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Document 31968L0366

    Direttiva 68/366/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate delle industrie alimentari e delle industrie di fabbricazione delle bevande (classi 20 e 21 CITI)

    GU L 260 del 22.10.1968, p. 12–16 (DE, FR, IT, NL)
    edizione speciale inglese: serie I tomo 1968(II) pag. 509 - 512

    Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/07/1999; abrogato e sostituito da 31999L0042

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1968/366/oj

    31968L0366

    Direttiva 68/366/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate delle industrie alimentari e delle industrie di fabbricazione delle bevande (classi 20 e 21 CITI)

    Gazzetta ufficiale n. L 260 del 22/10/1968 pag. 0012 - 0016
    edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 1 pag. 0076
    edizione speciale danese: serie I capitolo 1968(II) pag. 0500
    edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 1 pag. 0076
    edizione speciale inglese: serie I capitolo 1968(II) pag. 0509
    edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 1 pag. 0100
    edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 1 pag. 0097
    edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 1 pag. 0097


    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 15 ottobre 1968 relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate delle industrie alimentari e delle industrie di fabbricazione delle bevande (classi 20 e 21 CITI) (68/366/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, e in particolare l'articolo 54, paragrafo 2, l'articolo 57, paragrafo 1, l'articolo 63, paragrafo 2 e l'articolo 66,

    visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (1), in particolare il titolo V, secondo e terzo comma,

    visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi (2), in particolare il titolo VI, secondo e terzo comma,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (3), (1) GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 36/62. (2) GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 32/62. (3) GU n. 23 del 5.2.1966, pag. 349/66.

    visto il parere del Comitato economico e sociale (1),

    considerando che i programmi generali prevedono, oltre alla soppressione delle restrizioni, la necessità di esaminare se tale soppressione debba essere preceduta, accompagnata o seguita dal reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati o altri titoli, nonché dal coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso alle attività considerate e l'esercizio di queste ultime, e se, in attesa del riconoscimento e del coordinamento, debba essere eventualmente applicato un regime transitorio;

    considerando che nel settore delle attività delle industrie alimentari e delle industrie di fabbricazione delle bevande non tutti gli Stati membri prevedono condizioni di accesso e di esercizio per le attività in questione ; che la definizione di artigianato, e quindi la sua delimitazione rispetto all'industria, differiscono da uno Stato membro all'altro ; che, d'altra parte, precisamente per le attività artigiane, esistono talvolta libertà di accesso e di esercizio, tal'altra norme rigorose che prescrivono il possesso di un titolo per l'ammissione all'attività professionale;

    considerando che all'atto dell'approvazione dei programmi generali il Consiglio ha costatato che per l'artigianato si pongono, in ordine al coordinamento o al reciproco riconoscimento del titolo, problemi la cui soluzione richiede una preparazione minuziosa;

    considerando che non è pertanto possibile procedere al previsto coordinamento in concomitanza con la soppressione delle restrizioni ; che tale coordinamento dovrà essere attuato in una fase ulteriore;

    considerando tuttavia che in mancanza di tale coordinamento immediato, è opportuno facilitare l'attuazione della libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi nelle attività considerate mediante l'adozione di misure transitorie, quali quelle previste dai programmi generali, e ciò in primo luogo per evitare che siano oltremodo ostacolati i cittadini di quegli Stati membri in cui l'accesso alle attività in questione non è soggetto ad alcuna condizione;

    considerando che, per ovviare a questa conseguenza, le misure transitorie devono consistere principalmente nell'ammettere, nei paesi ospitanti nei quali l'accesso alle attività considerate è soggetto a regolamentazione, come condizione sufficiente di questo accesso, l'esercizio effettivo della professione in un paese della Comunità diverso dal paese ospitante durante un periodo ragionevole e abbastanza vicino nel tempo, nel caso non sia richiesta una formazione preliminare per garantire che il beneficiario sia in possesso di conoscenze professionali equivalenti a quelle richieste ai cittadini ; considerando altresí che per talune attività, specificamente indicate, le misure transitorie possono prevedere che gli Stati membri, in attesa di un successivo riconoscimento dei diplomi, certificati o altri titoli, riconoscano sin d'ora quale prova sufficiente delle conoscenze ed attitudini dell'interessato la sua iscrizione in un albo professionale di un altro Stato membro;

    considerando che per le attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 CITI (Industria e artigianato), il Consiglio ha già adottato una direttiva relativa alle misure transitorie (2) e che la presente direttiva deve essere armonizzata con le misure transitorie precitate;

