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Document 31968R0431
Regulation (EEC) No 431/68 of the Council of 9 April 1968 determining the standard quality for raw sugar and fixing the Community frontier crossing point for calculating c.i.f. prices for sugar
Regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio ed il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero
Regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio ed il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero
GU L 89 del 10.4.1968, p. 3–4
(DE, FR, IT, NL) Altre edizioni speciali
(DA, EL, ES, PT, FI, SV)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1968(I) pag. 71 - 71
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2001; abrogato da 32001R1260
Regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio ed il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero
Gazzetta ufficiale n. L 089 del 10/04/1968 pag. 0003 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 2 pag. 0027
edizione speciale danese: serie I capitolo 1968(I) pag. 0068
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 2 pag. 0027
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1968(I) pag. 0071
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 3 pag. 0036
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 2 pag. 0121
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 2 pag. 0121
REGOLAMENTO (CEE) N. 431/68 DEL CONSIGLIO del 9 aprile 1968 che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio ed il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, e l'articolo 13, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione, considerando che l'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento n. 1009/67/CEE prevede la determinazione della qualità tipo per lo zucchero greggio; considerando che detta qualità tipo deve corrispondere ad una qualità media rappresentativa per gli zuccheri greggi prodotti nella Comunità ; che è opportuno determinare la suddetta qualità tipo in base ad un criterio in uso nel commercio, nella fattispecie il rendimento ; che per la determinazione del rendimento effettivo è necessario basarsi su formule che, pur essendo di facile applicazione, offrano sufficienti garanzie di precisione; considerando che l'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 1009/67/CEE prevede la determinazione di un luogo di transito di frontiera della Comunità ai fini del calcolo del prezzo cif per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio ed il melasso ; che tale luogo di transito dev'essere situato in modo da permettere il calcolo di un prezzo cif rappresentativo per la Comunità, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Lo zucchero greggio della qualità tipo di cui all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento n. 1009/67/CEE è uno zucchero che ha un rendimento del 92 %. 2. Il rendimento dello zucchero greggio di barbabietola viene calcolato sottraendo dal grado di polarizzazione di tale zucchero; a) la percentuale del suo contenuto in ceneri moltiplicata per quattro; b) la percentuale del suo contenuto in zucchero invertito moltiplicata per due; c) un'unità. (1) GU n. 308 del 18.12.1967, pag. 1. 3. Il rendimento dello zucchero greggio di canna viene calcolato diminuendo di 100 il doppio del suo grado di polarizzazione. Articolo 2 Il luogo di transito di frontiera della Comunità di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 1009/67/CEE è Rotterdam. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addí 9 aprile 1968. Per il Consiglio Il Presidente E. FAURE