EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31966S0022

CECA Alta Autorità: Decisione n. 22/66, del 16 novembre 1966, relativa alle informazioni che le imprese sono tenute a fornire in ordine ai loro investimenti

GU 219 del 29.11.1966, p. 3728–3731 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1965-1966 pag. 280 - 283

Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/09/1973

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1966/22(2)/oj

31966S0022

CECA Alta Autorità: Decisione n. 22/66, del 16 novembre 1966, relativa alle informazioni che le imprese sono tenute a fornire in ordine ai loro investimenti

Gazzetta ufficiale n. 219 del 29/11/1966 pag. 3728 - 3731
edizione speciale danese: serie I capitolo 1965-1966 pag. 0245
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1965-1966 pag. 0280
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 1 pag. 0030
edizione speciale spagnola: capitolo 08 tomo 1 pag. 0091
edizione speciale portoghese: capitolo 08 tomo 1 pag. 0091


DECISIONE N. 22-66 del 16 novembre 1966 relativa alle informazioni che le imprese sono tenute a fornire in ordine ai loro investimenti

L'ALTA AUTORITÀ,

Visti gli articoli 46, 47 e 54 del Trattato,

Viste la decisione n. 27-55 del 20 luglio 1955 relativa alle informazioni che le imprese sono tenute a fornire in ordine ai loro investimenti (Gazzetta Ufficiale della C.E.C.A. del 26 luglio 1955, pag. 872) e la decisione n. 26-56 dell'11 luglio 1956 che modifica la decisione n. 27-55 (Gazzetta Ufficiale della C.E.C.A. del 19 luglio 1956, pag. 209),

Considerato che: - l'art. 54 del Trattato affida all'Alta Autorità il compito di favorire uno sviluppo coordinato degli investimenti ; essa deve pertanto essere in grado di prendere posizione, nei limiti degli scopi generali previsti all'art. 46, in merito ai programmi di investimento delle imprese ; tali prese di posizione implicano una conoscenza esatta delle capacità di produzione in funzione, in costruzione o allo stadio di progetto;

- i nuovi programmi di investimento debbono già essere comunicati secondo le modalità di cui alle decisioni n. 27-55 del 20 luglio 1955 e n. 26-56 dell'11 luglio 1956 ; per quanto attiene alle nuove capacità previste nei suddetti programmi, la sfera di applicazione dell'obbligo di dichiarazione preventiva si è rivelata soddisfacente e non va, pertanto, modificata;

- i rapidi progressi della tecnica produttiva constatati negli ultimi anni comportano sovente l'arresto di impianti industriali prima del loro completo ammortamento tecnico ; tali misure modificano la consistenza delle capacità globali di produzione in attività e pertanto debbono essere assoggettate a comunicazione preventiva alle stesse condizioni fissate per i nuovi programmi;

- a causa soprattutto di tali progressi, le imprese sono frequentemente indotte ad apportare nel corso della realizzazione sostanziali variazioni ai programmi di investimento o ai programmi di riduzione di capacità a suo tempo stabiliti ; l'Alta Autorità non è in grado di esprimersi con piena conoscenza di causa sui nuovi programmi se non è tenuta al corrente delle condizioni in cui sono stati effettivamente realizzati i programmi di investimento o di riduzione di capacità inizialmente dichiarati, e deve quindi ricevere delle comunicazioni al riguardo;

- le comunicazioni e i rapporti relativi alle principali capacità di produzione già in esercizio o programmate non possono fornire un quadro esauriente dell'evoluzione prevedibile ; effettivamente, da un lato, determinate capacità sono troppo esigue per giustificare una comunicazione individuale, mentre la loro totalità esplica una funzione rilevante ; dall'altro, è nell'interesse comune che gli investimenti siano coordinati in funzione non solo delle capacità in esercizio o in costruzione, ma anche di quelle che si trovano allo stadio di semplice progetto ; una inchiesta annua sull'insieme degli investimenti e delle capacità in esercizio, in costruzione o allo stato di progetto può pertanto completare utilmente le informazioni raccolte attraverso le comunicazioni e i rapporti;

- la presente decisione sostituisce la disciplina esistente in materia di informazioni che le imprese sono tenute a fornire in ordine ai loro investimenti ; le dicisioni n. 27-55 del 20 luglio 1955 e n. 26-56 dell'11 luglio 1956 devono pertanto essere abrogate,

DECIDE:

SEZIONE I Comunicazione preventiva dei programmi di investimento

Articolo 1

Ciascuna delle industrie del carbone e dell'acciaio della Comunità è tenuta a comunicare all'Alta Autorità i programmi di investimento relativi alle proprie attività di produzione concernenti uno o più prodotti contemplati dall'allegato I del Trattato.

