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Document 31964L0054

Direttiva 64/54/CEE del Consiglio del 5 novembre 1963 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri sui conservativi che possono essere impiegati nelle derrate destinate all'alimentazione umana

GU 12 del 27.1.1964, p. 161–165 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1963-1964 pag. 99 - 102

Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/03/1995; abrogato e sostituito da 31995L0002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1964/54/oj

31964L0054

Direttiva 64/54/CEE del Consiglio del 5 novembre 1963 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri sui conservativi che possono essere impiegati nelle derrate destinate all'alimentazione umana

Gazzetta ufficiale n. 012 del 27/01/1964 pag. 0161 - 0165
edizione speciale danese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0092
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0099
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 1 pag. 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 1 pag. 0043
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 1 pag. 0089
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 1 pag. 0013
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 1 pag. 0043


COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA INFORMAZIONI IL CONSIGLIO DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 5 novembre 1963 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui conservativi che possono essere impiegati nelle derrate destinate all'alimentazione umana (64/54/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 100 e l'articolo 227, paragrafo 2,

Visto il parere del Parlamento Europeo (1),

Visto il parere del Parlamento Europeo, (1)

Visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

Considerando che ogni legislazione relativa ai conservativi che possono essere impiegati nelle derrate destinate all'alimentazione umana deve tener conto in primo luogo delle esigenze di protezione della sanità pubblica ma anche delle esigenze di tutela dei consumatori contro le adulterazioni, nonché delle necessità economiche e tecnologiche nei limiti imposti dalla protezione sanitaria;

Considerando che le differenze fra le legislazioni nazionali che disciplinano tale materia ostacolano la libera carcolazione delle derrate destinate all'alimentazione umana, possono creare condizioni di concorrenza ineguali e hanno pertanto un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune;

Considerando che il ravvicinamento di tali legislazioni è necessario ai fini della libera circolazione delle derrate destinate all'alimentazione umana,

Considerando che detto ravvicinamento presuppone, in una prima fase, l'elaborazione di un elenco unico dei conservativi di cui è autorizzato l'impiego per la protezione delle derrate destinate all'alimentazione umana contro le alterazioni provocate dai microrganismi, e presuppone altresí la determinazione di requisiti di purezza ai quali devono rispondere i conservativi stessi;

Considerando che la determinazione dei metodi di analisi necessari al controllo dei requisiti di purezza generali e specifici costituisce una misura d'applicazione di carattere tecnico e che conviene pertanto affidarne l'adozione alla Commissione, per semplificare e accelerare la procedura; (1)Gazzetta Ufficiale delle Communità n. 106 del 12 luglio 1963, pag. 1923/63. (2)Vedi pag. 169/64.

Considerando che, per tener conto delle necessità economiche e tecnologiche di taluni Stati membri, occorre prevedere un periodo durante il quale detti Stati possano mantenere, per determinati conservativi, le legislazioni esistenti;

Considerando che in una seconda fase il Consiglio dovrà decidere in merito al ravvicinamento delle legislazioni relative alle derrate destinate all'alimentazione umana, considerate singolarmente, alle quali possono essere aggiunti i conservativi elencati nell'allegato alla presente direttiva, e in merito alle condizioni cui deve essere sottoposta tale aggiunta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri possono autorizzare, per la protezione delle derrate destinate all'alimentazione umana - in appresso denominate «alimenti» - contro le alterazioni provocate da microrganismi, soltanto i conservativi elencati nell'allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano ogni misura necessaria affinché i conservativi, per i quali nell'allegato sono previste determinate condizioni d'impiego, siano utilizzati solo con l'osservanza di dette condizioni.

2. Salvo quanto previsto al paragrafo 1, la presente direttiva non pregiudica le disposizioni delle delegazioni nazionali che determinano gli alimenti cui possono essere aggiunti i conservativi elencati nell'allegato e le condizioni di tale aggiunta ; tuttavia, queste disposizioni non devono avere l'effetto di escludere totalmente l'impiego negli alimenti di uno dei conservativi elencati nell'allegato.

Articolo 3

Gli Stati membri autorizzano l'affumicatura di taluni alimenti soltanto con il fumo di legna o di vegetali legnosi, allo stato naturale, ad esclusione di legna o vegetali impregnati, colorati, incollati, dipinti o trattati in modo analogo, e a condizione che l'affumicatura stessa non determini alcun rischio per la salute umana.

Articolo 4

1. Qualora l'impiego negli alimenti di uno dei conservativi elencati nell'allegato o il suo tenore in uno o più elementi di cui all'articolo 7 possa comportare pericolo per la salute umana, uno Stato membro può, per il periodo massimo di un anno, sospendere l'autorizzazione per l'impiego del conservativo in questione negli elementi di cui trattasi. Esso ne informa, entro il termine di un mese, gli altri Stati membri e la Commissione.

2. Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilisce senza indugio, se l'elenco contenuto nell'allegato debba essere modificato e, in caso affermativo, adotta mediante direttiva le modifiche necessarie. All'occorrenza, su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può altresì prorogare di un anno al massimo il periodo di tempo menzionato nella prima frase del paragrafo 1.

Articolo 5

In deroga all'articolo 1, gli Stati membri possono: a) mantenere in vigore, per un periodo di tre anni a decorrere dalla notificazione della presente direttiva, le disposizioni delle legislazioni nazionali relative all'impiego negli alimenti dell'acido formico e dei suoi sali, dell'acido borico e dei suoi sali, dei composti organoborati, nonchè dell'esametilentetrammina;

b) mantenere in vigore fino al 31 dicembre 1965 le disposizioni delle legislazioni nazionali relative al trattamento in superficie degli agrumi mediante il difenile, l'ortofenilfenolo e l'ortofenilfenato di sodio.

Articolo 6

La presente direttiva non pregiudica le disposizioni delle legislazioni nazionali relative: a) ai prodotti utilizzati come alimenti, ma che possono inoltre possedere proprietà conservatrici, in particolare l'aceto, il cloruro di sodio, l'alcool etilico, gli oli alimentari e gli zuccheri;

b) alla nisina;

c) ai prodotti utilizzati per il rivestimento degli alimenti;

d) ai prodotti destinati alla lotta contro gli organismi nocivi alle piante ed ai prodotti vegetali;

e) ai prodotti che esercitano un'azione antimicrobica, utilizzati per il trattamento delle acque potabili;

f) ai prodotti che esercitano un'azione antiossidante.