    considerando che i vari Stati membri attribuiscono talvolta un carattere diverso a talune attività che rientrano nel campo di applicazione della direttiva del Consiglio del 15 ottobre 1968, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti alle industrie alimentari e alla fabbricazione delle bevande (classi 20 e 21 CITI) (3), con il risultato che ciò che in uno Stato è considerato come attività delle industrie alimentari e della fabbricazione delle bevande può in un altro essere considerato come commercio al minuto o attività dei servizi personali ; che, per risolvere le difficoltà risultanti da tali divergenze, è necessario in ciascun caso fare riferimento alle definizioni che figurano nella legislazione del paese ospitante per la scelta della direttiva relativa alle modalità delle misure transitorie da applicare;

    considerando che è opportuno prevedere, per gli Stati che non subordinano ad alcuna regolamentazione l'accesso alle attività considerate, la possibilità di essere autorizzati, ove occorra per una o piú attività, ad esigere dai cittadini degli altri Stati membri la prova che essi sono qualificati ad esercitare l'attività considerata nel paese di provenienza, al fine di evitare, in particolare, in questi Stati un afflusso sproporzionato di persone che non avrebbero potuto soddisfare alle condizioni di accesso e di esercizio richieste nel loro paese di provenienza; (1) GU n. 14 del 25.1.1966, pag. 206/66. (2) GU n. 117 del 23.7.1964, pag. 1863/64. (3) Vedi pag. 9 della presente Gazzetta ufficiale.

    considerando che simili autorizzazioni possono essere ammesse soltanto con grande prudenza, poiché, ove fossero troppo generalizzate, potrebbero ostacolare la libera circolazione ; che occorre quindi delimitarle nel tempo e nell'ambito di applicazione e affidare alla Commissione, alla stregua di quanto il trattato ha generalmente previsto per le clausole di salvaguardia, il compito di autorizzare l'applicazione di tali misure;

    considerando che le misure previste nella presente direttiva cesseranno di avere motivo d'essere quando il coordinamento delle condizioni di accesso all'attività in argomento e di esercizio di quest'ultima, nonché il mutuo riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli obbligatori saranno stati attuati,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    1. Gli Stati membri adottano, alle condizioni di seguito indicate, le seguenti misure transitorie sia per lo stabilimento nel loro territorio delle persone fisiche e delle società di cui al titolo I dei programmi generali, sia per la prestazione dei servizi da parte di dette persone e società, in appresso denominate beneficiari, nel settore delle attività non salariate attinenti alle industrie alimentari e alla fabbricazione delle bevande.

    2. Le attività considerate sono quelle a cui si applica la direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti alle industrie alimentari e alla fabbricazione delle bevande (classi 20 e 21 CITI).

    Articolo 2

    Qualora, secondo la legislazione di uno Stato membro, talune attività non rientrino nel settore delle industrie alimentari e della fabbricazione delle bevande, ma piuttosto in quello del commercio al minuto o dei servizi personali, occorre applicare per tali attività in detto Stato membro la direttiva relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore considerato.

    Articolo 3

    Gli Stati membri nei quali si richiedono requisiti di qualificazione per l'accesso ad un'attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e per il relativo esercizio, provvedono affinché, prima dello stabilimento o prima di cominciare ad esercitare un'attività temporanea, il beneficiario sia informato, a sua richiesta, della regolamentazione da cui sarebbe disciplinata l'attività che il beneficiario stesso prevede di esercitare.

    Articolo 4

    1. Qualora, in uno Stato membro, l'accesso a una delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o l'esercizio delle stesse sia subordinato al possesso di conoscenze e attitudini generali, commerciali o professionali, tale Stato membro riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze e attitudini - fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo - l'esercizio effettivo in un altro Stato membro dell'attività considerata: a) per sei anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente con incarico di gestire l'impresa;

    b) ovvero per tre anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente con incarico di gestire l'impresa qualora il beneficiario comprovi di aver ricevuto, per l'attività prescelta, una formazione professionale preliminare di almeno tre anni, attestata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;

    c) ovvero per tre anni consecutivi, a titolo indipendente, qualora il beneficiario possa comprovare di avere esercitato la professione considerata a titolo dipendente per almeno cinque anni;

    d) ovvero per cinque anni consecutivi con mansioni direttive di cui almeno tre anni con mansioni tecniche che comportino la responsabilità di almeno un settore dell'impresa qualora il beneficiario comprovi di aver ricevuto, per l'attività prescelta, una formazione professionale preliminare di almeno tre anni attestata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente.

    Nei casi previsti alle precedenti lettere a) e c), questa attività non deve essere terminata da piú di dieci anni alla data del deposito della domanda di cui all'articolo 5, paragrafo 3. Tuttavia, qualora in uno Stato membro sia fissato un termine piú breve per i cittadini di quello Stato, esso può essere del pari applicato ai beneficiari.

