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Document 31968L0363

    Direttiva 68/363/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti al commercio al minuto (ex gruppo 612 CITI)

    GU L 260 del 22.10.1968, p. 1–5 (DE, FR, IT, NL)
    edizione speciale inglese: serie I tomo 1968(II) pag. 496 - 500

    Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/07/1999; abrogato e sostituito da 31999L0042

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1968/363/oj

    31968L0363

    Direttiva 68/363/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti al commercio al minuto (ex gruppo 612 CITI)

    Gazzetta ufficiale n. L 260 del 22/10/1968 pag. 0001 - 0005
    edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 1 pag. 0064
    edizione speciale danese: serie I capitolo 1968(II) pag. 0488
    edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 1 pag. 0064
    edizione speciale inglese: serie I capitolo 1968(II) pag. 0496
    edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 1 pag. 0087
    edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 1 pag. 0086
    edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 1 pag. 0086


    II (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) CONSIGLIO DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 15 ottobre 1968 relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti al commercio al minuto (ex gruppo 612 CITI) (68/363/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 63, paragrafi 2 e 3,

    visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (1), in particolare il titolo IV C,

    visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi (2), in particolare il titolo V C,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (3),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

    considerando che i programmi generali prevedono, a partire dal terzo anno della seconda tappa e prima della fine della seconda tappa stessa, la soppressione di ogni trattamento discriminatorio fondato sulla cittadinanza in materia di stabilimento e di prestazioni dei servizi nel settore del commercio al minuto;

    considerando che, a causa delle differenze esistenti fra gli Stati membri in materia di commercio al minuto, è opportuno indicare il più esattamente possibile le attività cui si applica la presente direttiva;

    considerando che saranno liberalizzate da un'ulteriore direttiva le attività commerciali ambulanti dei venditori e distributori di merci, nonché le attività di coloro che vendono nei mercati non coperti e di coloro che, nei mercati coperti, vendono in posti non fissati stabilmente al suolo;

    considerando che le attività di locazione di merci non regolate da altre direttive rientrano nel campo di applicazione delle presente direttiva;

    considerando che la vendita o la locazione di merci può essere fatta non solo a privati o a nuclei familiari per il loro consumo privato, ma anche a piccoli utilizzatori, per il soddisfacimento delle loro necessità professionali, qualora tale vendita o locazione rivesta solo importanza secondaria nel quadro delle attività complessive del commerciante al minuto;

    considerando che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva anche la vendita o la locazione di merci che hanno subito una trasformazione, un trattamento o un condizionamento qualsiasi, quando tali operazioni sono praticate abitualmente nell'attività in questione;

    considerando che l'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva del Consiglio, del 7 luglio 1964, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate nelle industrie estrattive (classi 11-19

    (1) GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 36/62. (2) GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 32/62. (3) GU n. 187 del 9.11.1965, pag. 2914/65. (4) GU n. 199 del 20.11.1965, pag. 3009/65. CITI)(1) e l'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva del Consiglio, del 7 luglio 1964, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di trasformazione e delle classi 23-40 CITI (Industria e artigianato) (2), limitano il diritto del produttore che si stabilisce in quanto tale in un altro Stato membro e che vi vende i propri prodotti, alla vendita in un solo esercizio situato nel paese di produzione, fino a che il commercio di tali prodotti non sarà stato liberalizzato in virtù di altre direttive;

    considerando che l'entrata in vigore della presente direttiva liberalizza il commercio al minuto di un gran numero di prodotti ; che pertanto, per tali prodotti, la limitazione della vendita in un solo esercizio situato nel paese di produzione non si applica più ; che di conseguenza il produttore che in base alle surriferite direttive del Consiglio del 7 luglio 1964 si stabilisce in un altro Stato membro è autorizzato, in base alle stesse direttive, a vendere i propri prodotti in più esercizi situati in detto Stato membro, qualora il commercio degli stessi sia liberalizzato;

    considerando che la presente direttiva deve anche avere per effetto che il produttore industriale o artigiano possa stabilirsi in un altro Stato membro non come produttore ma per vendervi i propri prodotti direttamente al consumatore finale in uno o più esercizi, non appena il commercio al minuto di quei prodotti sia liberalizzato in virtù della presente direttiva;