Articolo 7

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchè i conservativi elencati nell'allegato e destinati ad essere impiegati negli alimenti rispondano: a) ai seguenti requisiti generali di purezza: - non devono contenere più di 3 mg/kg di arsenico nè più di 10 mg/kg di piombo;

- non devono contenere complessivamente più di 50 mg/kg di rame e zinco - non dovendo tuttavia il tenore in zinco essere superiore a 25 mg/kg - nè contenere alcuna traccia dosabile di elementi pericolosi dal punto di visto tossicologico, in particolare di altri metalli pesanti, salvo deroghe risultanti dalla determinazione dei requisti specifici di cui alla lettera b);

b) ai requisiti di purezza specifici stabiliti all'occorrenza, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1.

Articolo 8

1. Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilisce mediante direttiva i requisiti di purezza specifici di cui all'articolo 7, lettera b).

2. Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione stabilisce mediante direttiva i metodi d'analisi necessari per il controllo dei requisiti di purezza generali e specifici di cui all'articolo 7.

Articolo 9

1. Gli Stati membri prendono ogni misura necessaria affinchè i conservativi elencati nell'allegato e destinati ad essere impiegati negli alimenti possano essere immessi nel commercio soltanto se sui loro involucri o recipienti siano riportate le seguenti indicazioni: a) nome e indirizzo del fabbricante o di un venditore responsabile a norma della legislazione dello Stato membro in cui risiede ; la persona che importa un prodotto da un paese terzo è equiparata al fabbricante;

b) il numero e la denominazione dei conservativi quali appaiono sull'allegato;

c) la dicitura «per alimenti (uso limitato)»;

d) in caso di miscela di conservativi con altri prodotti, la percentuale del conservativo e la denominazione del prodotto mescolato.

2. Gli Stati membri non possono vietare l'introduzione nel loro territorio e l'immissione nel commercio dei conservativi elencati nell'allegato per il solo motivo che considerano insufficienti le etichette apposte se le indicazioni previste al paragrafo 1 appaiono sugli imballaggi o recipienti e se quelle previste alle lettere b) e c) sono redatte in due lingue ufficiali della Comunità, una di origine germanica e l'altra di origine latina.

Articolo 10

1. La presente direttiva si applica anche ai conservativi destinati ad essere impiegati negli alimenti, ed agli alimenti importati nella Comunità.

2. La presente direttiva non si applica ai conservativi ed agli alimenti, destinati all'esportazione fuori della Comunità.

Articolo 11

1. Entro un anno dalla notificazione della presente direttiva gli Stati membri modificano le loro legislazioni in conformità delle disposizioni che precedono, e ne informano immediatamente la Commissione. La legislazione così modificata si applica ai conservativi e agli alimenti immessi nel commercio negli Stati membri, al più tardi due anni dopo tale notificazione.

2. In caso di applicazione dell'articolo 5, lettera a), la data di scadenza del periodo di tempo previsto da detto articolo lettera a), si sostituisce a quella della notificazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 12

La presente direttiva si applica anche ai Dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 5 novembre 1963.

Per il Consiglio

Il Presidente

J.M.A.H. LUNS

ALLEGATO

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CONSULTAZIONE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE in merito alla proposta di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui conservativi che possono essere impiegati nelle derrate destinate all'alimentazione umana A. RICHIESTA DI PARERE

In occasione della 100a sessione tenuta il 1º e il 2 aprile 1963, il Consiglio ha deciso di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 100 del Trattato, il Comitato economico e sociale sulla proposta della Commissione di direttiva relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto concerne i conservativi che possono essere impiegati nelle derrate alimentari.

La richiesta di parere relativa a detto testo, che è riprodotto qui di seguito, è stata trasmessa dal sig. Schaus, Presidente del Consiglio, al sig. Roche, Presidente del Comitato economico e sociale, con lettera in data 3 aprile 1963.

Proposta di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto concerne i conservativi che possono essere impiegati nelle derrate alimentari

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 100,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Considerando che ogni legislazione relativa ai conservativi atti ad essere utilizzati nelle derrate alimentari deve tener conto anzitutto della necessità di tutelare la sanità pubblica, nonché della necessità di difendere i consumatori contro le adulterazioni, e infine delle necessità economiche,

Considerando che le differenze esistenti tra le legislazioni nazionali che regolano tale materia ostacolano la libera circolazione delle derrate alimentari, possono determinare condizioni di concorrenza ineguali e incidono quindi direttamente sulla attuazione o il funzionamento del mercato comune;

Considerando che il ravvicinamento di tali legislazioni è necessario in vista della libera circolazione delle derrate alimentari;

Considerando che l'armonizzazione delle legislazioni in questa materia presuppone in una prima fase l'elaborazione di un elenco unico dei conservativi, di cui si ammette l'uso contro le alterazioni delle derrate alimentari e in particolare contro le alterazioni causate dai microrganismi, e richiede altresí la determinazione di requisti di purezza cui i conservativi stessi devono rispondere;

Considerando che la determinazione dei requisiti specifici di purezza cui devono rispondere i conservativi autorizzati, e la determinazione dei metodi di analisi necessari al controllo dei requisti di purezza generali e specifici, costituiscono misure di applicazione di carattere tecnico, di cui conviene affidare l'adozione alla Commissione;

Considerando che, per tener conto delle necessità economiche di taluni Stati membri, conviene fissare un periodo di tempo durante il quale è in facoltà di detti Stati di mantenere, per taluni conservativi, le legislazioni attualmente in vigore;

Considerando che in una seconda fase il Consiglio dovrà decidere circa l'armonizzazione delle legislazioni relative alle derrate alimentari - considerate singolarmente - alle quali possono essere aggiunti i conservativi elencati nell'allegato alla presente direttiva, e le condizioni alle quali tale aggiunta può essere operata,

Considerando che per taluni conservativi è possibile passare fin d'ora a tale seconda fase,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Per proteggere le derrate alimentari contro le alterazioni, in particolare contro quelle provocate da microrganismi, gli Stati membri possono autorizzare solo l'uso dei conservativi elencati nell'allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano ogni misura necessaria affinché i conservativi per i quali nell'allegato sono previste determinate condizioni d'impiego, siano utilizzati solo con l'osservanza di dette condizioni.

2. Salvo quanto previsto al paragrafo precedente, la presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni legislative nazionali concernenti le derrate alimentari alle quali possono essere aggiunti i conservativi elencati nell'allegato e le condizioni di tale aggiunta ; tuttavia, le citate disposizioni non devono avere l'effetto di escludere totalmente l'impiego nelle derrate alimentari di uno dei conservativi elencati nell'allegato.

