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Document 22023D1460

Decisione n. 2/2023 del comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale istituito dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera p), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra del 28 giugno 2023 per quanto riguarda la designazione dell'istituto finanziario di riferimento per determinare il tasso degli interessi di mora e il tasso di cambio per le conversioni valutarie, come pure la data da prendere in considerazione per determinare i tassi di conversione valutaria [2023/1460]

PUB/2023/797

GU L 179 del 14.7.2023, p. 147–149 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1460/oj

14.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 179/147


DECISIONE n. 2/2023 DEL COMITATO SPECIALIZZATO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SOCIALE ISTITUITO DALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA P), DELL'ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL'ALTRA

del 28 giugno 2023

per quanto riguarda la designazione dell'istituto finanziario di riferimento per determinare il tasso degli interessi di mora e il tasso di cambio per le conversioni valutarie, come pure la data da prendere in considerazione per determinare i tassi di conversione valutaria [2023/1460]

IL COMITATO SPECIALIZZATO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SOCIALE,

visto l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (1), in particolare l'articolo SSCI.53, paragrafo 2, e l'articolo SSCI.73, del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo SSCI.53, paragrafo 2, del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale («protocollo») dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), l'interesse di mora deve essere calcolato sulla base del tasso di riferimento applicato alle sue principali operazioni di rifinanziamento dall'istituto finanziario designato a tal fine dal comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale («comitato specializzato»).

(2)

Numerose disposizioni, quali l'articolo SSC.6, lettera a), l'articolo SSC.19, paragrafo 1, gli articoli SSC.26, SSC.47 e SSC.64, l'articolo SSCI.22, paragrafi 4 e 5, l'articolo SSCI.23, paragrafo 7, gli articoli SSCI.56, SSCI.57, SSCI.62 e SSCI.64 del protocollo, riguardano situazioni in cui è necessario determinare il tasso di cambio ai fini del pagamento, del calcolo o del ricalcolo di una prestazione o di un contributo, di un rimborso o ai fini della compensazione e delle procedure di recupero.

(3)

A norma dell'articolo SSCI.73 del protocollo, ai fini del protocollo e del suo allegato SSC-7 il tasso di cambio tra due valute deve essere quello di riferimento pubblicato dall'istituto finanziario designato a tal fine dal comitato specializzato. La data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio deve essere stabilita dal comitato specializzato.

(4)

Il comitato specializzato osserva che, sebbene le norme sul coordinamento della sicurezza sociale stabilite nell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (2) siano giuridicamente distinte da quelle stabilite nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, sarebbe preferibile utilizzare lo stesso istituto finanziario per entrambi gli accordi, come pure la stessa data stabilita da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio, al fine di evitare complicazioni per gli istituti di sicurezza sociale che attuano tali accordi e di ridurre il rischio di errori,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Banca centrale europea è l'istituto finanziario designato ai fini dell'articolo SSCI.53, paragrafo 2, e dell'articolo SSCI.73.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione il tasso di conversione è inteso come il tasso di conversione giornaliero pubblicato dalla Banca centrale europea.

Articolo 3

Se non stabilito diversamente nella presente decisione, il tasso di conversione è quello pubblicato il giorno in cui è effettuata l'operazione.

Articolo 4

Un istituto di uno Stato che debba convertire un importo allo scopo di accertare un diritto, e per il primo calcolo della prestazione, utilizza:

a)

quando, in base alla legislazione nazionale o al protocollo, un istituto tiene conto di importi, quali redditi o prestazioni, durante un determinato periodo anteriore alla data per cui la prestazione è calcolata, il tasso di conversione pubblicato l'ultimo giorno di tale periodo;

b)

quando, in base alla legislazione nazionale o al protocollo, allo scopo di calcolare la prestazione un istituto tiene conto di un importo, il tasso di conversione pubblicato il primo giorno del mese immediatamente precedente il mese in cui tale disposizione deve essere applicata.

Articolo 5

L'articolo 4 si applica mutatis mutandis quando un istituto di uno Stato deve convertire un importo per il ricalcolo della prestazione a causa di variazioni della situazione di diritto o di fatto della persona interessata.

Articolo 6

Un istituto di uno Stato che eroghi una prestazione regolarmente indicizzata a norma della legislazione nazionale, qualora gli importi in un'altra valuta incidano su tale prestazione, utilizza, nel ricalcolarla, il tasso di conversione pubblicato il primo giorno del mese precedente il mese in cui l'indicizzazione è dovuta, salvo quanto diversamente previsto dalla legislazione nazionale.

Articolo 7

Ai fini dell'articolo SSCI.73 del protocollo, la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio applicabile tra due valute è:

a)

nel caso di una richiesta di compensazione a carico degli arretrati/dei pagamenti correnti, il giorno lavorativo immediatamente precedente il giorno in cui la parte richiedente ha inviato la richiesta finale di compensazione a carico degli arretrati/dei pagamenti correnti; o

b)

nel caso di una richiesta di recupero, il giorno lavorativo immediatamente precedente il giorno in cui la parte richiedente ha inviato la prima richiesta di recupero.

Ai fini del presente articolo, per «giorno lavorativo» si intende un giorno lavorativo della Banca centrale europea in cui quest'ultima pubblica un tasso di riferimento giornaliero per il cambio di valuta.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Londra, il 28 giugno 2023

Per il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale

I copresidenti

Jordi CURELL GOTOR

Ronan O’CONNOR


(1)  GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

(2)  GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.


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