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Document 31966L0404

Direttiva 66/404/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione

GU 125 del 11.7.1966, p. 2326–2332 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1965-1966 pag. 161 - 167

Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002; abrogato e sostituito da 31999L0105 ;

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1966/404/oj

31966L0404

Direttiva 66/404/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione

Gazzetta ufficiale n. 125 del 11/07/1966 pag. 2326 - 2332
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 1 pag. 0160
edizione speciale danese: serie I capitolo 1965-1966 pag. 0141
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 1 pag. 0160
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1965-1966 pag. 0161
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 2 pag. 0021
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 1 pag. 0203
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 1 pag. 0203


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (66/404/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare gli articoli 43 e 100,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo (1),

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Considerando che le foreste ricoprono il 21,6 % del territorio della Comunità Economica Europea, e che sia la rigenerazione di dette foreste che la costituzione di nuovi boschi richiedono una crescente quantità di materiali forestali di moltiplicazione;

Considerando che le ricerche svolte in materia di selezione forestale dimostrano la necessità di utilizzare materiali di moltiplicazione di elevata qualità genetica per accrescere in modo sostanziale la produzione delle foreste e migliorare così le condizioni di redditività della terra; (1)GU n. 109 del 9.7.1964, pag. 1777/64.

Considerando inoltre che vari Stati membri applicano, da un certo numero di anni, regolamentazioni ispirate a tali principi ; che le disparità esistenti tra dette regolamentazioni costituiscono un ostacolo agli scambi tra gli Stati membri ; che occorre, nell'interesse di tutti gli Stati membri, instaurare norme comunitarie che comportino esigenze quanto mai elevate;

Considerando che occorre che tali norme siano applicabili alla commercializzazione sia tra gli Stati membri che sui mercati nazionali;

Considerando che una regolamentazione in tal senso deve tener conto delle necessità pratiche e limitare il suo oggetto ai generi e alle specie forestali che hanno una funzione importante nei rimboschimenti destinati alla produzione del legno;

Considerando che allo stato attuale della tecnica forestale, per caratteri genetici s'intende il patrimonio ereditario dei materiali di moltiplicazione in contrapposizione alle qualità esteriori di tali materiali ; che i problemi relativi a tali qualità esteriori sono attualmente oggetto di uno studio non ancora portato a termine ; che, pertanto, la regolamentazione comunitaria deve limitarsi per ora ai caratteri genetici dei materiali di moltiplicazione;

Considerando che per i materiali di moltiplicazione della Comunità l'ammissione dei materiali di base e, quindi, la delimitazione delle regioni di provenienza costituiscono il fondamento della selezione ; che gli Stati membri devono applicare norme identiche che comportino esigenze quanto mai elevate per l'ammissione dei materiali di base ; che soltanto i materiali di moltiplicazione da essi derivati possono essere commercializzati ; che gli Stati membri devono stabilire un elenco delle regioni di provenienza che precisi l'origine dei materiali di base, ove sia nota;

Considerando che occorre escludere dalle norme comunitarie i materiali di moltiplicazione non commercializzati, data la loro scarsa importanza economica ; che non è pregiudicato il diritto degli Stati membri di sottoporli a particolari prescrizioni;

Considerando che talune deroghe devono essere ammesse per i materiali di moltiplicazione destinati all'esportazione o alla riesportazione nei paesi terzi;

Considerando che, oltre al valore genetico, deve essere garantita l'identità dei materiali di moltiplicazione destinati alla commercializzazione o commercializzati;

Considerando che gli Stati membri devono essere autorizzati a prescrivere che i materiali di moltiplicazione introdotti nel loro territorio siano accompagnati da un certificato ufficiale;

Considerando che, per garantire, in fase di commercializzazione, il rispetto sia delle esigenze relative al valore genetico sia delle disposizioni intese a garantire l'identità, gli Stati membri devono prevedere disposizioni di controllo adeguate;

