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Document 22023D0202

Decisione n. 1/2022 del comitato doganale dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore del 20 dicembre 2022 che modifica alcuni elementi del protocollo 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa e dei relativi allegati [2023/202]

PUB/2023/83

GU L 27 del 31.1.2023, p. 33–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/202/oj

31.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 27/33


DECISIONE n. 1/2022 DEL COMITATO DOGANALE DELL'ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DI SINGAPORE

del 20 dicembre 2022

che modifica alcuni elementi del protocollo 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa e dei relativi allegati [2023/202]

IL COMITATO DOGANALE,

visto l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore («accordo»), in particolare l'articolo 34 del protocollo 1 e l'articolo 16.2 dell'accordo,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 34 (Modifiche del presente protocollo) del protocollo 1 dell'accordo prevede che le parti, con decisione adottata in sede di comitato doganale istituito a norma dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati) dell'accordo, possano modificare le disposizioni del protocollo 1 dell'accordo.

(2)

Il 1o gennaio 2012, il 1o gennaio 2017 e il 1o gennaio 2022 sono state introdotte modifiche alla nomenclatura disciplinata dalla convenzione sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («SA»). Le parti hanno convenuto di aggiornare il protocollo 1 per tener conto dell'ultima versione del SA.

(3)

Le parti hanno convenuto di modificare l'ambito di applicazione dei contingenti annuali di cui all'allegato B bis del protocollo 1 per la carne in scatola, le palline di pesce al curry e le palline di seppia.

(4)

L'articolo 17 (Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine) del protocollo 1 stabilisce che una dichiarazione di origine può essere compilata nell'Unione europea, tra l'altro, da un esportatore autorizzato e a Singapore, tra l'altro, da un esportatore registrato. Allo scopo di garantire la parità di trattamento degli operatori economici di entrambe le parti, è opportuno modificare il protocollo 1 in modo che ciascuna parte possa decidere, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, quale esportatore possa compilare una dichiarazione di origine. A tal fine sarebbe pertanto necessaria una definizione di «esportatore».

(5)

Considerando la nuova definizione di «esportatore», il termine «esportatore» nella definizione di «spedizione», nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), nell'articolo 13 (Non modificazione) e nell'articolo 14 (Esposizioni) del protocollo 1 deve essere sostituito dal termine «speditore».

(6)

L'articolo 17 (Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine), paragrafo 5, prevede che una dichiarazione di origine rechi la firma manoscritta originale dell'esportatore. Le parti hanno convenuto di derogare a tale obbligo per agevolare gli scambi commerciali e ridurre gli oneri amministrativi derivanti dal beneficio delle preferenze tariffarie previste dall'accordo.

(7)

Nella definizione di «prezzo franco fabbrica» nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), è necessario chiarire come debba intendersi il termine «fabbricante» quando l'ultima lavorazione o trasformazione è subappaltata.

(8)

Considerando che entrambe le parti devono applicare un sistema di esportatori registrati, il documento relativo all'origine compilato nelle parti dovrebbe essere rinominato da «dichiarazione di origine» a «attestazione di origine».

(9)

Come misura transitoria è opportuno prevedere che, per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, Singapore accetti le dichiarazioni di origine compilate conformemente all'articolo 17 (Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine) e all'articolo 18 (Esportatore autorizzato) del protocollo 1 dell'accordo in vigore prima della data di entrata in vigore della presente decisione.

(10)

È pertanto opportuno modificare il protocollo 1 dell'accordo e alcuni dei suoi allegati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo 1 dell'accordo è così modificato:

1)

l'indice del protocollo 1 è sostituito dal seguente:

«INDICE

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Definizioni

SEZIONE 2

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI “PRODOTTI ORIGINARI”