Articolo 3

Gli Stati membri autorizzano l'affumicatura di talune derrate alimentari soltanto con il fumo di legna o di altri vegetali legnosi, allo stato naturale, ad esclusione di qualsiasi legno o vegetale impregnato, colorato, incollato, dipinto o trattato in modo analogo, e a condizione che l'affumicatura stessa non determini alcun rischio per la salute umana.

Articolo 4

1. Qualora si constati successivamente che l'impiego nelle derrate alimentari di uno dei conservativi elencati nell'allegato possa comportare pericolo per la salute umana, uno Stato membro può sospendere, per la durata massima di un anno, l'autorizzazione concessa per l'uso del conservativo in questione nelle derrate alimentari e, nel termine di un mese, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

2. Su proposta della Commissione, il Consiglio stabilisce, senza indugio, con deliberazione unanime, se l'elenco contenuto nell'allegato debba essere modificato e, in caso affermativo, definisce mediante direttiva le modifiche necessarie, È in facoltà del Consiglio di prolungare, in caso di necessità, il termine menzionato nella prima frase del paragrafo precedente.

Articolo 5

In deroga all'articolo 1, gli Stati membri possono: a) mantenere in vigore, per la durata di tre anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, le disposizioni legislative nazionali che disciplinano l'impiego nelle derrate alimentari dell'acido formico e dei suoi sali, dell'acido borico e dei suoi sali, e dei composti organoborati, dell'esametilentetramina, della paraffina liquida e, esclusivamente per la conservazione delle uova in guscio, dell'olio minerale raffinato;

b) mantenere in vigore fino al 31 dicembre 1965 le disposizioni legislative nazionali che disciplinano il trattamento superficiale degli agrumi mediante il difenile, l'ortofenilfenolo e l'ortofenilfenato di sodio.

Articolo 6

La presente direttiva non pregiudica le disposizioni legislative nazionali concernenti: a) i prodotti utilizzati anche come derrate alimentari, in particolare l'aceto ottenuto per fermentazione, il cloruro di sodio, l'alcool etilico, gli oli alimentari e gli zuccheri;

b) i prodotti utilizzati come avvolgimento di derrate alimentari, esclusa la paraffina solida;

c) i prodotti destinati alla lotta contro gli organismi nocivi alle piante ed ai prodotti vegetali;

d) i prodotti che esercitano un'azione antimicrobica, utilizzati per il trattamento delle acque potabili;

e) i prodotti che esercitano un'azione antiossigeno.

Articolo 7

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i conservativi elencati nell'allegato e destinati ad essere impiegati nelle derrate alimentari, rispondano: a) ai seguenti requisiti generali di purezza: - non devono contenere più di 3 mg/kg di arsenico, nè più di 10 mg/kg di piombo;

- non devono contenere più di 25 mg/kg di rame e zinco, presi separatamente, nè alcuna traccia dosabile di elementi pericolosi dal punto di vista tossicologico, in particolare di altri metalli pesanti, salvo deroghe previste nei requisiti specifici di cui alla lettera b) qui appresso:

b) ai requisiti di purezza specifici stabiliti per ciascun conservativo in conformità all'articolo 8.

Articolo 8

Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione stabilisce, mediante direttiva, basandosi sui risultati delle ricerche scientifiche in materia di protezione della sanità pubblica, - i requisiti di purezza specifici previsti all'articolo 7,

- i metodi d'analisi necessari al controllo dei requisiti di purezza generali e specifici.

Articolo 9

1. Gli Stati membri prendono ogni misura necessaria affinchè i conservativi elencati nell'allegato e destinati ad essere impiegati nelle derrate alimentari, possano essere immessi in commercio soltanto se i loro imballaggi o recipienti portano le seguenti indicazioni: a) nome e indirizzo del fabbricante o del venditore aventi sede all'interno della Comunità Economica Europea;

b) il numero e la denominazione dei conservativi quali figurano nell'allegato;

c) l'indicazione «per derrate alimentari (uso limitato)»;

d) in caso di miscela di conservativi con altri prodotti, la percentuale del conservativo e la denominazione del prodotto mescolato.

2. Gli Stati membri non possono vietare l'introduzione nel loro territorio e l'immissione in commercio dei conservativi elencati nell'allegato per il solo motivo che le etichette apposte sono insufficienti, se le iscrizioni previste al paragrafo precedente figurano sugli imballaggi o recipienti e se le indicazioni previste alle lettere b) e c) sono redatte in due lingue ufficiali della Comunità Economica Europea, una di origine germanica e l'altra di origine latina.

Articolo 10

1. La presente direttiva è applicabile altresí alle disposizioni legislative nazionali concernenti le derrate alimentari e i conservativi destinati ad essere impiegati nelle derrate alimentari, importati all'interno della Comunità Economica Europea.

2. La presente direttiva non è applicabile alle disposizioni legislative nazionali concernenti i conservativi e le derrate alimentari destinati all'esportazione fuori della Comunità Economica Europea.

Articolo 11

1. Entro un anno a decorrere dalla notificazione della presente direttiva gli Stati membri modificano la loro legislazione conformemente alle disposizioni che precedono, e ne informano immediatamente la Commissione. La legislazione così modificata è applicata ai prodotti immessi in commercio negli Stati membri, al più tardi due anni dopo tale notificazione.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 lettera a), la data di scadenza del termine previsto in tale articolo sostituisce quella della notificazione prevista al paragrafo precedente.

Articolo 12

La presente direttiva è destinata a tutti gli Stati membri.

