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Document 31966L0162
Council Directive 66/162/EEC of 28 February 1966 concerning the attainment of freedom of establishment and freedom to provide services in respect of activities of self-employed persons engaging in the provision of electricity, gas, water and sanitary services (ISIC Division 5)
Direttiva 66/162/CEE del Consiglio, del 28 febbraio 1966, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nelle attività non salariate dei settori elettricità, gas, acqua e servizi sanitari (ramo 5 CITI)
Direttiva 66/162/CEE del Consiglio, del 28 febbraio 1966, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nelle attività non salariate dei settori elettricità, gas, acqua e servizi sanitari (ramo 5 CITI)
GU 42 del 8.6.1966, p. 584–588
(DE, FR, IT, NL) Altre edizioni speciali
(DA, EL, ES, PT, FI, SV)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1965-1966 pag. 93 - 96
No longer in force, Date of end of validity: 30/07/1999; abrogato e sostituito da 31999L0042
Direttiva 66/162/CEE del Consiglio, del 28 febbraio 1966, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nelle attività non salariate dei settori elettricità, gas, acqua e servizi sanitari (ramo 5 CITI)
Gazzetta ufficiale n. 042 del 08/03/1966 pag. 0584 - 0588
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 1 pag. 0043
edizione speciale danese: serie I capitolo 1965-1966 pag. 0083
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 1 pag. 0043
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1965-1966 pag. 0093
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 1 pag. 0060
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 1 pag. 0065
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 1 pag. 0065
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 28 febbraio 1966 relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nelle attività non salariate dei settori elettricità, gas, acqua e servizi sanitari (ramo 5 C.I.T.I.) (66/162/CEE) IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 54, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 63, paragrafi 2 e 3, Visto il Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (1), e in particolare il titolo IV, lettera A, Visto il Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi (2), e in particolare il titolo V, lettera C, Vista la proposta della Commissione, Visto il parere del Parlamento Europeo (3), Visto il parere del Comitato economico e sociale (4), Considerando che i Programmi generali prevedono, entro la fine del secondo anno della seconda tappa, l'abolizione di ogni trattamento discriminatorio fondato sulla cittadinanza in materia di stabilimento e di prestazione di servizi nei settori dell'elettricità, del gas, del vapore, dell'acqua e dei servizi sanitari; Considerando che la presente direttiva si applica anche alle attività aventi per oggetto la gestione di servizi d'interesse economico generale, senza pregiudicare l'applicazione dell'articolo 90 del Trattato nei riguardi delle imprese incaricate della gestione di tali servizi; Considerando che, per garantire la corretta applicazione della presente direttiva, occorre (1) GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 36/62. (2) GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 32/62. (3) GU n. 96 del 2.6.1965, pag. 1682/65. (4) GU n. 103 del 12.6.1965, pag. 1798/65. determinare il campo di applicazione di essa, precisando le attività non salariate che rientrano nei settori considerati; Considerando che le attività di produzione e di distribuzione comprendono tutte le operazioni destinate a mettere l'elettricità, il gas e l'acqua a disposizione del consumatore in forma utilizzabile ; che, di conseguenza, le attività di trasformazione connesse alla produzione, alla raccolta, al trasporto e alla distribuzione rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva; Considerando che, nell'applicazione della presente direttiva, occorre tener conto delle varie tecniche moderne comprese nel termine «officine del gas» inteso in senso lato ; che la produzione e distribuzione del vapore comprende anche la produzione e distribuzione di acqua calda per riscaldamento; Considerando che il gruppo servizi sanitari comprende in particolare la rimozione e l'utilizzazione dei rifiuti di natura industriale e domestica, ad esclusione delle attività ausiliarie del settore sanitario, appartenenti al gruppo 822 C.I.T.I.; Considerando che alcune attività rientranti nel quadro generale dell'approvvigionamento energetico o idrico non sono contemplate dalla presente direttiva, ma rientrano in altri gruppi della nomenclatura che è stata presa come base per stabilire lo scadenzario del Programma generale di liberalizzazione ; che si tratta, in particolare, dello sfruttamento di pozzi di gas naturale, della produzione di gas da parte delle cokerie, quando queste ultime non siano comprese nel gruppo 512 C.I.T.I, della produzione di gas da parte delle raffinerie di petrolio ; che, d'altra parte, il Programma generale fissa la liberalizzazione di queste diverse attività alla stessa scadenza ; che, di conseguenza, l'insieme dell'attività di produzione di gas di distillazione deve normalmente essere liberalizzato ad una stessa data; Considerando che la «Classificazione internazionale tipo, per industria, di tutti i rami di