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Document 31968R0447

Regolamento (CEE) n. 447/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che stabilisce le norme generali in materia d'interventi mediante acquisti nel settore dello zucchero

GU L 91 del 12.4.1968, p. 5–6 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1968(I) pag. 76 - 77

Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2001; abrogato da 32001R1260

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1968/447/oj

31968R0447

Regolamento (CEE) n. 447/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che stabilisce le norme generali in materia d'interventi mediante acquisti nel settore dello zucchero

Gazzetta ufficiale n. L 091 del 12/04/1968 pag. 0005 - 0006
edizione speciale danese: serie I capitolo 1968(I) pag. 0073
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1968(I) pag. 0076
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 3 pag. 0037
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 2 pag. 0122
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 2 pag. 0122
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 2 pag. 0030
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 2 pag. 0030


REGOLAMENTO (CEE) N. 447/68 DEL CONSIGLIO del 9 aprile 1968 che stabilisce le norme generali in materia d'interventi mediante acquisti nel settore dello zucchero

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 7, e l'articolo 10, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE prevede, per alcuni zuccheri, misure d'intervento attuate mediante acquisti;

considerando che, ai fini di un buon funzionamento amministrativo, è opportuno prevedere che l'offerta all'intervento venga fatta per iscritto;

considerando che l'attuazione di misure d'intervento comunitarie esige che lo zucchero venga preso in consegna dagli organismi d'intervento in un luogo determinato ; che a tal fine occorre stabilire che la presa in consegna potrà avvenire soltanto per zuccheri che al momento dell'offerta siano depositati in un magazzino riconosciuto ; che il riconoscimento del magazzino è dato secondo modalità da determinare seguendo la procedura di cui all'articolo 40 del regolamento n. 1009/67/CEE;

considerando che l'applicazione del regime degli interventi riguarda soltanto zuccheri fabbricati con barbabietole o con canne raccolte nella Comunità ; che inoltre il titolo III del regolamento n. 1009/67/CEE prevede una garanzia di prezzo e di smercio soltanto per i fabbricanti che beneficiano di una quota di base ; che, per tener conto di tale principio, è opportuno limitare l'intervento a detti fabbricanti;

considerando che la vendita degli zuccheri detenuti dagli organismi d'intervento deve aver luogo senza discriminazioni tra tutti gli acquirenti della Comunità e alle condizioni più economiche possibili ; che il sistema dell'aggiudicazione consente in genere di conseguire tali obiettivi ; che, al fine di evitare che lo smercio dello zucchero avvenga in una situazione di mercato sfavorevole, occorre subordinare l'aggiudicazione ad un'autorizzazione preventiva da accordare secondo la procedura prevista all'articolo 40 del regolamento n. 1009/67/CEE ; che per gli stessi motivi è opportuno respingere ogni offerta all'aggiudicazione che sembri non corrispondere alle possibilità di vendita più favorevoli;

considerando tuttavia che talune situazioni particolari possono rendere opportuno il ricorso a processi (1) GU n. 308 del 18.12.1967, pag. 1.

di vendita diversi da quello dell'aggiudicazione ; che occorre pertanto determinare tali processi di vendita conformemente alla procedura di cui all'articolo 40 del regolamento n. 1009/67/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'offerta all'intervento è presentata per iscritto all'organismo d'intervento dello Stato membro produttore di zucchero nel cui territorio lo zucchero offerto si trova al momento dell'offerta.

2. Può essere preso in consegna soltanto lo zucchero che al momento dell'offerta sia depositato in un magazzino riconosciuto.

Il riconoscimento è dato dall'autorità competente dello Stato membro interessato.

Articolo 2

L'organismo d'intervento acquista lo zucchero soltanto se è offerto dal beneficiario di una quota di base.

Articolo 3

1. La vendita dello zucchero acquistato dall'organismo d'intervento si effettua mediante aggiudicazione.

2. L'aggiudicazione è subordinata a un'autorizzazione. Al momento del rilascio dell'autorizzazione vengono determinate le condizioni dell'aggiudicazione e in particolare la destinazione dello zucchero da smerciare.

3. Le condizioni dell'aggiudicazione devono garantire la parità di accesso e di trattamento ad ogni interessato, qualunque sia il suo luogo di stabilimento nella Comunità.

Articolo 4

1. Qualora le condizioni di aggiudicazione non prevedano un prezzo d'offerta minimo, questo è fissato secondo la procedura prevista all'articolo 40 del regolamento n. 1009/67/CEE, ad avvenuta ricezione delle offerte.

2. Tale prezzo d'offerta minimo è stabilito dopo l'esame delle offerte, tenendo conto delle condizioni del mercato, delle possibilità di smercio prevedibili e dei costi di esportazione dei quantitativi in causa.

3. Le offerte inferiori al prezzo d'offerta minimo sono respinte dall'autorità che effettua l'aggiudicazione.

Articolo 5

Qualora situazioni particolari lo rendano necessario, processi di vendita diversi da quello di cui all'articolo 3 possono essere determinati secondo la procedura prevista all'articolo 40 del regolamento n. 1009/67/CEE.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 9 aprile 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. FAURE

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