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Document 31967R0282

Regolamento n. 282/67/CEE della Commissione, dell'11 luglio 1967, relativo alle modalità d'intervento per i semi oleosi

GU 151 del 13.7.1967, p. 1–4 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1967 pag. 180 - 183

Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1996; abrogato e sostituito da 31996R0638 ;

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1967/282/oj

31967R0282

Regolamento n. 282/67/CEE della Commissione, dell'11 luglio 1967, relativo alle modalità d'intervento per i semi oleosi

Gazzetta ufficiale n. 151 del 13/07/1967 pag. 0001 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 1 pag. 0209
edizione speciale danese: serie I capitolo 1967 pag. 0163
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 1 pag. 0209
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1967 pag. 0180
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 2 pag. 0131
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 2 pag. 0053
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 2 pag. 0053


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( 1 ) IN VIRTU DELL'ARTICOLO 9 DEL TRATTATO DELL'8 APRILE 1965 CHE ISTITUISCE UN CONSIGLIO UNICO ED UNA COMMISSIONE UNICA DELLE COMUNITA EUROPEE , ENTRATO IN VIGORE IL 1 LUGLIO 1967 , LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ESERCITA I POTERI E LE COMPETENZE DEVOLUTI ALL'ALTA AUTORITA DELLA COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO , NONCHE ALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA E ALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITA EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA , NELLE CONDIZIONI E SOTTO I CONTROLLI PREVISTI DAI TRATTATI CHE ISTITUISCONO RISPETTIVAMENTE LA COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO , LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA E LA COMUNITA EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA , NONCHE DAL SUMMENZIONATO TRATTATO DELL'8 APRILE 1965 CHE ISTITUISCE UN CONSIGLIO UNICO ED UNA COMMISSIONE UNICA DELLE COMUNITA EUROPEE .

( 2 ) GU N . 172 DEL 30 . 9 . 1966 , PAG . 3025/66 .

( 3 ) GU N . 130 DEL 28 . 6 . 1967 , PAG . 2590/67 .

REGOLAMENTO N . 282/67/CEE DELLA COMMISSIONE

DELL'11 LUGLIO 1967

RELATIVO ALLE MODALITA D'INTERVENTO PER I SEMI OLEOSI

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ( 1 ) ,

VISTO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA ,

VISTO IL REGOLAMENTO N . 136/66/CEE DEL CONSIGLIO DEL 22 SETTEMBRE 1966 , RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DI UN'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DEI GRASSI ( 2 ) , E IN PARTICOLARE L'ARTICOLO 26 , PARAGRAFO 3 ,

CONSIDERANDO CHE I PREZZI D'INTERVENTO SONO STATI FISSATI PER UNA QUALITA TIPO DETERMINATA E CHE PER I SEMI OFFERTI NON CORRISPONDENTI A TALE QUALITA TIPO DEVE ESSERE PREVISTA UN'APPLICAZIONE DI MAGGIORAZIONI E DI DIMINUZIONI ;

CONSIDERANDO CHE , PRIMA DI ESSERE COMMERCIALIZZATI , I SEMI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI AD UN PROCESSO DI ESSICCAZIONE E DI MONDATURA CHE LI RICONDUCA AD UN TENORE DI UMIDITA E DI IMPURITA DETERMINATO ; CHE CONVIENE QUINDI ESCLUDERE DALL'INTERVENTO I SEMI CHE NON ABBIANO SUBITO TALE TRATTAMENTO ; CHE , PER SEMPLIFICARE LA GESTIONE NORMALE DELL'INTERVENTO E PERMETTERE IN PARTICOLARE LA COSTITUZIONE DI PARTITE OMOGENEE DEI SEMI OFFERTI ALL'INTERVENTO , E OPPORTUNO FISSARE UNA QUANTITA MINIMA AL DI SOTTO DELLA QUALE L'ORGANISMO D'INTERVENTO NON ACCETTA L'OFFERTA ;