ARTICOLO 2

Prescrizioni generali

ARTICOLO 3

Cumulo dell'origine

ARTICOLO 4

Prodotti interamente ottenuti

ARTICOLO 5

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

ARTICOLO 6

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

ARTICOLO 7

Unità da prendere in considerazione

ARTICOLO 8

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

ARTICOLO 9

Assortimenti

ARTICOLO 10

Elementi neutri

ARTICOLO 11

Separazione contabile

SEZIONE 3

REQUISITI TERRITORIALI

ARTICOLO 12

Principio di territorialità

ARTICOLO 13

Non alterazione

ARTICOLO 14

Esposizioni

SEZIONE 4

RESTITUZIONE O ESENZIONE

ARTICOLO 15

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

SEZIONE 5

ATTESTAZIONE DI ORIGINE

ARTICOLO 16

Prescrizioni generali

ARTICOLO 17

Condizioni per la compilazione di un'attestazione di origine

ARTICOLO 19

Validità dell'attestazione di origine

ARTICOLO 20

Presentazione dell'attestazione di origine

ARTICOLO 21

Importazione con spedizioni scaglionate

ARTICOLO 22

Esenzioni dall'attestazione di origine

ARTICOLO 23

Documenti giustificativi

ARTICOLO 24

Conservazione delle attestazioni di origine e dei documenti giustificativi

ARTICOLO 25

Discordanze ed errori formali

ARTICOLO 26

Importi espressi in euro

SEZIONE 6

MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 27

Cooperazione tra autorità competenti

ARTICOLO 28

Verifica delle attestazioni di origine

ARTICOLO 29

Indagini amministrative

ARTICOLO 30

Risoluzione delle controversie

ARTICOLO 31

Sanzioni

SEZIONE 7

CEUTA E MELILLA

ARTICOLO 32

Applicazione del presente protocollo

ARTICOLO 33

Condizioni particolari

SEZIONE 8

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 34

Modifiche del presente protocollo

ARTICOLO 35

Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito

Elenco delle appendici

ALLEGATO A:

NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DI CUI ALL'ALLEGATO B

ALLEGATO B:

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O DELLE TRASFORMAZIONI CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA ACQUISIRE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

ALLEGATO B bis:

ADDENDUM ALL'ALLEGATO B

ALLEGATO C:

MATERIALI ESCLUSI DAL CUMULO DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2

ALLEGATO D:

PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 9, PER I QUALI I MATERIALI ORIGINARI DI UN PAESE ASEAN VENGONO CONSIDERATI COME MATERIALI ORIGINARI DI UNA PARTE

ALLEGATO E:

TESTO DELL'ATTESTAZIONE DI ORIGINE

Dichiarazioni comuni

DICHIARAZIONE COMUNE RIGUARDANTE IL PRINCIPATO DI ANDORRA

DICHIARAZIONE COMUNE RIGUARDANTE LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

DICHIARAZIONE COMUNE RIGUARDANTE LA REVISIONE DELLE NORME DI ORIGINE DI CUI AL PROTOCOLLO 1»;

2)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«ARTICOLO 1

Definizioni

1.   Ai fini del presente protocollo:

a)

per “paese ASEAN” si intende uno Stato membro dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico, che non è parte del presente accordo;

b)

per “capitoli”, “voci” e “sottovoci” si intendono i capitoli, le voci (a quattro cifre) e le sottovoci (a sei cifre) figuranti nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo “sistema armonizzato” o “SA”;

c)

il termine “classificato” si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in un determinato capitolo, voce o sottovoce del sistema armonizzato;

d)

per “spedizione” si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da uno speditore a un destinatario o contemplati in un unico titolo di trasporto relativo al loro invio dallo speditore al destinatario oppure, in mancanza di tale documento, in un'unica fattura;

e)

per “valore in dogana” si intende il valore determinato conformemente all'accordo sulla valutazione in dogana;

f)

per “prezzo franco fabbrica” si intende il prezzo pagato per il prodotto franco fabbrica al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché siano compresi il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi correlati alla sua fabbricazione, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto.

Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto, che sono realmente sostenuti nell'Unione o a Singapore, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti tali costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto.