attività economica (C.I.T.I), Istituto statistico delle Nazioni Unite, serie M, n. 4, Riv. 1, New York, 1958» esclude il trasporto di gas naturale in quanto servizio indipendente dal settore delle attività di approvvigionamento energetico (classe 51), classificando tale attività fra le attività di «trasporto non classificato altrove» (gruppo 719) ; che tuttavia il trasporto di gas naturale in quanto servizio indipendente, analogamente a quello del gas di qualsiasi altro tipo, è strettamente connesso alle attività del gruppo 512 C.I.T.I. contemplate nella presente direttiva, per cui si rende necessario includerle in questa ultima ; che la sua liberalizzazione resta fissata alla tappa prevista dallo scadenzario del Programma generale; Considerando che, in materia di trasporto mediante condotte di gas, elettricità ed acqua, viene presa in considerazione soltanto l'attuazione della libertà di stabilimento; Considerando che sono state adottate o sono in corso di adozione direttive speciali, applicabili a tutte le attività non salariate e relative tanto alle norme che disciplinano il trasferimento e il soggiorno dei beneficiari (1), quanto - se necessario - al coordinamento delle disposizioni in vigore nei paesi membri, applicabili alle società e concernenti la tutela dei soci e dei terzi; Considerando che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi, l'assimilazione delle società alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri è subordinata alle sole condizioni previste all'articolo 58 del Trattato, ed eventualmente a quella di un legame continuo ed effettivo con l'economia di uno Stato membro, e che, di conseguenza, nessuna disposizione supplementare, segnatamente nessuna autorizzazione speciale, che non sia richiesta alle società nazionali per l'esercizio di un'attività economica, può essere richiesta affinchè esse possano beneficiare di queste disposizioni ; che tuttavia tale assimilazione non impedisce agli Stati membri di esigere che le società di capitali si presentino nel loro paese con la denominazione usata dalla legislazione dello Stato membro conformemente alla quale sarebbero costituite ed indichino nelle carte commerciali da esse utilizzate nello Stato membro ospitante l'ammontare del capitale sottoscritto; Considerando che, conformemente alle disposizioni contenute nel Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilmento, le restrizioni concernenti il diritto di affiliarsi ad organizzazioni professionali devono essere eliminate nella misura in cui l'attività professionale dell'interessato comporta l'esercizio di tale diritto; (1) GU n. 56 del 4.4.1964, pag. 845/64. Considerando che il regime applicabile ai lavoratori salariati che accompagnano il prestatore di servizi o che agiscono per suo conto è disciplinato dalle disposizioni emanate in virtù degli articoli 48 e 49 del Trattato; Considerando che la soppressione delle restrizioni nei settori considerati non deve essere preceduta o accompagnata da misure di coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, né da misure concernenti il reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Gli Stati membri aboliscono, a favore delle persone fisiche e delle società menzionate nel titolo I dei Programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, qui appresso denominate beneficiari, le restrizioni indicate nel titolo III di detti Programmi per ciò che riguarda l'accesso alle attività di cui all'articolo 2 e il loro esercizio. Per quanto concerne il trasporto mediante condotte di elettricità, gas, vapore ed acqua, la direttiva è valida solo in materia di soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento. Articolo 2 1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano alle attività non salariate di produzione, distribuzione e trasporto di elettricità, acqua, gas e vapore e del settore dei servizi sanitari, di cui agli allegati I e III del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, classi 51-52 e gruppo ex 719. 2. Tali attività comprendono: a) la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia elettrica; b) la produzione di gas nelle officine del gas e la distribuzione di tutti i tipi di gas agli utenti, nonchè il trasporto mediante condotte di tutti i tipi di gas in quanto servizio indipendente; c) la produzione e la distribuzione di vapore per riscaldamento e per forza motrice; d) i servizi idrici, ossia la raccolta, la depurazione e la distribuzione dell'acqua agli utenti; e) lo smaltimento, la distruzione l'utilizzazione delle immondizie e dei rifiuti di qualsiasi genere (servizi sanitari). Articolo 3 Conformemente a quanto disposto dai Programmi generali, la presente direttiva non si applica: a) allo sfruttamento dei pozzi di gas naturale (compresa la prospezione e la trivellazione); b) ai lavori di costruzione effettuati dalle imprese private o dagli enti pubblici, e in particolare alla costruzione di impianti per la produzione di elettricità o di gas ; ai lavori di raccolta delle acque, d'irrigazione e di regolazione dei corsi d'acqua ; all'installazione dei servizi sanitari, nonchè alla posa di condutture per il trasporto dell'elettricità, del gas, dell'acqua, ecc. Articolo 4 1. Gli Stati membri sopprimono le restrizioni che in particolare: a) impediscono ai beneficiari di stabilirsi nel paese ospitante o di prestarvi i servizi