    2. Per l'accesso all'attività di dirigente tecnico responsabile di una impresa lattiero-casearia o per l'esercizio di tale attività, la Repubblica federale di domanda riconosce come prova sufficiente l'esercizio effettivo in un altro Stato membro dell'attività considerata:

    a) per otto anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente con incarico di gestire l'impresa quando questa attività non è terminata da piú di dieci anni alla data del deposito della domanda di cui all'articolo 5, paragrafo 3;

    b) ovvero per quattro anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente con incarico di gestire l'impresa, ovvero per sci anni consecutivi con mansioni direttive, di cui almeno tre anni con mansioni tecniche che comportino la responsabilità di almeno un settore dell'impresa, qualora il beneficiario comprovi di aver ricevuto, per l'attività prescelta, una formazione professionale preliminare di almeno tre anni attestata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente.

    3. In Italia, la prova dell'attitudine professionale a svolgere le mansioni di dirigente tecnico in un'impresa appartenente all'industria di preparazione di alimenti per lattanti, per bambini o dietetici, può venire addotta dall'interessato con la presentazione di un diploma rilasciato in un altro Stato membro che corrisponda, quanto al livello e alla formazione professionale, al diploma richiesto dalla legislazione italiana e consenta cosí all'interessato di essere iscritto in un albo professionale speciale, esclusivamente per la professione considerata. L'interessato deve fornire nello stesso tempo la prova di avere esercitato almeno per tre anni consecutivi, in un altro Stato membro, un'attività nel settore considerato a titolo indipendente o in qualità di dirigente incaricato di gestire l'impresa o in qualità di dirigente tecnico.

    Articolo 5

    Per l'applicazione dell'articolo 4: 1. Gli Stati membri nei quali l'accesso ad una delle professioni indicate all'articolo 1, paragrafo 2, o l'esercizio di tale attività è subordinato al possesso di conoscenze e attitudini generali, commerciali o professionali, informano gli altri Stati membri con l'aiuto della Commissione, delle caratteristiche essenziali della professione (descrizione dell'attività di queste professioni).

    2. L'autorità competente all'uopo designata dal paese di provenienza attesta le attività professionali effettivamente esercitate dal beneficiario, nonché la loro durata. L'attestato viene redatto in funzione della monografia professionale comunicata dallo Stato membro nel quale il beneficiario intende esercitare l'attività a titolo permanente o temporaneo.

    3. Lo Stato membro ospitante concede l'autorizzazione ad esercitare l'attività di cui trattasi a richiesta dell'interessato, allorché l'attività attestata corrisponde nei punti essenziali alla monografia professionale comunicata a norma del paragrafo 1 e siano soddisfatte le altre condizioni eventualmente previste dalla regolamentazione vigente in detto Stato.

    Articolo 6

    1. Qualora in uno Stato membro l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o l'esercizio di tale attività non sia subordinato al possesso di conoscenze e attitudini generali, commerciali o professionali, in caso di gravi difficoltà risultanti dall'applicazione della direttiva del Consiglio, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, detto Stato può chiedere alla Commissione l'autorizzazione, per un periodo limitato e per una o piú attività determinate, a esigere dai cittadini degli altri Stati membri che intendano esercitare tali attività nel suo territorio la prova che essi hanno la qualifica richiesta per esercitarle nel paese di provenienza.

    Tale facoltà non può essere esercitata nei confronti delle persone il cui paese di provenienza non subordina l'accesso alle attività di cui trattasi alla prova di determinate conoscenze, né nei confronti di quelle che risiedono nel paese ospitante da almeno cinque anni.

    2. Su richiesta debitamente motivata dello Stato membro interessato, la Commissione stabilisce senza indugio le condizioni e le modalità di applicazione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

    3. In caso di difficoltà gravi risultanti dall'applicazione della direttiva di cui all'articolo 1, paragrafo 2, il Granducato del Lussemburgo può essere autorizzato dalla Commissione, per una durata e alle condizioni da questa stabilite, a sospendere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della presente direttiva per una o piú attività determinate.

    Articolo 7

    Le disposizioni della presente direttiva restano applicabili fino all'entrata in vigore delle disposizioni per il coordinamento delle regolamentazioni nazionali riguardanti l'accesso alle attività di cui trattasi e all'esercizio delle stesse.

    Articolo 8

    Gli Stati membri designano, entro il termine di cui all'articolo 9, le autorità e gli organismi competenti per il rilascio delle attestazioni di cui agli articoli precedenti e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

    Articolo 9

    Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di sei mesi a decorrere dalla notificazione e ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 10

    Gli Stati membri si curano di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 11

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Lussemburgo, addí 15 ottobre 1968.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G. SEDATI

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