ALLEGATO

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B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Nella XXX sessione tenuta a Bruxelles il 2 e il 3 luglio 1963, il Comitato economico e sociale ha espresso il seguente parere:

PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

in merito alla «proposta di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto concerne i conservativi che possono essere impiegati nelle derrate alimentari»

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

Vista la richiesta di parere - 3 aprile 1963 - del Consiglio di Ministri della C.E.E. in merito alla «proposta di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto concerne i conservativi che possono essere impiegati nelle derrate alimentari»,

Vista la decisione del suo Ufficio di Presidenza, datata 27 marzo 1963, di incaricare la Sezione specializzata per l'agricoltura dello studio della questione in attesa della consultazione del Comitato,

Visti gli articoli 100 e 198 del Trattato istitutivo della C.E.E.,

Visto il rapporto presentato dal relatore, signor Kuipers, dinanzi alla Sezione specializzata per l'agricoltura, e visto quanto deliberato da quest'ultima nella riunione del 12 giugno 1963,

Visto quanto deliberato dalla propria assemblea plenaria nella sessione del 2 e 3 luglio 1963,

Considerando la necessità, per una libera circolazione delle derrate alimentari nella Comunità, di procedere all'armonizzazione delle disposizioni legislative nazionali in materia, poiché le differenze tra le legislazioni dei singoli Stati membri equivalgono ad un ostacolo alla libera circolazione in parola,

Considerando la necessità conseguenziale di procedere ad una armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative ai conservativi utilizzabili nelle derrate alimentari,

Considerando la necessità, al riguardo, di tener conto in primo luogo delle esigenze relative alla protezione della sanità pubblica,

Considerando la necessità di tener pure conto, in materia, della protezione dei consumatori contro le adulterazioni, prendendo in considerazione nel contempo le necessità economiche,

Considerando la necessità di poter adattare la lista dei conservativi autorizzati nelle derrate alimentari ai risultati di sviluppi scientifici nuovi e generalmente riconosciuti, che riguardino questo particolare settore,

Considerando la necessità di una collaborazione e di un coordinamento in materia fra gli Stati membri, nonché di una garanzia di informazioni soddisfacenti,

FORMULA IL SEGUENTE PARERE:

La proposta di direttiva è approvata con riserva delle seguenti osservazioni:

I. Osservazioni di ordine generale

a) Il Comitato economico e sociale ritiene importante che l'armonizzazione delle legislazioni concernenti le singole derrate alimentari sia rapidamente intrapresa.

Esso sottolinea l'opportunità di una legislazione europea in materia alimentare e raccomanda di creare immediatamente, sia per quanto riguarda il personale che dal punto di vista materiale, tutte le premesse per una più sollecita elaborazione delle necessarie proposte.

Il Comitato esprime il desiderio che la «seconda tappa» menzionata nella proposta di direttiva, e nel corso della quale dovrà aver luogo una armonizzazione più accentuata, sia di durata ridotta per evitare che si determini quella che si potrebbe definire una lacuna nel settore della legislazione orizzontale e verticale degli Stati membri in materia di derrate alimentari, il che, a parer suo, potrebbe nuocere tanto agli interessi dei consumatori quanto a quelli dell'industria e dell'agricoltura.

b) Al riguardo, esso esprime il desiderio di essere consultato su tutte le proposte della Commissione riguardanti le leggi in materia alimentare, anche quando tali leggi non riguardano specificamente i conservativi impiegati, o comuque presenti, nelle derrate. Questo desiderio viene anche dal fatto che ogni giudizio sulla presenza di taluni conservativi nelle derrate alimentari dipende dalle quantità impiegate tanto in ciascun prodotto quanto nella dieta quotidiana, il che dimostra doversi considerare anche la razione alimentare nel suo insieme.

c) Il Comitato ritiene, inoltre, che sia opportuno tendere ad armonizzare quanto prima le disposizioni su altre categorie di additivi alimentari, nonché quelle relative agli insetticidi ed ai prodotti destinati alla lotta contro gli organismi nocivi alle piante ed ai prodotti vegetali. Esso esprime il desiderio di essere consultato anche in proposito.

d) Il Comitato non si pronuncia sulle proprietà dei conservativi alimentari autorizzati dalla direttiva in quanto innocui agli effetti della salute umana. Per la prima fase qui considerata, fase nella quale si tratta solamente di fissare un elenco positivo, esso è, tuttavia, d'accordo sul metodo seguito, che è stato quello di una consultazione delle istanze competenti e degli esperti degli Stati membri, che ne portano collettivamente le responsabilità.

e) Il Comitato si pronuncia per una stretta cooperazione fra le autorità e le istanze interessate degli Stati membri e la Commissione nel settore della protezione della sanità pubblica, per quanto riguarda sia i conservativi compresi nell'elenco, sia nuovi conservativi, che possano offrire vantaggi dal punto di vista tecnologico e della salute umana. A suo parere, una reciproca, soddisfacente informazione in materia è fattore essenziale.

f) Il Comitato ritiene sia auspicabile seguire attentamente gli sviluppi che in materia si registrano fuori della Comunità. Esso si pronuncia, anche tenendo conto dell'incremento del commercio internazionale, a favore di un'azione intesa a raggiungere un'armonizzazione mondiale delle legislazioni che riguardano conservativi ed additivi alimentari, nel rispetto, però, dei principi citati nella proposta di direttiva. Una siffatta estensione di armonizzazione non deve evidentemente portare ad un indebolimento della legislazione comunitaria in materia, ma significare, invece, un progresso tanto scientifico quanto protettivo per la salute umana.

II. Considerazioni d'ordine particolare

In merito ai considerandi:

Per maggior chiarezza del testo, oltre che per tener conto del fatto che la presenza di conservativi nelle derrate alimentari può essere dovuta a cause diverse dall'aggiunta diretta, il Comitato propone di redigere il penultimo «considerando» come in appresso:

«Considerando che, in una seconda fase, il Consiglio dovrà decidere circa l'armonizzazione delle legislazioni relative alle singole derrate alimentari, alle quali possono essere aggiunti uno o più conservativi elencati nell'allegato alla presente direttiva, o che possono contenere uno o più di tali stessi conservativi, e circa le condizioni alle quali può essere operata tale aggiunta o può essere ammessa la presenza di tali stessi conservativi.»

In merito agli articoli:

Articolo 1

Per maggior chiarezza, il Comitato preferirebbe la redazione seguente:

«Per proteggere le derrate alimentari contro le alterazioni, in particolare contro quelle provocate da microorganismi, gli Stati membri possono autorizzare solamente l'uso dei conservativi elencati nell'allegato alla presente direttiva, con riserva del rispetto dell'articolo 10, comma 2.»

Articolo 2

Il Comitato chiede alla Commissione di modificare la redazione del secondo capoverso di quest'articolo, in modo che ne risulti chiaramente in quali misura le legislazioni nazionali vigenti o future dovrebbero tener conto dell'esigenza che ogni singolo conservativo compreso nell'elenco della Commissione possa essere utilizzato almeno in una derrata alimentare.

Articolo 3

Il Comitato propone la soppressione di questo articolo, richiamando al medesimo tempo l'attenzione sulla modifica che esso stesso propone in ordine all'articolo 8.