Articolo 2

Sono oggetto della comunicazione preventiva i programmi di investimento concernenti - sia i nuovi impianti, quando la spesa totale prevedibile superi 500.000 unità di conto A.M.E.;

- sia le sostituzioni o trasformazioni, quando la spesa totale prevedibile superi 1.000.000 di unità di conto A.M.E.

Tuttavia i programmi d'investimento relativi ai forni di produzione di acciaio e ai cubilotti ad aria calda utilizzati per la produzione di acciaio dovranno formare oggetto di una comunicazione preventiva, a prescindere dall'ammontare della spesa prevedibile.

La spesa totale prevedibile deve comprendere tutte le spese che sono la diretta conseguenza della realizzazione del programma di cui trattasi e deve essere calcolata raggruppando in uno stesso programma tutti gli elementi che costituiscono un insieme tecnicamente inscindibile, ancorché la loro attuazione debba comportare nel tempo diverse tappe distinte.

Articolo 3

Le comunicazioni debbono contenere: - una descrizione precisa del programma di investimento;

- l'ammontare approssimativo delle spese previste;

- tutte le informazioni utili concernenti:- l'oggetto e le caratteristiche tecniche dei lavori,

- la durata di realizzazione,

- i risultati attesi, soprattutto in quanto riguardino la produzione o le capacità di produzione,

- l'approvvigionamento di materie prime,

- le conseguenze per la manodopera.

Articolo 4

Le comunicazioni relative ai programmi d'investimento devono essere inviate all'Alta Autorità con la massima sollecitudine e comunque non oltre tre mesi prima della conclusione dei primi contratti con i fornitori ovvero, qualora il lavoro sia realizzato con mezzi propri dell'impresa, tre mesi prima dell'inizio dei lavori.

L'Alta Autorità accusa ricevuta delle dichiarazioni che le vengono inviate e può chiedere al riguardo qualsiasi informazione essa reputi necessaria, soprattutto in ordine al finanziamento dei programmi.

Articolo 5

Le modifiche importanti, apportate ai programmi d'investimento comunicati all'Alta Autorità, devono formare oggetto di una dichiarazione rettificativa nella forme e nei termini di cui agli articoli 3 e 4 precedenti.

In particolare, va considerata tale da implicare modifiche importanti qualsiasi decisione che possa, alternativamente o congiuntamente

- ritardare di almeno un anno la realizzazione del programma

- raddoppiare ovvero ridurre del 50 % il costo inizialmente previsto

- aumentare ovvero ridurre del 20 % almeno le capacità di produzione inizialmente previste.

SEZIONE II Comunicazione preventiva dei programmi di riduzione di capacità

Articolo 6

Ciascuna impresa delle industrie del carbone e dell'acciaio della Comunità è tenuta a comunicare i programmi che comportino una riduzione delle proprie capacità di produzione per uno o più prodotti contemplati dall'allegato I del Trattato.

Articolo 7

Formano oggetto della comunicazione preventiva i disinvestimenti, le cessioni, le chiusure, i passaggi a riserva e, in genere, tutte le riduzioni di capacità di produzione che comportino un mutamento sensibile dell'apparato produttivo di un'impresa o siano tali da provocare cambiamenti importanti nell'impiego della manodopera all'interno dell'impresa stessa.

Indipendentemente dalle ripercussioni di cui al comma precedente, debbono comunque essere comunicate preventivamente

- le decisioni concernenti l'arresto di impianti il cui valore di sostituzione sia per lo meno pari a un milione di unità di conto A.M.E.;

- ogni riduzione di capacità che riguardi i forni di produzione d'acciaio e i cubilotti ad aria calda utilizzati per la produzione di acciaio.