Se l'ultima lavorazione o trasformazione è stata subappaltata a un fabbricante, il termine “fabbricante” può riferirsi all'impresa appaltante;

g)

per “esportatore” si intende una persona, ubicata in una parte, che esporta o produce il prodotto originario e può compilare un'attestazione di origine conformemente alle prescrizioni delle disposizioni legislative e regolamentari di tale parte;

h)

i “materiali fungibili” sono i materiali dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche, e che non possono essere distinti tra loro una volta incorporati nel prodotto finito;

i)

per “merci” si intendono sia i materiali che i prodotti;

j)

per “persona giuridica” si intende qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma della legislazione applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese le società per azioni, le società fiduciarie, le società di persone, le joint venture, le imprese individuali o le associazioni;

k)

per “fabbricazione” si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio;

l)

per “materiale” si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

m)

per “persona” si intende qualsiasi persona fisica o giuridica;

n)

per “prodotto” si intende il prodotto che è fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

o)

per “valore dei materiali” si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nell'Unione o a Singapore.»

;

3)

all'articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Fatta salva la sezione 5, il frazionamento delle spedizioni può avvenire laddove effettuato dallo speditore o sotto la sua responsabilità solo se le spedizioni restano sotto controllo doganale nel paese o nei paesi di transito.»

;

4)

all'articolo 14, paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

uno speditore ha spedito detti prodotti da una parte nel paese in cui si tiene l'esposizione e ve li ha esposti;

b)

lo speditore ha venduto o altrimenti ceduto i prodotti ad una persona in una parte;»;

5)

l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«ARTICOLO 17

Condizioni per la compilazione di un'attestazione di origine

1.   Una attestazione di origine di cui all'articolo 16 (Prescrizioni generali) può essere compilata dall'esportatore.

2.   Una dichiarazione di origine può essere compilata se i prodotti interessati possono essere considerati prodotti originari dell'Unione o di Singapore e soddisfano le altre prescrizioni del presente protocollo.

3.   L'esportatore che compila un'attestazione di origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte esportatrice, tutti i documenti appropriati di cui all'articolo 23 (Documenti giustificativi), atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e il soddisfacimento degli altri requisiti del presente protocollo.

4.   Un'attestazione di origine deve essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su un altro documento commerciale la dichiarazione, il cui testo figura nell'allegato E del presente protocollo, conformemente alle disposizioni di diritto interno della parte esportatrice. Se compilata a mano, l'attestazione deve essere scritta a penna e in stampatello. Nel caso delle esportazioni da Singapore, l'attestazione di origine deve essere compilata nella versione inglese mentre, nel caso delle esportazioni dall'Unione, l'attestazione di origine può figurare in una delle versioni linguistiche di cui all'allegato E del presente protocollo.

5.   In deroga al paragrafo 1, un'attestazione di origine può essere compilata dopo l'esportazione (“attestazione retroattiva”), a condizione che sia presentata nella parte importatrice entro due anni, nel caso dell'Unione, ed entro un anno, nel caso di Singapore, dall'ingresso delle merci nel territorio.»

;

6)

nell'indice, all'articolo 3, paragrafi 6 e 13, all'articolo 11, paragrafo 5, all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafi 1 e 3, nel titolo della sezione 5, all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, nel titolo dell'articolo 19, all'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 3, nel titolo dell'articolo 20, all'articolo 20, all'articolo 21, nel titolo dell'articolo 22, all'articolo 22, paragrafo 1, all'articolo 23, nel titolo dell'articolo 24, all'articolo 24, paragrafi 1 e 2, all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, all'articolo 27, paragrafi 1 e 2, nel titolo dell'articolo 28, all'articolo 28, paragrafi 1 e 2, all'articolo 30, paragrafo 1, all'articolo 33, paragrafo 3, e all'articolo 35, il termine «dichiarazione di origine» è sostituito dal termine «attestazione di origine»;

7)

l'articolo 18 è soppresso;

8)

l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«ARTICOLO 26

Importi espressi in euro

1.   Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22 (Esenzioni dall'attestazione di origine), paragrafo 3, nei casi in cui i prodotti siano fatturati in una valuta diversa dall'euro, gli importi nelle valute nazionali degli Stati membri dell'Unione, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.