Articolo 4

Allo scopo di aumentare, se possible, la protezione della sanità pubblica, particolarmente mediante una estensione dell'obbligo di reciproca informazione sui sospetti di pericolo nell'uso di un determinato conservativo nelle derrate alimentari e mediante la possibilità di includere nell'elenco dei conservativi quelli da preferire per motivi di sanità pubblica e per considerazioni d'ordine economico, oltre a quelli in uso o che conviene approvare insieme a questi ultimi, il Comitato propone alla Commissione che l'articolo 4 sia redatto come segue: 1. «Qualora, successivamente, la Commissione o uno degli Stati membri sospettassero un conservativo, menzionato nell'allegato, di costituire pericolo per la sanità pubblica, gli Stati membri oppure la Commissione e gli altri Stati membri debbono esserne informati senza indugio e entro 8 giorni.»

2. «Se si constatasse successivamente che l'impiego, nelle derrate alimentari, di un conservativo citato nell'allegato, possa costituire pericolo per la sanità pubblica, la Commissione e tutti gli Stati membri debbono esserne informati senza indugio e entro 8 giorni.»

3. «Nel caso in cui questo pericolo per la sanità pubblica fosse provato, uno Stato membro può sospendere, per la durata massima di un anno, l'autorizzazione concessa per l'uso del conservativo in questione nelle derrate alimentari e, nel termine di un mese, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri».

4. «Qualora, d'altra parte, l'innocuità per la salute umana di un certo conservativo fosse provata, e ove l'uso dello stesso fosse auspicabile, la Commissione e tutti gli Stati membri devono esserne informati, senza indugio ed entro 30 giorni.»

5. «Su proposta della Commissione, il Consiglio decide, senza indugio, con deliberazione unanime, di ogni modifica all'elenco allegato e, in caso affermativo, definisce mediante direttiva le necessarie modifiche. È in facoltà del Consiglio di prolungare, in caso di necessità, il termine menzionato nella prima frase del terzo paragrafo.»

Articolo 6

Allo scopo di render più chiaro il testo presentato, il Comitato propone la seguente redazione dei paragrafi a) ed e) di quest'articolo: a) «i prodotti utilizzati anche come derrate alimentari, ma aventi, tuttavia, anche proprietà conservative ; si citano in particolare, e a titolo di esempio, l'aceto ottenuto per fermentazione...»

e) «i prodotti che esercitano un'azione antiossigeno e quelli che esercitano un'azione emulsiva, stabilizzante o colorante, come anche gli altri additivi che non possiedono proprietà conservative».

Articolo 8

Il Comitato propone di aggiungere, alla fine di questo articolo, il seguente testo: - «i criteri, la natura, e i metodi di affumicatura delle derrate alimentari.»

Articolo 9

Allo scopo di evitare ogni errore nell'impiego dei conservativi autorizzati e di aumentare ancora, in tal modo, la protezione della salute della popolazione, il Comitato economico e sociale propone di modificare come segue il paragrafo 1 b):

1 b) «il numero e la denominazione dei conservativi quali figurano nell'allegato, nonchè la loro concentrazione».

Articolo 10

Il Comitato economico e sociale ritiene che il testo del 2º comma possa provocare confusione e pertanto preferisce il testo seguente:

«La presente direttiva non è applicabile ai conservativi e alle derrate alimentari destinati all'esportazione fuori della Comunità Europea».

In merito all'allegato:

Il Comitato economico e sociale chiede alla Commissione che voglia, innanzitutto, far rivedere la traduzione delle diverse designazioni dei conservativi in elenco.

Il Comitato economico e sociale richiama quindi l'attenzione sulle pagine 21 e segg. della relazione della Sezione specializzata per l'agricoltura, in cui sono esposti i risultati di un raffronto tra l'attuale situazione negli Stati membri, nel Regno Unito e negli Stati Uniti e le proposte della Commissione in materia di conservativi, nonchè sulle spiegazioni tecnologiche e sulle osservazioni relative all'allegato della proposta di direttiva.

Esso ritiene tuttavia necessario ricordare, in proposito, la restrizione formulata al punto d) delle considerazioni di origine generale del presente parere. Alla luce di tali riserve, è opportuno che le raccomandazioni che figurano nelle pagine 21 e seguenti della relazione non siano considerate come parte integrante del presente parere.

Come risulta nella parte II, § 6 della relazione, la Sezione specializzata non disponeva nè di tempo sufficiente, nè di mezzi idonei per formulare un parere approfondito e scientificamente giustificato sul tenore dell'allegato. Inoltre, mancavano i dati complementari occorrenti in ordine alle condizioni di impiego dei conservativi e degli altri additivi citati nel presente parere ai punti 1 b) e c).

Così deliberato a Bruxelles il 2 luglio 1963.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Emile ROCHE

ALLEGATO

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CONSULTAZIONE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE in merito alla proposta di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui conservativi che possono essere impiegati nelle derrate destinate all'alimentazione umana A. RICHIESTA DI PARERE

In occasione della 100a sessione tenuta il 1º e il 2 aprile 1963, il Consiglio ha deciso di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 100 del Trattato, il Comitato economico e sociale sulla proposta della Commissione di direttiva relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto concerne i conservativi che possono essere impiegati nelle derrate alimentari.

La richiesta di parere relativa a detto testo, che è riprodotto qui di seguito, è stata trasmessa dal sig. Schaus, Presidente del Consiglio, al sig. Roche, Presidente del Comitato economico e sociale, con lettera in data 3 aprile 1963.