CONSIDERANDO CHE L'APPLICAZIONE DEL REGIME D'INTERVENTO ESIGE CHE L'ASSUNZIONE IN CARICO DA PARTE DEGLI ORGANISMI D'INTERVENTO SI EFFETTUI IN CONDIZIONI CHE TENGANO CONTO DELLA REGIONALIZZAZIONE DEI PREZZI PREVISTA DAL REGOLAMENTO N . 167/67/CEE DEL CONSIGLIO RELATIVO AI CENTRI D'INTERVENTO NEL SETTORE DEI SEMI OLEOSI E AI PREZZI D'INTERVENTO DERIVATI , APPLICABILI A DETTI CENTRI ( 3 ) ; CHE A TAL FINE , IL PREZZO DA PAGARE AL VENDITORE DEV'ESSERE IL PREZZO D'INTERVENTO VALIDO PER UN DETERMINATO CENTRO D'INTERVENTO , EVENTUALMENTE ADATTATO IN FUNZIONE DELLE SPESE DI TRASPORTO ;

CONSIDERANDO CHE L'APPLICAZIONE DEL REGIME D'INTERVENTO DEVE SOTTOSTARE A NORME IL PIU POSSIBILE SEMPLICI ED EFFICACI ; CHE E PERTANTO OPPORTUNO PREVEDERE CHE I SEMI DEBBONO ESSERE OFFERTI IN VENDITA ALL'ORGANISMO D'INTERVENTO DELLO STATO MEMBRO NEL QUALE SI TROVANO , E LIMITARE IL NUMERO DEI CENTRI DI COMMERCIALIZZAZIONE PER I QUALI PUO ESSERE FATTA UN'OFFERTA IN PARTENZA DA UNA LOCALITA DETERMINATA ;

CONSIDERANDO CHE LE MISURE DI CUI AL PRESENTE REGOLAMENTO SONO CONFORMI AL PARERE DEL COMITATO DI GESTIONE DEI GRASSI ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

ARTICOLO 1

A DECORRERE DAL 13 LUGLIO 1967 PER I SEMI DI COLZA E DI RAVIZZONE , E DAL 1 OTTOBRE 1967 PER I SEMI DI GIRASOLE , L'INTERVENTO PREVISTO ALL'ARTICOLO 26 DEL REGOLAMENTO N . 136/66/CEE SI EFFETTUA CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI SEGUENTI .

ARTICOLO 2

CIASCUN DETENTORE DI PARTITE OMOGENEE DI ALMENO 50 TONNELLATE SIA DI SEMI DI COLZA E DI RAVIZZONE , SIA DI SEMI DI GIRASOLE RACCOLTI NELLA COMUNITA PUO OFFRIRE TALI SEMI ALL'ORGANISMO D'INTERVENTO . TUTTAVIA PER LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1967/1968 , IL BELGIO , L'ITALIA ED IL LUSSEMBURGO POSSONO AMMETTERE PARTITE IL CUI MINIMO E 10 TONNELLATE .

ARTICOLO 3

1 . PER ESSERE AMMESSI ALL'INTERVENTO , I SEMI OLEOSI DEVONO ESSERE SANI , LEALI E MERCANTILI .

2 . L'INTERVENTO E LIMITATO :

_ AI SEMI DI COLZA E DI RAVIZZONE CON UN MASSIMO DEL 2 % DI IMPURITA E DEL 10 % DI UMIDITA ;

_ AI SEMI DI GIRASOLE CON UN MASSIMO DEL 2 % DI IMPURITA , DEL 10 % DI UMIDITA E IL CUI OLIO ABBIA UN TENORE MASSIMO DI ACIDI GRASSI LIBERI , ESPRESSO IN ACIDO OLEICO , DI 5 GRAMMI PER 100 GRAMMI .

ARTICOLO 4

1 . IL PRELIEVO DEI CAMPIONI DEI SEMI OLEOSI E LA DETERMINAZIONE DEL TENORE DI IMPURITA E DI UMIDITA VENGONO EFFETTUATI IN BASE AD UN METODO UNICO PER TUTTI GLI STATI MEMBRI .

TUTTAVIA , FINCHE TALE METODO NON SARA STATO STABILITO , GLI STATI MEMBRI HANNO LA FACOLTA DI SCEGLIERE UN METODO E NE INFORMANO LA COMMISSIONE .