    considerando che devono egualmente essere incluse nel campo di applicazione della presente direttiva le attività di vendita all'asta al minuto;

    considerando che la presente direttiva non si applica al commercio al minuto dei medicinali e dei prodotti farmaceutici ; che tali attività saranno liberalizzate, a norma dei programmi generali, a una data posteriore;

    considerando che, date le differenze esistenti tra gli Stati membri in materia di organizzazione della vendita al minuto del tabacco e del sale, è opportuno che tali attività non siano incluse nella presente direttiva;

    considerando che la presente direttiva non si applica neppure al commercio al minuto dei prodotti tossici e degli agenti patogeni ; che per tali attività sono sorti problemi particolari relativi alla protezione della salute pubblica, tenendo conto delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore negli Stati membri;

    considerando che, in conformità delle disposizioni del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, le restrizioni relative alla facoltà di iscriversi ad organizzazioni professionali devono essere eliminate nella misura in cui le attività professionali dell'interessato comportano l'esercizio di detta facoltà;

    considerando che il regime applicabile ai lavoratori salariati che accompagnano il prestatore di servizi o che agiscono per conto di quest'ultimo è disciplinato dalle disposizioni adottate in applicazione degli articoli 48 e 49 del trattato;

    considerando che sono state o saranno adottate particolari direttive, applicabili a tutte le attività non salariate, riguardanti le disposizioni relative al trasferimento e al soggiorno dei beneficiari, nonché, nella misura del necessario, direttive per il coordinamento delle garanzie che sono richieste dagli Stati membri alle società per tutelare gli interessi sia dei soci, sia dei terzi;

    considerando inoltre che in taluni Stati membri il commercio al minuto di vari prodotti è disciplinato da norme relative all'accesso alla professione e che altri Stati membri metteranno eventualmente in vigore regolamentazioni di tale specie ; che, pertanto, alcune misure transitorie, destinate ad agevolare ai cittadini degli altri Stati membri l'accesso alla professione e il suo esercizio, formano oggetto di una particolare direttiva,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Gli Stati membri sopprimono, a favore delle persone fisiche e delle società menzionate nel titolo I dei programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, qui appresso denominate beneficiari, le restrizioni di cui al titolo III di detti programmi, per quanto riguarda l'accesso alle attività di cui agli articoli 2 e 3 e il loro esercizio.

    Articolo 2

    1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano alle attività non salariate del commercio al minuto, (1) GU n. 117 del 23.7.1964, pag. 1871/64. (2) GU n. 117 del 23.7.1964, pag. 1880/64.

    (ex gruppo 612 CITI) (1) eccettuato il commercio dei medicinali dei prodotti farmaceutici, quello dei prodotti tossici e degli agenti patogeni, nonché quello del tabacco e quello del sale.

    Le disposizioni della presente direttiva non si applicano alle attività commerciali ambulanti esercitate dai venditori e distributori di merci. Esse non si applicano neppure alle attività di coloro che vendono nei mercati non coperti e di coloro che, nei mercati coperti, vendono in posti non fissati stabilmente al suolo, anche se tali attività non sono soggette alle disposizioni nazionali concernenti gli ambulanti o i merciaioli.

    La presente direttiva non si applica all'esame degli organi della vista, dell'udito o di altri organi o parti del corpo umano ai fini dell'adattamento e della vendita di apparecchi per la correzione di difetti della vista o dell'udito, o di apparecchi ortopedici.

    2. Ai sensi della presente direttiva esercita l'attività di commercio al minuto qualsiasi persona fisica o società che, a titolo abituale e professionale, acquisti merci in nome proprio e per proprio conto e le rivenda direttamente al consumatore finale.

    Le merci possono essere rivendute sia nello stato in cui si trovano, sia previa trasformazione, trattamento o condizionamento, quali vengono abitualmente praticati nel commercio al minuto.

    3. Le disposizioni della presente direttiva si applicano anche alle attività di vendita al minuto esercitate dai fabbricanti che, pur non essendo stabiliti come produttori nel paese ospitante, vi vendono essi stessi al minuto la propria produzione al consumatore finale.