Proposta di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto concerne i conservativi che possono essere impiegati nelle derrate alimentari

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 100,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Considerando che ogni legislazione relativa ai conservativi atti ad essere utilizzati nelle derrate alimentari deve tener conto anzitutto della necessità di tutelare la sanità pubblica, nonché della necessità di difendere i consumatori contro le adulterazioni, e infine delle necessità economiche,

Considerando che le differenze esistenti tra le legislazioni nazionali che regolano tale materia ostacolano la libera circolazione delle derrate alimentari, possono determinare condizioni di concorrenza ineguali e incidono quindi direttamente sulla attuazione o il funzionamento del mercato comune;

Considerando che il ravvicinamento di tali legislazioni è necessario in vista della libera circolazione delle derrate alimentari;

Considerando che l'armonizzazione delle legislazioni in questa materia presuppone in una prima fase l'elaborazione di un elenco unico dei conservativi, di cui si ammette l'uso contro le alterazioni delle derrate alimentari e in particolare contro le alterazioni causate dai microrganismi, e richiede altresí la determinazione di requisti di purezza cui i conservativi stessi devono rispondere;

Considerando che la determinazione dei requisiti specifici di purezza cui devono rispondere i conservativi autorizzati, e la determinazione dei metodi di analisi necessari al controllo dei requisti di purezza generali e specifici, costituiscono misure di applicazione di carattere tecnico, di cui conviene affidare l'adozione alla Commissione;

Considerando che, per tener conto delle necessità economiche di taluni Stati membri, conviene fissare un periodo di tempo durante il quale è in facoltà di detti Stati di mantenere, per taluni conservativi, le legislazioni attualmente in vigore;

Considerando che in una seconda fase il Consiglio dovrà decidere circa l'armonizzazione delle legislazioni relative alle derrate alimentari - considerate singolarmente - alle quali possono essere aggiunti i conservativi elencati nell'allegato alla presente direttiva, e le condizioni alle quali tale aggiunta può essere operata,

Considerando che per taluni conservativi è possibile passare fin d'ora a tale seconda fase,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Per proteggere le derrate alimentari contro le alterazioni, in particolare contro quelle provocate da microrganismi, gli Stati membri possono autorizzare solo l'uso dei conservativi elencati nell'allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano ogni misura necessaria affinché i conservativi per i quali nell'allegato sono previste determinate condizioni d'impiego, siano utilizzati solo con l'osservanza di dette condizioni.

2. Salvo quanto previsto al paragrafo precedente, la presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni legislative nazionali concernenti le derrate alimentari alle quali possono essere aggiunti i conservativi elencati nell'allegato e le condizioni di tale aggiunta ; tuttavia, le citate disposizioni non devono avere l'effetto di escludere totalmente l'impiego nelle derrate alimentari di uno dei conservativi elencati nell'allegato.

Articolo 3

Gli Stati membri autorizzano l'affumicatura di talune derrate alimentari soltanto con il fumo di legna o di altri vegetali legnosi, allo stato naturale, ad esclusione di qualsiasi legno o vegetale impregnato, colorato, incollato, dipinto o trattato in modo analogo, e a condizione che l'affumicatura stessa non determini alcun rischio per la salute umana.

Articolo 4

1. Qualora si constati successivamente che l'impiego nelle derrate alimentari di uno dei conservativi elencati nell'allegato possa comportare pericolo per la salute umana, uno Stato membro può sospendere, per la durata massima di un anno, l'autorizzazione concessa per l'uso del conservativo in questione nelle derrate alimentari e, nel termine di un mese, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

2. Su proposta della Commissione, il Consiglio stabilisce, senza indugio, con deliberazione unanime, se l'elenco contenuto nell'allegato debba essere modificato e, in caso affermativo, definisce mediante direttiva le modifiche necessarie, È in facoltà del Consiglio di prolungare, in caso di necessità, il termine menzionato nella prima frase del paragrafo precedente.

Articolo 5

In deroga all'articolo 1, gli Stati membri possono: a) mantenere in vigore, per la durata di tre anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, le disposizioni legislative nazionali che disciplinano l'impiego nelle derrate alimentari dell'acido formico e dei suoi sali, dell'acido borico e dei suoi sali, e dei composti organoborati, dell'esametilentetramina, della paraffina liquida e, esclusivamente per la conservazione delle uova in guscio, dell'olio minerale raffinato;

b) mantenere in vigore fino al 31 dicembre 1965 le disposizioni legislative nazionali che disciplinano il trattamento superficiale degli agrumi mediante il difenile, l'ortofenilfenolo e l'ortofenilfenato di sodio.

Articolo 6

La presente direttiva non pregiudica le disposizioni legislative nazionali concernenti: a) i prodotti utilizzati anche come derrate alimentari, in particolare l'aceto ottenuto per fermentazione, il cloruro di sodio, l'alcool etilico, gli oli alimentari e gli zuccheri;

b) i prodotti utilizzati come avvolgimento di derrate alimentari, esclusa la paraffina solida;

c) i prodotti destinati alla lotta contro gli organismi nocivi alle piante ed ai prodotti vegetali;

d) i prodotti che esercitano un'azione antimicrobica, utilizzati per il trattamento delle acque potabili;

e) i prodotti che esercitano un'azione antiossigeno.

Articolo 7

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i conservativi elencati nell'allegato e destinati ad essere impiegati nelle derrate alimentari, rispondano: a) ai seguenti requisiti generali di purezza: - non devono contenere più di 3 mg/kg di arsenico, nè più di 10 mg/kg di piombo;

- non devono contenere più di 25 mg/kg di rame e zinco, presi separatamente, nè alcuna traccia dosabile di elementi pericolosi dal punto di vista tossicologico, in particolare di altri metalli pesanti, salvo deroghe previste nei requisiti specifici di cui alla lettera b) qui appresso:

b) ai requisiti di purezza specifici stabiliti per ciascun conservativo in conformità all'articolo 8.

Articolo 8

Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione stabilisce, mediante direttiva, basandosi sui risultati delle ricerche scientifiche in materia di protezione della sanità pubblica, - i requisiti di purezza specifici previsti all'articolo 7,

- i metodi d'analisi necessari al controllo dei requisiti di purezza generali e specifici.

Articolo 9

1. Gli Stati membri prendono ogni misura necessaria affinchè i conservativi elencati nell'allegato e destinati ad essere impiegati nelle derrate alimentari, possano essere immessi in commercio soltanto se i loro imballaggi o recipienti portano le seguenti indicazioni: a) nome e indirizzo del fabbricante o del venditore aventi sede all'interno della Comunità Economica Europea;

b) il numero e la denominazione dei conservativi quali figurano nell'allegato;

c) l'indicazione «per derrate alimentari (uso limitato)»;

d) in caso di miscela di conservativi con altri prodotti, la percentuale del conservativo e la denominazione del prodotto mescolato.

2. Gli Stati membri non possono vietare l'introduzione nel loro territorio e l'immissione in commercio dei conservativi elencati nell'allegato per il solo motivo che le etichette apposte sono insufficienti, se le iscrizioni previste al paragrafo precedente figurano sugli imballaggi o recipienti e se le indicazioni previste alle lettere b) e c) sono redatte in due lingue ufficiali della Comunità Economica Europea, una di origine germanica e l'altra di origine latina.