2 . LA DETERMINAZIONE DEL TENORE IN OLIO SI EFFETTUA SECONDO IL METODO DEFINITO NELL'ALLEGATO II . TUTTAVIA , GLI STATI MEMBRI SONO AUTORIZZATI AD APPLICARE ANCHE IL METODO DI DETERMINAZIONE DEL TENORE IN OLIO PER I SEMI OLEOSI SECONDO LA RACCOMANDAZIONE N . 900 DELL'I.S.O . UTILIZZANDO UN MICROFRANTOIO . IN TAL CASO , LA QUANTITA DI OLIO RILEVATA NEI SEMI VIENE DIMINUITA , PER L'APPLICAZIONE DELLE MAGGIORAZIONI E DELLE DIMINUZIONI , DI 400 GRAMMI PER 100 KG DI SEMI .

ARTICOLO 5

1 . OGNI OFFERTA DI VENDITA ALL'INTERVENTO DEVE ESSERE OGGETTO DI UNA DOMANDA SCRITTA INDIRIZZATA ALL'ORGANISMO D'INTERVENTO DELLO STATO MEMBRO NEL QUALE SI TROVANO I SEMI .

2 . L'ACCETTAZIONE DELL'OFFERTA DA PARTE DELL'ORGANISMO D'INTERVENTO HA LUOGO AL PIU PRESTO , CON LE NECESSARIE PRECISAZIONI CIRCA LE CONDIZIONI DI ASSUNZIONE IN CARICO DEI SEMI .

ARTICOLO 6

1 . ALL'ATTO DELL'OFFERTA , IL DETENTORE DI SEMI SPECIFICA ALL'ORGANISMO D'INTERVENTO IL LUOGO NEL QUALE SI TROVANO I SEMI E IL CENTRO D'INTERVENTO PER IL QUALE E FATTA L'OFFERTA .

IL DETENTORE SCEGLIE TALE CENTRO FRA I TRE CENTRI D'INTERVENTO VERSO I QUALI I SEMI OFFERTI POSSONO ESSERE AVVIATI CON MINORE SPESA .

2 . L'ORGANISMO D'INTERVENTO DECIDE CIRCA IL LUOGO DI ASSUNZIONE IN CARICO DEI SEMI .

SE IL LUOGO DI ASSUNZIONE IN CARICO DEI SEMI NON E IL CENTRO DESIGNATO DAL VENDITORE , IL PREZZO DA PAGARE E UGUALE AL PREZZO D'INTERVENTO VALIDO PER IL CENTRO DESIGNATO DAL VENDITORE , DIMINUITO DELLE SPESE DI TRASPORTO PIU CONVENIENTI DAL LUOGO NEL QUALE I SEMI SI TROVANO AL MOMENTO DELL'OFFERTA FINO A TALE CENTRO D'INTERVENTO , E AUMENTATO EVENTUALMENTE DELLE SPESE DI TRASPORTO PIU CONVENIENTI DAL LUOGO NEL QUALE I SEMI SI TROVANO AL MOMENTO DELL'OFFERTA FINO AL LUOGO NEL QUALE VENGONO ASSUNTI IN CARICO .

3 . LE SPESE DI TRASPORTO VENGONO DETERMINATE DALL'ORGANISMO D'INTERVENTO .

ARTICOLO 7

IL PREZZO DA PAGARE AL VENDITORE E IL PREZZO VALIDO NEL GIORNO DELLA CONSEGNA STABILITO CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 6 PER UNA MERCE RESA NON SCARICATA AL MAGAZZINO , TENENDO CONTO DELLE MAGGIORAZIONI E DIMINUZIONI DI CUI ALL'ALLEGATO I .

ARTICOLO 8

1 . CIASCUNO STATO MEMBRO INFORMA GLI ALTRI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE IN MERITO ALL'ORGANISMO D'INTERVENTO INCARICATO DELL'ACQUISTO DEI SEMI OFFERTI ALL'INTERVENTO .

2 . GLI STATI MEMBRI INFORMANO LA COMMISSIONE , NELLA PRIMA QUINDICINA DI CIASCUN TRIMESTRE , IN MERITO ALLE QUANTITA DI SEMI ACQUISTATI DAI RISPETTIVI ORGANISMI D'INTERVENTO NEL TRIMESTRE PRECEDENTE .

INOLTRE , SE VENGONO OFFERTE NOTEVOLI QUANTITA , LO STATO MEMBRO INTERESSATO COMUNICA IMMEDIATAMENTE ALLA COMMISSIONE DETTE QUANTITA .

ARTICOLO 9

GLI STATI MEMBRI SI ASSISTONO RECIPROCAMENTE PER L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO .

ARTICOLO 10

IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE IL 13 LUGLIO 1967 .

IL PRESENTE REGOLAMENTO E OBBLIGATORIO IN TUTTI I SUOI ELEMENTI ED E DIRETTAMENTE APPLICABILE IN CIASCUNO DEGLI STATI MEMBRI .

FATTO A BRUXELLES , L'11 LUGLIO 1967 .

PER LA COMMISSIONE

IL PRESIDENTE

JEAN REY

ALLEGATO I

I . SEMI DI COLZA E DI RAVIZZONE

1 . TENORE DI OLIO

MAGGIORAZIONE O DIMINUZIONE DI 0,019 UNITA DI CONTO PER OGNI 0,100 KG DI OLIO AL DI SOTTO O AL DI SOPRA DI 42 KG CONTENUTI IN 100 KG DI SEMI

2 . TENORE DI UMIDITA

MAGGIORAZIONE DI 0,007 UNITA DI CONTO PER OGNI 0,100 KG DI UMIDITA AL DI SOTTO DI 10 KG CONTENUTI IN 100 KG DI SEMI

3 . TENORE DI IMPURITA

MAGGIORAZIONE DI 0,007 UNITA DI CONTO PER OGNI 0,100 KG DI IMPURITA AL DI SOTTO DI 2 KG CONTENUTI IN 100 KG DI SEMI .

II . SEMI DI GIRASOLE

1 . TENORE DI OLIO

MAGGIORAZIONE O DIMINUZIONE DI 0,020 UNITA DI CONTO PER OGNI 0,100 KG D'OLIO AL DI SOTTO O AL DI SOPRA DI 40 KG CONTENUTI IN 100 KG DI SEMI

2 . TENORE DI UMIDITA

MAGGIORAZIONE DI 0,007 UNITA DI CONTO PER OGNI 0,100 KG DI UMIDITA AL DI SOTTO DI 10 KG CONTENUTI IN 100 KG DI SEMI

3 . TENORE DI IMPURITA

MAGGIORAZIONE DI 0,007 UNITA DI CONTO PER OGNI 0,100 KG DI IMPURITA AL DI SOTTO DI 2 KG CONTENUTI IN 100 KG DI SEMI .

ALLEGATO II

METODO DI DETERMINAZIONE DEL TENORE DI OLIO

IL SOLVENTE IMPIEGATO E L'ETERE DI PETROLIO " PER LA DETERMINAZIONE DEL TENORE DI GRASSI " , ESENTE DA IDROCARBURI AROMATICI E CON PUNTO DI EBOLLIZIONE COMPRESO FRA 30 E 50 C . TALE ETERE NON DEVE LASCIARE DEPOSITI ALLA TEMPERATURA DI 60 C . IL SUO INDICE DI IODIO DEV'ESSERE INFERIORE A 1 . PER L'ESTRAZIONE CI SI SERVE DI UN PERCOLATORE ( AD ESEMPIO IL PERCOLATORE DI TWISSELMANN ) .