2.   Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 22 (Esenzioni dall'attestazione di origine), paragrafo 3, in base alla valuta figurante nella fattura, secondo l'importo fissato dalla parte in questione.

3.   Gli importi che devono essere utilizzati in una determinata valuta nazionale sono il controvalore in tale valuta nazionale degli importi espressi in euro il primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Tali importi sono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano dal 1o gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi pertinenti a tutti i paesi interessati.

4.   Uno Stato membro dell'Unione può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella valuta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di oltre il cinque per cento dal risultato della conversione. Uno Stato membro dell'Unione può lasciare invariato il controvalore nella valuta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al quindici per cento del controvalore in valuta nazionale. Il controvalore in valuta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.

5.   Gli importi espressi in euro sono riesaminati dalle parti in sede di comitato doganale istituito a norma dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati) su richiesta dell'Unione o di Singapore. Nel procedere a detto riesame le parti valutano l'opportunità di mantenere in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine le parti possono decidere, in sede di comitato doganale, di modificare gli importi espressi in euro.»

;

9)

l'allegato B è modificato conformemente all'allegato 1 della presente decisione;

10)

l'allegato B bis è modificato conformemente all'allegato 2 della presente decisione;

11)

l'allegato D è modificato conformemente all'allegato 3 della presente decisione;

12)

l'allegato E è modificato conformemente all'allegato 4 della presente decisione.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2023.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2022

Per il comitato doganale UE-Singapore

a nome dell'Unione europea

Jean-Michel GRAVE

a nome della Repubblica di Singapore

Lim Teck LEONG


ALLEGATO I

L'allegato B del protocollo 1 è così modificato:

1)

nella riga relativa alla voce SA «0305», nella colonna «Descrizione del prodotto», il testo è sostituito dal seguente:

«Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura»;

2)

nella riga relativa alla voce SA «ex 0306», nella colonna «Descrizione del prodotto», il testo è sostituito dal seguente:

«Crostacei, anche sgusciati, secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia»;

3)

nella riga relativa alla voce SA «ex 0307», nella colonna «Descrizione del prodotto», il testo è sostituito dal seguente:

«Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, secchi, salati o in salamoia; molluschi affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l'affumicatura»;

4)

tra la riga relativa alla voce SA «ex 0307» e la riga relativa alla voce SA «Capitolo 4» sono aggiunte le righe seguenti:

«ex 0308

Invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici affumicati diversi dai crostacei e dai molluschi, anche cotti prima o durante l'affumicatura

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

0309

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di pesci, crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, adatti al consumo umano

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti»;

5)

nella riga relativa alla voce SA «ex capitolo 15», nella colonna «Descrizione del prodotto», il testo è sostituito dal seguente:

«Grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica e prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; eccetto:»;

6)

nella riga relativa alla voce SA «1509 e 1510», nella colonna «Descrizione del prodotto», il testo è sostituito dal seguente:

«Olio d'oliva e sue frazioni, altri oli e loro frazioni ottenuti esclusivamente da olive»;

7)

nella riga relativa alla voce SA «1516 e 1517», nella colonna «Descrizione del prodotto», il testo è sostituito dal seguente:

«Grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali, vegetali o di origine microbica o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari o dalle loro frazioni della voce 15.16»;

8)

nella riga relativa alla voce SA «Capitolo 16», nella colonna «Descrizione del prodotto», il testo è sostituito dal seguente:

«Preparazioni di carne, di pesci, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, o di insetti»;

9)

nella riga relativa alla voce SA «ex capitolo 24», nella colonna «Descrizione del prodotto», il testo è sostituito dal seguente:

«Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; prodotti, contenenti o non contenenti nicotina, destinati all'inalazione senza combustione; altri prodotti contenenti nicotina destinati all'assunzione di nicotina nel corpo umano; eccetto:»;

10)

tra la riga relativa alla voce SA «ex 2402» e la riga relativa alla voce SA «ex capitolo 25» sono aggiunte le righe seguenti:

«2404 12

Prodotti destinati all'inalazione senza combustione, non contenenti tabacco o tabacco ricostituito, e contenenti nicotina

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2404 19

Cartucce e ricariche, piene, per sigarette elettroniche

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2404 91

Prodotti diversi dai prodotti destinati all'inalazione senza combustione, per applicazione orale

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

singolarmente, il peso dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale e

il peso totale combinato dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale

2404 92 ,

2404 99

Prodotti diversi dai prodotti destinati all'inalazione senza combustione, per applicazione transdermica e per applicazione diversa dall'applicazione orale

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto»;

11)

tra la riga relativa alla voce SA «ex capitolo 38» e la riga relativa alla voce SA «3823» sono aggiunte le righe seguenti:

«ex 3816

Pigiata di dolomite

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3822

Kit per test diagnostici della malaria

Prodotti immunologici, non miscelati, non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto

Prodotti immunologici, miscelati, non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto

Prodotti immunologici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto

Reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce»;

12)

nella riga relativa alla voce SA «6306», nella colonna «Descrizione del prodotto», il testo è sostituito dal seguente:

«Copertoni e tende per l'esterno; tende (compresi padiglioni per esterno/tettoie temporanei e articoli analoghi); vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio»;

13)

nella riga relativa alla voce SA «8522», nella colonna «Descrizione del prodotto», il testo è sostituito dal seguente:

«Parti ed accessori idonei ad essere utilizzati esclusivamente o principalmente con gli apparecchi della voce 8519 o 8521»;

14)

nella riga relativa alla voce SA «8529», nella colonna «Descrizione del prodotto», il testo è sostituito dal seguente:

«Parti idonee all'uso esclusivamente o principalmente con gli apparecchi delle voci da 8524 a 8528»;

15)

nella riga relativa alla voce SA «8548», nella colonna «Descrizione del prodotto», il testo è sostituito dal seguente:

«Parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo»;

16)

tra la riga relativa alla voce SA «8548» e la riga relativa alla voce SA «ex capitolo 86» è aggiunta la riga seguente:

«8549

Cascami e avanzi elettrici ed elettronici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto»;

17)

nella riga relativa alla voce SA «ex capitolo 86», il testo nella colonna «Voce SA» e il testo nella colonna «Descrizione del prodotto» sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

«Capitolo 86» e «Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi»;

18)

tra la riga relativa alla voce SA «ex 8804» e la riga relativa alla voce SA «Capitolo 89» è aggiunta la riga seguente:

«ex 8806

Aeromobili senza equipaggio

Telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto»;

19)

nella riga relativa alla voce SA «9013», nella colonna «Descrizione del prodotto», il testo è sostituito dal seguente:

«Laser diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo»;

20)

tra la riga relativa alla voce SA «9016» e la riga relativa alla voce SA «9025» è aggiunta la riga seguente:

«ex 9021

Oggetti e apparecchi di ortopedia o per fratture e per apparecchi dentali:

Chiodi, punte, puntine da disegno, graffette (diverse da quelle della voce 8305 ) e articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame

Articoli filettati e non filettati, di ghisa, ferro o acciaio, esclusi tirafondi, viti per legno, ganci a vite e anelli a vite, rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio, ribadini

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Titanio e lavori di titanio, compresi cascami e avanzi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce»;

21)

nella riga relativa alla voce SA «Capitolo 94», nella colonna «Descrizione del prodotto», il testo è sostituito dal seguente:

«Mobili; oggetti letterecci, materassi, supporti per materassi, cuscini e oggetti di arredamento simili, imbottiti; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate».