Articolo 8

Le comunicazioni debbono contenere - una descrizione precisa degli impianti che saranno messi fuori servizio;

- i valori approssimativi di liquidazione e di sostituzione di tali impianti;

- la destinazione degli impianti (demolizione, vendita, passaggio a riserva, ecc.);

- il periodo entro cui le misure previste saranno attuate;

- la produzione effettivamente ottenuta nei 12 mesi precedenti la comunicazione;

- i risultati previsti, con particolare riferimento alla produzione e alle capacità di produzione;

- le conseguenze per la manodopera, con indicazione delle eventuali possibilità di reimpiego nell'ambito aziendale.

Articolo 9

Le comunicazioni relative alle riduzioni di capacità debbono essere inviate all'Alta Autorità con la massima sollecitudine e comunque non oltre tre mesi prima dell'evento che porrà termine all'attività dell'impianto considerato (inizio dei lavori di demolizione, data di perfezionamento del contratto di vendita, passaggio a riserva, ecc.).

L'Alta Autorità accusa ricevuta delle comunicazioni che le vengono inviate e può chiedere al riguardo qualsiasi informazione essa reputi necessaria, soprattutto in ordine al finanziamento dei programmi.

Articolo 10

Qualora venga messo di nuovo in servizio un impianto che abbia formato oggetto di comunicazione ai sensi della presente sezione, dovrà esserne data comunicazione all'Alta Autorità, indipendentemente dall'ammontare delle spese previste, nelle forme precisate nella precedente sezione I.

SEZIONE II Rapporti sulla realizzazione dei programmi d'investimento o di riduzioni di capacità

Articolo 11

Ciascuna impresa delle industrie del carbone e dell'acciaio della Comunità è tenuta ad inviare all'Alta Autorità un rapporto delle condizioni nelle quali sono stati effettivamente realizzati i programmi di investimento o di riduzione di capacità di cui alle sezioni I e II della presente decisione, nonché gli altri programmi il cui costo effettivo superi, contrariamente alle previsioni, i limiti fissati dal precedente articolo 2.

Articolo 12

I rapporti devono contenere: - una descrizione esatta del programma d'investimento realizzato, indicando in particolare le modifiche eventualmente apportate al programma iniziale;

- la data di ultimazione del programma d'investimento o di riduzione di capacità di produzione e, qualora il programma si realizzi in più tappe, le differenti date di realizzazione;

- l'ammontare delle spese sostenute;

- ogni utile informazione riguardante: - l'oggetto e la natura tecnica dei lavori effettuati;

- i risultati già ottenuti o prevedibili come conseguenza della realizzazione del programma, soprattutto con riferimento alla produzione e alla capacità di produzione, con menzione specifica delle eventuali differenze rispetto ai risultati previsti;

- l'approvvigionamento di materie prime;

- le conseguenze per la mandopera.

Articolo 13

I rapporti, di cui al precedente articolo 12, devono essere inviati all'Alta Autorità con la massima sollecitudine e comunque non oltre tre mesi dopo l'entrata in funzione o il ritiro dal servizio dell'impianto cui essi si riferiscono.

L'Alta Autorità accusa ricevuta delle dichiarazioni che le vengono inviate e può chiedere in merito qualsiasi informazione essa reputi necessaria, soprattutto in ordine al finanziamento dei programmi.

SEZIONE IV Inchiesta annua

Articolo 14

Indipendentemente dalle comunicazioni e dai rapporti succitati, ciascuna impresa delle industrie del carbone e dell'acciaio della Comunità è tenuta a rispondere ad un'indagine annua dell'Alta Autorità sugli investimenti o riduzioni di capacità di produzione effettuati, in corso o progettati.

Nelle risposte dovranno in particolare essere descritti gli investimenti o le riduzioni di capacità di produzione ancora allo stadio di semplici progetti. Tali risposte non esimono le imprese dall'obbligo di presentare, al momento dovuto, una comunicazione nelle forme stabilite nelle precedenti sezioni I e II.

Articolo 15

La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. Essa entrerà in vigore il 1º gennaio 1967. Le decisioni n. 27-55 del 20 luglio 1955 e n. 26-56 dell'11 luglio 1956 cessano di essere in vigore alla stessa data.

La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità nella sua seduta del 16 novembre 1966.

Per l'Alta Autorità

Il Presidente

Dino DEL BO

Top