Considerando che i materiali di moltiplicazione rispondenti a tali esigenze non possono essere soggetti se non alle restrizioni di commercializzazione previste dalle norme comunitarie ; che tali restrizioni comprendono in particolare il diritto degli Stati membri di escludere dalla commercializzazione i materiali di moltiplicazione non suscettibili di essere utilizzati nel loro territorio;

Considerando che i materiali di moltiplicazione provenienti da paesi terzi possono essere commercializzati nella Comunità soltanto se offrono, quanto al valore genetico dei relativi materiali di base e alla loro identità, le stesse garanzie dei materiali di moltiplicazione della Comunità;

Considerando che, per dei periodi nei quali l'approvvigionamento di materiali di moltiplicazione di taluni generi e specie che rispondano ai principi della presente direttiva, incontri difficoltà temporanee, occorre ammettere provvisoriamente, a determinate condizioni, materiali di moltiplicazione soggetti a requisiti ridotti;

Considerando che è indicato affidare alla Commissione la cura di adottare talune misure d'applicazione ; che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, in seno ad un Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva riguarda i materiali forestali di moltiplicazione commercializzati all'interno della Comunità nella misura in cui sono considerati i loro caratteri genetici.

Articolo 2

1. Sono soggetti alla presente direttiva a) i materiali di moltiplicazione di:

Abies alba Mill. (Abies pectinata D.C.)

Fagus silvatica L.

Larix decidua Mill.

Larix leptolepis (Sieb. & Zucc.) Gord.

Picea abies Karst. (Picea excelsa Link.)

Picea sitchensis Trautv. e Mey. (Picea menziesii Carr.)

Pinus nigra Arn. (Pinus laricio Poir.)

Pinus silvestris L.

Pinus strobus L.

Pseudotsuga taxifolia (Poir.) Britt. (Pseudotsuga douglasii Carr., Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco.)

Quercus borealis Michx. (Quercus rubra Du Roi.)

Quercus pedunculata Ehrh. (Quercus robur L.)

Quercus sessiliflora Sal. (Quercus petraea Liebl.)

b) i materiali di moltiplicazione vegetativa di:

Populus

2. Non è pregiudicato il diritto degli Stati membri di assoggettare ai principi della presente direttiva i materiali di moltiplicazione appartenenti ad altri generi e specie, come pure i materiali di riproduzione sessuale di Populus ; in tal caso, possono essere prescritti requisiti ridotti.

Articolo 3

Ai sensi della presente direttiva s'intende per: A. Materiali di moltiplicazione: a) sementi : gli strobili, infruttescenze, frutti e semi destinati alla produzione di piante;

b) parti di piante : le talee, le margotte e le marze destinate alla produzione di piante;

c) piante : le piante derivate da sementi o da parti di piante nonchè i selvaggioni.

B. Materiali di base: a) i soprassuoli e gli arboreti da seme di conservazione per i materiali di riproduzione sessuale;

b) i cloni, per i materiali di moltiplicazione vegetativa.

C. Arboreto da seme di conservazione:

la piantagione artificiale costituita con materiali di moltiplicazione derivati da uno o più soprassuoli ammessi ufficialmente d'una stessa regione di provenienza, e destinata alla produzione di sementi.

D. Provenienza:

luogo determinato in cui si trova una popolazione di alberi autoctona o non autoctona.

E. Origine:

luogo determinato in cui si trova una popolazione di alberi autoctona, ovvero luogo da cui proviene originariamente una popolazione introdotta.

F. Regione di provenienza:

per un genere, una specie, una sottospecie o una varietà determinati, il territorio o l'insieme dei territori soggetti a condizioni ecologiche sufficientemente uniformi e sui quali si trovano soprassuoli con caratteristiche genetiche o almeno morfologiche analoghe ed equivalenti ai fini della produzione del legno.

La regione di provenienza dei materiali di moltiplicazione prodotti da un arboreto da seme di conservazione è quella dei materiali di base utilizzati per la costituzione dell'arboreto da seme stesso.