Articolo 10

1. La presente direttiva è applicabile altresí alle disposizioni legislative nazionali concernenti le derrate alimentari e i conservativi destinati ad essere impiegati nelle derrate alimentari, importati all'interno della Comunità Economica Europea.

2. La presente direttiva non è applicabile alle disposizioni legislative nazionali concernenti i conservativi e le derrate alimentari destinati all'esportazione fuori della Comunità Economica Europea.

Articolo 11

1. Entro un anno a decorrere dalla notificazione della presente direttiva gli Stati membri modificano la loro legislazione conformemente alle disposizioni che precedono, e ne informano immediatamente la Commissione. La legislazione così modificata è applicata ai prodotti immessi in commercio negli Stati membri, al più tardi due anni dopo tale notificazione.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 lettera a), la data di scadenza del termine previsto in tale articolo sostituisce quella della notificazione prevista al paragrafo precedente.

Articolo 12

La presente direttiva è destinata a tutti gli Stati membri.

ALLEGATO

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B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Nella XXX sessione tenuta a Bruxelles il 2 e il 3 luglio 1963, il Comitato economico e sociale ha espresso il seguente parere:

PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

in merito alla «proposta di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto concerne i conservativi che possono essere impiegati nelle derrate alimentari»

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

Vista la richiesta di parere - 3 aprile 1963 - del Consiglio di Ministri della C.E.E. in merito alla «proposta di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto concerne i conservativi che possono essere impiegati nelle derrate alimentari»,

Vista la decisione del suo Ufficio di Presidenza, datata 27 marzo 1963, di incaricare la Sezione specializzata per l'agricoltura dello studio della questione in attesa della consultazione del Comitato,

Visti gli articoli 100 e 198 del Trattato istitutivo della C.E.E.,

Visto il rapporto presentato dal relatore, signor Kuipers, dinanzi alla Sezione specializzata per l'agricoltura, e visto quanto deliberato da quest'ultima nella riunione del 12 giugno 1963,

Visto quanto deliberato dalla propria assemblea plenaria nella sessione del 2 e 3 luglio 1963,

Considerando la necessità, per una libera circolazione delle derrate alimentari nella Comunità, di procedere all'armonizzazione delle disposizioni legislative nazionali in materia, poiché le differenze tra le legislazioni dei singoli Stati membri equivalgono ad un ostacolo alla libera circolazione in parola,

Considerando la necessità conseguenziale di procedere ad una armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative ai conservativi utilizzabili nelle derrate alimentari,

Considerando la necessità, al riguardo, di tener conto in primo luogo delle esigenze relative alla protezione della sanità pubblica,

Considerando la necessità di tener pure conto, in materia, della protezione dei consumatori contro le adulterazioni, prendendo in considerazione nel contempo le necessità economiche,

Considerando la necessità di poter adattare la lista dei conservativi autorizzati nelle derrate alimentari ai risultati di sviluppi scientifici nuovi e generalmente riconosciuti, che riguardino questo particolare settore,

Considerando la necessità di una collaborazione e di un coordinamento in materia fra gli Stati membri, nonché di una garanzia di informazioni soddisfacenti,

FORMULA IL SEGUENTE PARERE:

La proposta di direttiva è approvata con riserva delle seguenti osservazioni:

I. Osservazioni di ordine generale

a) Il Comitato economico e sociale ritiene importante che l'armonizzazione delle legislazioni concernenti le singole derrate alimentari sia rapidamente intrapresa.

Esso sottolinea l'opportunità di una legislazione europea in materia alimentare e raccomanda di creare immediatamente, sia per quanto riguarda il personale che dal punto di vista materiale, tutte le premesse per una più sollecita elaborazione delle necessarie proposte.

Il Comitato esprime il desiderio che la «seconda tappa» menzionata nella proposta di direttiva, e nel corso della quale dovrà aver luogo una armonizzazione più accentuata, sia di durata ridotta per evitare che si determini quella che si potrebbe definire una lacuna nel settore della legislazione orizzontale e verticale degli Stati membri in materia di derrate alimentari, il che, a parer suo, potrebbe nuocere tanto agli interessi dei consumatori quanto a quelli dell'industria e dell'agricoltura.

b) Al riguardo, esso esprime il desiderio di essere consultato su tutte le proposte della Commissione riguardanti le leggi in materia alimentare, anche quando tali leggi non riguardano specificamente i conservativi impiegati, o comuque presenti, nelle derrate. Questo desiderio viene anche dal fatto che ogni giudizio sulla presenza di taluni conservativi nelle derrate alimentari dipende dalle quantità impiegate tanto in ciascun prodotto quanto nella dieta quotidiana, il che dimostra doversi considerare anche la razione alimentare nel suo insieme.

c) Il Comitato ritiene, inoltre, che sia opportuno tendere ad armonizzare quanto prima le disposizioni su altre categorie di additivi alimentari, nonché quelle relative agli insetticidi ed ai prodotti destinati alla lotta contro gli organismi nocivi alle piante ed ai prodotti vegetali. Esso esprime il desiderio di essere consultato anche in proposito.

d) Il Comitato non si pronuncia sulle proprietà dei conservativi alimentari autorizzati dalla direttiva in quanto innocui agli effetti della salute umana. Per la prima fase qui considerata, fase nella quale si tratta solamente di fissare un elenco positivo, esso è, tuttavia, d'accordo sul metodo seguito, che è stato quello di una consultazione delle istanze competenti e degli esperti degli Stati membri, che ne portano collettivamente le responsabilità.

e) Il Comitato si pronuncia per una stretta cooperazione fra le autorità e le istanze interessate degli Stati membri e la Commissione nel settore della protezione della sanità pubblica, per quanto riguarda sia i conservativi compresi nell'elenco, sia nuovi conservativi, che possano offrire vantaggi dal punto di vista tecnologico e della salute umana. A suo parere, una reciproca, soddisfacente informazione in materia è fattore essenziale.

f) Il Comitato ritiene sia auspicabile seguire attentamente gli sviluppi che in materia si registrano fuori della Comunità. Esso si pronuncia, anche tenendo conto dell'incremento del commercio internazionale, a favore di un'azione intesa a raggiungere un'armonizzazione mondiale delle legislazioni che riguardano conservativi ed additivi alimentari, nel rispetto, però, dei principi citati nella proposta di direttiva. Una siffatta estensione di armonizzazione non deve evidentemente portare ad un indebolimento della legislazione comunitaria in materia, ma significare, invece, un progresso tanto scientifico quanto protettivo per la salute umana.

