indicono l'aggiudicazione in base ad un'autorizzazione che ne fissa le condizioni. Tali condizioni devono garantire la parità di accesso a tutte le persone stabilite nella Comunità.

    Articolo 7

    1. Un importo di base della restituzione è fissato mensilmente per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE.

    2. L'importo di base per i prodotti di cui al paragrafo 1, escluso il sorbosio, è pari ad un centesimo della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nella zona più eccedentaria della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e la media aritmetica dei prezzi spot per quintale di zucchero bianco quotati alla Borsa di Parigi nei primi venti giorni del mese che precede quello per il quale è fissato l'importo di base.

    Fino al 31 gennaio 1972, l'importo di base per il sorbosio è pari ad un centesimo della differenza tra l'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 765/68, modificato eventualmente in virtù del paragrafo 2 del medesimo articolo, e la media aritmetica di cui sopra.

    3. L'importo di base può tuttavia essere fissato in modo diverso da quello previsto nel paragrafo 2, primo coma, se si riveli la necessita di stabilire un equilibrio tra: - l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti trasformati verso i paesi terzi e

    - l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.

    4. All'atto della fissazione mensile dell'importo di base della restituzione, esso è modificato soltanto se la differenza di cui al paragrafo 2 è superiore o inferiore di più di 0,40 unita di conto alla differenza considerata per la precedente fissazione.

    L'importo di base della restituzione può essere modificato nell'intervallo tra due fissazione mensili soltanto se la differenza tra il prezzo d'intervento di cui al paragrafo 2, primo comma, o l'importo di cui al secondo comma, secondo il caso, e i prezzi spot quotati alla Borsa di Parigi per quintale di zucchero bianco è superiore o inferiore di più di un'unita di conto alla differenza considerata per la precedente fissazione.

    5. L'applicazione dell'importo di base può essere limitata ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE.

    Articolo 8

    1. La restituzione per quintale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE esportati è pari all'importo di base valido nel mese di esportazione del prodotto in questione, moltiplicato per il tenore in saccarosio costatato per tale prodotto e aumentato eventualmente del tenore in altri zuccheri calcolati in saccarosio.

    2. Il tenore in saccarosio può essere fissato forfettariamente.

    Articolo 9

    Le offerte presentate nel quadro di un'aggiudicazione sono riconosciute valide soltanto se è stato costituito un deposito cauzionale.

    Il deposito cauzionale rimane acquisito in tutto o in parte se gli obblighi imposti ai partecipanti all'aggiudicazione non sono stati o sono stati solo parzialmente adempiuti.

    Articolo 10

    La durata di validità della restituzione fissata in seguito ad aggiudicazione è quella del certificato di esportazione.

    Articolo 11

    1. Se la restituzione non è fissata a seguito di aggiudicazione si applica l'importo della restituzione o l'importo di base della restituzione in vigore il giorno dell'esportazione.

    2. Tuttavia, su domanda da presentare insieme alla domanda del titolo di esportazione, sarà applicato l'importo della restituzione oppure l'importo di base della restituzione in vigore il giorno di presentazione della domanda per un'operazione di esportazione effettuata nel periodo di validità di detto titolo.

    Articolo 12

    Se nell'intervallo, tra la fissazione della restituzione in base ad aggiudicazione o all'articolo 11, paragrafo 2, e l'effettuazione delle esportazioni, si verifica una modifica: a) del prezzo d'intervento per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio di barbabietola valido nella zona più eccedentaria della Comunità,

    b) o del prezzo d'intervento per lo zucchero greggio di canna,

    c) o del prezzo del melasso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a),

    l'importo fissato per la restituzione è corretto corrispondentemente a tale modifica

    Articolo 13

    Quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario, la restituzione per la Comunità può essere, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento n. 1009/67/CEE, differenziata secondo la destinazione.

    Articolo 14

    1. La restituzione è pagata quando viene fornita la prova che i prodotti sono stati esportati fuori dalla Comunità.

    2. In caso di differenziazione della restituzione secondo destinazioni fissate, la restituzione è pagata alle condizioni di cui al paragrafo 1 ed a condizione che venga fornita la prova che il prodotto ha raggiunto la destinazione per la quale è stata fissata la restituzione.

    Possono essere previste tuttavia deroghe a tale norma, secondo la procedura di cui al paragrafo 3, sotto riserva di condizioni da determinare, tali da offrire garanzie equivalenti.

    3. Possono essere adottate disposizioni complementari secondo la procedura di cui all'articolo 40 del regolamento n. 1009/67/CEE.

    Articolo 15

    1. Per l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento n. 1009/67/CEE, è accordata una restituzione soltanto se essi sono stati ottenuti da barbabietole o canne da zucchero raccolte nella Comunità.

    2. Non viene accordata nessuna restituzione per l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE non di origine comunitaria.

    Articolo 16

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1º luglio 1968.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addí 18 giugno 1968.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    E. FAURE

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