alle medesime condizioni e con i medesimi diritti dei cittadini; b) risultano da una prassi amministrativa che si risolve per i beneficiari in un trattamento discriminatorio rispetto ai cittadini; c) in forza di prescrizioni o prassi precludono ai beneficiari la possibilità di ottenere concessioni od autorizzazioni, le sottopongono a limitazioni oppure le subordinano a condizioni prescritte soltanto per essi. 2. In particolare, devono considerarsi restrizioni da eliminare quelle che sono oggetto delle norme che vietano o limitano, nei riguardi dei beneficiari, lo stabilimento e la prestazione dei servizi, prescrivendo: a) In Belgio : il possesso di una tessera professionale (carte professionelle) (articolo 1 della legge del 19 febbraio 1965). b) In Francia: - il possesso di una carta d'identità di commerciante straniero (carte d'identité d'étranger commerçant) (decreto legge del 12 novembre 1938, decreto del 2 febbraio 1939, legge dell'8 ottobre 1940); - il possesso della nazionalità francese : per i concessionari e possessori di una licenza per lo sfruttamento dell'energia idraulica (articolo 26 della legge del 16 ottobre 1919) e dell'energia termica (decreto del 30 luglio 1935) ; per i concessionari di servizi pubblici o i titolari di una licenza di esercizio (decreto legge del 12 novembre 1938) ; se si tratta di una società, per il presidente del consiglio d'amministrazione, gli amministratori delegati, i gerenti, i direttori cui spetta la firma a nome della società, i periti revisori contabili, e i due terzi o dei soci in nome collettivo o degli amministratori o dei membri del consiglio di direzione o del consiglio di vigilanza; - la necessità, se il titolare della concessione o della licenza è una società, e salvo deroga accordata mediante decreto, che tale società sia retta dalle leggi francesi (legge del 16 ottobre 1919, articolo 26). c) In Italia : la cittadinanza italiana per ottenere l'autorizzazione all'iscrizione nel registro delle imprese (Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani) (articolo 31 della legge del 20 marzo 1941, n. 366). d) Nel Lussemburgo : una durata limitata delle autorizzazioni accordate a stranieri in virtù dell'articolo 21 della legge lussemburghese del 2 giugno 1962 (Mémorial A n. 31 del 19 giugno 1962). Articolo 5 1. Gli Stati membri vigilano affinchè i beneficiari di questa direttiva abbiano il diritto di iscriversi alle organizzazioni professionali, alle stesse condizioni e con gli stessi diritti ed obblighi dei cittadini. 2. Il diritto di iscrizione comporta, in caso di stabilimento, l'eleggibilità o il diritto di essere nominato ai posti direttivi dell'organizzazione professionale. Tuttavia, detti posti direttivi possono venir riservati ai cittadini qualora l'organizzazione in parola partecipi, in virtú di una disposizione legislativa o regolamentare, all'esercizio dei pubblici poteri. 3. Nel Granducato del Lussemburgo, la qualità di iscritto alla Camera di commercio e alla Camera dei mestieri non implica, per i beneficiari della presente direttiva, il diritto di partecipare all'elezione degli organi di gestione. Articolo 6 Gli Stati membri non accordano ai propri cittadini che si recano in un altro Stato membro allo scopo di esercitarvi una delle attività di cui all'articolo 2 alcun aiuto che possa falsare le condizioni di stabilimento. Articolo 7 1. Lo Stato membro ospitante che, per consentire l'accesso ad una delle attività previste all'articolo 2, esige dai propri cittadini la produzione di un certificato di buona condotta, nonchè di un certificato attestante che i medesimi in passato non sono incorsi in dichiarazioni di fallimento, oppure la produzione di uno soltanto di tali certificati, riconosce come attestato sufficiente, da parte dei cittadini degli altri Stati membri, la presentazione di un estratto del casellario giudiziario oppure, in mancanza di esso, la esibizione di un documento equipollente rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente del paese di origine o di provenienza, da cui si rilevi che quelle esigenze risultano soddisfatte. 2. Qualora il paese di origine o di provenienza non rilasci, per quanto concerne l'attestazione di assenza di fallimenti, il documento surriferito, quest'ultimo potrà essere sostituito da una dichiarazione giurata dell'interessato dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, un notaio od un organismo professionale qualificato del paese di origine o di provenienza. 3. I documenti rilasciati conformemente ai paragrafi 1 e 2 dovranno, al momento della presentazione, essere di data non anteriore a tre mesi. 4. Gli Stati membri designano, entro i termini di cui all'articolo 8, le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui sopra e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione. 5. Quando nello Stato membro ospitante debba essere provata la capacità finanziaria, tale Stato considera gli attestati rilasciati da banche del paese di origine o di provenienza equivalenti a quelli rilasciati nel proprio territorio. Articolo 8 Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alle presente direttiva entro il termine di sei mesi dalla sua notificazione e ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 9 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addi 28 febbraio 1966. Per il Consiglio Il Presidente P. WERNER