ALLEGATO II

L'allegato B bis del protocollo 1 è così modificato:

1)

il paragrafo 3 delle disposizioni comuni è soppresso;

2)

il paragrafo 4 delle disposizioni comuni è rinumerato paragrafo 3;

3)

il paragrafo 5 delle disposizioni comuni è rinumerato paragrafo 4;

4)

nella riga relativa alla voce SA

«ex 1602 32

ex 1602 41

ex 1602 49

ex 1602 50»,

nella colonna «Descrizione del prodotto», il testo «Carne in scatola di maiale, pollo e manzo (午餐肉)» è sostituito dal seguente:

«Carne o polpettone di carne di maiale in scatola (contenente, in peso, più del 40 % di carne o frattaglie di maiale), carne o polpettone di carne di pollo in scatola (contenente, in peso, più del 20 % di carne o frattaglie di pollo), carne o polpettone di carne di manzo in scatola (contenente, in peso, più del 20 % di carne o frattaglie di manzo)»;

5)

nella riga relativa alla voce SA «ex 1604 20», nella colonna «Descrizione del prodotto», il testo «Palline di pesce al curry, preparate con carne fresca, curry, amido di frumento, sale, zucchero e una miscela di condimenti» è sostituito dal seguente:

«Palline di pesce e crocchette di pesce preparate con carne di pesce, esclusi il tonno e lo sgombro, amido, sale, zucchero e condimenti misti»;

6)

la riga relativa alla voce SA

«ex 1605 10

ex 1605 90

ex 1605 20

ex 1605 20

ex 1605 20

ex 1605 30»

è sostituita dalla seguente:

«ex 1605 10

Palline di granchio preparate con amido di frumento, sale, zucchero, condimenti misti, carne di granchio e ripieno

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto».

ex 1605 54

Palline di seppia preparate con carne di pesce, ripieno di seppia, amido, sale, zucchero e condimenti misti

 

ex 1605 21

Har Gow preparati con gamberetti, amido di frumento, tapioca, acqua, scalogno, zenzero, zucchero e sale

 

ex 1605 29

Shaomai preparato principalmente con gamberetti, pollo, amido di granturco, olio vegetale, pepe nero, olio di sesamo e acqua

 

ex 1902 20

Won Ton di gamberetti fritti preparati con gamberetti, sale, olio, zucchero, zenzero, pepe, uovo, aceto e salsa di soia

 

ex 1605 54

Palline aromatizzate all'aragosta: carne di seppia, polpa di pesce e carne di granchio

 


ALLEGATO III

L'allegato D del protocollo 1 è così modificato:

1)

nella riga relativa alla voce SA «2909», nella colonna «Descrizione del prodotto», il testo è sostituito dal seguente:

«Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di acetali ed emiacetali, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi»;

2)

nella riga relativa alla voce SA «9013», nella colonna «Descrizione del prodotto», il testo è sostituito dal seguente:

«Laser diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo».


ALLEGATO IV

L'allegato E del protocollo 1 è così modificato:

1)

nel titolo dell'allegato E, il termine «dichiarazione di origine» è sostituito dal termine «attestazione di origine»;

2)

il primo paragrafo dell'allegato E è sostituito dal testo seguente:

«L'attestazione di origine, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.»;

3)

il testo della nota 1 è sostituito dal seguente:

«Indicare il numero di riferimento con il quale è identificato l'esportatore. Per l'esportatore dell'Unione tale numero è attribuito a norma delle disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione. Per Singapore si tratta del numero assegnato conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di Singapore. Se all'esportatore non è stato assegnato un numero, questo campo può essere lasciato vuoto.»;

4)

l'ultima frase prima delle note è sostituita dalla seguente:

«(Nome dell'esportatore)»;

5)

la nota 4 è soppressa.


DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLE MISURE TRANSITORIE DOPO LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA DECISIONE

In deroga all'articolo 17 (Condizioni per la compilazione di un'attestazione di origine) del protocollo 1 dell'accordo, modificato dalla presente decisione, Singapore continua a concedere il trattamento tariffario preferenziale a norma del presente accordo alle merci originarie dell'Unione ed esportate dall'Unione su presentazione di una dichiarazione di origine compilata conformemente all'articolo 17 (Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine) e all'articolo 18 (Esportatore autorizzato) del protocollo 1 dell'accordo in vigore prima della data di entrata in vigore della presente decisione. La presente misura transitoria si applica per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.


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