II. Considerazioni d'ordine particolare

In merito ai considerandi:

Per maggior chiarezza del testo, oltre che per tener conto del fatto che la presenza di conservativi nelle derrate alimentari può essere dovuta a cause diverse dall'aggiunta diretta, il Comitato propone di redigere il penultimo «considerando» come in appresso:

«Considerando che, in una seconda fase, il Consiglio dovrà decidere circa l'armonizzazione delle legislazioni relative alle singole derrate alimentari, alle quali possono essere aggiunti uno o più conservativi elencati nell'allegato alla presente direttiva, o che possono contenere uno o più di tali stessi conservativi, e circa le condizioni alle quali può essere operata tale aggiunta o può essere ammessa la presenza di tali stessi conservativi.»

In merito agli articoli:

Articolo 1

Per maggior chiarezza, il Comitato preferirebbe la redazione seguente:

«Per proteggere le derrate alimentari contro le alterazioni, in particolare contro quelle provocate da microorganismi, gli Stati membri possono autorizzare solamente l'uso dei conservativi elencati nell'allegato alla presente direttiva, con riserva del rispetto dell'articolo 10, comma 2.»

Articolo 2

Il Comitato chiede alla Commissione di modificare la redazione del secondo capoverso di quest'articolo, in modo che ne risulti chiaramente in quali misura le legislazioni nazionali vigenti o future dovrebbero tener conto dell'esigenza che ogni singolo conservativo compreso nell'elenco della Commissione possa essere utilizzato almeno in una derrata alimentare.

Articolo 3

Il Comitato propone la soppressione di questo articolo, richiamando al medesimo tempo l'attenzione sulla modifica che esso stesso propone in ordine all'articolo 8.

Articolo 4

Allo scopo di aumentare, se possible, la protezione della sanità pubblica, particolarmente mediante una estensione dell'obbligo di reciproca informazione sui sospetti di pericolo nell'uso di un determinato conservativo nelle derrate alimentari e mediante la possibilità di includere nell'elenco dei conservativi quelli da preferire per motivi di sanità pubblica e per considerazioni d'ordine economico, oltre a quelli in uso o che conviene approvare insieme a questi ultimi, il Comitato propone alla Commissione che l'articolo 4 sia redatto come segue: 1. «Qualora, successivamente, la Commissione o uno degli Stati membri sospettassero un conservativo, menzionato nell'allegato, di costituire pericolo per la sanità pubblica, gli Stati membri oppure la Commissione e gli altri Stati membri debbono esserne informati senza indugio e entro 8 giorni.»

2. «Se si constatasse successivamente che l'impiego, nelle derrate alimentari, di un conservativo citato nell'allegato, possa costituire pericolo per la sanità pubblica, la Commissione e tutti gli Stati membri debbono esserne informati senza indugio e entro 8 giorni.»

3. «Nel caso in cui questo pericolo per la sanità pubblica fosse provato, uno Stato membro può sospendere, per la durata massima di un anno, l'autorizzazione concessa per l'uso del conservativo in questione nelle derrate alimentari e, nel termine di un mese, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri».

4. «Qualora, d'altra parte, l'innocuità per la salute umana di un certo conservativo fosse provata, e ove l'uso dello stesso fosse auspicabile, la Commissione e tutti gli Stati membri devono esserne informati, senza indugio ed entro 30 giorni.»

5. «Su proposta della Commissione, il Consiglio decide, senza indugio, con deliberazione unanime, di ogni modifica all'elenco allegato e, in caso affermativo, definisce mediante direttiva le necessarie modifiche. È in facoltà del Consiglio di prolungare, in caso di necessità, il termine menzionato nella prima frase del terzo paragrafo.»

Articolo 6

Allo scopo di render più chiaro il testo presentato, il Comitato propone la seguente redazione dei paragrafi a) ed e) di quest'articolo: a) «i prodotti utilizzati anche come derrate alimentari, ma aventi, tuttavia, anche proprietà conservative ; si citano in particolare, e a titolo di esempio, l'aceto ottenuto per fermentazione...»

e) «i prodotti che esercitano un'azione antiossigeno e quelli che esercitano un'azione emulsiva, stabilizzante o colorante, come anche gli altri additivi che non possiedono proprietà conservative».

Articolo 8

Il Comitato propone di aggiungere, alla fine di questo articolo, il seguente testo: - «i criteri, la natura, e i metodi di affumicatura delle derrate alimentari.»

Articolo 9

Allo scopo di evitare ogni errore nell'impiego dei conservativi autorizzati e di aumentare ancora, in tal modo, la protezione della salute della popolazione, il Comitato economico e sociale propone di modificare come segue il paragrafo 1 b):

1 b) «il numero e la denominazione dei conservativi quali figurano nell'allegato, nonchè la loro concentrazione».

Articolo 10

Il Comitato economico e sociale ritiene che il testo del 2º comma possa provocare confusione e pertanto preferisce il testo seguente:

«La presente direttiva non è applicabile ai conservativi e alle derrate alimentari destinati all'esportazione fuori della Comunità Europea».

In merito all'allegato:

Il Comitato economico e sociale chiede alla Commissione che voglia, innanzitutto, far rivedere la traduzione delle diverse designazioni dei conservativi in elenco.

Il Comitato economico e sociale richiama quindi l'attenzione sulle pagine 21 e segg. della relazione della Sezione specializzata per l'agricoltura, in cui sono esposti i risultati di un raffronto tra l'attuale situazione negli Stati membri, nel Regno Unito e negli Stati Uniti e le proposte della Commissione in materia di conservativi, nonchè sulle spiegazioni tecnologiche e sulle osservazioni relative all'allegato della proposta di direttiva.

Esso ritiene tuttavia necessario ricordare, in proposito, la restrizione formulata al punto d) delle considerazioni di origine generale del presente parere. Alla luce di tali riserve, è opportuno che le raccomandazioni che figurano nelle pagine 21 e seguenti della relazione non siano considerate come parte integrante del presente parere.

Come risulta nella parte II, § 6 della relazione, la Sezione specializzata non disponeva nè di tempo sufficiente, nè di mezzi idonei per formulare un parere approfondito e scientificamente giustificato sul tenore dell'allegato. Inoltre, mancavano i dati complementari occorrenti in ordine alle condizioni di impiego dei conservativi e degli altri additivi citati nel presente parere ai punti 1 b) e c).

Così deliberato a Bruxelles il 2 luglio 1963.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Emile ROCHE

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