    4. Le disposizioni della presente direttiva si applicano, nelle stesse condizioni previste per le attività di vendita di cui ai paragrafi precedenti, anche alle attività di locazione di merci, sempre che tali attività non rientrino nel campo di applicazione di altre direttive. L'elenco delle attività di locazione escluse per quest'ultimo motivo è riportato in allegato.

    Articolo 3

    Le disposizioni della presente direttiva si applicano anche alle attività non salariate dell'intermediario che, a titolo abituale e professionale, effettua per conto di terzi vendite all'asta al minuto.

    Articolo 4

    Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni della presente direttiva, per quanto concerne lo Stato membro interessato, le attività che in tale Stato partecipano all'esercizio dei pubblici poteri. Queste attività sono:

    in Francia:

    la vendita all'asta di beni mobili e di merci da parte di pubblici ufficiali o di funzionari ministeriali;

    in Italia:

    la vendita all'asta di merci da parte di mediatori nell'esercizio di pubblici uffici;

    in Germania, nel Belgio, nel Lussemburgo e nei Paesi Bassi:

    la partecipazione dell'ufficiale giudiziario e del notaio alle vendite all'asta.

    Articolo 5

    1. Gli Stati membri sopprimono le restrizioni che in particolare: a) impediscono ai beneficiari di stabilirsi nel paese ospitante o di prestarvi i servizi alle medesime condizioni e con i medesimi diritti riservati ai cittadini;

    b) risultano da una prassi amministrativa che si risolve per i beneficiari in un trattamento discriminatorio rispetto ai cittadini.

    2. In particolare, devono considerarsi restrizioni da sopprimere quelle che sono oggetto delle norme che vietano o limitano, nei riguardi dei beneficiari, lo stabilimento o la prestazione dei servizi, prescrivendo: a) in Belgio:

    il possesso di una tessera professionale «carte professionelle» (articolo 1 della «loi» del 19 febbraio 1965);

    b) in Germania:

    - il rilascio di un'autorizzazione per la vendita al minuto di esplosivi, subordinato, per gli stranieri, in taluni Länder, alla prova della necessità e, in altri Länder, all'obbligo di (1) «Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique» (Ufficio Statistico delle Nazioni Unite, Études statistiques, série M, n. 4, rév. 1, New-York 1958).

    risiedere da almeno tre anni nella Repubblica federale di Germania;

    - il possesso della nazionalità tedesca per la vendita al minuto di armi e di munizioni per le stesse (par. 7 n. 2 e par. 3 n. 2, Waffengesetz del 18 marzo 1938);

    - il divieto di rilasciare alle persone giuridiche straniere e a quelle nazionali con la maggioranza del capitale sotto controllo straniero l'autorizzazione ad esercitare il commercio al minuto di armi e di munizioni per le stesse (par. 10 del regolamento di esecuzione del Waffengesetz del 19 marzo 1938);

    c) in Francia: - il possesso di una carta d'identità per stranieri commercianti «carte d'identité d'étranger commerçant» («décret-loi» del 12 novembre 1938, «loi» dell'8 ottobre 1940);

    - l'esclusione dal beneficio del diritto al rinnovo delle locazioni di immobili ad uso commerciale («décret» del 30 settembre 1953, articolo 38);

    - la condizione di reciprocità richiesta agli stranieri per esercitare il commercio di piccioni viaggiatori («loi» del 27 giugno 1957, «décret» del 22 aprile 1958);

    - il possesso della cittadinanza francese (o, per le società, la cittadinanza francese dei soci, accomandatari, accomandanti e gerenti delle società di persone, degli amministratori e dei direttori centrali delle società per azioni) per poter ottenere l'autorizzazione ad esercitare il commercio delle armi da fuoco dette di difesa e di munizioni per le stesse (articolo 2 del «décret-loi» del 18 aprile 1939, articolo 1 del «décret A» del 14 agosto 1939, articoli 9 e 6 del «décret B» del 14 agosto 1939);