G. Disposizioni ufficiali : le disposizioni che sono adottate: a) da autorità di uno Stato, o

b) sotto la responsabilità dello Stato, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato, a condizione che tali persone non traggano profitto particolare dal risultato di dette disposizioni.

Articolo 4

1. Gli Stati membri prescrivono che possono essere commercializzati materiali di moltiplicazione soltanto se provenienti da materiali di base ammessi ufficialmente.

2. Gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1: a) per prove sperimentali o a scopi scientifici:

b) per lavori di selezione.

3. Il paragrafo 1 non si applica alle parti di piante e alle piante per le quali sia provato che non sono destinate principalmente alla produzione del legno.

Articolo 5

Gli Stati membri prescrivono che possono essere ammessi ufficialmente soltanto i materiali di base che, in considerazione delle loro qualità, sembrino adatti alla moltiplicazione e che non presentino caratteri sfavorevoli ai fini della produzione del legno. L'ammissione si effettua secondo i criteri di cui all'allegato I.

Articolo 6

Ogni Stato membro stabilisce, per i vari generi e specie, un registro dei materiali di base ammessi ufficialmente sul suo territorio. L'origine dei materiali di base è indicata in quanto sia nota. Il registro e le sue varie modificazioni sono immediatamente notificati alla Commissione che ne dà comunicazione agli altri Stati membri.

Articolo 7

Gli Stati membri fissano, per i materiali di riproduzione sessuale, regioni di provenienza definite da limiti amministrativi o geografici e, se del caso, secondo l'altitudine.

Articolo 8

1. Gli Stati membri prescrivono che i materiali di moltiplicazione, durante la raccolta, il condizionamento, l'immagazzinamento, il trasporto e l'allevamento, siano tenuti in lotti separati e identificati secondo i criteri seguenti: a) genere e specie e, se del caso, sottospecie e varietà;

b) il clone, per i materiali di moltiplicazione vegetativa;

c) la regione di provenienza, per i materiali di riproduzione sessuale;

d) il luogo di provenienza e l'altitudine, per i materiali di riproduzione sessuale che non provengano da materiali di base ammessi ufficialmente;

e) l'origine : autoctona o non autoctona;

f) l'anno di maturazione, per le sementi;

g) la durata dell'allevamento in vivaio come semenzale o come trapianto - con uno o più trapianti - per le piante.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle parti di piante e alle piante per le quali sia provato che non sono destinate principalmente alla produzione del legno.

Articolo 9

1. Gli Stati membri prescrivono che i materiali di moltiplicazione possono essere commercializzati soltanto in partite conformi alle disposizioni dell'articolo 8 e accompagnati da un documento che impegni la responsabilità del suo autore e che rechi tali criteri nonchè le seguenti indicazioni: a) il nome botanico dei materiali di moltiplicazione,

b) l'identità del fornitore responsabile del lotto,

c) la quantità,

d) le parole «materiali di moltiplicazione provenienti da arboreti da seme di conservazione», per le sementi prodotte da arboreti da seme e per le piante allevate da queste sementi.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle parti di piante e alle piante per le quali sia provato che non sono destinate principalmente alla produzione del legno.

Articolo 10

Gli Stati membri prescrivono che le sementi possono essere commercializzate soltanto in imballaggi chiusi. Il dispositivo di chiusura è tale che all'apertura esso sia reso inservibile.

Articolo 11

1. Gli Stati membri vigilano affinchè l'individualità dei materiali di moltiplicazione sia garantita dalla raccolta alla consegna al consumatore diretto mediante un sistema di controllo ufficiale prescritto o approvato da essi.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle parti di piante e alle piante per le quali sia provato che non sono destinate principalmente alla produzione del legno.