SI PESA CON PRECISIONE UN CAMPIONE MEDIO DI SEMI INTERI DI ALMENO 30 GRAMMI , CHE VIENE PASSATO ATTRAVERSO IL VAGLIO DI 3 MM DI APERTURA DI MAGLIA E LIBERATO A MANO DA TUTTE LE IMPURITA GROSSOLANE , COME PULA , PAGLIA E CEREALI ; SI PESA QUINDI LA QUANTITA DI SEMI COSI MONDATI E SI CALCOLA QUALE PERCENTUALE DEL CAMPIONE ORIGINALE RAPPRESENTA . SUBITO DOPO SI PROCEDE ALLA PESATURA CON UN'APPROSSIMAZIONE DI 5 MILLIGRAMMI , DI DUE PORZIONI DI 5 GRAMMI PRELEVATE DAI SEMI MONDATI ; QUESTE PORZIONI VENGONO SOTTOPOSTE AD UN'ESSICCAZIONE PRELIMINARE DELLA DURATA DI UN'ORA ALLA TEMPERATURA DI 95 C IN DUE MANICOTTI DI ESTRAZIONE DISTINTI ( L'ESSICCAZIONE PRELIMINARE NON E NECESSARIA SE IL TENORE D'ACQUA E UGUALE O INFERIORE AL 10 % ) . IL CAMPIONE MESCOLATO CON ALMENO 25 GRAMMI DI SABBIA QUARZOSA FINE , VIENE QUINDI TRITURATO IL PIU FINEMENTE POSSIBILE IN UN MORTAIO AZIONATO MECCANICAMENTE O A MANO . QUEST'OPERAZIONE DURA IN LINEA DI MASSIMA 15 MINUTI . TUTTO IL PRODOTTO TRITURATO VIENE QUINDI RIMESSO NEL MANICOTTO . L'ESTRAZIONE FA IMMEDIATAMENTE SEGUITO ALLA PESATURA , ALL'EVENTUALE PREESSICCAZIONE E ALLA TRITURAZIONE , DOPO CHE IL MATRACCIO DESTINATO A RACCOGLIERE I PRODOTTI DI ESTRAZIONE E CHE FA PARTE DELL'APPARECCHIO DI ESTRAZIONE E STATO ASCIUGATO E PESATO CON UN'APPROSSIMAZIONE DI 1 MILLIGRAMMO . IL PROCESSO DI ESTRAZIONE DURA 4 ORE AD UN REGIME DI VIVA EBOLLIZIONE . QUINDI IL MANICOTTO VIENE RITIRATO DALL'APPARECCHIO , IL SOLVENTE VIENE ELIMINATO E SI PROCEDE ALL'ESSICCAZIONE SOTTO VUOTO . IL CONTENUTO DEL MANICOTTO VIENE VUOTATO IN UN MORTAIO E IL PRODOTTO VIENE SOTTOPOSTO AD UNA NUOVA TRITURAZIONE DI 10 MINUTI . TUTTO IL PRODOTTO VIENE POI RIMESSO NEL MANICOTTO , INTRODOTTO A SUA VOLTA NELL'APPARECCHIO E SI RIPETE L'ESTRAZIONE PER DUE ORE NELLE CONDIZIONI GIA INDICATE ED UTILIZZANDO LO STESSO MATRACCIO . DOPO UNA TRITURAZIONE A FONDO E PROCEDENDO ALL'OPERAZIONE CON CURA , SI CONTINUA L'ESTRAZIONE DEL GRASSO FINO A CHE IL TENORE RESIDUO E UGUALE O INFERIORE ALLO 0,1 % . SI ELIMINA PER DISTILLAZIONE LA MAGGIOR PARTE DEL SOLVENTE PRESENTE NEL PRODOTTO DI ESTRAZIONE CONTENUTO NEL MATRACCIO . SE NE FANNO SCOMPARIRE LE ULTIME TRACCE PORTANDO LA TEMPERATURA A 100 C CIRCA ; LA TEMPERATURA NON DEVE COMUNQUE SUPERARE I 150 C . L'ELIMINAZIONE COMPLETA DEL SOLVENTE E OTTENUTA A MEZZO DI UN'INSUFFLAZIONE PERIODICA DI ARIA , DI BIOSSIDO DI CARBONIO O UTILIZZANDO IL VUOTO . DOPO IL RAFFREDDAMENTO , SI PROCEDE ALLA PESATURA . SI RIPETONO NELLO STESSE CONDIZIONI IL RISCALDAMENTO E LA PESATURA , FINO A QUANDO LA DIFFERENZA TRA DUE PESATE SUCCESSIVE RISULTA UGUALE O INFERIORE A 0,01 GRAMMI . IL GRASSO ESTRATTO DEV'ESSERE LIMPIDO ; IN CASO CONTRARIO , LE IMPURITA VERRANNO ELIMINATE TRAMITE DISSOLUZIONE NELL'ETERE DI PETROLIO E FILTRATURA . LA SOLUZIONE FILTRATA VIENE QUINDI CONCENTRATA PER EVAPORAZIONE E L'OLIO RESIDUO ESSICCATO FINO A PESO COSTANTE NELLE CONDIZIONI SOPRA DESCRITTE .

L'ULTIMA PESATURA EFFETTUATA COSTITUISCE LA BASE PER CALCOLARE IL PESO DI GRASSO ESTRATTO . SE PER LA DETERMINAZIONE DEL TENORE DI OLIO SONO STATI UTILIZZATI SEMI PREVENTIVAMENTE MONDATI , IL RISULTATO OTTENUTO VA RIFERITO AL CAMPIONE ORIGINALE .

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