    - l'obbligo, per le società titolari di autorizzazioni speciali per l'importazione di prodotti finiti derivati dal petrolio che immettono tali prodotti al consumo, che il presidente del consiglio di amministrazione, il «presidente-direttore generale» e la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione abbiano la cittadinanza francese, e l'obbligo per il titolare di riservare al personale francese una parte nelle direzioni amministrativa, tecnica e commerciale della sua impresa («décret» n. 65-144 del 26 febbraio 1965);

    d) in Italia:

    il possesso di un'autorizzazione avente carattere eccezionale, quando si tratta di stranieri, per l'accesso alle attività del commercio di piccioni viaggiatori e il loro esercizio (legge del 13 dicembre 1928 n. 3086);

    e) nel Lussemburgo:

    la durata limitata delle autorizzazioni concesse agli stranieri (articolo 21 della «loi» del 2 giugno 1962).

    Articolo 6

    1. Gli Stati membri vigilano affinché i beneficiari abbiano il diritto di iscriversi alle organizzazioni professionali, alle stesse condizioni e con gli stessi diritti ed obblighi dei propri cittadini.

    2. Il diritto d'iscrizione comporta, in caso di stabilimento, l'eleggibilità o il diritto di essere nominato ai posti direttivi dell'organizzazione professionale. Tuttavia, detti posti direttivi possono essere riservati ai cittadini qualora l'organizzazione in parola partecipi, in virtù di una disposizione legislativa o regolamentare, all'esercizio dei pubblici poteri.

    3. Nel Granducato del Lussemburgo, la qualità d'iscritto alla «Chambre de commerce» e alla «Chambre des métiers» non implica, per i beneficiari, il diritto di partecipare all'elezione degli organi di gestione.

    Articolo 7

    Gli Stati membri non accordano ai propri cittadini che si recano in un altro Stato membro allo scopo di esercitarvi una delle attività di cui agli articoli 2 e 3 alcun aiuto che possa falsare le condizioni di stabilimento.

    Articolo 8

    1. Lo Stato membro ospitante che, per l'accesso ad una delle attività previste agli articoli 2 e 3, esige dai propri cittadini una prova di onorabilità nonché la prova che i medesimi in passato non sono incorsi in dichiarazioni di fallimento, oppure una soltanto di tali prove, riconosce come attestato sufficiente, per i cittadini degli altri Stati membri, la presentazione d'un estratto del casellario giudiziario oppure, in mancanza di esso, di un documento equipollente rilasciato dall'autorità giudiziaria o amministrativa competente del paese di origine o di provenienza, da cui si rilevi che tali requisiti sono soddisfatti.

    Qualora un tale documento, per quanto concerne l'assenza di fallimenti, non sia rilasciato nel paese di origine o di provenienza, potrà essere sostituito da una dichiarazione giurata dell'interessato dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato del paese di origine o di provenienza.

    2. Lo Stato membro che, per l'accesso all'attività di commercio al minuto di armi, munizioni ed esplosivi e per la vendita al minuto di bevande alcoliche e di latte sfuso, esige dai propri cittadini taluni requisiti di moralità e onorabilità, la cui prova non può essere fornita dal documento di cui al paragrafo 1, primo capoverso, riconosce come attestato sufficiente, per i cittadini degli altri Stati membri, un certificato rilasciato dalla autorità giudiziaria o amministrativa competente del paese di origine o di provenienza, da cui si rilevi che tali requisiti sono soddisfatti. Questi certificati concerneranno i precisi elementi di fatto presi in considerazione nel paese ospitante.

    3. I documenti rilasciati conformemente ai paragrafi 1 e 2 dovranno, al momento della presentazione, essere di data non anteriore a tre mesi.

    4. Gli Stati membri designano, entro il termine di cui all'articolo 9, le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui sopra e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

    5. Quando nello Stato membro ospitante la capacità finanziaria deve essere provata, tale Stato considera gli attestati rilasciati dalle banche del paese di origine o di provenienza equivalenti a quelli rilasciati nel proprio territorio.

    Articolo 9

    Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di sei mesi a decorrere dalla notificazione e ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 10

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Lussemburgo, addí 15 ottobre 1968.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G. SEDATI

    ALLEGATO Attività escluse dal campo di applicazione della presente direttiva (articolo 2, paragrafo 4, seconda frase)

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