Articolo 12

1. Gli Stati membri possono prescrivere che i materiali di moltiplicazione siano introdotti nel loro territorio solo se accompagnati da un certificato ufficiale, conforme al modello dell'allegato II, di un altro Stato membro, oppure da un certificato equivalente di un paese terzo ; quest'ultimo certificato indica in particolare: a) la regione di provenienza - o il luogo di provenienza e relativa altitudine - per i materiali di riproduzione sessuale,

b) l'identità clonale, per i materiali di moltiplicazione vegetativa.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle parti di piante e alle piante per le quali sia provato che non sono destinate principalmente alla produzione del legno.

Articolo 13

1. Gli Stati membri vigilano affinchè i materiali di moltiplicazione non siano soggetti, per quanto riguarda i caratteri genetici dei relativi materiali di base e le disposizioni adottate per garantirne l'identità, se non alle restrizioni di commercializzazione previste nella presente direttiva.

2. Gli Stati membri possono adottare disposizioni per evitare che la redditività o la produzione di legno delle loro foreste siano influenzate in modo sfavorevole da materiali di moltiplicazione non adatti al loro territorio a motivo dei relativi caratteri genetici ; la presente disposizione non si applica alle parti di piante e alle piante per le quali sia provato che non sono destinate principalmente alla produzione del legno.

3. In quanto le disposizioni di cui al paragrafo 2 riguardino materiali di moltiplicazione prodotti in un altro Stato membro, esse sono oggetto di una consultazione preliminare degli altri Stati membri e della Commissione. In caso d'urgenza, la consultazione si limita agli Stati membri interessati e alla Commissione.

4. Durante un periodo di due anni a decorrere dalla date previste nell'articolo 18, paragrafo 1, gli Stati membri possono, nel caso di cui al paragrafo 3, seconda parte, adottare essi stessi le disposizioni del paragrafo 2 senza consultare gli Stati membri interessati e la Commissione. Essi informano immediatamente tali Stati membri e la Commissione delle disposizioni predette.

Articolo 14

1. Su proposta della Commissione il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, costata se i materiali di moltiplicazione prodotti in un paese terzo offrano, quanto ai caratteri genetici dei relativi materiali di base e alle disposizioni adottate per assicurarne l'identità, le stesse garanzie dei materiali di moltiplicazione prodotti nella Comunità e rispondenti alle disposizioni della presente direttiva.

2. Fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri possono procedere essi stessi alle costatazioni previste in quel paragrafo. Questo diritto si estingue, per i vari generi e specie, cinque anni dopo i termini di cui all'articolo 18, paragrafo 1.

Articolo 15

1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di materiali di moltiplicazione rispondenti ai requisiti posti dalla presente direttiva, difficoltà che si manifestino almeno in uno Stato membro e non possano essere superate all'interno della Comunità, la Commissione autorizza, su richiesta di almeno uno Stato membro in causa, secondo la procedura prevista nell'articolo 17, uno o più Stati membri ad ammettere alla commercializzazione, per un periodo da essa determinato, materiali di moltiplicazione di una o più specie soggetti a requisiti ridotti.

In questo caso, il documento di cui all'articolo 9, paragrafo 1 indica che si tratta di materiali di moltiplicazione soggetti a requisiti ridotti.

2. Gli Stati membri possono prescrivere che questa indicazione sia contenuta anche nel certificato previsto nell'articolo 12, paragrafo 1.

Articolo 16

Gli Stati membri possono prevedere deroghe alle disposizioni della presente direttiva per i materiali di moltiplicazione destinati all'esportazione o alla riesportazione nei paesi terzi. Essi vigilano affinchè sia esclusa qualsiasi mescolanza di tali materiali di moltiplicazione con i materiali di moltiplicazione rispondenti alle disposizioni della presente direttiva e commercializzati all'interno della Comunità.

Articolo 17

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali istituito con decisione del Consiglio del 14 giugno 1966 (1), denominato in appresso il «Comitato», è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Nel Comitato ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del Trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il (1)Vedi pag. 2289/66 della presente Gazzetta.

Comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti.

4. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora esse non siano conformi al parere formulato dal Comitato, sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

Articolo 18

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva e dei relativi allegati: a) non oltre il 1º luglio 1967 per le sementi e parti di piante di

Abies alba Mill.

Picea abies Karst.

Pinus silvrestris L.

Pseudotsuga taxifolia Britt.;

b) non oltre il 1º luglio 1969 per le sementi e parti di piante di

Larix decidua Mill.

Larix leptolepis (Sieb. & Zucc.) Gord.

Picea sitchensis Trautv. e Mey.

Pinus nigra Arn.

Pinus strobus L.,

c) non oltre il 1º luglio 1971 per le sementi e parti di piante di

Fagus silvatica L.

Quercus borealis Michx.

Quercus pedunculata Ehrh.

Quercus sessiliflora Sal.

Populus

2. Per le sementi di generi e specie resinosi, raccolte prima delle date fissate al paragrafo 1, i termini possono essere prorogati di due anni.

3. Per le piante, i termini sono prorogati di quattro anni a decorrere dalle date fissate al paragrafo 1 o sulla base del paragrafo 2.

4. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione l'entrata in vigore di dette disposizioni.

Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 14 giugno 1966.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. WERNER

ALLEGATO I

Criteri d'ammissione per i materiali di base

A. SOPRASSUOLI

1. Materiali di base : Si ammettono di preferenza come materiali di base soprassuoli autoctoni o soprassuoli non autoctoni, il cui valore sia già stato controllato.

2. Posizione : I soprassuoli devono essere sufficientemente distanti da cattivi soprassuoli della stessa specie o da soprassuoli di una specie o varietà suscettibile di dar origine ad ibridazioni. Questo criterio è particolarmente importante quando i soprassuoli circostanti non siano autoctoni.

3. Omogeneità : I soprassuoli devono presentare una normale variabilità individuale dei caratteri morfologici.

4. Produzione quantitativa : La produzione quantitativa è spesso uno dei criteri essenziali d'ammissione : in questo caso tale produzione deve essere superiore a quella che si considera come media in uguali condizioni ecologiche.

5. Qualità tecnologiche : La qualità deve essere presa in considerazione e in certi casi può divenire un criterio essenziale.

6. Caratteri morfologici : I soprassuoli devono presentare caratteri morfologici particolarmente favorevoli, in particolare i migliori possibili per quanto riguarda la dirittezza del fusto, la disposizione e la finezza dei rami e la potatura naturale ; la frequenza di fusti biforcati e di fibra torta deve essere ridotta al minimo.

7. Stato sanitario e resistenza : I soprassuoli devono, in linea generale, essere sani e presentare nella loro stazione la maggior resistenza possibile agli organismi nocivi e alle influenze esterne sfavorevoli.

8. Entità della popolazione : I soprassuoli devono comprendere uno o più gruppi di alberi in cui o fra cui sia possibile una interfecondazione sufficiente. I soprassuoli devono comprendere un numero sufficiente di individui su un minimo di superficie, onde evitare gli effetti sfavorevoli della riproduzione in parentela stretta.

9. Età : I soprassuoli devono comprendere, per quanto possibile, alberi che abbiano raggiunto un'età tale che i caratteri sopraelencati possano essere valutati con sicurezza.

B. ARBORETI DA SEME DI CONSERVAZIONE

Gli arboreti da seme di conservazione devono essere costituiti in maniera che vi sia garanzia sufficiente che le sementi da essi prodotte rappresentino almeno la media delle qualità genetiche dei materiali di base da cui l'arboreto deriva.

C. CLONI

1. I punti 4, 5, 6, 7 e 9 della parte A sono applicabili per analogia.

2. Il clone deve essere identificabile mediante i suoi caratteri distintivi.

3. Il valore del clone deve risultare dall'esperienza o essere dimostrato da una sperimentazione sufficientemente lunga.

ALLEGATO II

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